Lavoro e Previdenza

Thursday 08 January 2004

Personale addetto al controllo del traffico aereo. La legge n. 365 del 22.12.2003 disincentiva l’ esodo mediante l’ attribuzione di premi economici

Personale addetto al controllo del traffico aereo. La legge n. 365 del 22.12.2003 disincentiva l’esodo mediante l’attribuzione di premi economici

LEGGE 22 dicembre 2003, n.365

  Disposizioni per disincentivare l’esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo. (GU n. 4 del 7-1-2004) 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                                Art. 1.

1.  Gli  ufficiali  ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso

dell’abilitazione  di  controllore  del  traffico  aereo  in corso di

validita’  che  abbiano  contratto,  in connessione alla frequenza di

corsi  di  formazione e specializzazione legati al proprio profilo di

impiego  nel  settore  del  traffico aereo, ferme obbligatorie per la

complessiva  durata di dieci anni, ai sensi dell’articolo 7, comma 8,

del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell’articolo 11,

comma  9,  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine

del  periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento

del  massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre

una  ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu’ di

quattro volte.

2.  Per  ciascun periodo di ferma volontaria contratta e’ corrisposto

un premio nei seguenti importi:

a)  10.329,14  euro  per il primo biennio, da corrispondere per meta’

all’atto di assunzione della ferma e per meta’ dopo dodici mesi;

b)  6.197,48  euro  per il secondo biennio, da corrispondere in unica

soluzione;

c)  7.230,40  euro  per  il  terzo biennio, da corrispondere in unica

soluzione;

d)  9.296,22  euro  per  il quarto biennio, da corrispondere in unica

soluzione;

e)  10.329,14  euro  per il quinto biennio, da corrispondere in unica

soluzione.

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          Note all’art. 1:

              – Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,

          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e

          dell’avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell’art. 1,

          comma  97,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662»  e’

          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta

          Ufficiale  22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo

          e’ stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,

          n.  216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

           Ufficiale  n.  180  del  3 agosto 2000; si riporta il testo

          dell’art. 7, comma 8:

              «Art. 7 (Obblighi di servizio). – 1.-7. (Omissis).

              8.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  ammessi a

          frequentare il corso di qualificazione per il controllo del

          traffico    areo   nonche’   corsi   di   elevato   livello

          tecnico-professionale  sono  vincolati ad una ferma di anni

          cinque  che  decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.

           Detto  periodo  e’  aggiuntivo rispetto al periodo di ferma

          eventualmente  in  atto  e  non  opera  nel caso di mancato

          superamento  o  di  dimissioni  dal corso. Gli ufficiali in

          servizio   permanente   che  siano  destinati  a  ricoprire

          incarichi    particolarmente    qualificanti    in    campo

          internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte

          la  durata  dell’incarico,  con  decorrenza  dalla  data di

          assunzione dell’incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di

          ferma  eventualmente  in  atto.  Il  Ministro  della difesa

          definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta

          Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale

           e gli incarichi di cui al presente comma.».

              – Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,

          recante  «Attuazione  dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992,

          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle

          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale

          non  direttivo  delle  Forze  armate»,  e’  pubblicato  nel

          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 122 del

          27 maggio 1995; si riporta il testo dell’art. 11, comma 9:

              «Art.  11  (Reclutamento  nel ruolo dei marescialli). –

          1.-8. (Omissis).

              9.  La  partecipazione  a  corsi di particolare livello

          tecnico,  svolti  anche  durante la formazione iniziale, e’

          subordinata  al  vincolo  di  una  ulteriore  ferma di anni

          cinque,  che  permane  anche dopo il passaggio nel servizio

          permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.

          La  ferma  precedentemente contratta non rimane operante in

          caso di mancato superamento del corso o di dimissioni».

Art. 2.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia’ titolari

di  abilitazione  di  controllore  del  traffico  aereo  alla data di

entrata  in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al

compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo

grado   di   abilitazione   previsto,  le  ferme  volontarie  di  cui

all’articolo   1  entro  il  quarantacinquesimo  anno  di  eta’,  con

corresponsione dei relativi premi.

2.  Agli  ufficiali  ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al

comma  1  che,  pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di

eta’ alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano

potuto  contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e’ corrisposto

in  unica  soluzione,  al  raggiungimento  dei  limiti di eta’ per la

cessazione  dal  servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del

decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  165, un premio pari alla

differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1,

comma 2, e quello dei premi percepiti.3.  Agli  ufficiali  ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al

comma  1  che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge,

abbiano   superato   il   quarantacinquesimo   e   non   superato  il

cinquantesimo  anno  di  eta’,  e’ corrisposto in unica soluzione, al

raggiungimento  dei  limiti  di  eta’  per la cessazione dal servizio

previsti  dagli  articoli  2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30

aprile   1997,   n.  165,  un  premio  di  importo  pari  alla  meta’

dell’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1, comma 2.

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          Nota all’art. 2:

              – Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165, recante

          «Attuazione  delle deleghe conferite dall’art. 2, comma 23,

          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’art. 1, commi 97,

           lettera  g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in

          materia  di armonizzazione al regime previdenziale generale

          dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle

          Forze  di  polizia  e  del  personale dei Vigili del fuoco,

          nonche’  del  personale  non contrattualizzato del pubblico

          impiego», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del

          17 giugno  1997;  si riporta il testo degli articoli 2 e 7,

          comma 1:

               «Art.   2   (Limiti  di  eta’  per  la  cessazione  dal

          servizio).  –  1.  I  limiti  di eta’ per la cessazione dal

          servizio  per  il personale di cui all’art. 1 sono elevati,

          qualora inferiori al sessantesimo anno di eta’.

                2. Fermi  restando  il limite di sessanta anni per la

          cessazione  dal  servizio  e  gli  organici complessivi dei

          ruoli,   i   colonnelli   del   ruolo   unico   delle  Armi

          dell’Esercito,  del  Corpo di stato maggiore della Marina e

          del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica, al compimento

          del  cinquantottesimo  anno di eta’, sono collocati per due

          anni   in  soprannumero  agli  organici  del  grado  ed  in

          eccedenza  al numero massimo per essi previsto, rimanendo a

          disposizione    dell’Amministrazione   della   difesa   per

          l’impiego    in   incarichi   prevalentemente   di   natura

          tecnico-amministrativa».

              «Art.  7  (Norme  transitorie).  –  1. In fase di prima

          applicazione,  i  limiti  di  eta’  per  la  cessazione dal

          servizio,  previsti  dall’art. 2, sono gradualmente elevati

          al cinquantasettesimo anno di eta’ per gli anni dal 1998 al

           2001,  al  cinquantottesimo  anno  per gli anni dal 2002 al

          2004,  al  cinquantanovesimo  anno per gli anni dal 2005 al

          2007 ed al sessantesimo anno a decorrere dal 2008».

Art. 2.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia’ titolari

di  abilitazione  di  controllore  del  traffico  aereo  alla data di

entrata  in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al

compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo

grado   di   abilitazione    previsto,  le  ferme  volontarie  di  cui

all’articolo   1  entro  il  quarantacinquesimo  anno  di  eta’,  con

corresponsione dei relativi premi.

2.  Agli  ufficiali  ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al

comma  1  che,  pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di

eta’ alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano

potuto  contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e’ corrisposto

in  unica  soluzione,  al  raggiungimento  dei  limiti di eta’ per la

cessazione  dal  servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del

decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  165, un premio pari alla

differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1,

comma 2, e quello dei premi percepiti.3.  Agli  ufficiali  ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al

comma  1  che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge,

abbiano   superato   il   quarantacinquesimo   e   non   superato  il

cinquantesimo  anno  di  eta’,  e’ corrisposto in unica soluzione, al

raggiungimento  dei  limiti  di  eta’  per la cessazione dal servizio

previsti  dagli  articoli  2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30

aprile   1997,   n.  165,  un  premio  di  importo  pari  alla  meta’

dell’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1, comma 2.

——————————————————————————–

          Nota all’art. 2:

              – Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165, recante

          «Attuazione  delle deleghe conferite dall’art. 2, comma 23,

          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’art. 1, commi 97,

          lettera  g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in

          materia  di armonizzazione al regime previdenziale generale

          dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle

          Forze  di  polizia  e  del  personale dei Vigili del fuoco,

          nonche’  del  personale  non contrattualizzato del pubblico

          impiego», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del

           17 giugno  1997;  si riporta il testo degli articoli 2 e 7,

          comma 1:

              «Art.   2   (Limiti  di  eta’  per  la  cessazione  dal

          servizio).  –  1.  I  limiti  di eta’ per la cessazione dal

          servizio  per  il personale di cui all’art. 1 sono elevati,

          qualora inferiori al sessantesimo anno di eta’.

                2. Fermi  restando  il limite di sessanta anni per la

          cessazione  dal  servizio  e  gli  organici complessivi dei

          ruoli,    i   colonnelli   del   ruolo   unico   delle  Armi

          dell’Esercito,  del  Corpo di stato maggiore della Marina e

          del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica, al compimento

          del  cinquantottesimo  anno di eta’, sono collocati per due

          anni   in  soprannumero  agli  organici  del  grado  ed  in

          eccedenza  al numero massimo per essi previsto, rimanendo a

          disposizione    dell’Amministrazione   della   difesa   per

          l’impiego    in   incarichi   prevalentemente   di   natura

          tecnico-amministrativa».

              «Art.  7  (Norme  transitorie).  –  1. In fase di prima

          applicazione,  i  limiti  di  eta’  per  la  cessazione dal

          servizio,  previsti  dall’art. 2, sono gradualmente elevati

          al cinquantasettesimo anno di eta’ per gli anni dal 1998 al

          2001,  al  cinquantottesimo  anno  per gli anni dal 2002 al

          2004,  al  cinquantanovesimo  anno per gli anni dal 2005 al

          2007 ed al sessantesimo anno a decorrere dal 2008».