Tributario e Fiscale

Wednesday 19 December 2007

Per scoprire gli affitti in nero verranno utilizzati anche i dati relativi allo smaltimento dei rifiuti.

Per scoprire gli affitti in nero verranno utilizzati anche i dati relativi allo smaltimento
dei rifiuti.

Agenzia delle Entrate – N.
2007/194022 – Comunicazione, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, dei
dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono,
anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni
conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla
comunicazione

Gli enti locali che gestiscono la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro
concessionarie che gestiscono la
Tariffa di Igiene ambientale effettuano annualmente le
comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dei dati in loro possesso relativi alle
dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione,
che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui
redditi, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

2. Dati oggetto della
comunicazione

2.1. Sono oggetto di
comunicazione i soli dati, di cui al tracciato record allegato al presente
provvedimento, rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile
insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito.

2.2. I dati riguardano nello
specifico:

• dati identificativi del
soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice
fiscale);

• dati identificativi
(denominazione, codice fiscale) dell’occupante – detentore dell’immobile;

• dati relativi all’immobile
occupato o detenuto.

3. Modalità di trasmissione

3.1 I soggetti obbligati alla
comunicazione devono trasmettere, secondo le specifiche tecniche indicate
nell’allegato 1 del presente provvedimento, i dati richiesti di cui al punto 2,
utilizzando il servizio Entratel, come specificato nel decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni, nonché dei relativi allegati, avvalendosi anche degli
intermediari abilitati al servizio. Per effettuare la trasmissione telematica
di tali comunicazioni, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzare i
prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto
previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2 Gli archivi contenenti le
comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere
dimensioni non superiori a tre MegaByte.

3.3 E’ consentita la trasmissione
di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si
riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del file precedentemente
inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire,
utilizzando l’apposita procedura di annullamento, prevista in ambiente
Entratel.

4. Modalità della trasmissione
sostitutiva

4.1 L’Agenzia delle Entrate, a
seguito dell’implementazione delle procedure di controllo della qualità dei
dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i
soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all’Anagrafe
Tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della
precedente.

4.2 La trasmissione di un file in
sostituzione o integrazione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite le modalità standard previste dai
Servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

5. Termini per le comunicazioni

5.1 Le comunicazioni di cui al
punto 2 relative all’anno solare precedente, a partire
da quelle concernenti il periodo 2007, sono effettuate entro il 30 aprile
dell’anno solare successivo.

5.2 Le comunicazioni relative
agli anni successivi al 2007 vanno trasmesse solo in caso di variazione dei
dati di cui al tracciato record.

6. Trattamento dei dati

6.1 I dati e le notizie raccolti,
che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi
dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità,
attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei
c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che
limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti
che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

6.2 Il trattamento dei dati
acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli
operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente
tracciate.

7. Sicurezza dei dati

7.1. La sicurezza nella
trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio
telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di
autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo
dell’utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi
erogati in rete è previsto l’inserimento di un ulteriore codice PIN personale
dell’utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di
autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del
trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata
attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la
cifratura dell’archivio da trasmettere.

7.2 La consultazione sicura degli
archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure
che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed
autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli
accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle
operazioni svolte nonchè della conservazione delle copie di sicurezza.

8. Consultazione del Garante per
la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei
dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 154, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Motivazioni

Le disposizioni del presente
provvedimento rispondono all’esigenza di rendere più incisiva l’azione di
contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità
immobiliari non rilevate ai fini dell’imposta di registro e/o non dichiarate ai
fini delle imposte sul reddito.

A tale scopo i gestori del
servizio di smaltimento rifiuti, non trasmettono all’Agenzia
delle Entrate tutti i dati in loro possesso ma esclusivamente le
informazioni minime necessarie per effettuare i controlli.

In particolare, le informazioni
relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di
smaltimento rifiuti, che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti
o detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le
informazioni messe a disposizione dall’Agenzia del Territorio, facenti
riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari
delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i
soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell’immobile
presso cui è attivato il servizio. La mancata
rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell’immobile segnala,
presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di
apposita registrazione e che fornisce reddito per il dante
causa dello stesso.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71,
comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle
Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art.
5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione
dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12
febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di
riferimento:

Decreto 31 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.

Decreto del Presidente della
Repubblica, 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazione e integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

Decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

Deliberazione dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001,
integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004 n. 11,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.

Decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, commi 106, 107 e 108.

Il presente provvedimento sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.