Enti pubblici

Friday 24 September 2004

Per la Corte di Giustizia UE illegittimi alcuni finanziamenti di garanzia agli agricoltori italiani. SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 settembre 2004.

Per la Corte
di Giustizia UE illegittimi alcuni finanziamenti “di garanzia” agli agricoltori
italiani

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
23 settembre 2004.

Nella causa C-297/02,

avente ad oggetto un ricorso di
annullamento ai sensi dell’art. 230 CE,

proposto il 21 agosto 2002,

Repubblica italiana, rappresentata
dal sig. I. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. Fiorilli,
avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente, contro

Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. A. Aresu, in
qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas,
facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric
(relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.
G. Jacobs

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento e a
seguito della relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 18 marzo 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il ricorso in oggetto
la Repubblica italiana chiede l’annullamento parziale della decisione
della Commissione 28 giugno 2002, 2002/523/CE, che esclude dal finanziamento
comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo
europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione
"garanzia" (GU L 170, pag. 73; in prosieguo: la "decisione
contestata").

2

Secondo la decisione contestata, una
parte delle spese dichiarate dalla Repubblica italiana, vale a dire talune
spese relative ai settori "magazzinaggio
pubblico" e "olio d’oliva", non soddisfaceva i requisiti
risultanti dalla normativa comunitaria e non poteva pertanto essere finanziata
dal FEAOG, sezione "garanzia". Conseguentemente, venivano
imposte le seguenti rettifiche finanziarie:

4 085 724,85 euro a
titolo di magazzinaggio pubblico d’alcool (esercizio finanziario 1998), e

22 678 386,33 euro a titolo di aiuti alla produzione d’olio d’oliva (esercizi dal 1997
al 1999).

3

I motivi specifici dell’irregolarità
di tali operazioni sono stati riassunti nella relazione di sintesi AGRI
50077/2001-IT-Final redatta dalla Commissione il 23 gennaio 2002, relativa ai
risultati dei controlli nella liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
"Garanzia", a termini dell’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento
(CEE) n. 729/70 e dell’art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/99, riguardo
agli ortofrutticoli, al magazzinaggio pubblico di alcool,
alle colture arabili, all’olio d’oliva, allo sviluppo rurale ed ai termini di
pagamento (in prosieguo: la "relazione di sintesi").

Contesto normativo

La normativa generale

4

Il regolamento (CEE) del Consiglio 21
aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune
(GU L 94, pag. 13), come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il
"regolamento n. 729/70"), prevede, agli artt. 1, nn.
1 e 2, e 3, che la Comunità finanzi tramite la sezione "garanzia" del
FEAOG gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi
secondo le norme comunitarie nel quadro dell’organizzazione
comune dei mercati agricoli.

5

L’art. 5 del regolamento n. 729/70
disciplina la liquidazione dei conti annuali presentati dagli organismi
nazionali abilitati ad effettuare spese a tal fine.

6

L’art. 5, n. 2, del regolamento n.
729/70 prevede quanto segue:

"La Commissione, previa
consultazione del Comitato del Fondo:

(…)

c)

decide in merito alle spese non ammesse al
finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che
alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione
di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e
le risposte dello Stato membro interessato costituiscono
oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di
raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In difetto di accordo
lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare
le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce
oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l’esame prima di una
decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta l’entità di
detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza
constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità
dell’inosservanza nonché del danno finanziario che ne
deriva per la Comunità.

(…)".

7

L’art. 8, n. 1, del regolamento n.
729/70 fa obbligo agli Stati membri di adottare, conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure
necessarie per garantire la corretta esecuzione delle operazioni finanziate dal
FEAOG, per prevenire e sanzionare le irregolarità e recuperare le somme perse a
seguito di irregolarità o negligenze.

8

In forza dell’art. 8, n. 2, del
regolamento medesimo, in mancanza di recupero totale, le conseguenze
finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità,
salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle
amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. Le somme recuperate sono
versate ai servizi o agli organismi pagatori e da questi detratte dalle spese
finanziate dal FEAOG.

9

Il regolamento n. 729/70 è stato
abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n.
1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

10

L’art. 16 del regolamento n.
1258/1999 così dispone:

"1. Il regolamento (CEE) n.
729/70 è abrogato.

2. I riferimenti al suddetto
regolamento s’intendono fatti al presente regolamento
e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato".

11

Ai sensi dell’art. 20 del regolamento
n. 1258/1999:

"Il presente regolamento entra
in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle spese effettuate
a partire dal 1° gennaio 2000".

12

La procedura di conciliazione
prevista dall’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/90 è disciplinata
dalla decisione della Commissione 1º luglio 1994, 94/442/CE, relativa
all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro
della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "Garanzia" (GU
L 182, pag. 45). Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della detta decisione, presso la
Commissione è istituito un organo di conciliazione. A termini del n. 2, lett.
a), dello stesso articolo, "la posizione assunta dall’organo lascia
impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di
liquidazione dei conti (…)".

13

L’art. 2, n. 1, del regolamento del
Consiglio (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 2988,
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), prevede quanto segue:

"I controlli e le misure e
sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino
necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Essi
devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare
un’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità".

14

Le linee guida
per l’applicazione di rettifiche forfettarie sono
state definite nel documento della Commissione del 23 dicembre 1997, n.
VI/5330/97, intitolato "Orientamenti relativi alla determinazione della
riduzione nell’ambito della preparazione della decisione di liquidazione dei
conti del FEAOG-Garanzia" (in prosieguo: il
"documento n. VI/5330/97"). Qualora le
informazioni risultanti dall’indagine non consentano di valutare le perdite
subite dalla Comunità, sulla base dell’estrapolazione di talune perdite, con
sistemi statistici ovvero con riferimento ad altri dati verificabili, può
essere prevista una rettifica fortettaria. Il tasso
della rettifica applicato dipende dalla rilevanza delle irregolarità accertate
nell’esecuzione dei controlli.

15

All’allegato n. 2 del detto
documento, intitolato "Conseguenze finanziarie per la liquidazione dei
conti della sezione Garanzia del FEAOG derivanti dalle carenze
nei controlli effettuati dagli Stati membri", la Commissione distingue le
due seguenti categorie di controlli:

"I controlli essenziali, ossia
le verifiche materiali e amministrative di elementi
sostanziali, in particolare l’esistenza dell’oggetto della domanda di
pagamento, il quantitativo e le condizioni qualitative compreso il rispetto dei
termini, le condizioni di raccolta, il periodo di magazzinaggio, ecc. Tali
controlli vengono eseguiti in loco e mediante controlli incrociati rispetto a
dati indipendenti quali i registri fondiari".

"I controlli
complementari, ossia le operazioni amministrative necessarie per trattare
correttamente le domande quali, ad esempio, la verifica del rispetto dei termini di
presentazione, l’individuazione di domande doppie rispetto al medesimo oggetto,
l’analisi dei rischi, l’applicazione di sanzioni e l’adeguata vigilanza sulle
procedure".

16

Ai sensi dell’allegato 2 del
documento n. VI/5330/97, la Commissione applica i seguenti tassi di rettifica forfettaria:

"Qualora uno o più controlli essenziali non vengano applicati o siano applicati
in modo tanto carente o sporadico da risultare inefficaci ai fini della decisione
sull’ammissibilità della domanda o della prevenzione delle irregolarità, è
legittima una rettifica del 10% in quanto può ragionevolmente ritenersi
l’esistenza di un rischio elevato di grave danno finanziario per il FEAOG.

Qualora tutti i controlli essenziali vengano applicati, ma non nel numero, nella frequenza o
nell’intensità imposti dalla normativa, è legittima una rettifica del 5% in
quanto si può ragionevolmente ritenere che non vengano fornite garanzie
sufficienti circa la regolarità delle domande e che sussista un rischio
significativo per il FEAOG.

Qualora uno Stato membro abbia adeguatamente
eseguito i controlli essenziali, ma abbia completamente tralasciato
l’effettuazione di uno o più controlli complementari, è legittima una rettifica
del 2%, in considerazione del minore rischio di perdite a carico del FEAOG e
della minore gravità della violazione".

La normativa relativa
alle norme contabili in materia di magazzinaggio

17

L’art. 2, n. 1, primo comma, del
regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1990, n. 3597, relativo alle
norme contabili per misure d’intervento implicanti l’acquisto, il magazzinaggio
e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d’intervento (GU L 350, pag. 43), come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 18 luglio 1997, n. 1392 (GU L 190, pag. 22, in prosieguo: il
"regolamento n. 3597/90"), dispone quanto segue:

"Fatte salve disposizioni
particolari di cui all’allegato, il valore dei quantitativi
mancanti:

che superano i limiti di tolleranza
previsti per la conservazione e la trasformazione

a seguito di furti o altri motivi
accertabili,

viene calcolato moltiplicando i suddetti
quantitativi per il prezzo d’intervento di base vigente per la qualità tipo il
primo giorno dell’esercizio in corso, maggiorato del 5%".

La normativa relativa
agli aiuti alla produzione d’olio d’oliva

18

Il regolamento (CEE) del Consiglio 22
settembre 1966, n. 136, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30
luglio 1996, n. 1581 (GU L 206, pag. 11; in prosieguo:
il "regolamento n. 136/66"), ha istituito l’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi.

19

L’art. 5 del regolamento n. 136/66
prevede un regime di aiuti alla produzione d’olio
d’oliva al fine di contribuire alla fissazione di un prezzo equo per i
produttori. Il n. 2 della detta disposizione prevedeva che l’aiuto venisse concesso, da un canto, agli oleicoltori
la cui produzione media fosse almeno pari a 500 kg di olio d’oliva per
campagna, in funzione della quantità di olio d’oliva effettivamente prodotto e,
dall’altro, agli altri oleicoltori, in funzione del
numero e del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati nonché delle
rese degli olivi medesimi fissate forfettariamente, a
condizione che le olive prodotte fossero state triturate.

20

Il regolamento (CE) del Consiglio 20
luglio 1998, n. 1638, che modifica il regolamento n. 136/66 (GU L 210, pag. 32), vigente a decorrere dal 1° novembre 1998,
ha abrogato le disposizioni specifiche relative agli aiuti ai piccoli
produttori, sostituendo l’art. 5 di quest’ultimo
regolamento con il seguente testo:

"1. (…)

L’aiuto è concesso agli oleicoltori in base al quantitativo
di olio d’oliva effettivamente prodotto.

(…)

7. Per orientare i controlli relativi alla determinazione del quantitativo di olio
ammesso a beneficiare dell’aiuto, le rese in olive e in olio sono fissate, per
ogni campagna, secondo zone omogenee di produzione".

21

L’art. 18 del regolamento (CEE) del
Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali relative
all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d’oliva (GU L 208, pag. 3), come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1639 (GU L 210, pag. 38),
così dispone:

"Le rese di olive
e di olio di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE
sono fissate al più tardi il 31 maggio di ogni anno, per zone omogenee di
produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori non oltre
il 30 aprile di ogni anno".

22

Nella versione vigente anteriormente al 1° novembre 1998, il detto art. 18 si
riferiva all’art. 5, n. 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento n.
136/66, comprendendo così anche le fattispecie dei piccoli produttori.

23

Ai sensi dell’art. 14, n. 3, del
regolamento n. 2261/84, gli Stati membri produttori controllano sul posto, nel
corso di ciascuna campagna, l’attività e la contabilità di magazzino di una
determinata percentuale dei frantoi riconosciuti.

24

L’art. 10, n. 1, del regolamento
(CEE) della Commissione 31 ottobre 1984, n. 3061, recante modalità
d’applicazione del regime d’aiuto alla produzione di olio
di oliva (GU L 288, pag. 52), come modificato dal regolamento (CEE) della
Commissione 15 aprile 1991, n. 928 (GU L 94, pag. 5; in prosieguo: il
"regolamento n. 3061/84"), prevede quanto segue:

"Il controllo di cui
all’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 è effettuato su
un numero di frantoi riconosciuti fissato per ogni campagna nel
quadro del programma di attività dell’agenzia di controllo redatto
conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 27/85 della
Commissione [4 gennaio 1985, recante modalità d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 2262/84, che prevede misure speciali nel settore dell’olio d’oliva (GU
L 4, pag. 5)]. In ogni caso il controllo verte sul 10% almeno dei frantoi
riconosciuti che sono in attività durante la campagna considerata".

25

L’art. 33, secondo comma, del
regolamento (CE) della Commissione 30 ottobre 1998, n. 2366, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio
di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 (GU L
293, pag. 50), ha abrogato il regolamento n. 3061/84, che è rimasto applicabile
sino al 31 ottobre 1999 esclusivamente per quanto riguarda le misure relative
alle campagne di commercializzazione precedenti quella del 1998/99.

26

Riguardo ai frantoi riconosciuti,
l’art. 8 del regolamento n. 2366/98 così dispone:

"Nel quadro del
regime di controllo di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 gli
Stati membri dispongono:

(…)

b)

a partire dalla campagna 1998/99:

la tenuta di una contabilità di
magazzino, connessa alla contabilità finanziaria, comprendente almeno le
informazioni specificate all’articolo 9, paragrafo 1, ed eventualmente i
riferimenti alle analisi effettuate;

l’invio all’organismo competente, e se
del caso all’agenzia di controllo, dell’estratto mensile di tali informazioni
prima del 10 del mese successivo a quello considerato; (…)

(…)".

27

L’art. 30 del regolamento n. 2366/98
così recita:

"1. A
decorrere dalla campagna 1998/99 il controllo di cui all’articolo 14, paragrafo
3, del regolamento (CEE) n. 2261/84 comporta, per ciascuna campagna di
commercializzazione, un controllo accurato della coerenza delle informazioni e
dei dati forniti da almeno il 30% dei frantoi riconosciuti in base ad
un’analisi di rischio. Tuttavia, il numero di controlli in ciascuno
Stato membro non può essere inferiore al numero di controlli dei frantoi
effettuati per la campagna 1997/98.

Inoltre, un controllo sommario
dell’avvenuta registrazione delle informazioni e del rispetto delle condizioni di riconoscimento è effettuato su una percentuale di frantoi
per campagna pari almeno:

al 5% nel 1998/99,

(…)

2. Il controllo approfondito
comporta:

a) un’ispezione sul posto degli
impianti, delle quantità e della natura delle scorte, della contabilità e di altri documenti pertinenti;

b)

confronti tra i diversi dati forniti dai
frantoi o di altra origine, segnatamente con gli approvvigionamenti, le
destinazioni degli oli e della sansa, il consumo di elettricità e di acqua e la
manodopera impiegata;

c)

un confronto tra le quantità che figurano
nella contabilità di magazzino e l’insieme delle quantità indicate nelle
domande di aiuto degli olivicoltori interessati;

d)

gli altri controlli previsti
all’articolo 8; le analisi dei campioni di cui all’articolo 8, lettera a), sono
effettuate almeno sul 25% dei campioni prelevati.

3. Inoltre, almeno nel 10% dei casi
di controllo approfondito, lo Stato membro effettua
controlli presso i fornitori di beni e di servizi o presso i destinatari
dell’olio o della sansa di cui, rispettivamente, all’articolo 10 o all’articolo
9, paragrafo 1, lettera g).

(…)".

28

L’art. 14, n. 3 bis, del regolamento
n. 2261/84, come modificato dal regolamento n. 1639/98,
precisa che, "[a]i fini del pagamento dell’aiuto agli oleicoltori, gli Stati membri produttori controllano:

l’esattezza delle dichiarazioni di
coltura, su base di criteri da determinare;

la corrispondenza tra la quantità di
olio indicata nella domanda d’aiuto e quella risultante dalla contabilità di
magazzino dei frantoi riconosciuti;

la compatibilità tra la produzione di
olive dichiarata da ogni oleicoltore come triturata
presso un frantoio riconosciuto ed i dati risultanti dalla sua dichiarazione di
coltura, su base di criteri da determinare".

29

Nella versione in vigore anteriormente al 1° novembre 1998, risultante dal
regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1990, n. 3500, che modifica il
regolamento n. 2261/84 (GU L 338, pag. 3), la detta disposizione si riferiva
agli oleicoltori la cui produzione media fosse di
almeno 500 kg
di olio d’oliva per campagna.

30

In riferimento agli oleicoltori
con produzione media inferiore a 500
kg di olio d’oliva per campagna, l’art. 14, n. 4, del
regolamento n. 2261/84 prevedeva che il controllo dovesse consentire di
verificare l’esattezza delle dichiarazioni di coltura, in base a criteri da
determinare, nonché l’esistenza della prova della triturazione delle olive in
un frantoio riconosciuto.

31

Dall’art. 3, n. 1, del regolamento n.
2261/84 risulta che le dichiarazioni devono contenere
le informazioni relative agli olivi coltivati e alla loro localizzazione.

32

L’art. 10, nn.
3 e 4, del regolamento n. 3061/84 così dispone:

"3. Per controllare l’esattezza
delle dichiarazioni di coltura di cui all’articolo 14, paragrafi 3 bis e 4 del
regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri produttori prendono in
considerazione, fra l’altro, i dati contenuti nello schedario oleicolo e negli schedari elettronici, gli elementi
risultanti dai controlli in loco cui è stato sottoposto l’olivicoltore, le rese
di olive e di olio stabilite per la zona in cui si
trovano le aziende interessate.

4. Per determinare la compatibilità
di cui all’articolo 14, paragrafo 3 bis, terzo trattino del regolamento (CEE)
n. 2261/84, gli Stati membri produttori prendono soprattutto in considerazione:

le rese di olive e di olio stabilite in
conformità dell’articolo 18 di detto regolamento per la zona in cui si trovano
le aziende da cui provengono le olive messe in lavorazione,

i dati dello schedario oleicolo,

le informazioni risultanti dagli
schedari elettronici per quanto riguarda la situazione della produzione,

gli elementi risultanti dai controlli in
loco cui è stato sottoposto l’olivicoltore".

33

L’art. 28, n. 1, del regolamento n.
2366/98 prevede quanto segue:

"A decorrere dalla
campagna 1998/99,

(…)

b)

per ciascuna domanda di aiuto il
controllo comprende le verifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 3 bis,
secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

Per controllare la coerenza tra le
dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto si
considerano in particolare:

le rese di olive e di olio fissate in
conformità all’articolo 18 del suddetto regolamento nella zona in cui si
trovano l’azienda o le aziende di provenienza delle olive utilizzate;

le rese medie di olive e di olio dei
comuni nei quali si trovano l’azienda o le aziende di provenienza delle olive
utilizzate, se gli Stati membri dispongono di tali dati.

Qualora il controllo effettuato ai
sensi del primo comma evidenzi una incoerenza, la
procedura indicata all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, per il numero di olivi si
applica, per quanto di ragione, alle altre informazioni discordanti o mancanti.
Tuttavia, la quantità di olio per la quale è stato
chiesto l’aiuto non può essere modificata".

34

L’art. 25, nn.
2 e 3, del regolamento medesimo così recita:

"2. Il numero di
olivi determinato con l’aiuto della base grafica è confrontato, per ogni
particella, con le informazioni contenute nelle dichiarazioni di coltura
registrate nella banca di dati alfanumerici.

Qualora si constati che il numero di olivi dichiarati per l’azienda si discosta di oltre il 3%
dal numero determinato in conformità al paragrafo 1, la dichiarazione di
coltura è considerata discordante.

3. Le dichiarazioni discordanti sono
notificate agli olivicoltori interessati. Lo Stato membro stabilisce un termine
inferiore a tre mesi che viene concesso
all’interessato per permettergli di giustificare la discordanza notificatagli
o, qualora si tratti della prima notifica di discordanza, di modificare la
dichiarazione.

Su richiesta dell’olivicoltore, e
qualora le giustificazioni fornite non consentano allo Stato membro di
accettare i dati dichiarati, o modificati a seconda del caso, si procede a una
verifica in contraddittorio, il cui costo è a carico dell’olivicoltore qualora
i dati dichiarati, o secondo i casi modificati ai sensi del primo comma, non
siano confermati".

35

Ai sensi dell’art. 1, n. 1, primo
comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2262, che prevede misure speciali nel settore dell’olio di oliva (GU L
208, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre
1997, n. 2599 (GU L 351, pag. 17; in prosieguo: il "regolamento n. 2262/84"),
ciascuno Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio
ordinamento giuridico, un’agenzia specifica incaricata di talune attività e dei
controlli degli aiuti comunitari nel settore dell’olio d’oliva, escluse le
restituzioni all’esportazione.

36

Il regolamento n. 27/85, come
modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 14 dicembre 1992, n. 3602
(GU L 336, pag. 31; in prosieguo: il "regolamento
n. 27/85"), precisa, al quarto e quinto ’considerando’:

"(…) che l’agenzia esercita la
propria attività nell’ambito di un programma di azione
e di un bilancio che sono stabiliti dallo Stato membro interessato, previa
consultazione della Commissione, su proposta dell’agenzia; che è opportuno
pertanto prevedere il contenuto minimo di tale programma e di tale bilancio,
nonché la procedura da seguire per la loro elaborazione e le eventuali
modifiche;

(…) che, a norma dell’articolo 1,
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2262/84, la Commissione segue
regolarmente le attività dell’agenzia; che, pertanto occorre prevedere la
procedura in base alla quale la
Commissione è informata dello svolgimento di tali
attività".

37

L’art. 4 del regolamento n. 27/85
prevede quanto segue:

"1. Al più tardi il 15 agosto di ogni anno, l’agenzia trasmette allo Stato membro
interessato il progetto di programma d’attività e di bilancio previsionale. In base a tale
progetto, lo Stato membro stabilisce il programma d’attività e il bilancio previsionale, che trasmette alla Commissione al più tardi
il 15 settembre di ogni anno.

Entro 30 giorni, la Commissione può
richiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità di
quest’ultimo, qualsiasi modifica del bilancio
e del programma d’attività che essa ritenga opportuna.

2. Il programma d’attività e il
bilancio dell’agenzia sono definitivamente adottati dallo Stato membro
interessato al più tardi il 31 ottobre di ogni anno e
sono trasmessi immediatamente alla Commissione.

3. Gli Stati membri interessati
possono eventualmente, ai fini di una maggiore efficiacia
dei controlli, modificare il programma d’attività e il bilancio dell’agenzia
nel corso di una determinata campagna, previo accordo della Commissione e
purché la somma globale che figura nel bilancio non
risulti aumentata.

(…)".

Sul magazzinaggio pubblico di alcool

38

Dal punto B.4.1.1
della relazione di sintesi emerge che le autorità italiane avevano
comunicato alla Commissione che un giudice nazionale aveva disposto, in
data 11 settembre 1998, la vendita di 32 933 ettolitri di alcool puro misto
facenti parte delle scorte d’intervento comunitarie. Secondo la Commissione, il quantitativo così venduto deve essere considerato quale
quantitativo mancante per motivi accertabili.

Argomenti delle parti

39

Il governo italiano rileva, in limine,
che tale vendita giudiziaria di alcool è avvenuta
nell’ambito di una procedura esecutiva avviata da alcuni creditori nei
confronti dell’organismo pagatore. Tale vendita sarebbe stata autorizzata
nonostante l’organismo pagatore avesse evidenziato al giudice che il
pignoramento, e quindi l’autorizzazione alla vendita, riguardava prodotti non
di proprietà dell’organismo stesso.

40

In primo luogo, il governo italiano
afferma che, per evitare la rettifica finanziaria, esso avrebbe
dovuto essere autorizzato a sostituire l’alcool venduto con un
corrispondente quantitativo della stessa qualità proveniente dalle scorte
nazionali.

41

Inoltre, il detto governo sostiene
che l’assenza di responsabilità da parte della Repubblica italiana nella
sottrazione del quantitativo di alcool sottoposto ad
esecuzione giudiziaria dovrebbe far ritenere l’esecuzione medesima assimilabile
ad un "caso di forza maggiore" che legittima la sostituzione del
prodotto sottratto. Il detto governo fa valere che
l’autonomia e l’indipendenza della magistratura italiana rispetto al governo
emergono dagli artt. 104 e 107 della Costituzione italiana. A suo
avviso, l’operato del giudice si colloca, pertanto, al
di là della sfera di competenza propria del governo, che in sede giurisdizionale
si pone sullo stesso piano di un privato, parimenti soggetto alle decisioni
dell’organo giudicante.

42

Infine, il governo italiano rileva
che la rettifica proposta è di importo di gran lunga
superiore a quanto la
Commissione avrebbe presumibilmente ricavato vendendo sul
mercato l’alcool oggetto della presente controversia. Infatti, mentre il
regolamento n. 3597/90 fissa il valore dei quantitativi
mancanti ad un prezzo d’intervento maggiorato del 5%, la Commissione avrebbe
venduto alcool di analoga qualità ad un prezzo oscillante tra i 10 ed i 19 euro
per ettolitro.

43

Secondo la Commissione, l’ipotesi di
sostituzione dei quantitativi mancanti con scorte
nazionali, ventilata dal governo italiano, sarebbe priva di qualsiasi
fondamento normativo. Ammettere la possibilità di procedere alla sostituzione
di tali quantitativi in ogni momento prima della rettifica consentirebbe agli
Stati membri di potere liberamente rimediare alle conseguenze di fatti gravi,
come le sottrazioni, con semplici misure di regolarizzazione ex post, senza
alcuna conseguenza finanziaria che assicuri e renda
effettivo il rispetto delle norme comunitarie.

44

La Commissione rileva, inoltre, che la vendita in questione è stata
disposta con atto giudiziario emanato da un organo giudicante nell’esercizio
delle sue funzioni. Orbene, fino a prova contraria, gli organi giudicanti
farebbero parte dell’ordinamento costituzionale della Repubblica italiana.
Pertanto, la sottrazione di alcool comunitario dalle
scorte in seguito alla vendita disposta dal giudice non costituirebbe affatto
un caso di forza maggiore, bensì il risultato di un’azione imputabile alla
Repubblica italiana nel suo complesso ed al governo italiano nel suo ruolo di
garante dell’ordinamento giuridico nazionale.

Giudizio della Corte

45

Preliminarmente, va ricordato che il
FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità alle disposizioni
comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (v.,
segnatamente, sentenze 6 marzo 2001, causa C-278/98, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-1501, punto 38, e 8
maggio 2003, causa C-349/97, Spagna/Commissione, Racc.
pag. I-3851, punto 45).

46

Si deve rilevare che il quantitativo mancante di cui trattasi proviene da una
vendita giudiziaria e, dunque, la sua mancanza è dovuta ad un motivo
accertabile ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, secondo trattino, del
regolamento n. 3597/90.

47

Quanto alla sostituzione proposta
dalle autorità italiane, va necessariamente rilevato che essa non è prevista da
alcuna disposizione comunitaria applicabile.

48

Per contro, l’art. 2, n. 1, primo
comma, secondo trattino, del regolamento n. 3597/90 prevede una rettifica del
bilancio per i quantitativi mancanti, segnatamente a
seguito di furti o per altri motivi accertabili.

49

Se gli Stati membri potessero
rimediare a qualsiasi mancanza rilevata nelle scorte comunitarie sotto la loro
sola responsabilità mediante una semplice sostituzione del quantitativo
mancante, i mezzi che consentono di verificare che tali scorte siano state
tenute correttamente risulterebbero considerevolmente ridotti. La trasparenza e
l’efficacia dei meccanismi di gestione delle scorte comunitarie verrebbero compromesse.

50

A tale riguardo, non può eccepirsi
che la vendita giudiziaria dell’alcool di cui trattasi dev’essere
considerata come un caso di forza maggiore che rende inapplicabile l’art. 2, n.
1, primo comma, del regolamento n. 3597/90. Infatti,
in nessun caso le decisioni di un organo giurisdizionale possono essere assimilate
a casi di forza maggiore. Quanto all’argomento relativo all’indipendenza
costituzionale della magistratura italiana, occorre ricordare che gli Stati
membri sono responsabili dell’azione o dell’inerzia di tutti gli organi dello
Stato, anche se si tratta di istituzioni costituzionalmente indipendenti (v.,
in particolare, sentenza 5 maggio 1970, causa 77/69, Commissione/Belgio, Racc. pag. 237, punti 14 e 15).

51

Né la Repubblica italiana ha fondate ragioni per invocare l’asserita differenza tra la rettifica
applicata e il prezzo dell’alcool sul mercato. La Commissione, infatti,
era tenuta ad applicare l’art. 2, n. 1, primo comma, del regolamento n.
3597/90.

52

Conseguentemente, il motivo dedotto
dalla Repubblica italiana relativamente all’irregolarità
della rettifica finanziaria operata a titolo di magazzinaggio pubblico di
alcool deve essere respinto.

Sugli aiuti alla produzione d’olio
d’oliva

53

Al punto B.8.2
della relazione di sintesi la
Commissione espone che durante le missioni di verifica
compiute in Italia nel 1999 e nel 2000 sono stati rilevati problemi relativi al ritardo nella comunicazione dei dati di
produzione dei frantoi da parte dell’organismo pagatore, vale a dire l’Azienda
di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo:
l’"AIMA"), all’organismo di controllo, che è l’Agenzia per i
controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all’olio di
oliva (in prosieguo: l’"Agecontrol"). Sono
stati parimenti constatati un insufficiente coordinamento tra l’AIMA e l’Agecontrol quanto ai diversi controlli da compiere nonché un’analisi e una verifica insufficienti dei dati
disponibili concernenti i fattori di rischio.

54

La Commissione ne ha dedotto che tali problemi riducessero
considerevolmente l’efficacia dei controlli compiuti in Italia, soprattutto, da
un canto, quella dei controlli di compatibilità [artt.
14, n. 3 bis, del regolamento n. 2261/84, 10, n. 4, del regolamento n. 3061/84
e 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2366/98] nonché,
dall’altro, quella dei controlli sui frantoi per la produzione d’olio d’oliva (artt. 14, n. 3, del regolamento n.
2261/84, 10, n. 1, del regolamento n. 3061 e 30 del regolamento n. 2366/98).

55

Conseguentemente, l’istituzione ha
imposto una rettifica finanziaria forfettaria del 2%
per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 (1 049 238,90 euro per le spese dichiarate
nell’ottobre 1997, 9 127 906,93 euro per le spese dichiarate dal 16 ottobre
1997 al 15 ottobre 1998 e 12 501 240,49 euro per le
spese dichiarate dal 16 ottobre 1998 al 15 ottobre 1999, per un importo
complessivo di 22 678 386,33 euro).

Sulla ricevibilità

56

La Commissione contesta alla Repubblica italiana di non aver precisato né
le disposizioni comunitarie che la decisione contestata avrebbe violato nella
parte relativa all’olio d’oliva, né sotto qual profilo
l’analisi tecnica ed economica effettuata dai suoi servizi sarebbe stata
inesatta. Le autorità italiane sovrapporrebbero la loro interpretazione dei
fatti alla motivazione strutturata contenuta nella detta decisione e ne
dedurrebbero l’illegittimità di quest’ultima senza effettuare alcun raffronto tra le disposizioni vigenti in
materia e senza addurre alcun vizio da cui la detta decisione sarebbe
inficiata.

57

A tale riguardo, occorre ricordare
che, in forza dell’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso deve contenere l’oggetto della
controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per poter essere
esaminati dalla Corte, i motivi d’impugnazione devono essere sufficientemente
precisati nel ricorso affinché si possa stabilire se rientrino
tra quelli elencati all’art. 230 CE (v., segnatamente, sentenza 11 luglio 1985,
causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 16).
Affinché un ricorso sia ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in
modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (sentenza 9 gennaio
2003, causa C-178/00, Italia/Commissione, Racc. pag.
I-303, punto 40). L’indicazione
della sostanza dei motivi piuttosto che della loro qualificazione giuridica può
essere sufficiente, purché tuttavia risulti con sufficiente chiarezza dal
ricorso qual è, fra quelli contemplati dal Trattato, il motivo dedotto (v.,
in tal senso, sentenza 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e
3/61, Fives Lille Cail e
a./Alta Autorità, Racc. pag. 545, in particolare pag.
575).

58

Riguardo agli aiuti alla produzione
d’olio d’oliva, il governo italiano non ha sviluppato i motivi dedotti a
fondamento del ricorso individuando con precisione le disposizioni comunitarie
che la Commissione
avrebbe violato con l’adozione della decisione contestata.

59

Tuttavia, da tutte le sue
osservazioni scritte emerge che il detto governo fa valere, sostanzialmente,
che, in spregio delle norme che disciplinano le decisioni di esclusione
di talune spese dal finanziamento comunitario, la Commissione non ha
comprovato l’esistenza di una violazione delle norme dell’organizzazione comune
dei mercati agricoli.

60

Conseguentemente, il ricorso è
ricevibile anche per quanto concerne la parte della decisione contestata
relativa all’olio d’oliva.

Nel merito

61

La Commissione risulta operare una distinzione
tra, da un canto, le censure relative alle insufficienze nel sistema
amministrativo del settore dell’olio d’oliva in Italia, come il ritardo nella
notifica di alcuni documenti, il difetto di coordinamento ovvero
l’individuazione dei casi di rischio più elevato, e, dall’altro, le conseguenze
precise di tali insufficienze sull’efficacia del sistema di controlli previsto
dalla normativa comunitaria, con particolare riguardo ai cosiddetti casi di
"incompatibilità", vale a dire i casi in cui sussistono differenze
tra la produzione dichiarata d’olio d’oliva e quella corrispondente al normale
rendimento degli alberi di olivo.

62

Occorre pertanto valutare gli
elementi asseritamente carenti del
controllo da cui è scaturita la rettifica finanziaria contestata alla luce
degli obblighi specifici che discendono dalla normativa comunitaria
relativamente ai controlli di compatibilità ed ai controlli dei frantoi.

Sui controlli di compatibilità

63

Quanto ai controlli di compatibilità,
la Commissione
espone, al punto B.8.2 della relazione di sintesi,
che questi ultimi portano alla luce i casi in cui il
quantitativo dichiarato da un olivicoltore è superiore alla capacità di
produzione dei propri alberi rispetto alla loro resa nella zona interessata. I
casi di incompatibilità rappresenterebbero una
popolazione ad alto rischio che, tuttavia, non viene analizzata per frantoio,
per organizzazione di produttori, etc., sicché non
sussistono valide indicazioni per i controlli ulteriori. Secondo la Commissione, tali casi
di incompatibilità sono stati oggetto, negli ultimi
anni, di un minor numero di controlli in loco da parte dell’Agecontrol
e tali controlli si sono svolti con eccessivo ritardo. Anche le ipotesi di incompatibilità a rischio estremamente elevato, vale a
dire quelle in cui il produttore è anche proprietario del frantoio e fornisce
esso stesso la certificazione della propria produzione, non sarebbero state
individuate.

– Argomenti delle parti

64

Il governo italiano contesta le
affermazioni della Commissione secondo cui presso i produttori "incompatibili"
sarebbero stati effettuati scarsissimi controlli, che
sarebbero intervenuti con eccessivo ritardo e che non sarebbero stati operati
nelle ipotesi di produttori maggiormente a "rischio", vale a dire i
produttori "incompatibili" al tempo stesso proprietari del frantoio
nel quale le loro olive vengono molite. Il governo
medesimo sottolinea, inoltre, che ai fini della
selezione del campione si tiene conto solo delle produzioni di una campagna, e
non di quelle di più campagne consecutive.

65

Il governo italiano rileva che il
numero di controlli effettuati per ogni campagna presso gli operatori
interessati, ivi compresi i produttori, figura nel programma previsionale di attività
presentato dall’Agecontrol, che viene approvato dallo
Stato italiano e dalla Commissione. Nel corso delle campagne in questione i
controlli effettuati dalla detta agenzia sarebbero stati approvati dalla
Commissione sia previamente, in sede di approvazione
del piano previsionale di attività per la campagna
1998/1999, sia a posteriori, con decisione favorevole della Commissione stessa
8 marzo 2001, n. C(2001) 676 def., relativa al cofinanziamento dell’Agecontrol
per la campagna 1998/99 ed il conseguente riconoscimento delle spese sostenute.

66

In particolare, nel corso della campagna
1997/98 l’Agecontrol avrebbe effettuato
presso produttori olivicoli 965 controlli, di cui 722
riguardanti domande di aiuto di produttori le cui rese erano state dichiarate
eccessive per la campagna 1996/97, mentre nel programma previsionale
di attività della stessa campagna erano stati previsti 900 controlli. Nel corso
della campagna 1998/99 sarebbero stati effettuati
presso produttori olivicoli 186 controlli riguardanti
domande di aiuto di produttori le cui rese erano state dichiarate eccessive per
la campagna 1997/98.

67

Il governo italiano aggiunge che,
dalla campagna 1998/99 in poi, lo Stato membro, ai fini del controllo delle
domande di aiuto presentate dai produttori, deve
applicare la disposizione di cui all’art. 28, n. 1, secondo comma, del regolamento
n. 2366/98. Anche per tale ragione i controlli riguardanti i
produttori le cui rese erano state dichiarate manifestamente eccessive non sono
stati inclusi nei programmi di attività a decorrere dalla detta campagna. Tuttavia, i produttori "incompatibili" potrebbero sempre
costituire oggetto di un controllo incrociato nell’ambito del controllo dei
frantoi.

68

Riguardo alle ripercussioni dei
controlli dei produttori sul controllo dei frantoi, il governo italiano
sostiene che, qualora all’atto del controllo di un produttore venga rilevata un’incompatibilità tra la produzione di olio
d’oliva dal medesimo dichiarata e il patrimonio oleicolo
dell’azienda in questione, il frantoio nel quale sono state molite
le olive dichiarate prodotte viene considerato "a rischio" e
assoggettato a controllo nel corso della stessa campagna ovvero di quella
immediatamente successiva. I frantoi in ordine ai
quali sussiste un dubbio "oggettivo" circa l’affidabilità della loro
contabilità di magazzino verrebbero pertanto assoggettati a controllo.

69

Riguardo al ritardo dedotto dalla
Commissione, il governo italiano fa valere che i controlli in questione non
possono venire effettuati in mancanza di taluni atti
formali che sono disponibili solo successivamente all’inizio della nuova
campagna ed anche in data prossima al termine della campagna medesima, vale a
dire le domande di aiuto e la fissazione delle rese medie. Ciò escluderebbe che
siffatti controlli possano aver luogo prima della
seconda campagna successiva a quella interessata, poiché tali controlli
presuppongono talune manipolazioni a posteriori dei dati forniti da tali atti,
potendo un produttore non aver presentato, ad esempio, la domanda di aiuto a
causa dell’alternanza di produzione.

70

Quanto ai criteri di selezione
adottati per l’individuazione dei produttori "incompatibili" da
sottoporre a controllo in loco, il governo italiano precisa che tali criteri
sono basati sostanzialmente sull’esame delle caratteristiche agronomiche degli
oliveti quali risultanti dallo schedario oleicolo
istituito in Italia. Una volta definito il campione di
produttori "incompatibili", durante il controllo in loco si terrebbe
conto anche di ulteriori fattori, quali l’eventuale esercizio dell’attività di
frantoio da parte dello stesso produttore o i quantitativi dichiarati nelle
precedenti campagne. Pertanto, non si potrebbe ritenere che la mancata
adozione, nel passato, di criteri supplementari possa avere ridotto in modo significativo la rappresentatività del campione di operatori
assoggettato a controllo.

71

Il governo italiano sottolinea che dall’analisi dei risultati delle verifiche
effettuate nelle ultime cinque campagne nei confronti di produttori con rese
dichiarate eccessive che hanno molito le olive presso
frantoi di loro proprietà risulta che il tasso di irregolarità accertato presso
tali soggetti era pressoché uguale a quello riscontrato sull’intera popolazione
di produttori controllati.

72

Il medesimo governo fa, inoltre,
valere che le cifre relative alla produzione non hanno
rivelato un fenomeno di distorsione a livello di tutto il Paese. Applicando le
rese in zone omogenee al numero di olivi risultanti
dallo schedario oleicolo, si ottiene un quantitativo
di olio di gran lunga superiore a quello risultante dalle domande di aiuto
presentate dai produttori.

73

A tale riguardo il
governo italiano aggiunge che la rilevanza attribuita nella decisione
contestata alle rese ottenute in zone omogenee sembra porsi in contrasto con le
considerazioni svolte dalla stessa Commissione nella risposta fornita alle
osservazioni della Corte dei conti contenute nei punti 39, 41, 43 e 44 della
relazione speciale n. 11/2000 sul regime di sostegno per l’olio d’oliva (GU 2000, C 215, pag. 1).

74

La Commissione sostiene che il sistema di controllo gestito dall’Agecontrol, sebbene presenti nel suo
complesso aspetti molto positivi, accusa tuttavia croniche carenze
nell’individuazione delle situazioni di incompatibilità dovute tanto alla
mancata effettuazione di controlli incrociati sui produttori, quanto
all’inadeguatezza delle ispezioni sui frantoi e all’insufficienza di adeguati
strumenti di rilevazione delle rese eccessive.

75

Riguardo alle carenze
nell’analisi e nella valutazione delle informazioni disponibili sui fattori di
rischio inerenti alla produzione dell’olio d’oliva, la Commissione rileva
l’impossibilità pratica di determinare esattamente, su basi oggettive, se le
dichiarazioni dei produttori relative ai quantitativi di olio d’oliva
provenienti dalla spremitura delle olive nei frantoi corrispondano alla realtà.
Tale impossibilità sarebbe dovuta soprattutto alla
mancanza di adeguati strumenti di analisi dei casi di incompatibilità, ossia
delle differenze tra le produzioni dichiarate di olio d’oliva e le rese normali
delle piante di olivo. Tali casi di incompatibilità
costituirebbero un importante fattore di rischio nel quadro generale del regime
di aiuto alla produzione di olio d’oliva, specialmente quando il produttore è
anche proprietario del frantoio.

76

La Commissione sottolinea
che dalle relazioni redatte all’atto dei controlli emerge chiaramente che le
ispezioni disposte dall’Agecontrol nel periodo
considerato sono state, nei casi di incompatibilità, poco numerose e sono state
effettuate con gravi ritardi – circa due anni dopo la campagna considerata -,
il che ha evidentemente contribuito a comprometterne l’efficacia.

77

Quanto ai criteri di selezione del
campione dei produttori ritenuti
"incompatibili" da sottoporre a controllo, la Repubblica italiana non
avrebbe fornito alcuna precisazione in proposito. Essa indicherebbe solo che,
in linea generale, sono utilizzati i riscontri tratti dai dati dello schedario oleicolo italiano, senza precisare le modalità di scelta. A
tal riguardo, la Commissione insiste sull’importanza delle rese come strumento
di controllo delle situazioni di incompatibilità.
Certo, non si tratterebbe di esagerarne l’utilità, bensì di valorizzarne la
funzione per individuare le dichiarazioni di produzione elevate in modo anomalo
e che, come tali, presentano rischi di frode. La Commissione riconosce che una
resa molto più alta della media non è, di per sé, una
prova di frode. A suo parere, tuttavia, rilevare una resa anomala può rivelarsi
utile per determinare i casi per i quali sono necessari ulteriori
approfondimenti.

– Giudizio della Corte

78

Preliminarmente, si deve ricordare
che incombe alla Commissione l’onere di provare l’esistenza di una violazione
delle norme dell’organizzazione comune dei mercati
agricoli (v. sentenze 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-347, punto 19; 6
ottobre 1993, causa C-55/91, Italia/Commissione, Racc.
pag. I-4813, punto 13, e 28 ottobre 1999, causa
C-253/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I-7529, punto 6). Conseguentemente, la Commissione è
obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o
l’inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato (v.
sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2321, punto 23, nonché
Spagna/Commissione, cit., punto 46).

79

Sennonché, la Commissione non è
tenuta a dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati
dalle amministrazioni nazionali ovvero l’irregolarità dei dati da queste
trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e
ragionevoli che nutre a proposito dei detti controlli
o dei detti dati (v. sentenze 21 gennaio 1999, causa C-54/95,
Germania/Commissione, Racc. pag. I-35, punto 35, e 22 aprile 1999, causa C-28/94, Paesi
Bassi/Commissione, Racc. pag. I-1973, punto 40).

80

Da parte sua, lo Stato membro
interessato non può contestare i rilievi della Commissione con semplici
affermazioni non suffragate da elementi comprovanti l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. Qualora esso non
riesca a dimostrare che i rilievi della Commissione sono inesatti, questi
ultimi costituiscono elementi che possono far sorgere gravi dubbi
sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e
di controllo (v. sentenza 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, cit., punto 7).

81

Questo temperamento dell’onere della
prova, di cui gode la
Commissione, è dovuto al fatto che è
lo Stato membro a disporre delle migliori possibilità per raccogliere e
verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG, ed è quindi lo
Stato membro che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della
veridicità dei suoi controlli o dei suoi dati nonché, eventualmente,
dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione (sentenze citate 21
gennaio 1999, Germania/Commissione, punto 35, e 22 aprile 1999, Paesi
Bassi/Commissione, punto 41).

82

È alla luce delle suesposte
considerazioni che occorre esaminare gli elementi di prova dedotti dal governo
italiano a fronte dei rilievi sui quali la Commissione si è fondata nella
decisione contestata.

83

Si deve anzitutto sottolineare
che, a decorrere dal 1° novembre 1998, l’aiuto alla produzione di olio d’oliva
viene concesso solo in ragione della quantità di olio effettivamente prodotta
(art. 5, n. 1, del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n.
1638/98). Anteriormente a tale data il medesimo
rilievo valeva per gli oleicoltori la cui produzione
media fosse superiore a 500
kg di olio d’oliva per campagna (art. 5, n. 2, del
regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1581/96).

84

Per garantire che il detto aiuto venga concesso esclusivamente per l’olio d’oliva che ne può
beneficiare, è previsto un regime di controllo amministrativo volto ad
accertare oggettivamente la veridicità delle dichiarazioni dei produttori
relative ai quantitativi di olio d’oliva effettivamente prodotti.

85

Ai sensi dell’art. 14, n. 3 bis,
terzo trattino, del regolamento n. 2261/84, sia nella versione risultante dal
regolamento n. 3500/90 sia in quella modificata dal regolamento n. 1639/98, gli
Stati membri produttori devono controllare la compatibilità tra la produzione di olive dichiarata da ciascun oleicoltore
come triturata presso un frantoio riconosciuto ed i dati risultanti dalla sua
dichiarazione di coltura sulla base di criteri da determinare.

86

Tali criteri sono stati definiti
all’art. 10, n. 4, del regolamento n. 3061/84. Ai sensi di tale disposizione,
devono essere prese soprattutto in considerazione le rese in olive e in olio
fissate in base all’art. 18 del regolamento n. 2261/84 per la zona in cui si
trovano le aziende dalle quali provengono le olive messe in lavorazione.

87

Secondo l’art. 28, n. 1, primo comma,
lett. b), del regolamento n. 2366/98, applicabile a decorrere dalla campagna
1998/99, per ciascuna domanda di aiuto il controllo
comprende segnatamente le verifiche di cui all’art. 14, n. 3 bis, terzo
trattino, del regolamento n. 2261/84. Ai sensi del secondo comma della
disposizione medesima, il controllo della compatibilità tra le dichiarazioni di
coltura e le domande di aiuto viene effettuato
considerando, in particolare, le rese menzionate nel precedente punto 86 di
questa sentenza.

88

Ne consegue che, per le campagne cui
si riferisce la decisione contestata, i controlli di compatibilità
costituiscono un elemento chiave del regime di controllo e che, in tale contesto, le rese in olive e in olio accertate in conformità
dell’art. 18 del regolamento n. 2261/84 svolgono un ruolo essenziale. Per
quanto riguarda la campagna 1998/99, tale rilievo è corroborato dal fatto che,
a seguito dell’abolizione del regime speciale per i piccoli produttori, la
fissazione delle dette rese ha l’unica finalità di orientare i controlli relativi alla determinazione del quantitativo di olio
suscettibile di aiuto (art. 5, n. 7, del regolamento n. 136/66 nel testo
risultante dal regolamento n. 1638/98).

89

Riguardo al numero di controlli di
compatibilità effettuati in loco nella specie, dagli atti di causa,
segnatamente dal documento della Commissione del 25 aprile 2000 intitolato
"Audit report",
emerge che i dati relativi ai casi di incompatibilità
rilevati dall’AIMA vengono trasmessi da quest’ultima
all’Agecontrol nel mese di gennaio di ogni anno per
la campagna precedente. Per le campagne 1996/97 e 1997/98 sono stati rilevati
dall’AIMA e comunicati all’Agecontrol,
rispettivamente, 43 467 e 45 771 casi di incompatibilità.
Orbene, come lo stesso governo italiano riconosce, quanto alle domande
provenienti da produttori con rese dichiarate eccessive per le dette campagne,
solo 722 controlli sono stati effettuati durante la
campagna 1997/98 e 186 durante la campagna 1998/99.

90

In considerazione dell’importanza del
sistema dei controlli di compatibilità, la Commissione poteva legittimamente
ritenere insufficiente il numero dei controlli in loco concernenti
le due menzionate campagne.

91

Quanto alle domande provenienti dai
produttori con rese dichiarate eccessive per la campagna 1998/99, il governo
italiano rinvia al procedimento previsto dall’art. 28, n. 1, secondo comma, del
regolamento n. 2366/98. Tuttavia, il detto governo non ha precisato il numero
di procedimenti avviati in base a tale disposizione.

92

Il controllo dei frantoi non può
sostituire il controllo dei produttori.

93

Riguardo alla tardività
dei controlli in loco presso i produttori, effettuati successivamente
alla rilevazione di un’incompatibilità, il governo italiano fa valere che tali
controlli non possono aver luogo prima dell’inizio della seconda campagna
successiva a quella interessata. Orbene, tale tesi, anche tenendo conto degli
elementi di fatto invocati a suo sostegno, non può essere accolta. Essa è,
infatti, contraddetta dalle affermazioni dello stesso governo italiano riguardo
ai controlli effettuati durante le campagne 1997/98 nonché
1998/99, che vertevano sulle campagne immediatamente precedenti. Dal momento che il rendimento di un olivo varia da un anno
all’altro, dei controlli effettuati in loco circa due anni dopo il periodo
interessato non possono assicurare il grado di certezza richiesto. Inoltre,
così viene ritardata la scoperta delle frodi
eventualmente commesse dai produttori.

94

Quanto alla selezione del campione
dei produttori con rese dichiarate eccessive da assoggettare a controllo, dalle
osservazioni del governo italiano emerge che non è stato attribuito alle rese
in olive e in olio, fissate conformemente all’art. 18 del regolamento n.
2261/84, il ruolo esenziale che esse avrebbero dovuto assolvere nei controlli
di compatibilità in forza della normativa comunitaria. Così, ad esempio, non
sono stati selezionati prioritariamente i produttori le cui rese
dichiarate erano le più eccessive.

95

A tale riguardo, il governo italiano
non può invocare l’efficacia di altri metodi al fine
di individuare i produttori "incompatibili" da assoggettare a
controlli in loco. Infatti, quando un regolamento istituisce misure specifiche
di controllo, gli Stati membri sono tenuti ad applicarle senza che sia
necessario valutare la fondatezza della loro tesi secondo cui un diverso
sistema di controllo o l’uso di criteri diversi sarebbero
più efficaci (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 2002, causa C-130/99,
Spagna/Commissione, Racc. pag. I-3005, punto 87).

96

Secondo gli elementi forniti dalla
Commissione, il numero di casi nei quali il produttore con rese dichiarate
eccessive, individuate dall’AIMA, è anche proprietario del frantoio e certifica
il proprio quantitativo di olio d’oliva non era
conosciuto. A tale problema fa riferimento la relazione di sintesi affrontando
i casi di incompatibilità a rischio elevato. Il
governo italiano non ha dimostrato e neppure sostenuto che i dati trasmessi
dall’AIMA all’Agecontrol vengano
sistematicamente analizzati al fine di individuare tali casi e sottoporre i
produttori interessati a un controllo in loco.

97

Anche se, nel campione dei produttori
controllati in loco nel corso delle ultime cinque campagne a causa di rese
dichiarate eccessive, il tasso di irregolarità
rilevato presso i produttori proprietari dei frantoi che hanno certificato la
propria produzione era praticamente identico a quello osservato per l’insieme
dei produttori controllati, resta il fatto che la prima categoria di produttori
rappresenta un elevato rischio di frode. Infatti, l’istigazione a compiere
manipolazioni fraudolente a danno del FEAOG è maggiore per un produttore che sia al tempo stesso proprietario di un frantoio rispetto ad
un produttore che debba rivolgersi ad un terzo per compiere le operazioni di
spremitura.

98

Inoltre, non può eccepirsi che i
controlli compiuti dall’Agecontrol siano
stati approvati dalla Commissione. Certo, la procedura
di consultazione prevista dall’art. 4 del regolamento n. 27/85 fa parte di una
buona amministrazione dei regimi di controllo. Orbene, dato che nessuna
disposizione di diritto comunitario autorizza la Commissione a dispensare il
governo italiano dall’obbligo di procedere a controlli effettivi, quest’ultimo non può far valere la circostanza che
l’istituzione è venuta a conoscenza di tali programmi,
ma non ha reagito in tempo utile.

99

Ne consegue che il governo italiano
non è riuscito a inficiare i rilievi della Commissione
riguardanti le insufficienze relative ai controlli di compatibilità.

Sul controllo dei frantoi per l’olio
d’oliva

100

La Commissione espone, al punto B.8.2 della
relazione di sintesi, che, riguardo al controllo dei frantoi per l’olio
d’oliva, l’anomalia più flagrante è stata la comunicazione tardiva da parte
dell’AIMA all’Agecontrol dei dati mensili di produzione dei frantoi. A causa di tali ritardi i
controlli sui frantoi non avrebbero potuto essere ben
preparati e sarebbero stati limitati, in definitiva, solo ad aspetti formali.
Secondo la Commissione,
atteso che le cifre relative alla produzione sono
state analizzate con eccessivo ritardo, non è stato possibile tener conto dei
dati ottenuti e dei rischi individuati per i controlli dell’anno in corso e la
selezione del campione per l’anno successivo. Secondo la normativa, i controlli
sarebbero sempre limitati alla campagna in corso e non consentirebbero,
pertanto, di esaminare i rischi che hanno dato adito all’ispezione. Inoltre,
secondo la Commissione,
i casi a rischio elevato – vale a dire quelli in cui il produttore è
proprietario del frantoio – non possono essere sufficientemente controllati. Le
istruzioni in materia di controllo prevederebbero,
infatti, unicamente il controllo del frantoio ovvero del produttore e non
consentirebbero di effettuare efficacemente un
controllo contemporaneo a tale doppio livello.

– Argomenti delle parti

101

Per quanto riguarda le conseguenze
della tardività della comunicazione dei dati di produzione da parte dell’AIMA all’Agecontrol ai fini dei controlli sui frantoi, il governo
italiano si richiama al fatto che i dati di produzione dei frantoi sono stati
utilizzati per programmare le verifiche e le modalità di svolgimento delle
stesse. Esso precisa che i dati di produzione di una determinata campagna vengono utilizzati, insieme ad altri elementi, per la selezione
dei frantoi da controllare nella campagna successiva, secondo i criteri
anticipati nel programma previsionale di attività.
Qualora all’inizio del periodo delle attività di controllo, ossia nei primi
giorni del mese di novembre, non siano ancora disponibili i dati di produzione
della campagna immediatamente precedente, verrebbe
individuato un campione "provvisorio" dei frantoi medesimi,
segnatamente sulla base dei dati di produzione della campagna precedente quella
appena conclusa.

102

Il governo italiano precisa inoltre
che, tenuto conto della rilevante quantità di informazioni
da trattare – che riguarderebbero circa un milione di produttori, oltre seimila
frantoi, da due a tre milioni di operazioni di molitura l’anno, nonché da due a
tre milioni di particelle olivicole – e delle
limitazioni connesse al tempo occorrente per effettuare le operazioni
necessarie, in talune occasioni può essersi verificato un ritardo nella
comunicazione dei dati all’Agecontrol.

103

A tale riguardo, il governo italiano
segnala parimenti la difficoltà di ottenere tempestivamente i dati
informatizzati degli estratti mensili della contabilità di magazzino inviati
dai frantoi entro il 10 di ogni mese. Esso sottolinea che tale misura, prevista dall’art. 8, lett. b),
del regolamento n. 2366/98, è divenuta obbligatoria solo a decorrere dalla
campagna 1998/99 e che, pertanto, su questo punto non può essere mosso alcun
rilievo in relazione alle campagne precedenti.

104

Il governo italiano constata che, da
un punto di vista tecnico, gli estratti mensili inviati dai frantoi, relativi
ad un determinato mese di attività, non possono essere
utilizzati ai fini di una correzione dei controlli sulla campagna in corso
prima di tre-quattro mesi dopo il periodo cui si
riferiscono gli estratti stessi. L’Agecontrol
potrebbe, nella migliore delle ipotesi, utilizzare i dati degli estratti
mensili della campagna corrente solo per selezionare e programmare unicamente
una parte, pari circa al 50%, delle verifiche da effettuare.

105

Il governo italiano rileva che dalla
circostanza che un numero elevato di frantoi, pari al 30% di essi,
è oggetto di un controllo approfondito in ciascuna campagna consegue
l’attenuazione della rilevanza dei vari criteri utilizzati ai fini della
selezione del campione di frantoi da assoggettare a controllo.

106

Esso contesta l’affermazione della
Commissione secondo cui, a causa del ritardo nella comunicazione dei dati di
produzione dei frantoi, i controlli non sarebbero stati
adeguatamente predisposti e avrebbero riguardato esclusivamente aspetti
formali. Gli effetti negativi sull’attribuzione dell’aiuto comunitario
derivanti dai ritardi nella trasmissione da parte dell’AIMA all’Agecontrol delle dichiarazioni mensili dei produttori
costituirebbero, tutt’al più, una semplice possibilità.

107

Quanto ai mandati di
ispezione, il governo italiano fa valere che, qualora a seguito di un
controllo già programmato emerga, nel corso dell’ispezione, l’esigenza di
procedere ad ulteriori controlli presso operatori diversi da quelli programmati
ovvero presso il medesimo operatore, ma a titolo diverso da quello inizialmente
previsto, l’unità ispettiva può chiedere l’autorizzazione di procedervi al
responsabile dell’ufficio operativo.

108

I mandati di ispezione
non sarebbero limitati in ogni caso alla campagna in corso. Qualora
dall’analisi dei dati di produzione della campagna precedente emerga
l’esistenza di un particolare rischio, il controllo presso il frantoio di cui
trattasi verrebbe esteso alla campagna precedente al
fine di verificare l’effettività del rischio emerso dall’analisi dei dati
forniti dall’AIMA e, se del caso, di svolgere i necessari approfondimenti.

109

Il governo italiano contesta, del
pari, l’affermazione secondo la quale i mandati di ispezione
prevederebbero unicamente il controllo del frantoio o del produttore
interessato e non consentirebbero, pertanto, di effettuare in concomitanza un
controllo a tale duplice livello.

110

La Commissione sottolinea,
preliminarmente, che il buon funzionamento del regime comunitario degli aiuti
alla produzione dell’olio d’oliva si fonda in gran parte sulla celerità, sulla
completezza e sull’efficienza dello scambio di informazioni e di conoscenze tra
gli organismi pagatori e gli organi di controllo nazionali, che devono
imperativamente collaborare per garantire la regolarità e la giustificazione
dei versamenti effettuati con i fondi comunitari.

111

Essa fa valere, quindi, che
l’impossibilità pratica di accertare esattamente, su basi oggettive, se le
dichiarazioni dei produttori relative ai quantitativi
di olio d’oliva derivanti dalla spremitura delle olive nei frantoi
corrispondano alla realtà è dovuta in parte anche all’assenza di ispezioni
veramente efficaci dei frantoi.

112

La Commissione rileva, infine, che
non è stato intrapreso alcuno studio analitico comparato dei risultati ottenuti
in sede ispettiva, mentre tale studio sarebbe stato estremamente
utile per orientare meglio la programmazione dei futuri controlli sui frantoi.

– Giudizio della Corte

113

Riguardo ai controlli dei frantoi per
l’olio d’oliva, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del
regolamento n. 2261/84, gli Stati membri produttori controllano, nel corso di
ciascuna campagna, l’attività e la contabilità di magazzino di una percentuale
da stabilire dei frantoi riconosciuti. Dall’art. 10,
n. 1, del regolamento n. 3061/84 emerge che tale controllo doveva vertere
quantomeno sul 10% dei frantoi riconosciuti che erano in attività durante la
campagna considerata. Ai sensi dell’art. 30, n. 1, primo comma, del regolamento
n. 2366/98, a decorrere dalla campagna 1998/99 il controllo di cui all’art. 14,
n. 3, del regolamento n. 2261/84 comporta, per ciascuna campagna di
commercializzazione, un controllo accurato della coerenza delle informazioni e
dei dati forniti da effettuarsi presso il 30% almeno
dei frantoi riconosciuti selezionati in base ad un’analisi di rischio.

114

In forza dell’art. 8, lett. b), del
regolamento n. 2366/98, gli Stati membri prescrivono, sempre a
partire dalla campagna 1998/99, la tenuta di una contabilità di
magazzino comprendente almeno determinate informazioni nonché l’invio
all’organismo competente, e se del caso all’agenzia di controllo, dell’estratto
mensile di tali informazioni prima del 10 del mese successivo a quello
considerato. Ai sensi dell’art. 30, n. 2, lett. c), del regolamento medesimo,
il controllo approfondito comporta, segnatamente, un raffronto tra i quantitativi risultanti dalla contabilità di magazzino e i
quantitativi complessivi indicati nelle domande di aiuto degli olivicoltori
interessati.

115

Per quanto riguarda la tardività della comunicazione da parte dell’AIMA all’Agecontrol dei dati mensili di produzione dei frantoi e la
censura secondo la quale, a causa di tali ritardi, non sarebbe stato possibile predisporre adeguatamente i controlli dei
frantoi, si deve rilevare che il governo italiano ha riconosciuto tali ritardi.

116

Pertanto, il detto governo avrebbe
dovuto dimostrare che tali ritardi non hanno avuto ripercussioni negative sul
controllo dei frantoi e, conseguentemente, sulla concessione dell’aiuto
comunitario. Orbene, tale prova non è stata fornita.

117

Quanto
all’argomento secondo il quale un campione "provvisorio" di frantoi
da controllare poteva essere costituito in base ai dati di produzione della
campagna precedente quella appena conclusa, esso non può essere accolto. Infatti,
non essendo disponibili i dati più recenti della produzione dei frantoi,
rischiano di non essere accertate tempestivamente irregolarità fragranti.

118

L’importanza attribuita dalla
Commissione all’esigenza che l’Agecontrol disponga delle dette informazioni in tempo utile è
perfettamente giustificata, dato che, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 73 delle sue conclusioni, la proporzione del 50% indicata dal governo
italiano quale percentuale dei controlli che avrebbero eventualmente risentito
della ritardata trasmissione dei dati costituisce una cifra certamente non
trascurabile.

119

Tuttavia, l’obbligo di trasmettere
all’organismo competente e, eventualmente, all’agenzia di controllo un estratto
mensile della contabilità di magazzino non sussisteva prima della
campagna 1998/99.

120

È pur vero che, grazie alle domande di aiuto, l’AIMA disponeva già durante le campagne 1996/97 e
1997/98 dei dati di produzione dei frantoi da comunicare tempestivamente all’Agecontrol. Tuttavia, riguardo a tali
campagne, la Commissione non ha sufficientemente precisato quale fosse il
ritardo della comunicazione che essa contesta alle autorità italiane.

121

Secondo la relazione di sintesi, la
Commissione contesta parimenti alle dette autorità di aver analizzato i dati di
produzione dei frantoi per l’olio d’oliva con eccessivo ritardo, con la
conseguenza che non sarebbe stato possibile tenere
conto dei dati ottenuti e dei rischi individuati ai fini della selezione del
campione di frantoi per l’anno successivo.

122

A tale riguardo il
governo italiano ha ammesso l’impiego di campioni "provvisori"
costituiti, segnatamente, in base ai dati di produzione della campagna
precedente quella appena conclusa.

123

Da quanto esposto consegue che il
governo italiano non è stato in grado di confutare il rilievo della Commissione
secondo cui, durante la campagna 1998/99, i dati mensili della produzione dei
frantoi sarebbero stati comunicati dall’AIMA all’Agecontrol
tardivamente e, riguardo alle tre campagne di cui trattasi, l’analisi dei dati
di produzione ai fini dei controlli dei frantoi non
sarebbe stata compiuta tempestivamente. In considerazione di tale rilievo, non
occorre procedere all’analisi dell’argomento del governo italiano volto a
confutare le altre censure della Commissione relative all’inadeguatezza
dei controlli sui frantoi per l’olio d’oliva.

Sulle conseguenze finanziarie

– Argomenti delle parti

124

Quanto alle conseguenze finanziarie
che la Commissione
ha tratto dall’inadeguatezza dei controlli sulla produzione di
olio d’oliva, il governo italiano afferma che non risulta provata la
sussistenza di rischi finanziari per il FEAOG. L’applicazione delle procedure
standardizzate che prevedono la preventiva sospensione
cautelativa dei pagamenti alle aziende con incompatibilità produttiva già nella
fase dell’erogazione dell’anticipo dell’aiuto non avrebbe comportato né rischi
né conseguenze finanziarie a carico del FEAOG.

125

Il governo italiano fa valere che la
decisione contestata si discosta, segnatamente, dalle linee guida di cui al
documento n. VI/5330/97. Tali linee guida, infatti,
preciserebbero che, in materia di rettifiche forfettarie,
sono perfettibili quasi tutte le procedure di controllo. Il fatto che le
modalità operative di una procedura siano perfettibili non sarebbe in sé
sufficiente a giustificare l’applicazione di una rettifica finanziaria.

126

Secondo il governo italiano, è
evidente che la posizione assunta dai servizi della Commissione si pone in
contrasto con tali linee guida nonché con l’art. 2, n.
1, del regolamento n. 2988/95, la cui applicazione è capovolta in quanto la
Commissione intende sanzionare non già la mancata applicazione di più efficaci
misure di controllo, richieste dalla normativa comunitaria, ma il fatto che
tali controlli siano stati realizzati, o siano in corso di realizzazione,
secondo le modalità concertate con i detti servizi della Commissione, come è
stato riconosciuto da questi ultimi.

127

Ne conseguirebbe che, da un canto, le
rettifiche finanziarie effettuate non sono suffragate dalla prova della mancata
ottemperanza alle richieste della Commissione, mentre, al contrario, le stesse
osservazioni di quest’ultima testimonierebbero lo
sforzo della Repubblica italiana di adeguarsi a tali richieste. Dall’altro,
tali rettifiche risulterebbero eccessivamente severe e
non risponderebbero al necessario carattere di preventività
richiesto dalle norme poste dalla Commissione ai fini del procedimento di
verifica di conformità delle spese sostenute nell’ambito del FEAOG.

– Giudizio della Corte

128

Come emerge già dal punto 45 di questa
sentenza, il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità alle
disposizioni comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati
agricoli. La Commissione
non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un danno, ma può limitarsi a
presentare seri indizi in tal senso (sentenza 8 maggio 2003,
Spagna/Commissione, cit.,
punto 146). Nella specie, è pacifico che tali indizi sono
stati presentati dalla Commissione e che il governo italiano non è stato
in grado di confutarli.

129

Riguardo alla procedura di
sospensione preventiva dei pagamenti, il governo italiano non ha precisato il
numero di casi in cui, con riferimento alle campagne interessate, tale
procedura è stata avviata.

130

Contrariamente a quanto sostenuto dal
detto governo, la decisione contestata è conforme all’art. 2, n. 1, del
regolamento n. 2988/95. Infatti, la circostanza che l’Agecontrol
abbia consultato i servizi della Commissione riguardo
all’attuazione dei suoi programmi di attività non è idonea, di per sé, a
vanificare l’applicazione di tale disposizione.

131

Per quanto riguarda la percentuale
della rettifica, si deve rilevare che gli aspetti estremamente
positivi del sistema di controllo italiano sono stati sottolineati dalla
Commissione. Tuttavia, risulta che le carenze rilevate
dai servizi dell’istituzione riguardano la corretta esecuzione di controlli che
incidono in misura rilevante sull’accertamento della regolarità delle spese. In
considerazione della natura delle irregolarità accertate, la rettifica del 2%
operata dalla Commissione appare giustificata.

132

Alla luce di tutte le suesposte
considerazioni, il ricorso della Repubblica italiana deve essere respinto.

Sulle spese

133

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del
regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, che è risultata
sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata
alle spese.

Per questi motivi,

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata
alle spese.

(Firme)

Così deciso e pronunciato a
Lussemburgo il 23 settembre 2004.