Penale
Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Incostituzionale la norma che non impone nell’ atto di citazione a giudizio l’ indicazione che eventuali condotte riparatorie possono estinguere il reato?
Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Incostituzionale la norma che non impone nellatto di citazione a giudizio lindicazione che eventuali condotte riparatorie possono estinguere il reato?
ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 Ottobre 2004 – 20 Ottobre 2004, n. 88
Ordinanza emessa il 20 ottobre 2004 dal giudice di pace di Tropea nel procedimento penale a carico di De Bella Giuseppe Processo penale – Procedimento davanti al giudice di pace – Citazione a giudizio dell’imputato – Avviso della possibilita’ di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato – Mancata previsione – Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali. – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, in riferimento agli artt. 552 del codice di procedura penale e 159 delle norme di attuazione dello stesso codice. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 10 del 9-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE
Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di
De Bella Giuseppe per i reati artt. 594 e 612 c.p.
Chiamate le parti si da atto che sono presenti: il p.m.
rappresentato da: M.llo Ferrise; l’imputato libero presente; difeso
dall’avv. Vecchio, di fiducia, oggi avv. Bagnato, per delega; la
parte civile nella persona di: Euticchio Giuseppe, difeso dall’avv.
Rombola’, oggi avv. Macri’, per delega. Sono altresi’ presenti: la
dott.ssa Ferrara Teresa per pratica forense. I testi Cortese Sandro e
Pugliese Antonio.
L’avv. Bagnato preliminarmente eccepisce la nullita’ della
citazione a giudizio nella parte in cui a fronte della sola
imputazione di ingiuria viene formulato un concorso formale fra
reati. Solleva altresi’ questione di legittimita’ costituzionale
artt. 3 e 24 della Costituzione e con riferimento all’art. 552 c.p.p.
e 159 norme attuazione del c.p.p., all’art. 35, d.lgs. n. 274/2000,
in quanto non e’ previsto l’avviso nell’atto di citazione a giudizio
all’imputato della possibilita’ di estinzione del reato a seguito di
riparazione del danno cagionato.
Il p.m. si associa alla richiesta della difesa per quanto
riguarda l’anomalia della constatazione del concorso di reato,
ritenendo infondata invece la sollevata questione di legittimita’
costituzionale in quanto il g.d.p. ha preliminarmente chiesto se vi
fossero i presupposti per un’eventuale conciliazione tra le parti. Il
difensore della parte civile si associa a quanto detto dal p.m. in
relazione alla illegittimita’ costituzionale; osserva quanto
all’imputazione che tra le righe della stessa emerge il reato di
minaccia; altresi’ osserva che rivestendo la p.o. la qualita’ di p.
ufficiale, per tale ragione la competenza spetta al tribunale
monocratico.
P. Q. M.
Sentite le richieste delle parti, ritenuta rilevante ed
assorbente la sollevata questione di legittimita’ costituzionale,
sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte
costituzionale per la decisione sulla stessa.
Tropea, addi’ 20 ottobre 2004
Il giudice di pace: De Blasi