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Wednesday 20 October 2004

Porto d’ armi per la caccia. Fare uso di sostanze stupefacenti per uso personale non legittima di per sè il diniego del rinnovo. Consiglio di Stato – sezione quarta – decisione 8 luglio-14 ottobre 2004, n. 6672

Porto d’armi per la caccia. Fare uso di sostanze stupefacenti per uso
personale non legittima di per sé il diniego del rinnovo

Consiglio di Stato – sezione quarta –
decisione 8 luglio-14 ottobre 2004, n. 6672

Presidente Patroni Griffi
– estensore Mele

F A T T O

L’appellante impugna la sentenza
indicata in epigrafe del Tribunale amministrativo regionale della Campania, che
ha rigettato un suo ricorso avverso un provvedimento del Questore di Napoli,
relativo al diniego del rinnovo della licenza del
porto di fucile da caccia.

Rileva l’appellante che il
provvedimento di diniego, poi confermato dal primo giudice, ha tratto le sue
ragioni da un provvedimento del giudice penale di non doversi procedere per il
possesso di 0,700
grammi di “hashish”, ritenendo che tale vicenda,
avvenuta peraltro tre anni e mezzo prima, privasse lo stesso appellante delle
garanzie di sicurezza e di affidamento.

L’appellante censura la sentenza di
primo grado e il provvedimento del Questore di Napoli per non aver rilevato che
si è trattato di un episodio isolato, non più ripetuto, senza alcuna
conseguenza penale e per essere mancata una motivazione circa la relazione tra
il fatto e la concreta mancanza delle condizioni di affidabilità
del Normile.

Oltre a ciò, ritiene l’appellante che
il Tribunale amministrativo regionale sia andato oltre
lo stesso provvedimento quando afferma che il ricorrente non ha provato di non
essere tuttora dedito all’uso di stupefacenti, sia perché non lo doveva provare
e sia perché non gli era stato contestato, mentre non ha tenuto conto del fatto
che lo stesso appellante svolge un’onesta attività di imprenditore ed ha una
vita sociale irreprensibile.

L’Amministrazione intimata si
costituisce in giudizio e si oppone all’appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla
pubblica udienza dell’8 luglio 2004.

D I R I T T O

E’ evidente che il soggetto al quale venga consentita l’utilizzazione (sia pure per diporto) di
un’arma da fuoco (nella specie, fucile da caccia) debba essere soggetto affidabile
in ordine al corretto e non improprio uso dell’arma stessa, ed è del pari
evidente che chi sia dedito all’uso di sostanze stupefacenti, per l’alterazione
tipica che queste producono, può trovarsi appunto nelle condizioni di non poter
fornire queste garanzie di sicurezza in ordine al corretto uso dell’arma.

Però, ed ovviamente, perché possa
parlarsi di soggetto dedito all’uso di sostanze stupefacenti
occorre che costui abbia una utilizzazione costante delle stesse, altrimenti la
relazione non può reggere.

Ora, nella specie qui considerata, il
Normile, attuale appellante, era stato oggetto di un procedimento penale tre anni e mezzo prima
dell’emanazione del provvedimento di diniego di rinnovo del porto di fucile da
caccia, in quanto trovato in possesso di una modesta quantità di “hashish” (gr. 0,700), per uso personale, procedimento che si era concluso nei confronti dello stesso Normile,
per la non punibilità del medesimo, per essere la droga detenuta per uso
personale.

Si tratta, perciò, evidentemente di
un episodio isolato ed occasionale, abbastanza risalente nel tempo, per cui il medesimo, da solo, non è certamente sufficiente a
determinare, (peraltro automaticamente – secondo il disposto provvedimentale -), la mancanza dei requisiti di sicurezza
e di affidabilità.

Alla luce delle suesposte
considerazioni, l’appello è fondato e va, di conseguenza, accolto, per cui, in riforma della sentenza appellata, va accolto il
ricorso presentato in primo grado e l’atto impugnato in tale sede va, per
l’effetto, annullato.

Giusti motivi consigliano, però, di
compensare integralmente fra le parti le spese di
giudizio per entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.