Penale
Procedimento penale. Ancora dubbi di legittimità costituzionale sul procedimento per decreto senza notifica dell’ avviso ex 415-bis. N. 908 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2003.
Procedimento penale. Ancora dubbi di legittimità costituzionale sul procedimento per decreto senza notifica dellavviso ex 415-bis.
N. 908 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2003.
Ordinanza emessa il 16 gennaio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2003) dal tribunale di Crotone, sez. distaccata di Strongoli, nel procedimento penale a carico di Campana Luigi Processo penale – Procedimento per decreto – Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – Mancata previsione – Lesione dei principi del giusto processo – Disparita’ di trattamento tra imputati – Compressione del diritto di difesa. – Codice penale, art. 459. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (GU n. 45 del 12-11-2003)
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza.
Con decreto di citazione del 27 agosto 2002 emesso a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna del 17 aprile 2002,
l’imputato Campana Luigi veniva tratto a giudizio davanti a questo
giudice per rispondere dei reati di cui all’ art. 4, legge
n. 10/1975.
All’udienza odierna, la difesa sollevava questione di
legittimita’ costituzionale riguardo all’art. 549 c.p.p. per
violazione degli artt. 3, 24 e l l Cost., nella parte in cui tale
norma non prevede l’obbligo per il p.m. prima della richiesta al
g.i.p. di emissione del decreto penale di condanna, di notificare
all’indagato l’avviso di cui al’art. 415 c.p.p.
In tale questione questo giudice si riserva di decidere e
provvedeva con la seguente ordinanza (che la dichiarava non
manifestamente infondata).
Gli atti del processo venivano cosi’ trasmessi alla Corte
costituzionale per le sue definizioni.
Sulla questione di legittimita’ costituzionale, cosi’ come
prospettate, il Tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strongoli
in composizione monocratica
O s s e r v a
Le modifiche apportate al procedimento per decreto dalla legge
n. 479/1999, innestano nella piu’ ampia ricognizione dei modi tra
indagini preliminari e dibattimento.
Tale legge non sempre si ritrova in sintonia concettuale con la
legge cost. 23 novembre 1999 del giusto processo (art. l l l c.p.)
cio’ almeno per due motivi:
1) con la modifica costituzionale si prevede che l’accusato
di un reato deve, nel piu’ breve tempo possibile, essere informato
riservatamente della natura e dell’accusa elevata a suo carico. Ora,
mentre nel procedimento ordinario, ove non abbiano trovato
applicazione l’art. 369 c.p., ovvero gli artt. 294, 406 c.p., la
tutela costituzionale sembrerebbe confinare al termine delle indagini
nei limiti introdotti dalla legge Carotti con l’art. 415-bis c.p.p.,
viene fatto salvo il procedimento per decreto che non implicherebbe
una tempestiva conoscenza del procedimento se non solo ed
elusivamente all’atto della notificazione della pronuncia di
condanna;
2) la riforma dell’art. 111 della Costituzione stabilisce,
con previsione centrale dell’impianto costituzionale del giusto
processo, che il processo penale sia regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova.
In relazione al procedimento monitorio, ed alla emissione del
decreto penale di condanna, art. 459 e 464 c.p., il giudizio si
innesta in una struttura procedimentale e probatoria a forte valenza
inquisitoria, legata prevalentemente al materiale di investigazione
del p.m. che non prevede alcun tipo di informativa nei confronti del
soggetto destinatario del decreto penale di condanna.
I canoni del giusto processo a cui e’ necessario ispirarsi altro
non sono che le regole minime ed essenziali secondo cui deve
svolgersi il processo in una societa’ democratica.
Il comma terzo dell’art. 111 della Costituzione enuncia una serie
di diritti che spettano alla persona accusata che provengono, in
larga parte, dall’art. 6, terzo comma, della convenzione europea dei
diritti dell’uomo, ratificata con la legge 4855, n. 848.
In dottrina si e’ rilevato come rispetto al testo non soltanto
siano state inserite in costituzione previsioni del tutto ignote alla
convenzione, come ad esempio la possibilita’ per l’accusato di
ottenere, oltre all’interrogatorio anche l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore.
Ma, in particolare, l’articolo 111, secondo comma, della
Costituzione stabilisce che la persona accusata di un reato sia,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico.
E che disponga del tempo e delle condizioni necessarie per
preparare la sua difesa. Ancora l’art. 111 della Costituzione
contiene una importante affermazione; il processo penale adeguato al
principio del contraddittorio nella formazione della prova ed e’ la
legge che regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo
nel contraddittorio.
E cio’ nel caso in cui vi sia, in primo luogo il consenso
dell’imputato.
In tal modo il costituente ha voluto dare una copertura
costituzionale ai riti deflativi, su cui la recente legge Carotti ha
puntato.
Nel caso del procedimento monitorio il consenso dell’imputato e’
di tipo tacito e posticipato, che si esprime con la non opposizione.
Il procedimento per decreto e’ un rito speciale che offre
all’imputato dei vantaggi in termini di applicazione della pena della
sua entita’, del quale pero’ l’imputato ignora il suo instaurarsi, il
suo svolgersi su proposta del giudice per le indagini preliminari
senza che l’imputato ne sia minimamente informato.
Tant’e’ che ne sara’ a conoscenza solo a seguito dell’avvenuta
notifica del decreto penale.
Alla luce della recente modifica introdotta con la legge Carotti
che inserito nel codice l’articolo 415-bis ed applicato l’art. 552
c.p. per cui, addirittura nullo e’ il decreto di citazione laddove
non sia preceduto dall’avviso di conclusione indagini ritualmente
notificato sia all’indagato che al suo difensore, tenuto conto del
carattere squisitamente inquisitorio del procedimento monitorio, che
mai si concilia con i principi costituzionali dettati in tema di
ingiusto processo, non si comprende una disparita’ di trattamento tra
soggetti in chiara violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Cioe’, tra indagato nel processo penale con citazione a giudizio
ed imputato nel rito speciale per decreto.
Atteso che a quest’ultimo e’ assicurato solo ed esclusivamente
una tutela successiva che puo’ concretamente attuarsi soltanto con il
rimedio dell’opposizione.
Il diritto di difesa, come previsto dall’art. 24 della
Costituzione, cosi’ come azionato nel procedimento monitorio appare
alquanto limitato, ridotto e compresso potendo essere esercitato solo
in sede di opposizione, quando ormai il decreto, che sostanzialmente
e’ una sentenza di condanna e’ stato emesso.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il
Tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strongoli, in
composizione monocratica, sulla questione di illegittimita’
costituzionale sollevata dalla difesa dell’imputato Campana Luigi, in
ordine all’art. 459 c.p., per violazione degli artt. 3, 24 e l l l
della Costituzione;
Letti gli atti, sentite le parti, rilevato che in caso di
emissione di decreto penale di condanna il codice non prevede che sia
notificato alcun avviso all’imputato, considerato che questi deve, a
parere di questo giudice, essere informato o avvisato a pari
dell’indagato, cosi come previsto dall’art. 415-bis c.p.;
Ritenuto che alla luce della recente modifica dell’art. l l l
della Costituzione il diritto di tutti i cittadini, senza distinzione
alcuna, in ossequio agli artt. 3 e 24 della Costituzione il diritto
di una difesa che possa estrinsecarsi senza compressione alcuna e,
quindi, a prescindere anche dal rito.