Penale

Tuesday 02 September 2003

Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Dubbi di costituzionalità per mancata previsione dell’ obbligo di invio dell’ avvisio di conclusione delle indagini preliminari (art 415 bic. c.p.p.). N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2003.

Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Dubbi di costituzionalità per mancata previsione dellobbligo di invio dellavvisio di conclusione delle indagini preliminari (art 415 bic. c.p.p.)

N.   564   ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2003. 

  Ordinanza emessa il 5 maggio 2003 dal giudice di pace di Frosinone nel procedimento penale a carico di Seidelmeir Grudun Processo penale – Procedimento davanti al giudice di pace – Chiusura delle indagini preliminari – Obbligo di notifica dell’avviso all’indagato – Mancata previsione – Conseguente impossibilita’ di azionare le prerogative difensive di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – Lesione del diritto di difesa. – D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. – Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, comma terzo. (GU n. 34 del 27-8-2003) 

                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  procedimento  penale n. 87/03/R.G. (n.1221/02 mod. 21-bis) a

carico  di Seidelmeir Grudun, preso atto dell’eccezione pregiudiziale

di   illegittimita’  costituzionale  sollevata  all’odierna  pubblica

udienza dall’avv. Nicola Ottaviani, difensore dell’imputata suddetta,

nata  a  Copenaghen  (Danimarca)  il  3 gennaio  1947  e  residente a

Frosinone  in via Brighindi n. 102, relativa al prospettato contrasto

dell’art. 15  del  d.lgs.  28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla

competenza  penale  del  giudice  di pace, a norma dell’art. 14 della

legge  24 novembre  1999,  n. 468),  con gli articoli 3, comma 2, 24,

commi 1  e  2, e 111, comma 3, della Costituzione (anche in relazione

alla   previsione   degli   articoli 415-bis   c.p.p.   e   2  d.lgs.

n. 274/2000),  nella parte in cui il predetto articolo 15 non prevede

che,  all’esito  della  chiusura  delle  indagini preliminari e prima

dell’emissione  dell’atto  di  citazione  a giudizio, sia dato avviso

all’indagato   della   facolta’  di  produrre  documenti,  presentare

memorie,  chiedere  di essere sottoposto ad interrogatorio e, piu’ in

generale,    di   azionare   quelle   facolta’   difensive   previste

daIl’art. 415-bis c.p.p.;

    letta  la  memoria  di  sintesi depositata dal predetto difensore

nell’odierna udienza;

                            O s s e r v a

    Che   occorre  preliminarmente  verificare  se,  in  ordine  alla

sollevata  eccezione,  risultano  soddisfatti  i  requisiti: a) della

rilevanza, e b) della non manifesta infondatezza.

    Per   quanto   riguarda   il  requisito  sub  a),  non  puo’  non

considerarsi  come  la  questione  appaia  rilevante  ai  fini  della

decisione,  poiche’  una  lesione  del diritto di difesa, nei termini

dedotti,   oltre   a   comportare   nullita’  di  carattere  generale

nell’ordinamento,  avrebbe  potuto  comportare  una  definizione  del

procedimento  prima  ancora  della emissione dell’atto di citazione a

giudizio  dell’imputato  che,  nel caso in esame, si identifica nella

persona di Seidelmeir Grudun.

    Infatti, nel caso in cui fosse stato espressamente previsto dalla

norma,  l’allora  indagata,  oggi  imputata, a seguito dell’avviso di

conclusione delle indagini preliminari, avrebbe avuto la possibilita’

di  richiedere  l’interrogatorio  ovvero altri adempimenti difensivi,

evitando il dibattimento e la pendenza di un procedimento penale, con

tutte le conseguenze connesse, compreso il dispendio di risorse umane

ed economiche da parte dello Stato.

    In  ordine,  poi, all’elemento sub b), non si puo’ sottacere come

lo stesso art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, richiami le norme

del  codice  di procedura penale in quanto applicabili, anche se poi,

nella   formulazione  del  successivo  art. 15,  il  legislatore  non

contempla  espressamente  l’obbligo  per  l’autorita’  giudiziaria di

inviare  l’avviso  di  conclusione  delle  indagini preliminari, come

previsto nell’art. 415-bis c.p.p., con la mancata possibilita’ per la

difesa  di  azionare  tutte  le  prerogative  descritte  nel predetto

articolo.

    In  definitiva, sembra che nel processo penale dinanzi al giudice

di  pace  non  vi  e’  motivo  di negare all’imputato il diritto alla

completa difesa, anche prima del sostanziale rinvio a giudizio.

    Pertanto,  ritenuta  rilevante  ai  fini  della  decisione  e non

manifestamente infondata la questione dedotta;

                              P. Q. M.

    Visto l’art. 23, legge n. 87/1953;

    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 15,  d.lgs.  28 agosto  2000,

n. 274,  per  violazione  degli  artt. 3,  secondo comma, 24, primo e

secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione;

    Sospende  il  processo  in  corso a carico di Seidelmeir Grudun e

dispone    l’immediata    trasmissione    degli   atti   alla   Corte

costituzionale,  nonche’  la  notifica  della  presente  ordinanza al

Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento.

    Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

        Frosinone, addi’ 5 maggio 2003

                   Il giudice di pace: Costantini

03C0843