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Wednesday 30 January 2019

PRIMA DI TUTTO LO STATO DI DIRITTO

Relazione del Tribunale di Catania – Sezione Reati Ministeriali

Dal punto di vista squisitamente giuridico, la pronuncia in commento risulta interessante sotto due ordini di profili.
In primo luogo, viene affermato come la discrezionalità dell’Autorità politica (nel caso di specie, la rivendicazione di “difendere le frontiere”) non possa trasmodare in sovversione dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e sovranazionale.
Sotto tale rispetto, l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati – e quindi anche dello Stato italiano – e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono quindi un limite alla potestà legislativa dello Stato e, ai sensi degli artt. 10, 11 e 117 Cost., non possono essere derogate, avendo un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna.
In second’ordine, alla luce di tali considerazioni il Tribunale ritiene che il Ministro degli Interni abbia abusato delle funzioni amministrative attribuitegli nell’ambito dell’iter procedurale per la determinazione del place of safety (POS), ponendo arbitrariamente il proprio veto all’indicazione del POS da parte del competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione e “così determinando la forzosa permanenza dei migranti a bordo della unità navale U. Diciotti, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile ed al di fuori dei casi consentiti dalla legge”. Tale decisione non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto (atto amministrativo insindacabile), bensì per la volontà meramente politica di affrontare il problema della gestione dei flussi migratori invocando la ripartizione dei cittadini stranieri a livello europeo tra tutti gli Sati membri, così travalicando i precisi limiti di ordine costituzionale e sovranazionale che dovrebbero invece informare l’agire delle Istituzioni (atto amministrativo adottato per ragioni politiche).

 Avv. Fabio Fazio