Penale

Thursday 10 March 2005

Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Incostituzionale la norma che non impone nell’ atto di citazione a giudizio l’ indicazione che eventuali condotte riparatorie possono estinguere il reato?

Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Incostituzionale la norma che non impone nellatto di citazione a giudizio lindicazione che eventuali condotte riparatorie possono estinguere il reato?

ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 Ottobre 2004 – 20 Ottobre 2004, n. 88 

Ordinanza emessa il 20 ottobre 2004 dal giudice di pace di Tropea nel procedimento penale a carico di De Bella Giuseppe Processo penale – Procedimento davanti al giudice di pace – Citazione a giudizio dell’imputato – Avviso della possibilita’ di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato – Mancata previsione – Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali. – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, in riferimento agli artt. 552 del codice di procedura penale e 159 delle norme di attuazione dello stesso codice. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 10 del 9-3-2005 ) 

IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di

De Bella Giuseppe per i reati artt. 594 e 612 c.p.

    Chiamate  le  parti  si  da  atto  che  sono  presenti:  il  p.m.

rappresentato  da:  M.llo Ferrise; l’imputato libero presente; difeso

dall’avv.  Vecchio,  di  fiducia,  oggi  avv. Bagnato, per delega; la

parte  civile  nella persona di: Euticchio Giuseppe, difeso dall’avv.

Rombola’,  oggi  avv.  Macri’, per delega. Sono altresi’ presenti: la

dott.ssa Ferrara Teresa per pratica forense. I testi Cortese Sandro e

Pugliese Antonio.

    L’avv.   Bagnato  preliminarmente  eccepisce  la  nullita’  della

citazione  a  giudizio  nella  parte  in  cui  a  fronte  della  sola

imputazione  di  ingiuria  viene  formulato  un  concorso formale fra

reati.  Solleva  altresi’  questione  di  legittimita’ costituzionale

artt. 3 e 24 della Costituzione e con riferimento all’art. 552 c.p.p.

e  159  norme attuazione del c.p.p., all’art. 35, d.lgs. n. 274/2000,

in  quanto non e’ previsto l’avviso nell’atto di citazione a giudizio

all’imputato  della possibilita’ di estinzione del reato a seguito di

riparazione del danno cagionato.

    Il  p.m.  si  associa  alla  richiesta  della  difesa  per quanto

riguarda  l’anomalia  della  constatazione  del  concorso  di  reato,

ritenendo  infondata  invece  la  sollevata questione di legittimita’

costituzionale  in  quanto il g.d.p. ha preliminarmente chiesto se vi

fossero i presupposti per un’eventuale conciliazione tra le parti. Il

difensore  della  parte  civile si associa a quanto detto dal p.m. in

relazione   alla   illegittimita’   costituzionale;   osserva  quanto

all’imputazione  che  tra  le  righe  della stessa emerge il reato di

minaccia;  altresi’  osserva che rivestendo la p.o. la qualita’ di p.

ufficiale,  per  tale  ragione  la  competenza  spetta  al  tribunale

monocratico.

                              P. Q. M.

    Sentite   le   richieste   delle  parti,  ritenuta  rilevante  ed

assorbente  la  sollevata  questione  di legittimita’ costituzionale,

sospende   il  presente  giudizio  e  rimette  gli  atti  alla  Corte

costituzionale per la decisione sulla stessa.

        Tropea, addi’ 20 ottobre 2004

                    Il giudice di pace: De Blasi