Imprese ed Aziende

Friday 22 October 2004

Per la Corte di Giustizia Europea il colore non può essere registrato come carattere distintivo. Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Seconda Sezione – Sentenza 21 ottobre 2004

Per la Corte
di Giustizia Europea il colore non può essere
registrato come carattere distintivo

Corte di Giustizia delle Comunità
Europee – Seconda Sezione – Sentenza 21 ottobre 2004

Ricorso contro una pronuncia del
Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 –
Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Colore in
quanto tale – Colore arancio

Nel procedimento C-447/02 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una
pronuncia del Tribunale di primo grado, ex art. 49 dello Statuto della Corte di
giustizia,

proposto l’11 dicembre 2002,

KWS Saat AG, con sede in Einbeck
(Germania), rappresentata dal sig. C. Rohnke, Rechtsanwalt,
con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg.
D. Schennen e G. Schneider,
in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA
CORTE
(Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A.
Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalla
sig.ra N. Colneric, nonché
dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M. Múgica
Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e
in seguito all’udienza del 4 marzo 2004,

sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 19 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso di impugnazione la KWS Saat AG (in
prosieguo: la «KWS») chiede l’annullamento della sentenza emessa dal Tribunale
di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 9 ottobre 2002,
nella causa T-173/00, KWS Saat/UAMI (tonalità
arancio) (Racc. pag. II-3843;
in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella misura in cui tale pronuncia non
ha accolto la sua domanda di registrazione del colore arancio come marchio
comunitario per taluni impianti di trattamento delle sementi e per taluni
prodotti agricoli, orticoli e forestali.

Contesto normativo

2 L’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario
(GU 1994, L
11, pag. 1), così dispone:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b)

i marchi privi di carattere
distintivo».

3 L’art. 7, n. 3, del detto
regolamento dispone quanto segue:

«Il paragrafo 1, lettere b), c) e d),
non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per
i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso
che ne è stato fatto».

4 L’art. 73 del medesimo regolamento
è formulato nei seguenti termini:

«Le decisioni dell’Ufficio sono
motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le
proprie deduzioni».

5 L’art. 74 del regolamento ha il
seguente tenore:

«1. Nel corso della procedura
l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti.
Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla
registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti
addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L’Ufficio può non tener conto dei
fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno
presentato in tempo utile».

Fatti di causa

6 La KWS è una società con sede in
Germania.

7 Il 17 marzo 1998 essa ha presentato
una domanda di registrazione di marchio comunitario dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) (in prosieguo: l’«Ufficio»), a norma del regolamento n. 40/94.

8 Il segno del quale
è stata chiesta la registrazione come marchio è costituito dal colore arancio
in quanto tale, corrispondente al riferimento HKS7.

9 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del segno rientrano nelle
classi 7, 11, 31 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957,
relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini
della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla
seguente descrizione:

– «Impianti per il trattamento delle
sementi, vale a dire per la purificazione, la disinfezione, l’incapsulazione, la calibratura, il trattamento con
determinati agenti, il controllo di qualità e la setacciatura delle medesime»
(classe 7);

– «Impianti per l’essiccazione delle
sementi» (classe 11);

– «Prodotti
agricoli, orticoli e forestali» (classe 31);

– «Consulenza
tecnica ed economico-aziendale nel settore della coltivazione delle piante,
segnatamente in materia di sementi» (classe42).

10 Con decisione 25 marzo 1999
l’esaminatore dell’Ufficio ha respinto la domanda della KWS per il motivo che
il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n.
1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

11 Il 21 maggio 1999 la KWS ha presentato dinanzi
all’Ufficio un ricorso contro la detta decisione.

12 Con decisione 19 aprile 2000
(pratica R 282/1999-2; in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla
KWS il 28 giugno successivo, la Seconda Commissione di ricorso dell’Ufficio ha
respinto il detto ricorso. Essa ha affermato, in sostanza, che il marchio
oggetto della domanda di registrazione era privo di
carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n.
40/94.

13 La decisione impugnata enuncia, ai
punti 17 e 18, quanto segue:

«17 (…) da ricerche compiute dalla
commissione di ricorso risulta che il colore
riprodotto nella domanda non ha neppure nulla di inusuale o di particolare in
rapporto allo specifico settore in questione.

18 Da un certo tempo i produttori di
sementi sono soliti colorare queste ultime con sostanze coloranti, al fine di
segnalare che le sementi sono state trattate (ad esempio con pesticidi,
fungicidi o erbicidi). In conseguenza di tale
evoluzione esistono perfino imprese che producono coloranti per sementi. Ad
esempio, un fabbricante pubblicizza i propri prodotti nei seguenti termini:

“(…)
Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds (…) Seed
colorants identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with
active ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed
colorants and coatings, producers will feel confident that their seed
investment is safe (…)”

http://www.bucolor.com/seeds/colorants.htm

[“(…) i coloranti identificano le
sementi trattate esattamente come le sementi transgeniche
(…) i coloranti per sementi consentono di identificare le sementi trattate,
limitano l’utilizzo inappropriato delle sementi trattate con sostanze attive,
quali ad esempio fungicidi o insetticidi. I coloranti e gli involucri per
sementi garantiscono ai produttori la sicurezza del loro investimento in
sementi (…)”]».

Sentenza impugnata

14 Con atto introduttivo depositato
nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2000, la KWS ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata, facendo valere due motivi
riguardanti, da un lato, una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 e, dall’altro, una violazione degli artt. 73 e 74 del
medesimo regolamento.

15 Con la sentenza impugnata
il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della KWS.

16 Quanto al motivo relativo ad una
violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale
ha statuito, al punto 33 della sentenza impugnata, relativamente
ai prodotti agricoli, orticoli e forestali rientranti nella classe 31, e
segnatamente alle sementi, nei seguenti termini:

«(…) l’utilizzo dei colori, ivi
compresa la tonalità di arancio richiesta o tonalità
molto affini, non è raro per questi prodotti. Pertanto, il segno domandato non
consentirà al pubblico interessato di distinguere in maniera immediata e certa i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese
colorati con altre tonalità di arancio».

17 Quanto agli impianti di
trattamento rientranti nelle classi 7 e 11, il Tribunale ha affermato, al punto 40 della sentenza impugnata, quanto segue:

«(…) la commissione di ricorso ha
constatato, al punto 21 della decisione impugnata, che non è
raro incontrare macchine che abbiano questo colore o un colore simile.
Occorre rilevare che, essendo abituale, l’arancio non consentirà al pubblico
pertinente di distinguere in maniera immediata e certa gli
impianti della ricorrente dalle macchine colorate con tonalità di
arancio simili, aventi un’altra origine commerciale. Pertanto, il pubblico
interessato percepirà piuttosto il colore in parola come un semplice elemento
di finitura dei prodotti di cui trattasi».

18 Per contro, per quanto riguarda i
servizi della classe 42, il giudice di primo grado ha
così concluso al punto 46 della detta sentenza:

«(…) il segno costituito dalla
tonalità arancio in quanto tale è in grado di consentire al pubblico
interessato di distinguere i servizi di cui trattasi da quelli aventi
un’origine commerciale diversa, quando si troverà ad effettuare
la propria scelta al momento di un acquisto successivo».

19 Il Tribunale ha pertanto accolto
il motivo attinente ad una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 in relazione ai servizi della
classe 42, mentre lo ha respinto per quanto riguarda i prodotti agricoli,
orticoli e forestali della classe 31 e gli impianti di trattamento di cui alle
classi 7 e 11.

20 Quanto al motivo relativo ad una
violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha
affermato, in relazione all’art. 73, che la commissione
di ricorso aveva rispettato l’obbligo ad essa incombente di motivare la propria
decisione.

21 Al riguardo, da un lato, il detto
giudice ha affermato, al punto 56 della sentenza
impugnata, che la KWS
aveva avuto a disposizione gli elementi necessari per comprendere la decisione
impugnata e contestarne la legittimità dinanzi al giudice comunitario.

22 Dall’altro, il Tribunale ha
statuito, al punto 59 della medesima sentenza, che la
commissione di ricorso non aveva violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94
omettendo di comunicare alla KWS alcuni documenti utilizzati unicamente al fine
di predisporre e di fondare la decisione impugnata su motivazioni e su un
ragionamento già noti alla detta società.

23 Quanto all’art. 74 del regolamento
n. 40/94, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse
rispettato l’obbligo di esaminare d’ufficio i fatti, previsto dalla detta
disposizione, ed ha così statuito:

«60 (…) la commissione di ricorso ha
effettivamente esaminato e utilizzato una serie di fatti pertinenti per
valutare il carattere distintivo del segno con riferimento ai vari prodotti e
servizi ricompresi nella domanda di marchio. In
proposito, le decisioni analoghe a quella impugnata,
adottate precedentemente dall’Ufficio, o gli esempi reperiti su Internet, né
servono a sostituirsi al ragionamento svolto nella decisione impugnata, né
costituiscono fatti nuovi che non sarebbero stati esaminati d’ufficio, bensì
elementi integrativi dedotti dall’Ufficio nelle sue memorie scritte per
permettere di verificare il fondamento giuridico della decisione impugnata».

24 Sulla scorta di tali circostanze,
il Tribunale ha integralmente respinto il motivo relativo
alla violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94.

25 In conclusione, il Tribunale ha
annullato la decisione impugnata nella parte relativa ai
servizi della classe 42, respingendo il ricorso per il resto e condannando la
KWS a sopportare le proprie spese nonché due terzi di quelle dell’Ufficio.

Conclusioni delle parti

26 La KWS conclude che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata
nella parte in cui ha respinto il ricorso;

– annullare la decisione impugnata
nella parte in cui non è già stata annullata dalla sentenza impugnata;

– condannare l’Ufficio alle spese.

27 L’Ufficio conclude
che la Corte voglia:

– respingere l’impugnazione;

– condannare la KWS alle spese.

Sull’impugnazione

28 L’Ufficio fa valere, nel suo controricorso, che «la registrazione del marchio di colore
in questione avrebbe dovuto essere rifiutata anche per
i servizi rivendicati dalla ricorrente e relativi alle attività di consulenza
nel settore della coltivazione delle piante. L’Ufficio non impugna
autonomamente la sentenza del Tribunale di primo grado. Tuttavia,
ciò non deve impedire alla Corte di giustizia di formulare constatazioni in
merito alla tutela accordabile a singoli colori privi di contorni, le quali
potrebbero anche discordare dalle considerazioni svolte nella sentenza
impugnata».

29 Da tali enunciati risulta che l’Ufficio si è espressamente astenuto dal
proporre un ricorso incidentale diretto all’annullamento della sentenza
impugnata nella parte riguardante i servizi della classe 42, ancorché esso
dubiti della fondatezza della decisione del Tribunale sul punto.

30 Pertanto, la controversia sottoposta
alla Corte, e di conseguenza la presente sentenza, sono limitate alla domanda
di registrazione di un marchio per i prodotti rientranti nelle classi 7, 11 e
31.

31 A sostegno dell’impugnazione così
precisata, la KWS
deduce quattro motivi. Il primo è relativo ad una violazione dell’art. 74, n.
1, del regolamento n. 40/94, che prevede l’esame d’ufficio dei fatti, il
secondo riguarda una violazione del diritto di essere sentiti, il terzo una
violazione dell’obbligo di motivazione, e il quarto un’erronea
interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento attinente al
requisito del carattere distintivo.

Quanto al primo motivo

32 Con il suo primo motivo la KWS
sostiene che il Tribunale, limitandosi a constatare, al punto 60 della sentenza
impugnata, che la commissione di ricorso aveva «effettivamente esaminato e
utilizzato una serie di fatti pertinenti», ha violato la prescrizione di cui
all’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, a norma del quale «l’Ufficio
procede d’ufficio all’esame dei fatti». Il Tribunale avrebbe in tal modo omesso
di considerare che non si trattava soltanto di sapere
se fossero stati esaminati dei fatti, bensì di accertarsi che tale esame fosse
stato sufficientemente completo. Infatti, secondo la KWS, l’esame effettuato
dall’Ufficio avrebbe dovuto essere sufficientemente
approfondito per consentire a quest’ultimo di
constatare con certezza che sussistevano impedimenti alla registrazione ai
sensi dell’art. 7 del detto regolamento.

33 L’Ufficio, prima di emettere la propria
decisione, non avrebbe esaminato «una serie di fatti», bensì «un solo fatto». Al punto 17 della decisione
impugnata, la commissione di ricorso avrebbe fatto riferimento alle proprie
«ricerche». Quale unico risultato di queste ultime, essa avrebbe fatto rinvio, al punto 18 della detta decisione, al sito Internet
«www.bucolor.com». Tale sito non sarebbe sufficiente per motivare il suo
diniego di registrazione. Esso infatti, in quanto sito
di un unico fabbricante, non sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di un
uso a carattere generale. Peraltro, si tratterebbe di un’impresa americana.
Ora, gli usi del mercato americano non costituirebbero, in linea di principio,
la prova di usi vigenti nel territorio della Comunità.
Infine, la pagina di benvenuto del sito sarebbe redatta in lingua inglese e
dunque non sarebbe alla portata del pubblico pertinente della Comunità.

34 Occorre constatare come con tale
primo motivo la KWS cerchi in sostanza di rimettere in discussione la
valutazione dei fatti compiuta prima dalla commissione di ricorso e successivamente dal Tribunale.

35 Ora, risulta dagli artt. 225 CE e 58
dello Statuto della Corte di giustizia che un ricorso di impugnazione
può essere fondato unicamente su motivi riguardanti la violazione di regole di
diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.

36 Ne consegue che il primo motivo è irricevibile.

Quanto al secondo motivo

37 Con il suo secondo motivo la KWS
deduce una violazione del suo diritto di essere sentita, che si sarebbe prodotta, da un lato, nell’ambito del procedimento
dinanzi alla commissione di ricorso e, dall’altro, nell’ambito del procedimento
dinanzi al Tribunale. Questo secondo motivo è dunque suddiviso in due parti.

Quanto alla prima parte del secondo motivo

38 Con la prima parte del secondo
motivo la KWS
sostiene che l’Ufficio ha fondato la decisione impugnata, per quanto riguarda i
fatti, su un solo documento, vale a dire l’indirizzo Internet
menzionato al punto 18 della detta decisione e riportato al punto 13
della presente sentenza. L’Ufficio avrebbe indicato tale riferimento alla KWS
per la prima volta nella decisione impugnata, vale a dire alla fine del
procedimento attivato dinanzi ad esso. L’Ufficio
avrebbe pertanto commesso una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita.

39 Anziché rilevare tale violazione,
il Tribunale avrebbe esaminato soltanto la questione se i documenti fossero indispensabili per comprendere la decisione
impugnata. Il detto giudice avrebbe inoltre erroneamente asserito, al punto 58 della sentenza impugnata, che «la ricorrente
conosceva, in sostanza, gli argomenti e gli elementi che sarebbero stati
esaminati dalla commissione per invalidare o confermare la decisione
dell’esaminatore e, con ciò, che la ricorrente [aveva] avuto la possibilità di
esprimersi in proposito».

40 Inoltre, la KWS fa valere che tale
violazione del suo diritto di essere sentita dalla commissione di ricorso
l’avrebbe privata della possibilità, nel corso del procedimento dinanzi a tale
organo, di limitare l’elenco dei prodotti per i quali veniva
richiesta la registrazione del marchio e di ottenere così l’accoglimento della
propria domanda di registrazione.

41 Occorre ricordare che, ai sensi
dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’Ufficio
devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai
quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

42
In
conformità di tale disposizione, una commissione di ricorso dell’Ufficio può
fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui
quali le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni.

43 Pertanto, nel caso in cui la
commissione di ricorso raccolga d’ufficio elementi di fatto
destinati a fungere da fondamento della propria decisione, è tenuta
obbligatoriamente a comunicarli alle parti affinché queste possano far
conoscere le loro osservazioni.

44 Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che la commissione di ricorso
non ha comunicato alla KWS né il risultato delle proprie ricerche né il contenuto
del sito Internet rispettivamente menzionati ai punti 17 e 18 della decisione
impugnata.

45 Così facendo, essa ha violato
l’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94.

46 Al riguardo, il Tribunale ha
commesso un errore di diritto statuendo, al punto 59
della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non aveva violato
l’art. 73 del detto regolamento.

47 Occorre tuttavia rilevare come, ai
punti 14-16 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, riprendendo
la decisione dell’esaminatore, abbia affermato che il
colore in questione non aveva carattere distintivo in relazione ai prodotti
considerati. Infatti, un colore in quanto tale sarebbe, in linea di principio,
privo di tale carattere distintivo, a meno che non lo
abbia acquisito in seguito all’uso, ed il colore arancio sarebbe assai comune
per tale tipo di prodotti. Inoltre, anche i concorrenti della ricorrente
potrebbero avere interesse ad utilizzare il detto colore.

48 Tali motivazioni, sulle quali la KWS aveva avuto la possibilità
di presentare le proprie deduzioni, erano sufficienti a giustificare la
reiezione del ricorso da parte della commissione di
ricorso.

49 La constatazione formulata dalla
commissione di ricorso, sulla base delle proprie ricerche, al punto 17 della
decisione impugnata, secondo cui il colore del quale era stata richiesta la
registrazione come marchio non aveva nulla di inusuale
nel settore economico in questione, non fa che confermare motivazioni che erano
già sufficienti per giustificare la detta decisione. Allo stesso modo, la constatazione contenuta al punto 18 della decisione
impugnata ed illustrata sulla scorta di un estratto da un sito Internet,
secondo la quale i produttori colorano le loro sementi per indicare che queste
sono state trattate, ha carattere meramente confermativo.

50 Ne consegue che l’illegittimità
che inficia i punti 17 e 18 della decisione impugnata alla luce dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, non può
comportare l’annullamento di tale decisione.

51 Pertanto, non sussistono i
presupposti per annullare la sentenza impugnata sotto questo profilo, malgrado l’errore di diritto che vizia il punto 59 di tale
pronuncia (v., in tal senso, sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00
P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione,
Racc. pag. I-7869, punto 122, nonché
sentenze 30 settembre 2003, causa C-93/02 P, Biret International/Consiglio, Racc.
pag. I-10497, punto 60, e causa C-94/02 P, Biret et Cie/Consiglio,
Racc. pag. I-10565, punto 63).

52 Non vale a modificare tale
conclusione l’argomento secondo cui la
KWS è stata privata della
possibilità, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, di
limitare l’elenco dei prodotti in relazione ai quali veniva chiesta la
registrazione del marchio. Da un lato, la KWS poteva, in qualsiasi momento, presentare
all’Ufficio un’istanza intesa a limitare l’elenco dei
prodotti e dei servizi, in conformità dell’art. 44 del regolamento n. 40/94 e
della regola 13 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n.
2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag.
1). Il fatto che la KWS,
per tutta la durata del procedimento dinanzi all’Ufficio, non abbia presentato
un’istanza siffatta deve essere imputato ad una scelta
propria della detta ricorrente, e non alla circostanza che la commissione di
ricorso ha omesso di sentirla in merito al sito Internet menzionato nella
decisione impugnata. Dall’altro lato, nessun elemento del fascicolo consente di
presumere che una limitazione dell’elenco dei prodotti considerati avrebbe portato alla registrazione del marchio richiesto.

53 Da quanto sopra consegue che la
prima parte del secondo motivo deve essere respinta in
quanto inoperante.

Quanto alla seconda parte del secondo
motivo

54 Con la seconda parte del secondo
motivo la KWS sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto dei suoi argomenti relativi al sito Internet sopra citato. Anche
il Tribunale avrebbe violato il suo diritto di essere sentita. La KWS sarebbe
stata così privata della possibilità, nel corso del procedimento dinanzi al
Tribunale, di limitare l’elenco dei prodotti in relazione ai
quali veniva chiesta la registrazione del marchio, limitazione che avrebbe
probabilmente permesso tale registrazione.

55 Occorre ricordare che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha
esplicitamente riassunto gli argomenti della KWS diretti a far valere una
violazione del suo diritto di essere sentita. Tale riassunto menziona in
particolare l’allegazione della KWS secondo cui essa non avrebbe
ricevuto in comunicazione i documenti sui quali l’Ufficio si era fondato
per adottare la propria decisione.

56 Ai punti 58 e 59 della sentenza
impugnata il Tribunale si è pronunciato sui detti argomenti difensivi,
motivando espressamente la propria posizione. Sebbene, come constatato al punto
46 della presente sentenza, la sua valutazione giuridica fosse
errata, risulta da tale motivazione che il Tribunale ha pienamente inteso le
deduzioni della KWS.

57 Ne consegue che il detto giudice
non ha violato il diritto della KWS di essere sentita nell’ambito del procedimento giurisdizionale.

58 La circostanza che il Tribunale
non ha violato il diritto della KWS di essere sentita
destituisce di qualsiasi fondamento l’argomento secondo cui una violazione
siffatta avrebbe comportato l’impossibilità per la detta società, nel corso del
procedimento dinanzi al Tribunale, di limitare l’elenco dei prodotti in
relazione ai quali veniva chiesta la registrazione del marchio. Ad ogni modo,
correttamente il Tribunale, al punto 14 della sentenza impugnata, ha giudicato irricevibile l’istanza che la KWS aveva presentato dinanzi
ad esso all’udienza ai fini di una limitazione dell’elenco dei prodotti.
Infatti, un’istanza siffatta non corrisponde alle
modalità previste dai regolamenti nn. 40/94 e 2868/95 e tende a modificare l’oggetto della controversia,
in contrasto con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

59 La seconda
parte del secondo motivo deve dunque essere respinta in quanto infondata.

60 Pertanto, il secondo motivo va
integralmente respinto.

Quanto al terzo motivo

61 Con il suo terzo motivo la KWS deduce una violazione dell’obbligo di
motivazione compiuta, da un lato, dal Tribunale nella sentenza impugnata e,
dall’altro, dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Tale motivo
è pertanto suddiviso in due parti.

Quanto alla prima parte del terzo
motivo

62 Con la prima parte del terzo motivo la KWS fa valere che il Tribunale è incorso in un
errore di diritto statuendo, nella sentenza impugnata, che la decisione
impugnata era sufficientemente motivata. Il Tribunale avrebbe largamente
sottovalutato il precetto relativo all’obbligatorietà
della motivazione.

63 Occorre ricordare che, ai sensi
dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94,
«[l]e decisioni dell’Ufficio sono motivate».

64 L’obbligo di motivazione così
sancito ha la stessa portata di quello dettato
dall’art. 253 CE.

65 Secondo una costante
giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE
deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito
dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le
ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il
proprio controllo. La motivazione di un atto non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per
stabilire se essa soddisfi i requisiti di cui all’art.
253 CE, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma
anche il contesto in cui essa si inserisce ed il complesso delle norme
giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenze 2 aprile
1998, causa C 367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 63, e 30
marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I-2061, punto 93).

66 Nel caso di specie, la commissione
di ricorso ha respinto la domanda di registrazione per il fatto che il marchio
in questione era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94.

67 La commissione di ricorso ha
fornito una motivazione completa e precisa di tale valutazione ai punti 14-25
della decisione impugnata.

68 Infatti,
essa ha anzitutto chiarito, da un lato, che un colore in quanto tale non ha
carattere distintivo, salvo che sia dimostrato che ha acquisito tale carattere
per effetto dell’uso, e, dall’altro, che i colori debbono restare a
disposizione di tutte le imprese. Pertanto, secondo la commissione di ricorso,
solo in casi particolari un colore in quanto tale potrebbe vedersi riconoscere
un carattere di per sé distintivo, a condizione che si tratti di un colore
assolutamente inusuale per i prodotti o servizi in
questione. La commissione di ricorso ha indi illustrato, in modo dettagliato,
le ragioni per le quali il colore arancio non è inusuale
per i prodotti contemplati dalla domanda di registrazione in questione. Essa ha
aggiunto che nessun vincolo le derivava dalle decisioni delle autorità tedesche
competenti in materia di marchi, fatte valere dalla KWS. La detta commissione
ha infine ricordato che la KWS
non aveva sostenuto che il colore in questione avesse acquisito un carattere
distintivo per effetto dell’uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n.
40/94.

69 Non sussiste alcun dubbio che una
motivazione siffatta soddisfa l’obbligo imposto dall’art. 73,
prima frase, del detto regolamento. Pertanto, il Tribunale non è incorso
in alcun errore di diritto statuendo che la KWS aveva avuto a disposizione gli elementi
necessari per comprendere la decisione impugnata e contestarne la legittimità
dinanzi al giudice comunitario.

70 Pertanto, la prima parte del terzo
motivo deve essere respinta in quanto infondata.

Quanto alla seconda parte del terzo motivo

71 Con la seconda parte del terzo motivo la KWS afferma che il Tribunale ha violato l’obbligo
di motivazione ad esso incombente laddove si è accontentato di affermare, al
punto 56 della sentenza impugnata, che la decisione impugnata «consent[iva] alla ricorrente di
conoscere le ragioni del rigetto della sua domanda di registrazione».

72 La lettura del punto 56 della
sentenza impugnata mostra come tale punto riassuma gli
elementi della decisione impugnata che il Tribunale ha considerato decisivi, ed
esponga le ragioni per le quali quest’ultimo ha
ritenuto che tali elementi fossero sufficienti. Solo al termine di tale
riassunto e di tale esposizione il Tribunale conclude,
nell’ultima frase del punto in questione, che la KWS ha avuto a disposizione gli elementi
necessari per comprendere la decisione impugnata e contestarne la legittimità
dinanzi al giudice comunitario.

73 Ne consegue che il detto punto
della sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente.

74 Pertanto, la seconda parte del
terzo motivo è infondata.

75 Occorre dunque respingere
integralmente il terzo motivo.

Quanto al quarto motivo

76 Con il suo quarto motivo la KWS fa valere che il carattere distintivo dei
marchi consistenti in un colore deve essere valutato in base agli stessi
principi applicati per valutare il carattere distintivo degli altri tipi di
marchi, in particolare dei marchi denominativi e figurativi, e che non si
devono imporre requisiti più rigorosi. A suo avviso, ha poca importanza sapere
se esistano, per i prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione,
altri colori che servano ad indicare talune caratteristiche. Occorrerebbe
invece verificare se il colore in questione nel caso concreto viene percepito dal pubblico come un’indicazione di
determinate caratteristiche. Sempre secondo la ricorrente, nel caso in cui più
fabbricanti utilizzino differenti colori per indicare certe caratteristiche, il
pubblico vede allo stesso tempo in tali colori un’informazione sul produttore.
Occorrerebbe allora ammettere l’esistenza di un carattere distintivo. Nella
presente causa, il colore arancio non verrebbe
considerato dai settori di pubblico interessati come un’indicazione di
caratteristiche per i prodotti e i servizi in questione, e sarebbe altresì
esclusa un’utilizzazione a fini decorativi o funzionali. Occorrerebbe pertanto
riconoscere il carattere distintivo del marchio.

77 Nella sentenza impugnata, il
Tribunale avrebbe commesso i seguenti errori di valutazione. Anzitutto, esso
avrebbe adottato per i marchi di colore un criterio più severo di quello
applicato per gli altri marchi. Indi, il detto giudice
avrebbe travisato il criterio del carattere distintivo, che consisterebbe nella
semplice idoneità ad indicare l’origine commerciale. Infine, il medesimo
giudice avrebbe sostituito la propria concezione a quella dei settori di
pubblico interessati.

78 Per quanto riguarda i criteri di
valutazione del carattere distintivo delle diverse
tipologie di marchi, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 29 della
sentenza impugnata, che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non
fa distinzione tra segni di natura diversa. Esso ha tuttavia rilevato, del pari
giustamente, che la percezione del pubblico pertinente non è necessariamente la
stessa nel caso di un segno costituito da un colore in quanto tale e nel caso
di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente
dall’aspetto dei prodotti che esso contraddistingue. Se il pubblico ha
l’abitudine di percepire – in modo immediato – i marchi denominativi o figurativi
come segni di identificazione dell’origine commerciale
del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde
con l’aspetto esteriore del prodotto [v., in merito alle identiche disposizioni
dell’art. 3, n. 1, lett. b), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d’impresa (GU 1989,
L 40, pag. 1), sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 65].

79
In
tale contesto, un colore in quanto tale può acquisire,
per i prodotti o servizi in relazione ai quali viene chiesta la registrazione
del marchio, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, a
norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Per contro, nel caso di un
colore in quanto tale, l’esistenza di un carattere distintivo prima di
qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi soltanto in circostanze eccezionali,
segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto
limitato ed il mercato pertinente sia molto specifico [v., in merito alle
identiche disposizioni dell’art. 3, nn. 1, lett. b),
e 3, della direttiva 89/104, sentenza Libertel, cit., punti 66 e 67].

80 Ora, per quanto riguarda gli
impianti di trattamento rientranti nelle classi 7 e 11, il Tribunale ha
constatato ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, da un lato, che la KWS non aveva fornito elementi
che consentissero di creare una categoria di prodotti per la
quale certi colori non verrebbero comunemente utilizzati e, dall’altro,
che non è raro trovare macchinari aventi il colore oggetto della presente
domanda di registrazione ovvero una tinta simile.

81 In relazione ai prodotti agricoli, orticoli e
forestali rientranti nella classe 31, il detto giudice ha constatato, al punto
33 della sentenza impugnata, che l’utilizzo dei colori, ivi comprese la
tonalità di arancio oggetto della domanda o tonalità assai simili, non è raro
per questi prodotti.

82 Ne consegue,
da un lato, che il Tribunale non ha adottato per i marchi di colore un criterio
più rigoroso di quello utilizzato per gli altri marchi e, dall’altro, che il
detto giudice, affermando che il marchio in questione era privo di carattere
distintivo in relazione ai prodotti considerati nella domanda di registrazione,
non ha commesso alcun errore di diritto in rapporto all’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.

83 Stanti tali premesse, il quarto
motivo deve essere respinto in quanto infondato.

84 Quanto alla questione
dell’esattezza delle constatazioni del Tribunale in merito al modo in cui il
pubblico pertinente percepisce l’utilizzo dei colori sui prodotti in questione,
occorre rilevare come essa riguardi valutazioni in
punto di fatto.

85 Ora, risulta dagli artt. 225 CE e 58
dello Statuto della Corte di giustizia che un ricorso di impugnazione
può essere fondato unicamente su motivi riguardanti la violazione di regole di
diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.

86 Ne consegue che il quarto motivo,
laddove mette in discussione le constatazioni del Tribunale in merito alla
percezione da parte del pubblico pertinente, è irricevibile.

87 Pertanto, il quarto motivo deve
essere integralmente respinto.

88 Posto che nessuno dei motivi dedotti dalla
KWS è stato accolto, occorre respingere l’impugnazione proposta.

Sulle spese

89 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del
regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione
a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La KWS, essendo rimasta
soccombente nei motivi proposti, va condannata alle spese, in conformità delle
conclusioni dell’Ufficio.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:

1) L’impugnazione è respinta.

2) La KWS Saat
AG è condannata alle spese.

Firme