Penale

Friday 22 April 2005

Per un vizio procedurale viene restituito all’ ex ministro De Lorenzo il tesoro sequestrato da mani pulite.

Per un vizio procedurale viene restituito all’ex ministro De Lorenzo il “tesoro”
sequestrato da “mani pulite”.

Cassazione – Sezione quinta
penale – sentenza 10 febbraio-21 aprile 2005, n. 14971

Presidente Calabrese – estensore
Sica

Ricorrente De Lorenzo

Ritenuto in fatto

Il Pg di Napoli, in data 21 marzo
2002 e 24 aprile 2002, chiedeva darsi esecuzione al capo della sentenza della
Corte d’appello di Napoli in data 7 luglio 2000 (passata in giudicato il 14
giugno 2001), resa nei confronti di De Lorenzo Francesco, concernente la
confisca di quanto sottoposto a sequestro penale e, cioè,
di: a) lire tre miliardi novecentonovantaquattro milioni attualmente depositati
sul c/c172/12412 presso la Banca d’Italia,filiale di Napoli, in forza di
decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 253 Cpp, del 22 novembre1994, oltre
gli interessi; b) duecentottantacinque sterline oro custodite nella cassetta di
sicurezza 36, presso la Banca Commerciale Italiana, filiale di Napoli, disposto
il 23 settembre 1994 dal tribunale di Napoli, collegio per i procedimenti
previsti dall’articolo 98 della Costituzione e il 13 luglio 1993 dal Pm, c)
nove pastori antichi, più gli oggetti preziosi elencati nel verbale di Pg, in
forza di sequestro disposto dal Pm il 14 luglio 1993.

La Corte d’appello di Napoli, in
data 9 maggio 2002, provvedeva de plano. Contro
l’ordinanza proponevano opposizione i difensori del
condannato.

L’opposizione, con il
provvedimento impugnato del 18 dicembre 2003, veniva
rigettata dalla Corte d’appello di Napoli.

Afferma la Corte che, una volta
disposta la confisca con sentenza irrevocabile, il giudice dell’esecuzione non
può ordinare la restituzione delle cose confiscate al condannato, non potendo
la relativa statuizione essere posta in discussione; gli sarebbe solo concesso
di esaminare la proprietà delle cose colpite dalla sentenza e l’estensione di
questa stessa.

Quindi, non potevano essere
esaminate le questioni relative alla mancata
comunicazione del decreto di sequestro, né la natura probatoria dello stesso
(per cui cessata la necessità si sarebbero dovute restituire le somme
all’avente diritto) in quanto la Corte di legittimità considera quel tipo di
vincolo, valida premessa della confisca obbligatoria. Il De Lorenzo, secondo la
Corte aveva subito condanna in ordine a molteplici
delitti di corruzione, sicché le dazioni ricevute, in quanto prezzo del reato,
erano incluse nella previsione dell’articolo 240.2 Cp.

Sempre il provvedimento
impugnato, afferma che la motivazione deve in concreto valutare se effettivamente
il bene appreso costituisse corpo di reato, vale a
dire profitto, prodotto o prezzo di esso, mentre il sindacato del giudice
dell’esecuzione si sottraeva al giudicato formatosi, nella specie, sulla
confisca a causa della mancata impugnazione sul punto ex articolo 579.3 Cpp. Infatti, la richiesta di revoca non accolta dalla Corte
territoriale, non era stata oggetto di ricorso per cassazione.

Inoltre, secondo l’ordinanza
impugnata pur ammettendo che l’imputato era stato assolto da alcuni capi di accusa, la domanda di revoca della confisca non era stata
accolta con riguardo alla somma di 280.000.000 relativa ai capi 8, 80 e 81,
così come con riguardo ai capi 23 e 34 quando la Corte di Cassazione aveva
assolto il De Lorenzo “perché il fatto non sussiste”, ma senza modificare la
misura di sicurezza patrimoniale. Altrettanto afferma la Corte con riguardo ai
capi di imputazione dichiarati estinti per
prescrizione, ininfluenti sulla prescrizione, in quanto la res giudicata
impedisce al giudice dell’esecuzione di rimuovere il provvedimento ablativo.

Ricorre per cassazione uno dei
difensori di De Lorenzo, premettendo che le somme in questione (sub 1) si
trovavano in Svizzera, in un conto corrente appartenente a svariate persone e
gestito da un fiduciario Enrico Mandel Mantello. Quest’ultimo, interrogato
dall’Ag svizzera, riconosceva che le somme erano dì pertinenza di De Lorenzo.
Le somme venivano trasferite in Italia e messe a
disposizione dell’Ag italiana, congelandone su un libretto acceso presso il
Banco di Sicilia di Milano, intestato esclusivamente all’avv. Domenico
Contestabile, legale di De Lorenzo, il quale ne informava
l’Ag, perché venissero sottoposte a sequestro.

Quest’ultima,
nell’emettere il provvedimento di sequestro delle somme di cui sopra non ne
dava notizia né al De Lorenzo (che come proprietario era titolare del diritto
all’opposizione), né all’avv. Contestabile in danno del quale era stato operato
il sequestro. Di conseguenza, non avendo potuto impugnare, tra le cose
sequestrate e ritenute confiscate, non potevano farsi rientrare le somme che al
momento della confisca non erano ancora legittimamente e, cioè,
definitivamente, sequestrate.

Precisava, ancora, il ricorrente
che il giudice aveva escluso dalla confisca le somme in questione, determinando
il risarcimento a favore della parte civile ministero della Sanità, esattamente
nella misura pari alle somme sequestrate, così come richiesto dalla stessa
difesa, in sede di procedimento incidentale.

Pertanto, con il primo motivo di
ricorso sì deduce la violazione degli articoli 127, in
relazione all’articolo 606.1, lettera c) Cpp. per
inosservanza delle norme processuali prevista a pena di nullità, in ordine alla
mancata estensione del contraddittorio a tutte le parti interessate, nonché
violazione degli articoli 125, 354.1, in relazione all’articolo 606, lettera c)
Cpp, erronea applicazione della legge processuale ed erronea motivazione in
ordine al contenuto del provvedimento di confisca.

Lamenta ancora il difensore la
violazione degli articoli 125.3, 676.1.3 Cpp, per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, in ordine alla ritenuta impossibilità per
il giudice di esecuzione di modifica del provvedimento ablativo della confisca,
in ordine ai punti 1), 2) e 3) contenuti nell’ordinanza impugnata.

Infatti, fermo restando, come
afferma l’ordinanza impugnata, che il De Lorenzo era stato condannato per
molteplici delitti di corruzione, per cui le dazioni
ricevute, in quanto prezzo del reato erano incluse nella previsione
dell’articolo 240.2 Cp, non si era valutato che non vi era alcuna coincidenza
tra le dazioni ricevute e le somme o le cose cadute in sequestro e, poi,
oggetto di confisca.

Inoltre, lo stesso articolo 676.1
Cpp. prevede tra le competenze del giudice
dell’esecuzione anche quella in ordine alla confisca e alla restituzione delle
cose sequestrate, sia con riguardo alla possibile revoca della confisca o al
ridimensionamento della sua operatività in relazione alla accertata estinzione.

In particolare, con riguardo ai
beni di cui ai numeri 2)e 3), il ricorrente lamenta che non siano state
valutate le doglianze sollevate dalla difesa nell’atto di opposizione.

Le sterline d’oro non erano state
oggetto di alcun capo di imputazione elevato nei
confronti dell’imputato, per cui era errato il provvedimento ablativo.

I pastori e preziosi, erano stati
oggetto di una specifica contestazione, quale corrispettivo della corruzione,
ma in relazione a tali ipotesi (capi 23, 35 e 55) la
Corte di Cassazione aveva pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto
non costituisce reato, ma aveva omesso di dissequestrarli, benché sugli stessi
gravasse ancora iI provvedimento di sequestro probatorio e non essendo passato
in giudicato il capo relativo alta confisca che, diversamente da quanto
affermato dall’ordinanza impugnata era stato sempre impugnato.

La Corte di appello,
nel giudizio di merito aveva escluso dalla operatività della confisca le somme
di cui ai capi 80 – 81 e, pro parte, per il capo 8, mentre il provvedimento
impugnato, si limitava ad affermare il passaggio in giudicato delle statuizioni
relative alla confisca.

Il difensore del ricorrente, in
data 2 febbraio 2005, presentava memoria di replica alla requisitoria del Pg,
che aveva richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché note di udienza.

Considerato in diritto

Il ricorso à fondato e merita
accoglimento.

L’ordinanza impugnata giustifica
il rigetto dell’opposizione con un duplice argomento, ritenuto risolutivo: il giudice
dell’esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate al
condannato, non potendo la relativa statuizione essere posta in discussione,
nemmeno pro parte (può solo esaminare la proprietà delle cose colpite dalla
misura e l’estensione di questa stessa) e l’esistenza di giudicato formatosi
sulla confisca, per mancanza di impugnazione ex
articolo 579.3 Cpp.

Si osserva.

In punto di fatto, dagli atti si
rileva che la Corte d’appello, con la sentenza 14 giugno 2001, aveva disposto “la confisca di quanto sottoposto a sequestro
penale” e che contro la sentenza era stata interposta impugnazione e che questa
stessa sezione della Corte di Cassazione, in data 14 giugno 2001, aveva
annullato senza rinvio la decisione con riguardo ad una serie di capi di
imputazione, sia perché ritenuti estinti per prescrizione, sia perché i fatti
non sussistevano. Rigettava nel resto il ricorso, anche con riguardo alla
revoca della confisca (fg. 73), deducendosi che (venticinquesimo motivo) che
sulla medesima vi era stata impugnazione, essendo evidente che il ricorrente
non avrebbe potuto certamente richiedere la restituzione come preteso
dall’ordinanza impugnata, non conoscendo in anticipo se e in che termini
sarebbe stata accolta l’impugnazione.

Peraltro, la stessa richiesta di
restituzione delle cose e delle somme sequestrate risulta
nei motivi di appello (lett. D), sia nel relativo giudizio di impugnazione ove,
con le conclusioni scritte era stata richiesta la revoca dei sequestri e della
confisca.

Risulta, altresì, nelle decisioni
di merito, la totale carenza di specificazione dei
beni sequestrati e/o confiscati, che sono state identificati solo sulla base
della triplice tipologia indicata nella richiesta di restituzione di De
Lorenzo, come sopra indicata.

Secondo le disposizioni dettate
dall’articolo 676.1 Cpp, “il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose
sequestrate”, e procede a norma dell’articolo 667.4 Cpp a seguito di
opposizione (Cassazione 47699/03, Sangiorgio; Su 24 novembre 1999, Magnani e 28
novembre 2001, Caspar Hawke; Sezione terza, 8124/02, Salamone; Sezione quarta,
34403/03, Di Rocco).

Se è vero come richiama
l’ordinanza impugnata, che allorché la confisca sia stata disposta con sentenza
irrevocabile, il giudice dell’esecuzione non può ordinare la restituzione delle
cose confiscate al condannato che ne vanta la proprietà, non potendo la
relativa statuizione essere posta in discussione (Cassazione,
Sezione quarta, 2552/00, El Yamini), è altrettanto vero che il giudicato
si forma, in primo luogo, con riguardo ai fatti reato contestati e che
costituiscono il presupposto per l’opponibilità della relativa preclusione, a
fronte della richiesta di restituzione delle cose sequestrate e di revoca della
confisca e, quindi, opera limitatamente alle situazioni di fatto valutate ed
accertate e che costituiscono il presupposto stesso della definitività delle
misure patrimoniali.

Pertanto, in sede esecutiva, con
l’opposizione dì cui sopra, poteva farsi questione “sulla estensione
e modalità esecutive della confisca stessa” (vedi la stessa sentenza citata),
esame che non comportava in alcun modo il potere del giudice dell’esecuzione di
vanificare il giudicato, ma solamente quello di accertarne i limiti entro i
quali esso si era prodotto.

Allo stesso modo,
l’irrevocabilità della sentenza con la quale è stata
disposta la confisca di una cosa non è di ostacolo a che un soggetto rimasto
estraneo al procedimento penale, assumendo di essere titolare di diritti sulla
cosa confiscata, possa chiederne la restituzione al giudice dell’esecuzione
(Cassazione, 16 maggio 2000, Campione; Cassazione 14 marzo 2001, Chiazzese),
ovvero qualora sorga controversia sulla proprietà della cosa confiscata
(Cassazione, 11 febbraio 1994, Doretti) oppure quando si affermi il diritto dì
pegno costituito sulle cose confiscate (Cassazione, Su 28 aprile 1999,
Bacherotti).

Peraltro, con l’opposizione non
era stata richiesta la generica restituzione delle cose confiscate, né se ne eccepiva la legittimità, non si rivalutava la decisione
nel merito, né si rilevava l’insussistenza dei presupposti fondanti, ma
solamente di indicare l’oggetto della confisca disposta dal tribunale sul quale
incombeva l’onere di indicare, prima, specificamente le cose sulle quali il
vincolo era stato posto e, successivamente, sulla Corte d’appello, non
essendosi provveduto in tal senso, di indicare su quali cose, a seguito della
decisione della Corte di Cassazione, la confisca stessa fosse estesa.

Come indicato,
il provvedimento impugnato ricomprende tre diverse tipologie di beni
sequestrati.

Rispetto a ciascuno di essi si osserva quanto segue.

Con riguardo a quella
indicata con la lettera 8), duecentottantacinque sterline-oro custodite
nella cassetta di sicurezza in disponibilità di De Lorenzo, risulta che esse
concernevano un capo di imputazione originariamente contestato con l’ordinanza
cautelare e per il quale era intervenuto il decreto di archiviazione e, quindi,
non avevano mai costituito profitto o prezzo di nessuno delle 97 ipotesi di
reato contestate.

In relazione a
nove pastori antichi ed altri oggetti preziosi rinvenuti nell’abitazione di De
Lorenzo (lettera C), essi erano oggetto dì un regalo e concernevano un capo di
imputazione per il quale la sentenza di questa Corte, in data 14 giugno 2001,
aveva pronunciato sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.

Con riguardo alla somma di
tremiliardinovecentonovantaquattro milioni di lire (lettera A), risulta dagli atti che essa si trovava in Svizzera, su di un
conto corrente omnibus (ricomprendente denaro appartenente a svariate persone,
tra cui il ricorrente), risalente nel tempo e gestita da un fiduciario. Emerge,
altresì, documentalmente dagli atti (v. pag. 60) che il rientro della somma, era
stata richiesta dallo stesso imputato e concordata con il Pm (vedi lettera Dr. Di Pietro), non riguardava direttamente il procedimento
penale de quo e, una volta messa a disposizione dell’Ag era stata trasferita su
un c/c intestato al difensore (Avv. Contestabile), a garanzia del diritto di eventuali restituzioni.

Con riguardo a tale somma, il
ricorrente difensore ha sollevato diverse censure che debbono
ritenersi tutte assorbite, a seguito dell’accoglimento decisivo di una di esse.

Invero, come risulta
dal verbale di udienza in sede di opposizione avanti il giudice
dell’esecuzione, a fronte delle contestazioni della difesa De Lorenzo, che
lamentava come nessun provvedimento cautelare della somma di denaro de qua,
fosse stata mai emesso, il Pg aveva esibito un provvedimento di sequestro
trasmessogli dalla Procura della Repubblica, mai notificato e mai allegato agli
atti.

E’, quindi, evidente che, nel
momento in cui il tribunale di Napoli, aveva ordinato,
ex articolo 240 Cp, la confisca “di quanto ancora sottoposto a sequestro
penale”, non poteva in alcun modo riferirsi alla somma di cui alla lettera c),
ma solamente alle somme maturate quali interessi sul conto corrente acceso
presso il Banco di Sicilia (n 1901410448166), pari a lire 124.700.300 (vedi
decreto Pm 9 marzo 1995), poiché non solo non risultava versato nel processo
alcun provvedimento di sequestro della somma capitale originaria, ma lo stesso
era rimasto un atto interno all’Ag, non essendo stato, mai portato a
conoscenza, non solo dei soggetti legittimati a richiedere il riesame (con
conseguente inefficacia), ma nemmeno del tribunale, il quale, di conseguenza
non poteva poi certamente disporre la confisca di una somma non risultata
sequestrata, per cui, sul punto non sussiste nemmeno l’assunta formazione del
giudicato.

Peraltro, poiché le cose erano
state sottoposte a sequestro probatorio, quali corpo di reato o prodotto o
profitto dello stesso, esse avrebbero potuto essere
confiscate solamente in presenza di una ipotesi di ablazione obbligatoria ex articolo
240.2 n.1 Cp, nel caso fosse stato accertato che costituivano il prezzo dei
reati per i quali era intervenuta condanna definitiva.

Ciò premesso, l’ordinanza
impugnata va annullata ed il giudice di rinvio dovrà procedere ad un nuovo
esame sulla base delle considerazioni sopra svolte
tenendo, altresì, conto ai fini della individuazione dei beni che
effettivamente e legittimamente sequestrati siano stati formalmente confiscati,
sia della mancanza obiettiva del provvedimento cautelare relativo alla somma di
cui alla lettera A) e, quindi della inesistenza di qualsiasi valutazione sul
punto, nonché, con riguardo a tutte le res sequestrate, degli effetti, ai fini
della confisca, delle assoluzioni perché il fatto non sussiste pronunciate
dalla Corte d’appello, in data 7 luglio 2000 (capi 21, 69, 80. 81, 82 e 96) e
dalla Corte di Cassazione in data 14 giugno 2001 (capi 8, 23 e 34), nonché, ai sensi dell’articolo 676.3 Cpp, della
dichiarazione di estinzione dei capi 2 (in esso ricompresi i capi 4 e 9), 90 e
92 (corruzione impropria continuata), nonché dei capi 3 (ricompresi i capì 5 e
10), 7, 12, 14, 16 (rícompreso il capo 39), 18, 20, 22, 25, 28 ricompreso il
Capo 49), 31. 33, 41, 43 (ricompreso il capo 66), 47, 50, 51,
53, 64, 56, 60. 62, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 86, 87, 89
(ricompresi i capi 44 e 45). 91, 93 e 97 (finanziamento illecito continuato).

PQM

annulla
l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di
Napoli.