Penale

Thursday 03 February 2005

Per non incorrere nel reato di omissione di soccorso non è sufficiente chiamare l’ ambulanza, ma è necessario attenderne l’ arrivo. La Cassazione dilata eccessivamente i confini dell’ art. 593 c.p.Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 14 d

Per non incorrere nel reato di omissione di
soccorso non è sufficiente chiamare l’ambulanza, ma è necessario attenderne
l’arrivo. La Cassazione dilata eccessivamente i confini dell’art. 593 c.p.

Cassazione – Sezione quinta penale
(up) – sentenza 14 dicembre 2004-2 febbraio 2005, n. 3397

Presidente Foscarini
– Relatore Fumo

Pm Monetti –
ricorrente Pennino ed altri

Pennino Giuseppe e Giancamilli
Marianne sono imputati di omissione
di soccorso. Gli stessi sono stati condannati nei primi due gradi di giudizio.

Ricorrono deducendo violazione di
legge e contraddittorietà della motivazione, atteso che:

1) la sentenza dà per certo che essi,
imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente, si fermarono e
telefonicamente avvertirono la competente autorità di polizia,

2) è certo che entrambi si
allontanarono dal luogo dell’incidente solo quando
udirono le sirene delle auto della Polizia e dell’ambulanza che stavano
giungendo,

3) la vittima dell’incidente era
ormai deceduta e quindi essi non avevano nessuna ragione di trattenersi in
loco,

La Giancamilli inolte
rileva che ella era una semplice trasportata a bordo
della vettura del Pennino e che non ha fornito (né avrebbe potuto) alcun
contributo causale alla commissione del preteso reato.

I ricorsi sono manifestamente
infondati e, in parte, articolati in fatto. Essi dunque vanno dichiarati
inammissibili.

La sentenza di secondo grado afferma
che: a) gli imputati avrebbero dovuto trattenersi in loco perché il corpo era
al centro strada, b) Michelangeli era ancora in vita
(e questa era anche l’opinione del Pennino ‑il quale dunque non può invocare la buono fede‑ dal momento che egli stesso poi
telefonò in ospedale per chiedere notizie).

Ebbene, mentre quello
sub b) è un dato di fatto, emerso, evidentemente, dalla istruzione
dibattimentale e contestato solo verbalmente dai ricorrenti, quella sub a) è
una considerazione esatta in diritto, atteso che, come giustamente è stato
osservato, entrambe le condotte (contattare Polizia e Autorità sanitarie e
presidiare il posto allo scopo di evitare che altre vetture potessero investire
l’infortunato) erano necessarie. E invero nel concetto di “prestazione di assistenza” non può non rientrare, innanzitutto,
l’adozione di quelle cautele atte a limitare il danno già riportato dalla Po,
ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo. La condotto omissiva di Pennino e Giancamilli
integra dunque perfettamente la fattispecie di reato (omissivo, appunto, e di
natura permanente), in quanto i due avrebbero dovuto trattenersi sul posto nel
quale rinvennero il Michelangeli fin quando altri non
avessero potuto assumerne la vigilanza e la cura.

Consegue condanna in solido alle
spese del grado e, singolarmente, al versamento di somma (equitativamente
fissata in euro 500) a favore della Cassa ammende.

PQM

la Corte dichiara inammissibili i
ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e ciascuno al versamento di cinquecento euro a favore della Cassa
delle ammende.