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Pericolosità sociale e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Un procedimento penale archiviato non è valido motivo per respingere l’ istanza dello straniero
Pericolosità sociale e diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno. Un procedimento penale
archiviato non è valido motivo per respingere l’istanza
dello straniero
Tar Campania – Sezione
quarta – sentenza 5 aprile-8 maggio 2006, n. 4004
Presidente D’Alessio –
Relatore Ianigro
Ricorrente Osako
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 1359/2003, Osako
Felicia, premesso di aver ottenuto dalla
Questura di Caserta in data 30.01.1999 permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, successivamente rinnovato con scadenza al 18 marzo 2002, esponeva
che con decreto del 14 maggio 2002 la Questura di Caserta respingeva la domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 14 marzo 2002, poiché la
ricorrente risultava deferita all’A.G. in data
11 giugno 2002 per il delitto di produzione e traffico di sostanze stupefacenti
e considerando che la condotta tenuta dalla ricorrente medesima appariva
incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento
della legislazione vigente in materia di immigrazione. Avverso il predetto
decreto, la ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia
di Caserta che veniva respinto per la infondatezza dei
motivi addotti dalla ricorrente e stante il mero errore materiale della data di
deferimento all’A.G. indicata dalla Questura di
Caserta nell’11 giugno 2002 anziché 11 giugno 2001.
Deduceva quindi la illegittimità
del predetto decreto di rigetto di ricorso gerarchico, nonché di tutti
gli atti presupposti ivi compreso il decreto di diniego di rinnovo oppostole
dalla Questura di Caserta, per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione articoli 5 comma 5, 13
comma 2 lettera c)
43 D.Lgs 286/98; violazione e falsa applicazione
articolo 3 Cost, eccesso di potere per difetto di
motivazione ex articolo 3 legge 241/1990, disparità di trattamento
contraddittorietà;
Il decreto di rigetto impugnato si fonda su due elementi
entrambi non sufficientemente motivati e comunque
ingiusti, poiché con provvedimento del 4 febbraio 2002 il Gip del Tribunale di Civitavecchia
ha archiviato il procedimento penale attivato nei confronti della ricorrente,
poiché dagli atti emerge la sola detenzione di un modesto quantitativo
di sostanza stupefacente, senza che vi siano ulteriori elementi di valutazione
che depongano per la destinazione a terzi dello stupefacente medesimo,
sicché appare evidente che la ricorrente non ha mai commesso il reato
indicato dalla Questura di Caserta. Inoltre non si comprende come tale condotta
possa apparire incompatibile con le finalità di integrazione
sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di
immigrazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 10
della legge 241/90, d.min.int. 415/94, così
come modificato dal decreto 508/97 (regolamento per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso
ai documenti amministrativi in attuazione dell’articolo 24 comma 4 legge
241/90);
La motivazione espressa dalla Questura circa il rigetto in data 29 maggio 2002 della istanza di accesso agli atti
amministrativi è altresì lesiva e discriminatoria nei
confronti della ricorrente.
Sulla base delle pregresse motivazioni instava quindi per
l’accoglimento del ricorso.
L’amministrazione si costituiva per resistere al
ricorso.
Alla udienza pubblica del 5 aprile
2006, il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.
Considerato in diritto
1. Con il provvedimento impugnato, emesso il 6 settembre
2002 e notificato alla ricorrente il 29 dicembre 2002, la Prefettura di Caserta
respingeva il ricorso gerarchico proposto dalla Osako Felicia in data 10 luglio
2002 avverso il decreto del 14 maggio 2002 con cui il Questore di Caserta aveva
respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata
Il Prefetto di Caserta, nel respingere il ricorso inoltrato
dalla ricorrente, confermava la motivazione posta dal Questore a base del
diniego, sostenendo che la archiviazione del
procedimento penale per possesso di sostanze stupefacenti pendente a carico
della ricorrente non consentiva di giungere a conclusioni diverse da quelle cui
era addivenuto il Questore, e ritenendo il comportamento della ricorrente
oggettivamente incompatibile con le finalità di integrazione sociale
poste a fondamento della legislazione in materia di immigrazione.
La ricorrente contesta la legittimità del
provvedimento impugnato adducendo, sostanzialmente, che la intervenuta
archiviazione del procedimento penale non consente di ritenere che la
ricorrente possa rientrare tra le persone pericolose per la sicurezza e la
tranquillità pubblica.
1.2 Il ricorso è fondato e merita accoglimento
laddove sostiene che le ragioni addotte dal Prefetto a sostegno del
provvedimento impugnato non possono ritenersi idonee a legittimare il diniego
opposto, secondo quanto di seguito precisato.
Nella specie la legittimità del provvedimento
impugnata va posta in relazione con la disciplina di cui all’articolo 5
del D.Lgs 286/98 in tema di rinnovo di permesso di
soggiorno, e , in particolare, con i motivi ivi
previsti sulla cui base è consentito il respingimento della domanda di
rinnovo di permesso di soggiorno. Al riguardo l’articolo
5 comma 4 e l’articolo 4 comma 3 del del D.Lgs 286/98, nel subordinare il rinnovo del titolo alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno,
con riferimento ai precedenti penali, prescrive che non è ammesso in
Italia lo straniero che risulti “condannato” per uno dei reati
previsti dall’articolo 380 commi 1 e 2 Cpp o
per gli altri reati ivi previsti, e quanto alla condotta, esclude la ammissione
nel territorio italiano dello straniero che sia considerato una minaccia per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o di uno dei Paesi con i
quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Tale essendo la normativa in tema di rinnovo, occorre
considerare che, nella specie, la
Prefettura, nel respingere il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego di rinnovo, si è allineata alla
motivazione opposta dalla Questura che aveva ritenuto ostativo
l’intervenuto deferimento della ricorrente in data 11 giugno 2001
all’A.G. per il delitto di produzione e
traffico di sostanze stupefacenti. Nel confermare la motivazione del diniego, la Prefettura ha ritenuto
irrilevante la circostanza sollecitata dalla ricorrente in sede di ricorso
gerarchico circa la intervenuta archiviazione del
procedimento penale predetto con decreto di archiviazione in data 6 febbraio
2002 del Gip del Tribunale di Civitavecchia,
poiché era emersa una ipotesi di mera detenzione di un modesto
quantitativo di sostanza stupefacente, in assenza di ulteriori elementi di
valutazione deponenti per la destinazione a terzi della sostanza detenuta. Al
riguardo, va considerato che, la intervenuta
archiviazione del procedimento penale posto a base del diniego di rinnovo dal
Questore di Caserta risale alla data del 6 febbraio 2002 ( come da relativa
copia allegata in atti con attestato di deposito in cancelleria), e, pertanto,
costituiva una circostanza preesistente al diniego di rinnovo opposto dal
Questore che è stato emesso il 6 settembre 2002. Sicché,
con il ricorso gerarchico la ricorrente aveva sottoposto alla valutazione
dell’Autorità amministrativa un elemento nuovo, che non era stato
oggetto di valutazione in sede di rinnovo, pur trattandosi di circostanza
preesistente alla decisione sulla domanda di rinnovo.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, il Prefetto nel
ritenere irrilevante ai fini della decisione la intervenuta
archiviazione del procedimento penale instaurato a carico della ricorrente
è incorso nella violazione della disciplina sopra richiamata in tema di
rinnovo di permesso di soggiorno, sulla cui base sono da ritenere ostative le
sole sentenze di condanna ivi indicate, restando irrilevante la mera pendenza
di un procedimento penale (peraltro archiviato), se non ai fini di un giudizio
di pericolosità sociale ove sussistente. Nella specie il Prefetto ha
sostenuto che il comportamento della ricorrente, come desumibile dal
procedimento penale archiviato, appariva oggettivamente incompatibile con le
finalità di integrazione sociale che sono a
fondamento della legislazione in materia di immigrazione.
Al riguardo occorre considerare che la mancata
reintegrazione sociale è qualcosa di diverso dal giudizio di
pericolosità sociale che la legge ritiene ostativo al rinnovo del
permesso di soggiorno, ove si richiede che il soggetto ritenuto indesiderabile
costituisca una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico.
L’assunta mancata reintegrazione sociale della ricorrente risulta in ogni caso smentita in atti, dai reiterati rinnovi
del permesso di soggiorno di cui la ricorrente aveva peraltro beneficiato sin
dalla data del 30 gennaio 199
in cui aveva ottenuto il rilascio del primo permesso di
soggiorno.
Deve quindi ritenersi che le ragioni palesate dalla
Prefettura nel provvedimento impugnato non possano integrare le ragioni
considerate dalla legge ostative al rinnovo del permesso di soggiorno
già rilasciato né con riferimento al procedimento penale pendente
in quanto archiviato, né con riferimento all’assunta mancata
reintegrazione sociale della ricorrente.
All’accoglimento del presente ricorso, consegue
l’annullamento del provvedimento di rigetto di ricorso gerarchico
impugnato, e l’obbligo di riesaminare, su presupposti attuali, la istanza presentata nell’interesse del ricorrente.
Va esclusa invece la ammissibilità
della istanza di accesso agli atti in questa sede formulata in quanto il
diniego di accesso va impugnato nell’ambito della speciale procedimento
previsto e disciplinato dall’articolo 25 della legge 241/90.
Da ultimo, in relazione alla natura della
controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese
del giudizio.
PQM
Il Tar per la Campania, Sezione quarta,
definitivamente pronunciandosi sul ricorso n.1359/2003
presentato da Osako Felicia:
– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il
decreto 6 settembre 2002 emesso dal Prefetto della Provincia di Caserta;
– spese compensate.
Odina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.