Ambiente

Friday 30 January 2004

Pià tutela per il patrimonio ambientale alpino con la ratifica della convenzione di Chambery. LEGGE 10 gennaio 2004, n.18

Più tutela per il patrimonio ambientale alpino con la ratifica della convenzione di Chambery

LEGGE 10 gennaio 2004, n.18

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambery il 20 dicembre 1994. (GU n. 23 del 29-1-2004) 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                                Art. 1.

    1. Il  Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il

Protocollo  di  adesione  del  Principato  di Monaco alla Convenzione

sulla   tutela   delle  Alpi,  con  allegato,  fatto  a  Chambery  il

20 dicembre 1994.

                               Art. 2.

    1. Piena  ed  intera  esecuzione  e’  data  al  Protocollo di cui

all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in

conformita’ a quanto disposto dall’articolo 4 del Protocollo stesso.

                              Art. 3.

    1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi’ 10 gennaio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Frattini, Ministro degli affari esteri

                              Matteoli,   Ministro   dell’ambiente  e

                              della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 3199):

              Presentato  dal Presidente del Consiglio dei Ministri e

          Ministro  ad interim degli affari esteri (Berlusconi) e dal

          Ministro   dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio

          (Matteoli) il 30 settembre 2002.

              Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

          referente,  il 23 ottobre 2002 con pareri delle commissioni

          I e VIII.

              Esaminato  dalla III commissione, in sede referente, il

          4 dicembre 2002 e il 22 gennaio 2003.

              Relazione presentata il 22 gennaio 2003 (atto n. 3199/A

          – relatore on. Selva).

              Esaminato   in   aula  il  10 marzo  2003  e  approvato

          l’11 marzo 2003.

          Senato della Repubblica (atto n. 2092):

              Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede

          referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª

          e 13ª.

              Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il

          22 e 28 ottobre 2003.

              Relazione presentata l’11 novembre 2003 (atto n. 2092/A

          – relatore sen. Castagnetti).

              Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

PROTOCOLLO DI ADESIONE

                      DEL PRINCIPATO DI MONACO

              ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica d’Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechstenstein,

La Confederazione Svizzera,

La Repubblica di Slovenia,

La Comunità Europea,

firmatari della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione

delle Alpi), da una parte,

e il Principato di Monaco, d’altra parte,

e  considerato  che  il  Principato di Monaco ha chiesto di diventare

parte della Convenzione delle Alpi,

allo  scopo  di  vigilare  sulla  protezione  dell’insieme  dell’arco

alpino,

hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1

Il  Principato  di  Monaco diventa Parte contraente della Convenzione

per  la  Protezione delle Alpi, modificata dal presente Protocollo di

adesione.

ARTICOLO 2

Nel preambolo aggiunto: “Il Principato di Monaco”

ARTICOLO 3

L’allegato,  in cui e’ descritto e rappresentato il territorio alpino

che  costituisce  il  campo  di  applicazione della Convenzione delle

Alpi, modificato come segue:

a)   l’elenco   delle   unita’  amministrative  dell’arco  alpino  e’

completato come segue:

– Principato di Monaco;

b)  la  carta  presentata  nell’allegato della Convenzione delle Alpi

sostituita dalla carta allegata al presente Protocollo di adesione.

ARTICOLO 4

(1)  Il  consenso  ad  essere  vincolato dal presente Protocollo puo’

essere espresso da:

–   firma  non  sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; lo

Stato che si avvale di tale possibilita’, notifica al Depositario, al

momento  della  firma,  che la sua firma vale come consenso ad essere

vincolato dal presente Protocollo di adesione;

–  firma  sottoposta  a  ratifica,  accettazione  o approvazione; gli

strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di  approvazione  sono

depositati presso il Depositario.

(2)  Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo

la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni:

– che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore;

–  che  le  Parti  contraenti  della  Convenzione  delle Alpi abbiano

espresso  il  proprio  consenso  ad  essere  vincolate  dal  presente

Protocollo di adesione;

–  che  il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad

essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.

(3)  Per  i  firmatari  che  non  sono  ancora Parti contraenti della

Convenzione  delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente

Protocollo  di  adesione  avra’ effetto solo dalla data di entrata in

vigore   della   Convenzione   delle  Alpi  presso  le  stesse  Parti

contraenti.

ARTICOLO 5

A  partire  dalla  firma del presente Protocollo di adesione, nessuno

Stato  puo’  dare  il  proprio  consenso  ad  essere  vincolato dalla

Convenzione   delle   Alpi,   senza   avere   dato  in  precedenza  o

contemporaneamente  il  proprio  consenso  ad  essere  vincolato  dal

presente Protocollo di adesione.

ARTICOLO 6

La   denuncia   del  presente  Protocollo  di  adesione  puo’  essere

effettuata solo tramite denuncia della Convenzione delle Alpi.

ARTICOLO 7

Il  Depositario  notifica  a  tutte  le Parti contraenti e a tutte le

Parti firmatarie:

–   le  firme,  precisando  se  sono  sottoposte  o  no  a  ratifica,

accettazione o approvazione;

–   il   deposito   degli   strumenti  di  ratifica,  accettazione  o

approvazione;

– le date di entrata in vigore ai sensi dell’articolo 4;

– le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.

In  fede  di  cio’,  i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo

hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.

Fatto  a  Chambin,  il  20/12/1994,, in francese, italiano, sloveno e

tedesco,  laddove  ciascuno  dei quattro testi fa egualmente fede, in

un’unica copia che verra’ depositata presso l’Archivio di Stato della

Repubblica  d’Austria.  Il  Depositario ne trasmette copia conforme a

tutti i firmatari.

Per la Repubblica Federale di Germania

Per La Repubblica d’Austria

Per la Repubblica Francese

Per la Repubblica Italiana

Per il Principato di Liechstenstein

Per la Repubblica di Slovenia

Per la Confederazione Svizzera

Per la Comunità Europea

Per il Principato di Monaco

Firme illegibili