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Tuesday 22 March 2005

Perchè lo straniero non può essere regolarizzato in base a circostanze obbiettive che ne attestino l’ avvenuto inserimento sociale. Se lo chiede il TAR Trentino Alto Adige, e rimette gli atti alla Consulta. ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 Dicembre 2004

Perché lo straniero non può essere regolarizzato in base a circostanze obbiettive che ne attestino lavvenuto inserimento sociale. Se lo chiede il TAR Trentino Alto Adige, e rimette gli atti alla Consulta.

ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 Dicembre 2004 – 7 Dicembre 2004, n. 129

Ordinanza emessa il 7 dicembre 2004 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Moschen Fiorella ed altra contro Commissario del Governo per la provincia di Trento ed altro. Straniero e apolide – Straniero in posizione irregolare – Espulsione amministrativa – Possibilita’ di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l’avvenuto inserimento sociale – Mancata previsione – Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato – Violazione del principio di tutela del lavoro. – Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222. – Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma. (GU n. 11 del 16-3-2005 ) 

                            IL TRIBUNALE

    Ha   pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 79 del 2004

proposto  da  Moschen Fiorella e Krushniak Yewdokiya, rappresentati e

difesi   dagli   avv.ti  Alberto  Cunaccia  e  Giovanni  Rambaldi  ed

elettivamente  domiciliati  presso  il  loro  studio   in  Trento, via

Ambrosi n. 14;

    Contro  il  commissariato del governo per la provincia di Trento,

in  persona  del Commissario pro tempore; il questore della provincia

di   Trento,   entrambi   rappresentati   e   difesi  dall’Avvocatura

distrettuale  dello  Stato  e presso la stessa domiciliati in Trento,

largo  Porta  Nuova n. 9, per l’annullamento, previa sospensione, del

provvedimento  del Commissario del Governo per la Provincia di Trento

prot.  n. SP/PRT/2512/2003  dell’8 agosto 2003, notificato in data 22

febbraio  2004,  con  il quale e’ stata respinta l’istanza presentata

dalla  signora Moschen Fiorella per la regolarizzazione del cittadino

extracomunitario ucraino signora Krushniak Yewdokiya, nonche’ di ogni

altro presupposto, connesso e conseguente;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto  l’atto  di  costituzione in giudizio delle Amministrazioni

intimate;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  7 ottobre 2004 – relatore il

Cons. Fiorenzo Tomaselli – l’avv. Flavio Maria Bonazza, in dichiarata

sostituzione   dell’avv.   Giovanni  Rambaldi,  per  i  ricorrenti  e

l’avvocato   della  Stato  Guido  Denicolo’  per  le  Amministrazioni

resistenti;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato in data 3 marzo 2004 le signore Fiorella

Moschen  e Krushniak Yewdokiya – la prima quale datore di lavoro e la

seconda  quale  lavoratore  subordinato  extracomunitario (ucraino) –

impugnavano,   chiedendone   l’annullamento,  previa  sospensiva,  il

decreto del Commissario del Governo per la provincia di Trento dell’8

agosto 2003 (prot. n. SP/822/PRT/2512/2003), con il quale – a seguito

del  diniego  di  nulla  osta  da  parte della Questura di Trento, in

quanto  lo straniero risulta precedentemente «espulso ed accompagnato

alla  frontiera»  –  e’ stata respinta la domanda di regolarizzazione

proposta   dalla   signora   Moschen   per   il  predetto  lavoratore

extracomunitario   ai   sensi  del  d.l.  9  settembre  2002,  n. 195

(convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222).

    A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto:

        1) eccesso di poter per difetto di motivazione. Violazione di

legge: art. 3 legge n. 241/1990;

        2) violazione dell’art. 1 della legge n. 222/2002. Eccesso di

potere per mancanza di motivazione e irragionevolezza;

        3)  incostituzionalita’ dell’art. 1, comma 8, lett. a), della

legge  n. 222/2002  per  contrasto con gli artt. 3, 10, 23 e 97 della

Costituzione.

    Si  costituiva  in  giudizio  l’Amministrazione statale intimata,

contestando  la  fondatezza  del  ricorso  e  chiedendone  quindi  il

rigetto.

    Con  ordinanza  n. 26/2004  il  tribunale  accoglieva  la domanda

incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

    Alla  pubblica  udienza del 7 ottobre 2004 la causa e’ passata in

decisione.

                            D i r i t t o

    1.   –   Va   anzitutto,   precisato   che   l’impugnato  decreto

commissariale  costituisce  la rigorosa applicazione del disposto del

citato   art. 1,  comma 8,  lett.  a),  del  d.l.  n. 195  del  2002,

convertito  nella  legge  n. 222  del  2002  (Disposizioni urgenti in

materia  di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),

che  esclude  la  possibilita’  di  regolarizzare  la  posizione  del

lavoratore  extracomunitario  quando  esso  sia  stato  colpito da un

provvedimento  di  espulsione  con  successivo  accompagnamento  alla

frontiera: situazione che ricorre appunto nel caso di specie.

    Ne  consegue  che la decisione del ricorso dipende esclusivamente

dalla  valutazione in ordine alla possibile incostituzionalita’ della

suddetta  norma:  di  qui la rilevanza processuale della questione di

legittimita’ costituzionale della norma medesima.

    Ritiene,  in  proposito,  il Collegio che detta questione non sia

manifestamente  infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 35, primo comma della Costituzione, nei termini appresso indicati.

    2.  –  Statuisce,  in  concreto, l’art. 1, comma 8, lett. a), del

d.l.   n. 195   del   2002  (nel  testo  sostituito  dalla  legge  di

conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di

lavoro  non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti

dei  quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi

diversi  dal  mancato  rinnovo  del  permesso di soggiorno, salvo che

sussistano  le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza

di  circostanze  obiettive   riguardanti l’inserimento sociale» revoca

che  «non  puo’  essere in ogni caso disposta» non solo nelle ovvie e

giustificate  ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il

lavoratore  extracomunitario risulti destinatario di un provvedimento

di   espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della

forza pubblica».

    Questa  parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio,

seri dubbi di costituzionalita’ sotto una duplice angolatura.

    A)  In  primo  luogo  essa,  con  riguardo alle altre ipotesi ivi

segnate  e con richiamo all’art. 13 del testo unico sull’immigrazione

(d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.), viene ad operare un identico

trattamento  negativo per situazioni profondamente diverse e cioe’ da

un  lato  le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine

pubblico  o  di  sicurezza  dello Stato o di pericolosita’ sociale, e

dall’altro  le  espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a

mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell’interessato, spesso

dovuta  a  difficolta’  oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza

penale.

    Una  siffatta  scelta  del  legislatore, ingiustificata sul piano

logico-giuridico  ed  inconcepibile  in  relazione  alle  intrinseche

finalita’  della  legge,  appare  in  contrasto  con  il fondamentale

principio  di  eguaglianza  di  cui  all’art.  3,  primo comma, della

Costituzione,  che,  imponendo  appunto  un  eguale trattamento delle

situazioni  giuridiche  identiche, vieta, per converso, l’adozione di

una  stessa disciplina per posizioni radicalmente differenziate, come

quella di specie.

    B)  In  secondo  luogo  la  norma  in esame, laddove introduce il

divieto  di  «revoca»  del  provvedimento  di espulsione nell’ipotesi

indicata  (mero  accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di

ordine  pubblico  o di pericolosita’ sociale), sembra porsi in palese

contrasto  con  il  principio  (precettivo  e  programmatico)  di cui

all’art. 35,   primo   comma,  della  Costituzione  secondo  cui  «la

Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».

    Non  v’e’, infatti, dubbio che a regolarizzazione del rapporto di

lavoro   del   cittadino   extracomunitario   concorre   in   maniera

determinante  a  quell’«inserimento  sociale»  di cui parla la norma,

rappresentando  nel  contempo  la  condizione  per  la  «revoca»  del

provvedimento di espulsione.

    Una  scelta  restrittiva  sul  punto non e’ certo conforme, sotto

tale  profilo, alla ratio della legge in parola e non risulta percio’

stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale.

    3.  – Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene

non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita’

costituzionale,  in  parte  qua,  dell’art. 1, comma 8, lett. a), del

d.l.  9  settembre  2002,  n. 195  (convertito con la legge 9 ottobre

2002, n. 222), innegabile essendo, d’altra parte, la sua rilevanza ai

fini della decisione del ricorso in epigrafe.

                                                    P. Q. M.

Visti   gli   artt. 134   della   Costituzione,    1  della  legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo

1953,  n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata – con

riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma,  e  35, primo comma, della

Costituzione  – la questione di legittimita’ costituzionale, in parte

qua,  dell’art. 1,  comma 8,  lett. a), del d.l. n. 195 (Disposizioni

urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro  irregolare  di

extracomunitari), convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222.

    Sospende  il giudizio in corso ed ordina l’immediata trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale.

    Ordina  alla  Segreteria  di  questo Tribunale di provvedere alla

notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, nonche’ alla comunicazione

della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente

del Senato della Repubblica.

    Cosi’  deciso  in Trento, nella Camera di consiglio del 7 ottobre

2004.

                       Il Presidente: Numerico

Il consigliere estensore: Tomaselli  05C0308