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Tuesday 17 February 2004

Per la demolizione e ricostruzione di opere con materiali identici o analoghi è sufficiente la D.I.A. – T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ.II Ter sentenza 12 febbraio 2004 n.1394

Per la demolizione e ricostruzione di opere con materiali identici o analoghi è sufficiente la D.I.A.

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ.II Ter – sentenza 12 febbraio 2004 n.1394

Pres. Scognamiglio Est. Restaino; Vacca ed altri (Avv. Raimondo) c. Comune di Roma (Avv. Sportelli)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEZIONE II ter

Composta dai Signori: Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente;- Paolo RESTAINO Consigliere Est.; – Antonio AMICUZZI Consigliere; ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 10303/1996 proposto da

VACCA Roberta, GERACI Maria, GERACI Olga e VACCA Franca, rappresentate e difese dall’Avv. Carmelo Raimondo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Latina n. 57/I;

c o n t r o

– il Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Sportelli con domicilio eletto presso lo stesso nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21;

– il Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., presente in giudizio, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, al solo fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva;

per l’annullamento della determinazione dirigenziale della XIX Circoscrizione del Comune di Roma in data 2/5/1996 con cui è stata ingiunta la demolizione di una veranda in alluminio e vetri.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e la memoria prodotta dallo stesso a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 9/6/2003 il relatore Consigliere RESTAINO e uditi, altresì, l’Avv. A. Raimondo, per delega dell’Avv. C. Raimondo, per i ricorrenti e l’Avv. Raimondo, in sostituzione dell’Avv. Sportelli, per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Viene impugnata la determinazione dirigenziale del Dirigente Tecnico della XIX Circoscrizione del Comune di Roma in data 2/5/1996, con la quale è stata ingiunta la demolizione di una veranda in alluminio e vetri apposta in sostituzione di altra preesistente di identiche dimensioni e ancorata al balcone della cucina di un appartamento.

Rappresenta il ricorrente che con domanda n. 0014013 di prot. del 23/4/1986 era stata richiesta dal già deceduto Sig. Vacca Pietro condono edilizio per la preesistente veranda la cui costruzione risaliva al 1963.

Poiché in conseguenza di scosse sismiche verificatesi nel 1995 la veranda veniva irreparabilmente danneggiata e non risultava possibile la sua sostituzione con altra in ferro non più in uso, veniva inoltrata al Comune di Roma comunicazione della sostituzione della veranda ormai fatiscente con altra identica con struttura in alluminio.

Avverso il provvedimento ora impugnato che ingiunge la demolizione della nuova veranda in alluminio e vetro in applicazione dell’art. 9 della legge n. 47/85 vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

I) Incompetenza ed eccesso di potere: non essendo il dirigente tecnico della circoscrizione competente ad ordinare la demolizione della struttura i cui trattasi.

II) Violazione di legge e difetto di motivazione, poiché il mero riferimento all’art. 9 della legge 47/85 non è sufficiente a giustificare l’adozione dell’atto impugnato che non indica le ragioni della ritenuta ristrutturazione edilizia né si riferisce sull’attuale stato della pratica del condono edilizio per la quale la ricorrente ritiene verificatasi la ipotesi del silenzio-accoglimento a norma dell’art. 35 legge n. 47/1985 essendo stato già provveduto al pagamento della oblazione e all’accatastamento.

Quanto alla applicazione dell’art. 9 della legge n. 47/85, ritiene la ricorrente che essendo anche la attuale veranda uguale alla precedente, non si rendeva applicabile tale articolo che si riferisce alle opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera d) del primo comma dello art. 31 della legge 5/8/78 n. 457 dovendo correttamente ritenersi che il cambio del materiale di composizione della struttura è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria non essendovi aumenti di volume.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Roma (che costituitosi in giudizio sostiene nella propria memoria difensiva la infondatezza del ricorso chiedendo il suo rigetto) nonché del Ministero dell’Interno, presente tramite l’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio.

Alla udienza del 9/6/2003 il ricorso è passato in decisione.

D I R I T T O

Va disposta la estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno cui il presente ricorso è stato notificato pur essendo lo stesso privo di legittimazione passiva in ordine alla controversia in esame.

Va disatteso il primo motivo contenente la denuncia di incompetenza dell’Autorità comunale che ha adottato il provvedimento impugnato che ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di una veranda in alluminio e vetri realizzata in sostituzione di altra, preesistente, in ferro.

Sin dalla entrata in vigore della legge 8/6/1990 n. 142 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali che ha operato una netta distensione tra le competenze degli organi elettivi del Comune cui spetta la emanazione di tutti gli atti contenenti i programmi e gli indirizzi di natura politica, e le attribuzioni dei dirigenti comunali cui compete la adozione di tutti i provvedimenti che realizzano le istituzionali attribuzioni dell’ente, come pure con la emanazione dello Statuto del Comune di Roma approvato con delib. Consiliare 26/9/1996 n. 316 ai sensi dell’art. 4 della predetta legge n. 142/1990, deve ritenersi rientrare tra le attribuzioni del Dirigente preposto al relativo settore la emissione di tutti i provvedimenti diretti, come quello ora impugnato, ala repressione degli abusi edilizi che si perpetrano nell’ambito del territorio comunale.

Non può dunque ritenersi viziato da incompetenza dell’organo che lo ha adottato, l’impugnato provvedimento del Dirigente della 19^ Circoscrizione comunale che ha ingiunto la demolizione di opere edilizie che lo stesso Comune ha ritenuto abusive.

Il ricorso invece merita accoglimento con riguardo alle doglianze della ricorrente (contenute nel secondo motivo) che si appuntano sull’atto ingiuntivo della demolizione, così come sanzionata dal Comune in riferimento alle opere considerate abusive.

Lo stesso Comune ha infatti ritenuto applicabile l’art. 9 della legge n. 47/1985, che come noto prevede la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite senza concessione, all’intervento edilizio in questione consistente, come indicato nello stesso provvedimento di demolizione, nella sostituzione di una preesistente veranda in ferro, situata sul terrazzo di un appartamento, con altra in alluminio e vetri.

Pacifica la identità delle superfici e dimensioni della struttura nuova con quella preesistente non essendo nell’atto impugnato sanzionato alcun aumento volumetrico della nuova veranda con la vecchia; pacifico altresì l’avvenuto condono della veranda preesistente, ammessa anche dal Comune nella propria memoria di difesa a conferma di quanto rilevato dalla ricorrente che ha depositato in giudizio le concessioni in sanatoria già ottenute, la questione si restringe all’esame della natura dell’intervento di sostituzione della vecchia veranda con la nuova (eseguita in conseguenza di deterioramenti della struttura preesistente riconducibili ad eventi naturali) per la quale il Comune ha ritenuto, ribadendolo nella propria memoria difensiva, necessario il rilascio di apposita nuova concessione edilizia nella sola ed esclusiva considerazione, evidenziata nella stessa ingiunzione di demolizione, che l’intervento edilizio realizzato ha comunque comportato la totale sostituzione dei materiali di cui era composta la stessa veranda.

Contesta la attuale istante tale conclusione rilevando che la sola sostituzione del materiale metallico della struttura (originariamente in elementi in ferro, non più in uso nelle tecniche delle attuali realizzazioni di verande, ed ora in alluminio e vetri) non integrerebbe la ipotesi di una ristrutturazione edilizia, necessitante in quanto tale il rilascio di apposita concessione.

Tale rilievo deve ritenersi, ad avviso del Collegio, fondato.

E’ noto il principio, più volte applicato dalla giurisprudenza amministrativa, che esige che gli interventi di demolizione e ricostruzione di una precedente costruzione rispettano fedelmente le caratteristiche di quella preesistente comprese quelle riferite alle caratteristiche dei materiali usati che devono rinvenirsi anche nella nuova costruzione realizzata dopo la demolizione della vecchia.

In caso contrario, cioè la realizzazione di una costruzione diversa anche per la composizione dei materiali, non può ritenersi costituire, quello eseguito, un intervento volto soltanto a realizzare finalità manutentive o “lato sensu” conservative dell’opera preesistente, escludenti cioè il preventivo rilascio della concessione edilizia in quanto annoverabili tra quelli per la cui realizzazione l’art. 4 del D.L. 5/10/1993 n. 338 convertito con modifiche nella legge 4/12/1993 n. 493 e poi sostituito dall’art. 2 comma 60 della legge 23/12/1996 n. 662 (e successive modificazioni) richiede la semplice denuncia dell’inizio della loro effettuazione.

Va tuttavia osservato che il mutamento delle caratteristiche dei materiali che non consente di identificare la nuova con la vecchia struttura va correlata alle opere ovvero ai diversi sistemi con cui possono essere realizzate le costruzioni le quali sono generalmente distinguibili in strutture in cemento armato e relative armature; strutture in muratura; ovvero opere in struttura metallica composte da acciaio o altri metalli; strutture in legno tanto, in base a definizioni o classificazioni rinvenibili nella legge 5/11/1971 n. 1086 ovvero nella legge 2/2/1974 e, da ultimo riprodotte nel recente D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In base alle suindicate definizioni le opere a struttura metallica si caratterizzano per l’elemento comune dell’essere la loro statica assicurata in tutto o in parte da elementi metallici.

La preesistente veranda, per stare al caso di specie, era composta da una struttura in ferro che ne costituiva l’armatura di sostegno mentre quella attuale, non essendo più in uso l’impiego di elementi in ferro per la costruzione di verande, è stata realizzata in alluminio.

La sostituzione dell’elemento metallico costituente il telaio di sostegno della veranda necessitata dall’impiego dei nuovi materiali di costituzione, non può ritenersi aver mutato le caratteristiche costruttive della struttura di cui trattasi, quale risulterebbe invece dalla realizzazione di opere in cemento armato, ovvero in muratura, al posto dei sostegni o delle intelaiature metalliche in ferro preesistenti.

Per tale ragione non richiedeva, essendo stata ottenuta la concessione edilizia in sanatoria per l’opera preesistente, il rilascio di nuova concessione edilizia.

Il ricorso dunque sotto tale profilo si rende suscettibile di accoglimento restando assorbite le ulteriori censure svolte dalla ricorrente.

Si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. II ter) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

I) Dispone la estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno privo di legittimazione passiva in ordine alla impugnativa dell’atto indicato in epigrafe.

II) Accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione.

III) Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2003 con la partecipazione dei Magistrati:

Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente

Paolo RESTAINO Consigliere est.

Antonio AMICUZZI Consigliere