Assicurazione ed Infortunistica

Monday 07 February 2005

Per la restituzione dei premi assicurativi indebitamente pagati è sempre competente la Corte d’ Appello. Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 20 gennaio-4 febbraio 2005, n. 2207

Per la restituzione dei premi assicurativi indebitamente pagati è sempre
competente la Corte
d’Appello.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 20 gennaio-4 febbraio 2005, n. 2207

Presidente Carbone – Relatore Berruti

Pm Iannelli –
conforme – Ricorrente Compagnia Assicuratrice Unipol SpA – Controricorrente Ricciarelli

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il
18 febbraio 2002 Mario Ricciarelli conveniva davanti
al GdP di Avellino la Spa Unipol. Assicurazioni per sentirla condannare al pagamento della somme corrispondenti al 20% di quanto da lui versato a
titolo di premio relativamente alla polizza assicurativa rca
30/728795339, per il periodo settembre 1998 – settembre 1999.Chiedeva
in subordine che fosse il giudice adito a determinare in via equitativa quanto a lui spettante. Sosteneva che tale
somma, comunque determinata, gli era dovuta giacché la
polizza suddetta era stata stipulata secondo le condizioni determinate dal
cartello delle società assicuratrici, il cui effetto era stato di maggiorare i
prezzi in modo uniforme per tutto il mercato nazionale, in violazione della
legge 287/90, dei principi di correttezza e buona fede e con pregiudizio di
essa particolare, più debole in quanto obbligata a contrarre.Deduceva
che l’autorità garante della concorrenza e del mercato aveva inflitto alla unipol, per violazione del
divieto di cui all’articolo 2 della predetta legge antitrust,il pagamento a
titolo di sanzione amministrativa della somma di lire 33.050.995.445.

La convenuta resisteva ed oltre a
contestare il fondamento della pretesa, eccepiva l’incompetenza del giudice per
esservi la competenza della Corte d’appello, ai sensi dell’articolo 33 della
legge 287/90.Deduceva anche il incompetenza
per territorio dello stesso GdP.

Il giudice di primo grado riteneva la
propria competenza sotto ogni profilo,quindi
accoglieva la domanda condannando la Unipol al
pagamento in favore dell’attore della somma di lire151.684,
pari ad euro 78,34, indebitamente riscossa quale effetto dell’intesa, vietata
dalla legge.

La sentenza in esame prendeva atto
della notorietà della questione, che aveva sollevato scalpore sia in Italia che all’estero, ed altresì del provvedimento dell’autorità
garante della concorrenza e del mercato che aveva inflitto alla Unipol la sanzione innanzi menzionata.Dava
atto che a tale decisione Agcm era pervenuta a
seguito di una compiuta istruttoria, il cui risultato era stato l’accertamento
dell’avvenuto scambio di informazioni
tra le imprese del ramo,che aveva dato a sua volta luogo ad un comportamento
delle stesse del tutto omogeneo e tale pertanto da impedire al contraente di
individuare un assicuratore che, praticando effettiva concorrenza, offrisse
prezzi migliori di quello nella specie pagato.

Sulla base di tale premessa la sentenza impugnata
spiegava anche il più alto livello dei prezzi di tali polizze rispetto alla
media europea.

Quindi, quanto alla questione della
competenza, riteneva che ai sensi dell’articolo 33 della legge Antitrust la domanda di risarcimento del danno che fonda la competenza
della Corte d’appello consegue al pregiudizio che hanno subito gli imprenditori
terzi rispetto al cartello o alla posizione dominante, ovvero gli imprenditori
in concorrenza con quegli imprenditori che vi hanno aderito, e che risultano a
tal . titolo vittime dell’intesa o della posizione
dominante.La predetta azione pertanto non riguarda i
soggetti oltre che terzi rispetto alla intesa i anche
non concorrenti dei partecipi alla stessa, e dunque non riguarda le domande
avanzate da soggetti non imprenditori, ancorché anch’essi subiscano il cartello
o il dominio.

Riteneva che il giudice al quale
siffatte domande provenienti da soggetti diversi dagli imprenditori vanno
rivolte deve essere individuato alla stregua dei criteri
di cui all’articolo 1469bis n 18 e nella specie, trattandosi di domanda di
ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell’articolo 2033 Cc. Ciò perché la sanzione di nullità dell’autorità
antitrust colpisce il cartello e non colpisce i contratti che, successivamente al cartello, vengono conclusi con i singoli
automobilisti. Costoro, secondo il GdP, si trovano
nella situazione di pagare più di quanto una contrattazione che non fosse
derivata dal cartello avrebbe implicato. Infine il GdP riteneva di far uso del potere di determinare secondo
equità, atteso il valore della causa in riferimento
all’articolo 113 Cpc,la somma spettante al
Ricciarelli.

Contro questa sentenza ha presentato
ricorso per cassazione la
Unipol, affidato a cinque motivi. Ha
resistito il Ricciarelli con controricorso.

La causa, assegnata alla terza
Sezione civile della corte di Cassazione, è stata rimessa al
primo presidente con ordinanza 15538/03. In essa
il collegio, preso atto di un indirizzo della corte Suprema (Cassazione
17475/02) secondo il quale i consumatori ovvero i soggetti non imprenditori e
pertanto terzi rispetto alla intesa, non sono legittimati ad esperire l’azione
di nullità della stessa di cui all’articolo 33 della legge 287/90, ha
ipotizzato l’opportunità di rimettere la questione della legittimazione ad
agire e dunque della competenza della Corte d’appello in unico grado,per la sua
particolare importanza, alle Su.

Con provvedimento del primo
Presidente la causa è stata rimessa alla odierna
udienza di queste Su. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione.

l. Con il primo motivo di ricorso la Unipol deduce la violazione dell’articolo 33, comma 2,
della legge 287/90 e dell’articolo 2033 Cc nonché la
motivazione omessa, illogica ed insufficiente sul punto del rigetto della sua
eccezione di incompetenza per materia del giudice adito.Sostiene
che il primo giudice ha errato nel ritenere che legittimati alla
azione prevista dalla legge Antitrust possano essere solo gli
imprenditori esclusi dal cartello e pertanto da questo danneggiati,ed ha errato
ancora nel qualificare l’azione in parola come restitutoria
e dunque estranea alla previsione di cui all’articolo 33 della legge antitrust.
Sostiene infatti che la legge ha attribuito alla Corte
d’appello in unico grado di merito una competenza, ratione
materiae, che prescinde dai soggetti che esercitano
il relativo diritto.Deduce pure che siffatto criterio
di competenza non può essere eluso attraverso la qualificazione della domanda
come restitutoria anziché risarcitoria,
giacché anche la restituzione del cosiddetto sovrapprezzo seguirebbe ad una
nullità, almeno derivata, del contratto concluso tra la società assicuratrice
ed il cliente automobilista, e l’accertamento di tale nullità é devoluto alla
Corte d’Appello.

l.a. Osserva il collegio che le due
questioni proposte, quella relativa alla legittimazione ad agire e quella

relativa alla posizione giuridica dei
contratti conclusi tra impresa assicuratrice e cliente “a valle” dell’accordo
illecito tra gli imprenditori, costituiscono aspetti del medesimo problema.Ciò in quanto
la posizione giuridica del terzo, estraneo all’intesa, che afferma di averne
subito gli effetti ne determina la legittimazione ad agire.Tali questioni vanno trattate, pertanto, con una visione
complessiva della materia che, movendo da una corretta nozione di intesa, consenta di definire la posizione di quegli che
non vi ha partecipato.

1.b. La legge 287/90 , come è noto, rappresentò una novità nel panorama
nazionale che , pur della vigenza del Trattato Ce e dunque anche dei principi
desumibili dagli articoli all’articolo 85 ( oggi 81) e ss,
era tuttavia imperniato sulla logica codicistica
della concorrenza sleale, e dunque sulla tutela dell’imprenditore dalla
attività scorretta del concorrente. Infatti benché
anche la tutela suddetta si sia evoluta nella interpretazione della dottrina e
dei giudici facendo si che si attenuasse fortemente l’originaria impronta
deontologica e corporativa e si prendesse atto della nozione costituzionale del
mercato come luogo della libertà di impresa che attribuisce un rilievo pubblico
anche al conflitto interindividuale(Cassazione 11859/97), essa conserva il
carattere fondamentale di strumento dì tutela del corretto rapporto di
concorrenza.

La sussistenza di siffatto rapporto
tra le parti che controvertono innanzi al giudice è il presupposto della

sua operatività e mantiene pertanto la
dimensione essenzialmente interindividuale dei conflitti.La
normativa

che difende l’imprenditore dalla
concorrenza sleale, dunque, ancorché la si possa ritenere consapevole

della dimensione necessariamente
concorrenziale del mercato, provvede pur sempre alla riparazione dello

squilibrio che ad uno specifico rapporto di
concorrenza viene cagionato dalla scorrettezza di un concorrente.

La novità del Trattato CE è stata l’introduzione della tutela della struttura e
della logica competitiva del mercato. Questo in quanto luogo nel quale si
esplicita la pretesa di autoaffermazione economica
della persona attraverso l’esercizio della impresa,è perciò stesso luogo della
competizione, cosicché ogni comportamento di mercato che riduce tale
competitività perché diminuisce la possibilità per chiunque di esercitare
liberamente la propria pretesa di autoaffermazione, è illecito.

In particolare, poiché l’esercizio
della concorrenza presuppone l’autonomia delle imprese concorrenti
nell’esercizio delle rispettive scelte di mercato, è illecito ogni fatto che
porta a ridurre questa autonomia, assimilando o
avvicinando i comportamenti di mercato all’esecuzione di accordi antecedenti
ovvero comunque conformandoli oggettivamente ad un certo grado di
collaborazione che sostituisce o riduce la competizione.

1.c. Detta affermazione merita
qualche ulteriore considerazione.

L’articolo 2 della legge antitrust
chiarisce che “sono considerati intese” una serie di comportamenti, come gli
accordi, le pratiche concordate ed addirittura le deliberazioni di consorzi ed
associazioni di imprese. Essi sono vietati se hanno
“per oggetto o per effetto dì ridurre o falsare in modo consistente il gioco della

concorrenza…”. Pertanto se al di là della loro veste giuridico formale, tali attività
in realtá mirano ad eliminare ovvero addirittura
eliminano o riducono la autonomia di mercato dei soggetti che le compiono, esse
integrano l’illecito di cui si tratta. La norma si conclude,
al n 3, con la perentoria statuizione:”le intese vietate sono nulle ad ogni
effetto”.

L’elencazione del n 2 dell’articolo 2
in parola, considerata esemplificativa, sorregge la lettura della norma innanzi
anticipata giacché consente all’interprete di
delineare i tipi. dei comportamenti anticompetitivi.Le fattispecie elencate , e cioè
la fissazione diretta o indiretta dei prezzi di acquisto o di vendita ovvero di
altre condizioni contrattuali, l’impedimento e la limitazione della produzione
o dello sbocco o dell’accesso al mercato, l’impedimento degli investimenti e
dello sviluppo tecnico delle imprese,tutte le forme di ripartizione dei mercati
o delle fonti di approvvigionamento,l’applicazione di condizioni ingiustificatamente
diverse a categorie di imprenditori omogenee, l’imposizione nei contratti con i
concorrenti di prestazioni prive di relazione con la natura del rapporto, sono
classici comportamenti anticompetitivi.La loro
funzione è di sostituire all’esercizio individuale e perciò stesso libero del
potere di impresa, un potere esercitato
collettivamente estraneo alle forme societarie nelle quali si esercita
l’impresa collettiva ed esente dai controlli che la legge in proposito prevede.
Tali pratiche rafforzano la posizione dei loro autori riducendo l’efficacia
della concorrenza da parte degli esclusi ed eliminando quella tra i partecipi.

1.d. Va osservato ancora che la legge
287/90, la quale ai sensi della prima parte dell’articolo 1 deve essere letta
come attuazione dell’articolo 41 Costituzione, deve peraltro essere
interpretata in base ai principi dell’ordinamento comunitario.Pertanto in armonia con la norma del Trattato (vedi quanto
alla cosiddetta regola de minimis nel diritto
comunitario della concorrenza causa Sirena,40/70
sentenza 18 febbraio 1971 e causa Volk n 5/69,
sentenza 9 luglio 1969) essa fa rilevare una dimensione quantitativa della
intesa traducendola in carattere della stessa. La legge vieta le intese che abbiano per effetto o per oggetto di impedire, restringere o
falsare “in maniera consistente” il gioco della concorrenza “all’interno del mercato naziona1e o in una
sua parte rilevante”.

La norma ripete quasi letteralmente il tenore dell’articolo 81 del Trattato, salvo che per la
norma comunitaria la rilevanza quantitativa è data ovviamente dall’ambito
comunitario. Ma ciò che conta rispetto al problema che ne occupa
è il rilievo dimensionale della fattispecie, che si spiega con il fatto che
oggetto della tutela della legge 287/90, come già del Trattato, è appunto la
struttura concorrenziale del mercato di riferimento,la quale ragionevolmente
non viene messa in discussione da un comportamento che per quanto ontologicamente rispondente alla fattispecìe
di cui si tratta, per la sua dimensione,non incide significativamente
sull’assetto che trova.

In definitiva, poiché, come è stato scritto argutamente, la legge non si occupa
dell’intesa tra i barbieri di

piccolo paese, il dato quantitativo conferma
che oggetto immediato della tutela della legge non è il pregiudizio del
concorrente ancorché questo possa essere riparato dalla repressione della
intesa(cfr quanto al pregiudizio al commercio
comunitario,presupposto di applicabilità dell’articolo 81,causa Grundig 58/64, sentenza 13 luglio 1966, e causa Montecatini,C
235/92,sentenza 8 luglio 1999, ex multis), bensì un
più generale bene giuridico.

Tuttavia tale più ampia tutela
accordata dalla legge nazionale antitrust, in armonia con il Trattato, non
ignora la plurioffonsività possibile del
comportamento di vietato(cfr Cassazione 827/99).
Un’intesa vietata può ledere anche il patrimonio del singolo, concorrente o
meno dell’autore o degli autori della intesa.Ciò spiega che la legge 287/90 all’articolo 33, che
contiene tanto una norma di giurisdizione, quanto una norma di competenza, si
preoccupi con quest’ultima di individuare anche il
giudice dell’accertamento della nullità, che è il presupposto della eliminazione del pregiudizio in una prospettiva
esplicitamente risarcitoria.

La legge infatti
mentre affida al Ga ( Tar
del Lazio) la giurisdizione sulle impugnative avverso le deliberazioni della
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, stabilisce pure che “Le
azioni di nullità e di risarcimento del danno,nonché i ricorsi intesi ad
ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione, delle
disposizioni di cui ai titoli dal 1 al 4 sono promossi davanti alla Corte
d’appello competente per territorio”.

Alla Corte d’appello, dunque, deve
rivolgersi chi allega il comportamento di mercato tenuto da un imprenditore
tale da ledere la struttura concorrenziale del medesimo, e dunque ne chieda la dichiarazione di nullità presupposto
dell’eventuale risarcimento(Cassazione 827/99).

1.e. Va appena osservato che siffatta
struttura della giurisdizione che comunque risale alla
repressione della intesa appare datata, perché influenzata dalla impostazione
che al momento, in cui la legge venne emanata era dominante. La previsione , che risale alla concezione del doppio binario di tutela
dì cui alla legge sul contenzioso amministrativo del 1865 n 2248 articoli 4 e 5,, non a caso appare coerente con quella
contenuta nella legge comunitaria 142/92 che, all’articolo 13, regolando la
tutela giurisdizionale conseguente alla violazione delle normativa comunitarie
in materia di appalti pubblici, stabiliva che il risarcimento del danno poteva
essere domandato al Go da parte di quegli che avesse ottenuto dal Ga l’annullamento dell’atto amministrativo.

Detta norma è stata abrogata
dall’articolo 35 u c del D.Lgs 80/1998 abrogazione
confermata dall’articolo 7 lettera c della legge 205/00), ma
soprattutto l’assetto della giurisdizione ancora riconoscibile agli inizi degli
anni novanta, è stato superato dalla legge e dalla giurisprudenza del giudice
delle leggi( Corte Costituzionale 204/00 e 281/04).Ciò contribuisce a spiegare
come,attribuendo al Ga la giurisdizione sull’atto di Agcm e dunque
nell’ambito di questa il potere di dire se l’intesa affermata si è
realizzata,la legge antitrust 287/00 abbia voluto accorciare il giudizio di
merito introdotto da una domanda di nullità e di conseguente risarcimento del
danno stabilendo un unico grado innanzi alla Corte d’appello. competente per territorio. Cosicché anche quegli che non ha
partecipato al giudizio innanzi al Tar,perché non ha resistito alla impugnativa della sanzione
irrogata da Agcm, proposta dall’affermato autore
della intesa, o non vi ha potuto partecipare perché in quella sede era carente
di interesse,si trova a perdere un grado di giudizio allorché si rivolge al Go.
Situazione processuale che non trova ostacoli di carattere costituzionale
(articolo 125 Costituzione), e che comunque appare
coerente con l’esigenza di favorire la sollecita soluzione di controversie che
attengono all’assetto del mercato.

l.f. Sembra a questo punto al collegio di
potere esprimere talune conclusioni, utili alla soluzione dei quesiti ad esso
sottoposti.

La diversità di ambito
e di funzione tra la tutela codicistica dalla
concorrenza sleale e quella innanzi detta della legge antitrust esclude si
possa negare la legittimazione alla azione davanti al Go ai sensi dell’articolo
33 n 2 della legge 287/90, al consumatore, terzo estraneo alla intesa.
Contrariamente a quanto ritenuto da Cassazione 17475/02, la legge antitrust non
è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato,ovvero di chiunque abbia interesse,processualmente
rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter
allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione
di tale carattere.

Pare opportuno notare peraltro che
mentre siffatta esclusione della legittimazione in parola non è prevista
espressamente dalla legge, questa peraltro, all’articolo 4, laddove prevede il
potere discrezionale della Agcm
di autorizzare un’ intesa che possiede i caratteri che giustificherebbero il
divieto,indica tra i presupposti della discrezionalità che fonda “il beneficio
del consumatore”. La legge dunque non ignora, nella materia della
intesa, l’interesse del consumatore al punto da prevedere una ipotesi in
cui esso,alla cui tutela la ideologia antitrust è funzionale, può essere
tutelato per un “ periodo limitato” addirittura da un allentamento del divieto
del più classico comportamento anticoncorrenziale.

Il consumatore,che
é l’acquirente finale del prodotto offerto al mercato,chiude la filiera che
inizia con la produzione del bene.Pertanto la
funzione illecita di una intesa si realizza per
l’appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti
in concorrenza con una scelta apparente. E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso illecito. A detto strumento non si
può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa
che va a strutturare,giacché il suo collegamento funzionale con la volontà
anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile.

Va detto pure, atteso il rilievo
interpretativo dei principi dell’ordinamento comunitario nella materia, che la
sentenza della Corte di Giustizia, Courage, (453/99)
tende ad ampliare l’ambito dei soggetti tutelati dalla normativa sulla
concorrenza, in una prospettiva, sembra al collegio, che valorizza proprio le
azioni risarcitorie, quali mezzi capaci di mantenere
effettività alla struttura competitiva del mercato.

l. g. E’ appena il caso di precisare dal momento che la sentenza impugnata sembra sovrapporre le
due figure che quanto fin qui espresso non è contraddetto dalla considerazione
dell’abuso di posizione dominante,che è fattispecie diversa da quella che
rileva nella controversia e che dunque non viene in esame.

1.h. Nella delineata prospettiva
dunque il contratto cosiddetto “a valle” costituisce lo sbocco della

intesa,esenziale a realizzarne gli effetti.Esso in realtà,oltre ad
estrinsecarla, la attua.

E’ ben vero, come si fa rilevare in
atti, che la legge vieta anche le intese che abbiano
anche solo per “oggetto” la distorsione di cui si tratta, oltre che per
“effetto”, ma ciò si spiega in considerazione del doppio livello di intervento
che essa prevede, quello amministrativo della Agcm e
quello riparatorio di cui alla azione di nullità e
risarcimento. L’autorità garante è organo di amministrazione,
ancorché caratterizzato da ampiezza di poteri sui generis. Essa opera anche in
vista dì un pericolo, e dunque in considerazione della esigenza
economica di prevenire l’effetto distorsivo del
fenomeno di mercato.Il giudice, che dirime
controversie e non si occupa di fenomeni, può essere officiato solo in presenza
o in vista almeno di un pregiudizio.Dunque innanzi
alla Corte d’appello deve essere allegata un’ intesa
di cui si chiede la dichiarazione di nullità,ed altresì il suo effetto
pregiudizievole,il quale rappresenta l’interesse ad agire dell’attore secondo i
principi del processo, da togliere attraverso il risarcimento.

Il contratto cosiddetto “a valle”,ovvero il prodotto offerto al mercato,del quale si allega,
come nel caso di specie, la omologazione agli altri consimili prodotti offerti
nello stesso mercato, è tale da eludere la possibilità di scelta da particolare
del consumatore.La realizzazione consapevole di
siffatta situazione rientra in modo strutturale nel comportamento oggettivo di
mercato che giustifica la azione individuale di cui
all’articolo 33. Pertanto la previsione del risarcimento del danno sarebbe
meramente retorica se si dovesse ignorare, considerandolo circostanza negoziale
distinta dalla il cospirazione anticompetitiva” e come
tale estranea al carattere illecito di questa,proprio lo strumento attraverso
il quale i partecipi alla intesa realizzano il vantaggio che la legge intende
inibire. Se un’intesa fosse ancora luogo nelle intenzioni dei partecipi e non
avesse dato ancora ad alcun effetto, mentre vi sarebbe spazio, a parte la
difficoltà dell’indagine , per la proibizione e la
sanzione da parte di AGCM,giacché la legge, giova rammentare, vieta gli accordi
che abbiano per oggetto oltre che per effetto la distorsione della concorrenza,
non vi sarebbe interesse da parte di alcuno ad una dichiarazione di nullità ai
sensi dell’articolo 33 della legge 287/90,la cui ratio è di togliere alla
volontà anticoncorrenziale “a monte” ogni funzione di copertura formale dei
comportamenti “a valle”.E

dunque di impedire il conseguimento del
frutto della intesa consentendo anche nella prospettiva risarcitoria
la eliminazione dei suoi affetti.

l.1. Non conduce a conclusione diversa nemmeno la
considerazione della fattispecie restitutoria di cui
all’articolo 2033 Cc.

Come è noto essa si distingue dalla
fattispecie risarcitoria di cui all’articolo 2043 Cc per l’assenza di qualunque profilo di colpa o dolo nell’accipiens (Cassazione 3060/84). Orbene, una parte che
chiede dichiararsi la nullità di una intesa, allega un
fatto illecito nella cui struttura vi è l’elemento psicologico del dolo o della
colpa. Pertanto, quale che sia la forma della domanda
di ripristino della situazione patrimoniale che si assume lesa, essa prescinde
dalla fattispecie di indebito oggettivo.Quegli che chiede la restituzione di ciò che ritiene di avere pagato in
esecuzione di un negozio concluso per effetto della intesa nulla, allega pur
sempre quest’ultima e l’impossibilità giuridica che
essa produca effetti.

Ritiene pertanto la Corte, poiché la
violazione di
interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico

integra, almeno potenzialmente il danno
ingiusto ex articolo 2043 Cc ( Su 500/99) che colui
che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per
l’effetto di una collusione a monte,ancorché non sia partecipe ad un rapporto
di concorrenza con gli autori della collusione,ha a propria disposizione,
l’azione di cui all’articolo 33 della legge 287/90.

Cosicché, pare
utile precisare conclusivamente, a qualificare la domanda ed a
determinare la competenza nel caso che ne occupa é la richiesta di accertamento
di una intesa e quindi di dichiararla nulla presupposto della domanda di
eliminarne gli effetti anche attraverso l’eliminazione del sovrapprezzo.

Pertanto, poiché le sentenze del GdP ancorché emesse secondo equità sono soggette al
rispetto delle norme di rito tra le quali quelle che attengono alla competenza
del giudice ( Cassazione 10486/01 ex multis) e dei
principi informatori della materia
(Cassazione 743/05) quali nella specie quelli che definiscono l’intesa vietata
e la sua struttura e rispetto a questa, le posizioni dei terzi, il motivo esaminato
è fondato. Pertanto, la competenza a conoscere della
causa, è della Corte d’appello di Napoli, come
peraltro, sia pure in subordine, chiede la stessa ricorrente. Ciò in quanto il
privato ha adito il GdP di Avellino
ai sensi degli articolo 19 e 20 Cpc,come pure afferma
la ricorrente, ovvero invocando i fori alternativi da esse norme previsti.

2. La trattazione del secondo motivo
mediante il quale Unipol lamenta la violazione degli
articoli 320,183,184 Cpc, è assorbita
dall’accoglimento del primo motivo giacché la questione é rimessa al giudizio
davanti al giudice dichiarato competente.

3. La trattazione del terzo motivo
mediante il quale viene allegata la violazione
dell’articolo 1469bis Cc, relativamente alla ritenuta
competenza del foro del consumatore nonché quella del quarto e del quinto
motivo mediante i quali la parte ricorrente allega la violazione degli articoli
2033,1322,1372 Cc, la inadeguatezza della motivazione
sui relativi punti, la violazione dell’articolo 113 e 115 Cpc
ed ancora dell’articolo 2033 Cc, sono parimenti
assorbite.

5.Va pertanto accolto il ricorso e va dichiarata la competenza della Corte
d’appello di Napoli. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le
parti.

PQM

La Corte di Cassazione, Su Civili,accoglie il primo motivo del ricorso , dichiara assorbita
trattazione dei restanti motivi, e dichiara la competenza della Corte d’appello
di Napoli. Compensa le spese del giudizio tra le parti.