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Tuesday 12 April 2005

Piccola rivincita per gli automobilisti. Il potere di multa degli ausiliari del traffico si ferma … al marciapiede Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 22 febbraio-7 aprile 2005, n.7336

Piccola rivincita per gli automobilisti. Il potere di multa degli ausiliari del traffico si ferma&al marciapiede

Cassazione Sezione prima civile sentenza 22 febbraio-7 aprile 2005, n.7336

Presidente Criscuolo relatore Salvato

Pm Martone conforme ricorrente Petrocchi controricorrente comune di Firenze

Svolgimento del processo

Piero Petrocchi proponeva opposizione innanzi al GdP di Firenze avverso il verbale di accertamento della violazione dellarticolo 158 Cds, redatto a suo carico dal personale della società Firenze parcheggi (infra, società), per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede sito in Via Benedetto Varchi, in Firenze.

Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto linfrazione contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipendenti della succitata società.

Il comune di Firenze contestava la fondatezza dellopposizione e ne chiedeva il rigetto.

Il GdP di Firenze, con sentenza dell8/15 gennaio 2001, rigettava lopposizione, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Pietro Petrocchi, affidato a due motivi, illustrati con memoria depositata ex articolo 378 Cpc; ha resistito con controricorso il comune di Firenze, in persona del direttore del corpo di polizia municipale, che ha poi depositato, ex articolo 372, comma 2, Cpc, atto di ratifica del Sindaco pro-tempore, con autorizzazione della delibera di Giunta municipale e designazione di un nuovo difensore, in sostituzione di uno dei due inizialmente designati.

Motivi della decisione

1- Il ricorrente, con due motivi, trattati contestualmente, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 17 comma 132, legge 127/97, dellarticolo 68 della legge 488/99 e dellarticolo 158 Cds, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della controversia.

Piero Petrocchi  sostiene che larticolo 17, comma 132, legge 127/97, stabilisce che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, mentre larticolo 68, comma 3, legge 488/99 ha disposto che al personale di cui al comma 132 & dellarticolo 17 della legge 127/97, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dellarticolo 158 del D.Lgs 285/92.

A suo avviso, il GdP ha erroneamente applicato queste norme al caso di specie, poiché il ciclomotore era stato parcheggiato su di un marciapiede e non nellarea oggetto della concessione comunale. Inoltre, la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante larea riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure impediva laccesso o luscita da queste aree, sicchè linfrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale dipendente della società.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato lopposizione, ritenendo che la circolare del ministero dellInterno 300/26467/120/26 abbia legittimamente esteso il potere di accertamento, della violazione anche alle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto della concessione e che il sindaco di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 2000, legittimamente abbia attribuito al personale dipendente della Società il potere di accertare la violazione prevista dallarticolo 158, lett.h), D.Lgs 285/92, che appunto sanziona la sosta sui marciapiedi.

Il Petrocchi sostiene che i succitati atti non possono modificare la legge e, in ogni caso, non può essere considerata area limitrofa a quella oggetto della concessione il marciapiede anche perché, come ammette il comune di Firenze, lestensione del potere di accertamento delle infrazioni anche a queste aree è stata giustificata dalla necessità di potere compiere tutte le manovre utili alla concreta fruizione del parcheggio in concessione, con la conseguenza che il marciapiede non può certo essere ritenuta zona utilizzabile a questo scopo. Pertanto, lopposizione avrebbe dovuto essere accolta, in quanto laccertamento dellinfrazione deve ritenersi illegittimo, perché effettuato da personale non abilitato.

2- I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.

In linea preliminare, va osservato che, in riferimento al comune di Firenze, il deposito degli atti indicati in narrativa da parte del sindaco pro-tempore, ed anche della delibera della Gm di autorizzazione alla proposizione del controricorso, permettono di ritenere ininfluente la questione, altrimenti da esaminare, dellammissibilità del conferimento della procura alle liti da parte di un dirigente comunale, quindi rituale la difesa svolta dal controricorrente delle cui argomentazioni il collegio ha tenuto conto.

Nel merito, va osservato che larticolo 17, comma 132, legge 127/97, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a  dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Larticolo 68, comma 1, legge 488/99, ha successivamente chiarito che i commi 132 e 133 dellarticolo 17 della legge 127/97, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dellarticolo 12 del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con lefficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 Cc (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, con gli effetti di cui allarticolo 2700 Cc, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dellassenza di precedenti o pendenze penali, nellambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dellarticolo 17 della citata legge 127/97 (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre  la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dellarticolo 158 del D.Lgs 285/92 (comma 3).

2.1- Le norme non sono state esaminate da questa  Corte in riferimento alla questione qui in esame. Precedenti pronunce hanno infatti avuto ad oggetto il verbale redatto nellambito della competenza puntualmente assegnata allausiliare del traffico (Cassazione, 18150/02), ovvero sono anteriori allemanazione dellarticolo 68, ult.cit. (Cassazione, 11949/99, che peraltro riguardava un caso di mera collaborazione dellausiliare con i vigili urbani).

Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della Pa, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi specie nei centri urbani (Corte costituzionale, ordinanza 157/01). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (articolo 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale lefficacia probatoria di cui agli articoli 2699 e 2700 Cc.

Larticolo 17, comma 132, cit, tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei allapparato della Pa e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (articolo 12, Cds), sono legittimati allesercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Cds sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione. Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che  concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame può essere conferita anche la  competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dallarticolo 158, comma 2, lett. b), c) e d) (articolo 68, comma 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila, negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli puntualmente indicati.

Nei succitati casi e, in particolare, per quanto qui interessa, in quello previsto dallarticolo 158, comma 2, lett. b) Cds, la violazione pregiudica la piena funzionalità del parcheggio e, perciò, giustifica la attribuzione dei compiti in esame.

2.2- Delle ragioni e dei chiari e ben definiti limiti entro i quali sono stati attribuiti i compiti di prevenzione ed accertamento al personale in questione si è dimostrato consapevole il ministero dellInterno, che costituisce lautorità amministrativa di vertice titolare del potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati (articolo 11, comma 3 Cds).

Il ministero dellInterno, con due circolari, alle quali può farsi riferimento, in quanto recano una corretta interpretazione delle norme in esame, nellimmediatezza dellemanazione della norma del 1997 ha ritenuto che al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi che è quello solo che interessa nella presente fattispecie   è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente allaccertamento delle violazioni di cui allarticolo 7, comma 15, e allarticolo 157, commi 5,6 e 8, del Cds, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e  per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe a esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto lutilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone, per relationem, deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del codice della strada (§1.a della circolare 25 settembre 1997, n. 300/a/26467/110/26).

Il ministero dellInterno, successivamente, ha avuto cura di precisare  che il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione. Solo per queste situazioni sembra, perciò, potersi prescindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante allarea in concessione alla società da cui dipendono (§A della circolare 17 agosto 1998 n. 300/a/55042/110/26).

2.3- Nel quadro di queste norme e di questi principi, va affermato che il potere  di accertamento delle infrazioni in esame da parte del personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi richiede: a) che larea destinata alla sosta sia stata data in concessione dal comune alla società ex articolo 7, comma 8, Cds; b) che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dellinfrazione siano stati designati con le modalità sopra precisate.

Il potere del succitato personale, nel caso in cui sussistano i suddetti presupposti, deve ritenersi limitato allaccertamento delle sole violazioni in materia di sosta che interessano larea oggetto della concessione (in particolare delle violazioni dellarticolo 7, comma 15, 157, commi 5, 6 ed 8), giusta lespressa previsione dellarticolo 17, comma 132, legge 127/97. La ratio dellattribuzione di questi compiti individuata nellesigenza di garantire la piena funzionalità del parcheggio e, soprattutto, la considerazione che al personale in questione è stato attribuito anche il potere di rimuovere dei veicoli che impediscano di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, ovvero di spostare i veicoli in sosta (articolo 68, comma 3, legge 488/99), permette inoltre di ritenere che la funzione di accertamento comprende anche la violazione del divieto di sosta nelle aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto della concessione, ma esclusivamente se ed in quanto precludano, nei termini precisati, la funzionalità del parcheggio. Soltanto in presenza di detti presupposti del personale in questione ha il potere di accertare linfrazione, redigendo un verbale di accertamento dellinfrazione, redigendo un verbale di accertamento dellinfrazione che fa piena prova, ex articoli 2699 e 2770, Cc, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti, e, in mancanza, il documento non può avere lefficacia stabilita dellarticolo 68, comma 2, legge 488/99 e fondare ex se lirrogazione della sanzione amministrativa.

Il sindaco è titolare del potere di conferire ai dipendenti della società di gestione del parcheggio le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta entro i limiti spaziali così identificati, e cioè con esclusivo riferimento allarea oggetto della concessione,comprendendo queste funzioni larea a questa limitrofa, purchè sussistano le condizioni sopra indicate. Pertanto, il provvedimento che attribuisca le funzioni in esame al di fuori ed oltre detti limiti deve ritenersi in contrasto con le succitate norme e, perciò, illegittimo e suscettibile di disapplicazione.

Le norme esaminate impongono, quindi, di affermare che, poiché, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, n.33 Cds, il marciapiede è quella parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni, in relazione alla quale sono vietate la fermata e la sosta, salvo diversa segnalazione (articolo 158, comma 1, lettera h), Cds), la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal personale in esame, con un atto avente la natura e gli effetti si cui allarticolo 68, cit., esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto o il marciapiede sia eventualmente compreso nellarea oggetto della concessione (nel senso che fa parte della superficie oggetto della concessione), ovvero allo stesso, eccezionalmente, possano accedere i veicoli. Se ciò non accada, il marciapiede non è, infatti, una zona destinata alla sosta ed alla circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo allarea oggetto della concessione, non può costituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.

La sentenza impugnata non ha correttamente applicato questi principi.

Il GdP, interpretando inesattamente le norme sopra richiamate, ma anche la circolare ministeriale sopra indicata, ha infatti ritenuto che il potere di accertamento sia esteso alla violazione del divieto di sosta sui marciapiedi, in quanto deve essere in esse consentito il compimento di tutte le manovre utili alla concreta fruizione dei parcheggi in concessione, ritenendo, erroneamente, che il sindaco possa legittimamente estendere i compiti di prevenzione ed accertamento oltre i limiti precisati. Ed invece, egli avrebbe dovuto accertare, in concreto se, in riferimento al marciapiede, sussistesse o meno la deroga dellarticolo 158, comma 1, lettera h) Cds, nei termini sopra precisati, ovvero, in presenza di questa deroga, fosse compreso nella superficie oggetto della concessione, costituendo queste condizioni imprescindibili per la legittimità dellaccertamento, poiché, diversamente, non essendo il marciapiede destinato alla sosta, e neppure alla circolazione, la violazione del divieto di sosta che li concerne non può essere accertata dal personale in questione, mediante la redazione di un verbale che ha lefficacia di cui allarticolo 68, cit.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al GdP di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà al riesame della controversia, provvedendo altresì sulle spese di questa fase.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al GdP di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.