Civile

Wednesday 18 February 2004

Per la dispensa dal servizio militare è sufficiente una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Per la dispensa dal servizio militare è sufficiente una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato.

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. I Bis – sentenza 16 febbraio 2004 n 1473

Pres. Mastrocola, Est. Politi; Parrino (Avv.ti Occhipinti e Sammatrice) c. Ministero della Difesa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis

N. Reg. Sent. – Anno 2004

N. 762 Reg. Ric. – Anno 2004

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 762 del 2004, proposto da

Parrino Biagio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Occhipinti e Giovanni Sammatrice, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, piazzale Clodio n. 14

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

– del provvedimento di diniego della dispensa dal servizio militare n. LEV/0344017475/REA/4 in data 21 ottobre 2003;

– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2004 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Contesta l’odierno ricorrente il diniego di dispensa dal compimento del servizio militare di leva – dall’Amministrazione adottato con l’impugnato provvedimento a fronte dell’istanza di dispensa dall’interessato presentata il 31 marzo 2003 – motivato sul presupposto che “il titolo invocato dall’arruolato, già assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non rientra nelle fattispecie regolamentate dal D.M. 13/3/2003, poiché la conservazione del posto di lavoro è tutelata dall’art. 22, 2° comma, della legge 24/12/1986 n. 958”.

Tale atto, secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 7, III comma, del D.Lgs. 504/97 e dell’art. 1, lett. m), del decreto del Ministro della Difesa 13 marzo 2003.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all’odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della l 21 luglio 2000 n. 205.

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un’esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un’immediata definizione del merito della controversia.

Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la piena condivisibilità delle censure dedotte dalla parte ricorrente avverso l’impugnata determinazione di diniego di dispensa dal compimento della ferma di leva viene in considerazione in quanto:

– il titolo dall’interessato invocato a sostegno dell’istanza presentata in data 31 marzo 2003 è rappresentato da una “promessa di lavoro”, formulata dalla Hesperia Hospital con sede in Modena, recante impegno di assunzione, a far tempo dal 20 aprile 2004, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di “infermiere”;

– l’art. 1, lett. m), del D.M. 13 marzo 2003 indica, nell’ambito della specificazione delle condizioni previste dall’art. 7, III comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 ai fini della dispensa dalla leva, i soggetti destinatari “di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno”.

L’ipotesi in esame rientra quindi, appieno, nella fattispecie normativamente delineata ai fini in discorso: non potendo, con ogni evidenza, annettersi rilevanza alcuna alla circostanza che il richiedente il beneficio sia stato poi effettivamente assunto dal soggetto che abbia formulato la proposta di assunzione, atteso che il chiaro disposto normativo – come sopra riportato – esclusivamente considera la presenza di una proposta lavorativa al momento in cui la domanda di esonero sia stata formulata.

Nel ribadire la piena rispondenza del titolo dal ricorrente invocato ai fini in discorso con le previsioni al riguardo dettate dal D.M. 13 marzo 2003, non può quindi esimersi la Sezione dal disporre – in accoglimento del presente gravame – l’annullamento della determinazione con esso gravata.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 3, I comma, della l 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di diniego della dispensa dal servizio militare n. LEV/0344017475/REA/4 dall’Amministrazione militare adottato in data 21 ottobre 2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Cesare MASTROCOLA – Presidente

Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore

Pietro MORABITO – Consigliere

IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE