Civile

Monday 17 February 2003

Per uil Garante per la privacy, inserire la propria e mail in rete non implica autorizzazione all’ invio di posta non gradita. Garante per la protezionedei dati personali

Per uil Garante per la privacy, inserire la propria e mail in rete non implica autorizzazione allinvio di posta non gradita

Garante per la protezione

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PRIVACY SU INTERNET. GLI INDIRIZZI E-MAIL NON SONO PUBBLICI

Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail che Internet consente, non rende lecito luso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Gli indirizzi e-mail non sono, insomma, “pubblici” come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici.

Il principio è stato ribadito dallAutorità Garante (composta da Stefano Rodotà. Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in rete. Alle proteste degli utenti, le società che avevano inviato le e-mail rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perché gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi software) e che pertanto erano “pubblici”.

Niente di più sbagliato, afferma lAutorità. Gli indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti, da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. La circostanza che lindirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque linvio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso.

LAutorità sottolinea che leventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso siti web o newsgroup, va “rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete”.

A maggior ragione questo principio vale in caso di uso indebito di software che rastrellano automaticamente migliaia di indirizzi in rete o li creano “a tavolino” a prescindere da un accertamento sulla loro effettiva esistenza.

Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.

Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio del Garante ha riguardato un docente che si era visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente per finalità di istituto, sul sito delluniversità presso la quale insegna.