Ambiente
Pià tutela per il patrimonio ambientale alpino con la ratifica della convenzione di Chambery. LEGGE 10 gennaio 2004, n.18
Più tutela per il patrimonio ambientale alpino con la ratifica della convenzione di Chambery
LEGGE 10 gennaio 2004, n.18
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambery il 20 dicembre 1994. (GU n. 23 del 29-1-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione
sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambery il
20 dicembre 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita’ a quanto disposto dall’articolo 4 del Protocollo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3199):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro ad interim degli affari esteri (Berlusconi) e dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
(Matteoli) il 30 settembre 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 ottobre 2002 con pareri delle commissioni
I e VIII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
4 dicembre 2002 e il 22 gennaio 2003.
Relazione presentata il 22 gennaio 2003 (atto n. 3199/A
– relatore on. Selva).
Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato
l’11 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2092):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª
e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
22 e 28 ottobre 2003.
Relazione presentata l’11 novembre 2003 (atto n. 2092/A
– relatore sen. Castagnetti).
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
PROTOCOLLO DI ADESIONE
DEL PRINCIPATO DI MONACO
ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI
La Repubblica Federale di Germania,
La Repubblica d’Austria,
La Repubblica Francese,
La Repubblica Italiana,
Il Principato di Liechstenstein,
La Confederazione Svizzera,
La Repubblica di Slovenia,
La Comunità Europea,
firmatari della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione
delle Alpi), da una parte,
e il Principato di Monaco, d’altra parte,
e considerato che il Principato di Monaco ha chiesto di diventare
parte della Convenzione delle Alpi,
allo scopo di vigilare sulla protezione dell’insieme dell’arco
alpino,
hanno convenuto quanto segue
ARTICOLO 1
Il Principato di Monaco diventa Parte contraente della Convenzione
per la Protezione delle Alpi, modificata dal presente Protocollo di
adesione.
ARTICOLO 2
Nel preambolo aggiunto: “Il Principato di Monaco”
ARTICOLO 3
L’allegato, in cui e’ descritto e rappresentato il territorio alpino
che costituisce il campo di applicazione della Convenzione delle
Alpi, modificato come segue:
a) l’elenco delle unita’ amministrative dell’arco alpino e’
completato come segue:
– Principato di Monaco;
b) la carta presentata nell’allegato della Convenzione delle Alpi
sostituita dalla carta allegata al presente Protocollo di adesione.
ARTICOLO 4
(1) Il consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo puo’
essere espresso da:
– firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; lo
Stato che si avvale di tale possibilita’, notifica al Depositario, al
momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere
vincolato dal presente Protocollo di adesione;
– firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli
strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono
depositati presso il Depositario.
(2) Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo
la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni:
– che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore;
– che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi abbiano
espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal presente
Protocollo di adesione;
– che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad
essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.
(3) Per i firmatari che non sono ancora Parti contraenti della
Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente
Protocollo di adesione avra’ effetto solo dalla data di entrata in
vigore della Convenzione delle Alpi presso le stesse Parti
contraenti.
ARTICOLO 5
A partire dalla firma del presente Protocollo di adesione, nessuno
Stato puo’ dare il proprio consenso ad essere vincolato dalla
Convenzione delle Alpi, senza avere dato in precedenza o
contemporaneamente il proprio consenso ad essere vincolato dal
presente Protocollo di adesione.
ARTICOLO 6
La denuncia del presente Protocollo di adesione puo’ essere
effettuata solo tramite denuncia della Convenzione delle Alpi.
ARTICOLO 7
Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le
Parti firmatarie:
– le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica,
accettazione o approvazione;
– il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o
approvazione;
– le date di entrata in vigore ai sensi dell’articolo 4;
– le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.
In fede di cio’, i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo
hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.
Fatto a Chambin, il 20/12/1994,, in francese, italiano, sloveno e
tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in
un’unica copia che verra’ depositata presso l’Archivio di Stato della
Repubblica d’Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a
tutti i firmatari.
Per la Repubblica Federale di Germania
Per La Repubblica d’Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechstenstein
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunità Europea
Per il Principato di Monaco
Firme illegibili