Civile

Thursday 16 October 2003

Privacy: l’ erede ha diritto a conoscere i dati del defunto ma non quelli dei beneficiari di una polizza assicurativa dallo stesso stipulata.

Privacy: l’erede ha diritto a conoscere i dati del defunto ma non quelli dei beneficiari di una polizza assicurativa dallo stesso stipulata.

Garante per la protezione dei dati personali NEWSLETTER 6-12 ottobre 2003

POLIZZE ASSICURATIVE E PRIVACY

L’erede può conoscere i dati del defunto, ma non quelli dei beneficiari di una polizza

Il diritto di accesso ai dati di un defunto non riguarda informazioni relative a terzi, come ad esempio i beneficiari di polizze assicurative.

Questa la sostanza del provvedimento emesso dall’Autorità dopo aver esaminato il ricorso dell’erede legittimo di una donna che, poco prima di morire, aveva stipulato con una società di assicurazioni una polizza a favore di un terzo le cui generalità non erano note al ricorrente. Il Garante, infatti, pur riconoscendo all’erede legittimo il diritto ad accedere a tutte le informazioni personali che riguardano la defunta, non ha consentito alla società assicuratrice di comunicare il nome del beneficiario della polizza.

La vicenda prende avvio da un’istanza avanzata dall’erede alla società di assicurazioni allo scopo di ricevere informazioni e notizie riguardanti la stipula della polizza di assicurazione sottoscritta dalla defunta e volta ad ottenere anche copia della stessa polizza.

Davanti al rifiuto della società non solo a fornire la documentazione, ma anche a dare all’interessato informazioni verbali al riguardo, l’erede si rivolgeva al Garante chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto di ricevere in forma intelligibile i dati riguardanti la polizza, l’origine del contratto di assicurazione, l’esistenza di dati contenuti nella polizza, ribadendo anche nel ricorso la richiesta di voler ricevere dalla controparte copia della polizza, eventualmente corredata da notizie relative ad eventi verificatisi successivamente alla data di stipula.

La società resistente, invitata dall’Autorità ad aderire alle richieste, ribadiva però il proprio rifiuto sostenendo che, accogliendo le richieste dell’erede, si poteva integrare l’ipotesi di illecita comunicazione di dati personali perché di fatto sarebbero state rese note le generalità del beneficiario, mentre il disposto dell’art. 13, della legge n. 675/1996, andrebbe interpretato proprio al fine di tutelare l’ interesse della persona deceduta a non divulgare i dati del beneficiario della polizza da lei sottoscritta.

Nel provvedimento il Garante ha riconosciuto legittima la richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali riconducibili alla defunta, benché impropriamente formulata nella parte in cui si chiedeva l’accesso ad interi documenti detenuti dalla società di assicurazioni.

La messa a disposizione dell’intera documentazione da parte del titolare del trattamento, in copia o in visione, può infatti essere permessa – ha ribadito l’Autorità – solo qualora sussistano reali, oggettive difficoltà di estrapolazione dei dati richiesti all’interno di documenti, e comunque avendo cura di oscurare i dati personali eventualmente riferiti a terzi.

In tal senso, alla società resistente è stato intimato di estrarre dagli atti e dai documenti da essa detenuti, comprese pertanto le eventuali polizze sottoscritte, tutte le informazioni personali relative alla defunta, comunicandole in modo intelligibile all’erede legittimo, avendo però cura di escludere tutte le informazioni non direttamente riferite alla signora scomparsa e, quindi, nello specifico, non comunicando i dati personali relativi al beneficiario della polizza.