Enti pubblici
Perchè lo straniero non può essere regolarizzato in base a circostanze obbiettive che ne attestino l’ avvenuto inserimento sociale. Se lo chiede il TAR Trentino Alto Adige, e rimette gli atti alla Consulta. ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 Dicembre 2004
Perché lo straniero non può essere regolarizzato in base a circostanze obbiettive che ne attestino lavvenuto inserimento sociale. Se lo chiede il TAR Trentino Alto Adige, e rimette gli atti alla Consulta.
ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 Dicembre 2004 – 7 Dicembre 2004, n. 129
Ordinanza emessa il 7 dicembre 2004 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Moschen Fiorella ed altra contro Commissario del Governo per la provincia di Trento ed altro. Straniero e apolide – Straniero in posizione irregolare – Espulsione amministrativa – Possibilita’ di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l’avvenuto inserimento sociale – Mancata previsione – Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato – Violazione del principio di tutela del lavoro. – Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222. – Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma. (GU n. 11 del 16-3-2005 )
IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 79 del 2004
proposto da Moschen Fiorella e Krushniak Yewdokiya, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Alberto Cunaccia e Giovanni Rambaldi ed
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trento, via
Ambrosi n. 14;
Contro il commissariato del governo per la provincia di Trento,
in persona del Commissario pro tempore; il questore della provincia
di Trento, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Trento,
largo Porta Nuova n. 9, per l’annullamento, previa sospensione, del
provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Trento
prot. n. SP/PRT/2512/2003 dell’8 agosto 2003, notificato in data 22
febbraio 2004, con il quale e’ stata respinta l’istanza presentata
dalla signora Moschen Fiorella per la regolarizzazione del cittadino
extracomunitario ucraino signora Krushniak Yewdokiya, nonche’ di ogni
altro presupposto, connesso e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 – relatore il
Cons. Fiorenzo Tomaselli – l’avv. Flavio Maria Bonazza, in dichiarata
sostituzione dell’avv. Giovanni Rambaldi, per i ricorrenti e
l’avvocato della Stato Guido Denicolo’ per le Amministrazioni
resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F a t t o
Con ricorso notificato in data 3 marzo 2004 le signore Fiorella
Moschen e Krushniak Yewdokiya – la prima quale datore di lavoro e la
seconda quale lavoratore subordinato extracomunitario (ucraino) –
impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, il
decreto del Commissario del Governo per la provincia di Trento dell’8
agosto 2003 (prot. n. SP/822/PRT/2512/2003), con il quale – a seguito
del diniego di nulla osta da parte della Questura di Trento, in
quanto lo straniero risulta precedentemente «espulso ed accompagnato
alla frontiera» – e’ stata respinta la domanda di regolarizzazione
proposta dalla signora Moschen per il predetto lavoratore
extracomunitario ai sensi del d.l. 9 settembre 2002, n. 195
(convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222).
A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto:
1) eccesso di poter per difetto di motivazione. Violazione di
legge: art. 3 legge n. 241/1990;
2) violazione dell’art. 1 della legge n. 222/2002. Eccesso di
potere per mancanza di motivazione e irragionevolezza;
3) incostituzionalita’ dell’art. 1, comma 8, lett. a), della
legge n. 222/2002 per contrasto con gli artt. 3, 10, 23 e 97 della
Costituzione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione statale intimata,
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone quindi il
rigetto.
Con ordinanza n. 26/2004 il tribunale accoglieva la domanda
incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 la causa e’ passata in
decisione.
D i r i t t o
1. – Va anzitutto, precisato che l’impugnato decreto
commissariale costituisce la rigorosa applicazione del disposto del
citato art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195 del 2002,
convertito nella legge n. 222 del 2002 (Disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
che esclude la possibilita’ di regolarizzare la posizione del
lavoratore extracomunitario quando esso sia stato colpito da un
provvedimento di espulsione con successivo accompagnamento alla
frontiera: situazione che ricorre appunto nel caso di specie.
Ne consegue che la decisione del ricorso dipende esclusivamente
dalla valutazione in ordine alla possibile incostituzionalita’ della
suddetta norma: di qui la rilevanza processuale della questione di
legittimita’ costituzionale della norma medesima.
Ritiene, in proposito, il Collegio che detta questione non sia
manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 35, primo comma della Costituzione, nei termini appresso indicati.
2. – Statuisce, in concreto, l’art. 1, comma 8, lett. a), del
d.l. n. 195 del 2002 (nel testo sostituito dalla legge di
conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di
lavoro non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti
dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale» revoca
che «non puo’ essere in ogni caso disposta» non solo nelle ovvie e
giustificate ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il
lavoratore extracomunitario risulti destinatario di un provvedimento
di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica».
Questa parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio,
seri dubbi di costituzionalita’ sotto una duplice angolatura.
A) In primo luogo essa, con riguardo alle altre ipotesi ivi
segnate e con richiamo all’art. 13 del testo unico sull’immigrazione
(d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.), viene ad operare un identico
trattamento negativo per situazioni profondamente diverse e cioe’ da
un lato le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato o di pericolosita’ sociale, e
dall’altro le espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell’interessato, spesso
dovuta a difficolta’ oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza
penale.
Una siffatta scelta del legislatore, ingiustificata sul piano
logico-giuridico ed inconcepibile in relazione alle intrinseche
finalita’ della legge, appare in contrasto con il fondamentale
principio di eguaglianza di cui all’art. 3, primo comma, della
Costituzione, che, imponendo appunto un eguale trattamento delle
situazioni giuridiche identiche, vieta, per converso, l’adozione di
una stessa disciplina per posizioni radicalmente differenziate, come
quella di specie.
B) In secondo luogo la norma in esame, laddove introduce il
divieto di «revoca» del provvedimento di espulsione nell’ipotesi
indicata (mero accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di
ordine pubblico o di pericolosita’ sociale), sembra porsi in palese
contrasto con il principio (precettivo e programmatico) di cui
all’art. 35, primo comma, della Costituzione secondo cui «la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».
Non v’e’, infatti, dubbio che a regolarizzazione del rapporto di
lavoro del cittadino extracomunitario concorre in maniera
determinante a quell’«inserimento sociale» di cui parla la norma,
rappresentando nel contempo la condizione per la «revoca» del
provvedimento di espulsione.
Una scelta restrittiva sul punto non e’ certo conforme, sotto
tale profilo, alla ratio della legge in parola e non risulta percio’
stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale.
3. – Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene
non manifestamente infondata la questione di legittimita’
costituzionale, in parte qua, dell’art. 1, comma 8, lett. a), del
d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre
2002, n. 222), innegabile essendo, d’altra parte, la sua rilevanza ai
fini della decisione del ricorso in epigrafe.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata – con
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, della
Costituzione – la questione di legittimita’ costituzionale, in parte
qua, dell’art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195 (Disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari), convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222.
Sospende il giudizio in corso ed ordina l’immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere alla
notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche’ alla comunicazione
della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
Cosi’ deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 7 ottobre
2004.
Il Presidente: Numerico
Il consigliere estensore: Tomaselli 05C0308