Civile

Friday 31 October 2003

Per la dispensa dal servizio militare è competente il TAR Lazio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, decisione 23 ottobre 2003 n. 6552

Per la dispensa dal servizio militare è competente il TAR Lazio.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, decisione 23 ottobre 2003 n. 6552

Pres. Pres. Salvatore, Est. Rulli; Ministero della Difesa (Avv.ra gen. Stato) c. Antonio Buonansegna (Avv. Rocco Brienza).

FATTO

Con ricorso depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, il sig. Buonansegna impugnava la determinazione ministeriale in epigrafe meglio precisata con la quale veniva respinta listanza di dispensa dal compiere il servizio militare da lui avanzata ai sensi dellart. 7, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 unitamente alla cartolina precetto del 10 giugno 2002, a lui notificata solo in data 10 febbraio 2003.

Con atto notificato il 6 marzo 2003, il Ministero della Difesa ha eccepito lincompetenza territoriale delladito T.A.R. chiedendo che sia dichiarato, quale giudice competente, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e ciò sul rilievo che il provvedimento impugnato e gli atti ad esso preordinati e successivi sono stati posti in essere da organi centrali dello Stato e non presentano efficacia territorialmente limitata.

In mancanza di adesione di parte ricorrente il fascicolo, previa sommaria delibazione di non manifesta infondatezza dellistanza, è stato trasmesso a questo Consiglio a cura dellorgano di originaria preposizione del ricorso.

DIRITTO

1. Listanza per il regolamento di competenza proposta dallAvvocatura dello Stato è fondata e va accolta.

Ed invero con il ricorso presentato innanzi ai primi giudici il sig. Buonansegna ha impugnato, unitamente alla cartolina-precetto, un provvedimento di un organo centrale dello Stato (il Ministero della Difesa) la cui efficacia si estende a tutto il territorio nazionale. Infatti, pur trattandosi di un provvedimento a destinatario individuale, il mancato riconoscimento della dispensa ed il conseguente obbligo di prestare servizio militare – in nessun modo localizzabile – espletano i propri effetti sullintero territorio nazionale poiché si riflettono direttamente sulla composizione del contingente di leva.

Pertanto limpugnativa dei detti provvedimenti rientra nella competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dellart. 3, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

E, sul punto, lorientamento della giurisprudenza è ormai costante. 2. Da quanto detto consegue che listanza dellAvvocatura della Stato va accolta e, per leffetto, deve dichiararsi la competenza di detto Tribunale. Le spese e gli onorari della presente fase del giudizio, che si liquidano in dispositivo, si pongono a carico della parte soccombente.