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Wednesday 22 October 2003

Piano regolatore generale: le modifiche d’ ufficio apportate dalla Regione devono essere specificamente motivate. TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 15 ottobre 2003 n. 5301

Piano regolatore generale: le modifiche dufficio apportate dalla Regione devono essere specificamente motivate.

TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 15 ottobre 2003 n. 5301 – Pres. Baccarini, Est. Gabbricci Friz (Avv.ti Di Belluno e Visconti) c. Regione Veneto (Avv.ra Stato) e Comune di La Valle Agordina (Belluno) (n.c.) – (accoglie, condanna la Regione alle spese).

per lannullamento:

a) della deliberazione 21 giugno 1991, n. 25, del consiglio comunale di La Valle Agordina (Belluno), di adozione del piano regolatore generale;

b) della d.g.r. 7 agosto 1992, n. 4608, di approvazione dello strumento urbanistico sub a;

c) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi.

FATTO

Vincenzo Friz, allepoca dei fatti di causa, era proprietario di un terreno nel Comune di La Valle Agordina (Belluno), catastalmente censito a fg. 25, mapp. 192, che il consiglio municipale, nelladottare il proprio piano regolatore generale (deliberazione 21 giugno 1991, n. 25), aveva parzialmente incluso, per una superficie di m² 333, nella zona territoriale di completamento C1-7.

Poiché lo stesso strumento richiedeva per ledificazione la disponibilità di lotti con unestensione pari ad almeno m² 500, il Friz presentò unosservazione, rubricata al n. 40, nella quale chiese che lintero mappale 192 fosse incluso nella z.t.o. C1-7, ciò che gli avrebbe consentito di raggiungere tale superficie minima, ed il consiglio comunale si espresse favorevolmente (deliberazione di controdeduzioni 19 ottobre 1991, n. 45).

La giunta regionale, a sua volta, con la deliberazione 7 agosto 1992, n. 4608, approvò con modificazioni il piano regolatore generale, respingendo peraltro losservazione; anzi, essa avrebbe ricondotto a zona agricola lintera proprietà del Friz, il quale ha impugnato su tale fondamento sia il provvedimento dapprovazione del piano regolatore generale sia quello di adozione.

Il Comune, pur ritualmente intimato, è rimasto estraneo al giudizio; si è invece costituita la Regione Veneto, affermando nelle sue difese che, per la parte dinteresse, la giunta non aveva modificato il piano adottato in senso sfavorevole al ricorrente, ma aveva invece soppresso la rammentata previsione di una superficie minima per ledificazione.

Così, nel contrasto delle difese, e risultando insufficiente la documentazione in atti, la Sezione, con ordinanza istruttoria 1439/03, ha richiesto al Comune ulteriori elementi per la decisione: dopo ladempimento, la causa è stata nuovamente assegnata a sentenza.

DIRITTO

1.1. La relazione tecnica fornita dal Comune di La Valle Agordina, in esito allistruttoria disposta dalla Sezione, si conclude con laffermazione confermata, ad avviso del Collegio, dalla documentazione allegata che dallesame comparato del parere espresso dalla commissione tecnica regionale, fatto proprio dalla giunta regionale, e della cartografia di riferimento (tav. 13/3/a e tav. 13/3/b), modificata dufficio dalla Regione Veneto, si desume come lo strumento urbanistico sia stato definitivamente approvato stralciando quella parte della z.t.o. C17 di cui faceva parte la frazione di m² 333 del mappale 192, appartenente al Friz: non vè allora dubbio che egli abbia interesse allannullamento, in parte qua, del provvedimento dapprovazione.

1.2. Inoltre, sempre seguendo il parere della commissione tecnica regionale, la Regione ha altresì coerentemente respinto losservazione del Friz affinché la stessa z.t.o. C1-7 fosse estesa a comprendere lintero mappale 192.

Ora, è bensì vero che il Friz aveva presentato la sua osservazione perché il piano adottato prevedeva una superficie minima per i lotti edificabili, che egli non raggiungeva secondo il perimetro originale della z.t.o, e che tale prescrizione è stata eliminata con il provvedimento dapprovazione, come osservato nelle difese regionali.

Non si può peraltro affermare che egli abbia così perduto linteresse allannullamento della d.g.r. 4608/92, anche nella parte in cui respinge la sua osservazione: infatti, nellipotesi di rinnovazione del procedimento di approvazione, dovuta in caso daccoglimento del ricorso, lampliamento della zona di completamento allintero lotto di proprietà evidentemente vantaggioso sarebbe possibile soltanto con il previo annullamento del relativo diniego regionale.

1.3. Il ricorso va invece sin dora dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna il provvedimento comunale di adozione, giacché nessuna delle censure proposte, come si vedrà, è direttamente riferibile a questo.

2.1. Nel primo motivo, rubricato nellaccesso di potere per difetto di motivazione, si afferma invero che lo stralcio operato dallarea C1-7 della proprietà del ricorrente difetterebbe di una motivazione sufficiente e specifica: la Regione si limiterebbe ad utilizzare espressioni generiche ed astratte, inidonee a ricostruire liter logico fondante la decisione di modificare lo strumento urbanistico predisposto dal Comune.

Il terzo motivo censura lo stesso capo del provvedimento perché la modificazione dufficio sarebbe stata operata fuori dei casi tassativi stabiliti dallart. 45 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61: sarebbero stati così violati (IV motivo) “i principi costituzionali che presidiano alla autonomia dellente locale comune”, e, segnatamente, gli articoli 5, e 128 Cost..

2.2. Egualmente affetta da motivazione insufficiente e perplessa (II motivo) sarebbe la determinazione regionale di respingere losservazione, proposta dal Friz e condivisa dal Comune: ad avviso del ricorrente, sebbene la Regione non sia tenuta ad uniformarsi al parere favorevole che il Comune abbia espresso su taluna delle osservazioni critiche presentate dal privato interessato, è necessario che dia congruamente conto delle ragioni che labbiano indotta ad approvare lo stesso strumento urbanistico con la previsione di prescrizioni difformi dal parere espresso dallautorità comunale.

3.1. Per dirimere la controversia, va anzitutto rammentato come il giudice dappello abbia riaffermato il condivisibile principio per cui, approvando lo strumento urbanistico, la Regione è tenuta ad indicare le giustificazioni delle modificazioni dufficio apportate ad una scelta urbanistica effettuata dal Comune, “in quanto altrimenti verrebbe menomata lautonomia dello stesso comune, al quale in definitiva competono le determinazioni sulle modalità di utilizzo del territorio” (così C.d.S., IV, 21 luglio 2000, n. 4076; cfr. anche id., 3 agosto 1998, n. 1126); e sebbene tali ragioni talora non richiedano una diffusa analisi argomentativa, pure linteressato deve essere posto in grado di collegarle con le previsioni che lo riguardano, presupposto necessario per poter eventualmente contrastare in sede giudiziale le scelte regionali, anche attraverso le opportune verifiche tecniche.

3.2. Tornando ora al caso di specie, è intuitivo che la determinazione regionale desumibile, peraltro, soltanto dalla cartografia – di escludere dalla zona C1 la frazione di proprietà del ricorrente già inclusavi sia complementare a quella di respingere la sua richiesta di estenderla allintera sua proprietà, e debbano entrambe fondarsi sulla stessa motivazione.

Orbene, nel parere della commissione tecnica regionale, losservazione del ricorrente viene testualmente respinta, insieme ad altre tredici, il cui contenuto è ignoto, “in conseguenza delle precedenti considerazioni”, senza ulteriori riferimenti, sebbene la determinazione reiettiva sia preceduta da sette pagine dattiloscritte, fitte di osservazioni e valutazioni, generali e di dettaglio, sul territorio del Comune interessato e sul piano regolatore adottato, nessuna delle quali riferibile con certezza alla z.t.o. C1-7.

Ciò vale, invero, anche per la considerazione, espressa nelle ultime righe di pag. 7 del ripetuto parere, per cui era necessario apportare alcuni stralci per ricondurre lo strumento urbanistico “ad una dimensione più consona alle caratteristiche socio-ambientali e di salvaguardia idrologica e forestale della zona stessa”.

Invero, a parte che nulla dimostra che lorgano tecnico si riferisca anche allo stralcio in questione, è comunque evidente come vengano così accomunate motivazioni eterogenee, sicché la ragione di ciascuno stralcio resta incomprensibile; del resto, il riferimento alla conservazione delle “caratteristiche socio-ambientali” locali costituisce espressione assai indeterminata e, per questo, dimprobabile corrispondenza con “la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e architettonici”, che, ex art. 45, n. 4, l.r. 61/85, legittima la Regione ad apportare modifiche dufficio al piano adottato (le altre ipotesi elencate dallart. 45 non sembrano in alcun modo attinenti).

3.3. In conclusione, la censura di difetto di motivazione contenuta nel primo e nel secondo motivo è certamente fondata; e lo è altresì quella di violazione del citato art. 45, poiché la Regione, neppure nelle sue difese, ha dimostrato che lo stralcio in questione può essere ricondotto ad una delle tassative ipotesi di modificazione dufficio costì previste.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Regione e sono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese nei confronti del Comune di La Valle Agordina, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per leffetto, annulla, per la parte dinteresse, la d.g.r. 7 agosto 1992, n. 4608.

Condanna la Regione Veneto alla rifusione delle spese di causa a favore del ricorrente , liquidandole in ¬. 2.000,00, di cui ¬. 250,00 per spese e la parte residua per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.; nulla per le spese nei confronti del Comune di La Valle Agordina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 10 luglio 2003.

Il Presidente lEstensore

Depositata in segreteria in data 15 ottobre 2003.