Penale
Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Dubbi di costituzionalità per mancata previsione dell’ obbligo di invio dell’ avvisio di conclusione delle indagini preliminari (art 415 bic. c.p.p.). N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2003.
Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Dubbi di costituzionalità per mancata previsione dellobbligo di invio dellavvisio di conclusione delle indagini preliminari (art 415 bic. c.p.p.)
N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2003.
Ordinanza emessa il 5 maggio 2003 dal giudice di pace di Frosinone nel procedimento penale a carico di Seidelmeir Grudun Processo penale – Procedimento davanti al giudice di pace – Chiusura delle indagini preliminari – Obbligo di notifica dell’avviso all’indagato – Mancata previsione – Conseguente impossibilita’ di azionare le prerogative difensive di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – Lesione del diritto di difesa. – D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. – Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, comma terzo. (GU n. 34 del 27-8-2003)
IL GIUDICE DI PACE
Nel procedimento penale n. 87/03/R.G. (n.1221/02 mod. 21-bis) a
carico di Seidelmeir Grudun, preso atto dell’eccezione pregiudiziale
di illegittimita’ costituzionale sollevata all’odierna pubblica
udienza dall’avv. Nicola Ottaviani, difensore dell’imputata suddetta,
nata a Copenaghen (Danimarca) il 3 gennaio 1947 e residente a
Frosinone in via Brighindi n. 102, relativa al prospettato contrasto
dell’art. 15 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), con gli articoli 3, comma 2, 24,
commi 1 e 2, e 111, comma 3, della Costituzione (anche in relazione
alla previsione degli articoli 415-bis c.p.p. e 2 d.lgs.
n. 274/2000), nella parte in cui il predetto articolo 15 non prevede
che, all’esito della chiusura delle indagini preliminari e prima
dell’emissione dell’atto di citazione a giudizio, sia dato avviso
all’indagato della facolta’ di produrre documenti, presentare
memorie, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio e, piu’ in
generale, di azionare quelle facolta’ difensive previste
daIl’art. 415-bis c.p.p.;
letta la memoria di sintesi depositata dal predetto difensore
nell’odierna udienza;
O s s e r v a
Che occorre preliminarmente verificare se, in ordine alla
sollevata eccezione, risultano soddisfatti i requisiti: a) della
rilevanza, e b) della non manifesta infondatezza.
Per quanto riguarda il requisito sub a), non puo’ non
considerarsi come la questione appaia rilevante ai fini della
decisione, poiche’ una lesione del diritto di difesa, nei termini
dedotti, oltre a comportare nullita’ di carattere generale
nell’ordinamento, avrebbe potuto comportare una definizione del
procedimento prima ancora della emissione dell’atto di citazione a
giudizio dell’imputato che, nel caso in esame, si identifica nella
persona di Seidelmeir Grudun.
Infatti, nel caso in cui fosse stato espressamente previsto dalla
norma, l’allora indagata, oggi imputata, a seguito dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, avrebbe avuto la possibilita’
di richiedere l’interrogatorio ovvero altri adempimenti difensivi,
evitando il dibattimento e la pendenza di un procedimento penale, con
tutte le conseguenze connesse, compreso il dispendio di risorse umane
ed economiche da parte dello Stato.
In ordine, poi, all’elemento sub b), non si puo’ sottacere come
lo stesso art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, richiami le norme
del codice di procedura penale in quanto applicabili, anche se poi,
nella formulazione del successivo art. 15, il legislatore non
contempla espressamente l’obbligo per l’autorita’ giudiziaria di
inviare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, come
previsto nell’art. 415-bis c.p.p., con la mancata possibilita’ per la
difesa di azionare tutte le prerogative descritte nel predetto
articolo.
In definitiva, sembra che nel processo penale dinanzi al giudice
di pace non vi e’ motivo di negare all’imputato il diritto alla
completa difesa, anche prima del sostanziale rinvio a giudizio.
Pertanto, ritenuta rilevante ai fini della decisione e non
manifestamente infondata la questione dedotta;
P. Q. M.
Visto l’art. 23, legge n. 87/1953;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 15, d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 24, primo e
secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione;
Sospende il processo in corso a carico di Seidelmeir Grudun e
dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, nonche’ la notifica della presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Frosinone, addi’ 5 maggio 2003
Il giudice di pace: Costantini
03C0843