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Monday 27 April 2020

Perché il lockdown non viola l’art. 13 della Costituzione

La pandemia da Covid-19 ha posto le democrazie occidentali di fronte ad una situazione, se non imprevista, che ha sicuramente messo a dura prova la tenuta dei sistemi giuridico-istituzionali così come concepiti a partire dal secondo dopoguerra.
Ci si riferisce, in particolare, al godimento delle libertà fondamentali da parte dei cittadini, principio talmente radicato nei consociati da essere divenuto, non si teme a sostenerlo, un’abitudine, un automatismo.
Di conseguenza, quando il Governo ha decretato il “lockdown” finalizzato al contenimento del contagio da Covid-19, è stato ventilato da una parte dell’opinione pubblica che le misure fossero state emanate in violazione dell’art. 13 della Costituzione.
In altre parole, si è sostenuto e si continua a sostenere (neppure troppo sommessamente) che le restrizioni cui tutti siamo sottoposti in questo periodo comportino una compressione tale della libertà personale degli individui, da violare l’art. 13 della Costituzione.
L’assunto, in realtà, non è corretto.
Innanzitutto, eventuali profili di incostituzionalità non andrebbero in ogni caso rintracciati nell’art. 13.
La norma, infatti, enuncia il principio dell’inviolabilità della libertà personale, disciplinando i casi in cui essa può essere limitata: soltanto mediante un atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, mediante l’adozione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, di provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria che a propria volta dovrà decidere se convalidare o meno i suddetti provvedimenti.
Risulta quindi evidente che l’art. 13 si riferisca alla carcerazione, come risulta evidente che l’intera popolazione italiana – facili ironie a parte – al momento non si trovi agli arresti domiciliari.
Dunque qual è la fonte normativa che consente al potere politico di comprimere le libertà individuali nei modi stringenti cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo e tramite il corposo apparato normativo promulgato?
La risposta, naturalmente, si trova nella nostra Carta fondamentale.
Recita l’art. 16: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. […]”
Il fondamento costituzionale delle restrizioni resesi necessarie dal dilagare della pandemia trae dunque legittimazione da tale norma, posta a tutela della libertà di circolazione.
Il fenomeno giuridico nel quale siamo coinvolti fonda evidentemente il proprio presupposto nel dettato costituzionale, ossia nella possibilità di porre limitazioni per motivi di sanità.
Tali limitazioni, naturalmente, devono avere carattere generale, non colpire cioè una particolare categoria di cittadini, al fine di non ledere il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.
Anche le cosiddette “zone rosse”, istituite all’inizio della diffusione accertata dei contagi, non si configurano quale illegittima discriminazione di un particolare gruppo di consociati, ma rientrano nell’ambito della tutela della salute, la cui salvaguardia è sancita a sua volta all’art. 32 Cost.
Quindi?
Quindi il dibattito sulla qualità dei provvedimenti assunti a causa dell’emergenza sanitaria non può poggiarsi su presupposti errati quali l’erronea individuazione delle fonti costituzionali, pena la fallacia (e la scarsa utilità) dello stesso.
Unica regola che, al netto delle considerazioni appena svolte, pare essere stata contravvenuta.

Dott.ssa Federica Dulio