Penale
Per la Consulta ammissibile il ricorso della Corte d’ Appello di Milano contro la deliberazione del Parlamento di insindacabilità delle dichiarazioni rese da Berlusconi ORDINANZA 16 Dicembre 2004 – 29 Dicembre 2004, n. 435
Per la Consulta
ammissibile il ricorso della Corte d’Appello di Milano
contro la deliberazione del Parlamento di insindacabilità delle dichiarazioni
rese daBerlusconi
ORDINANZA 16 Dicembre 2004 – 29 Dicembre 2004, n. 435
Giudizio sull’ammissibilita’
del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato. Parlamento – Immunita’ parlamentari – Procedimento penale nei confronti di un
deputato per dichiarazioni asseritamene diffamatorie pubblicate in una
intervista rilasciata ad un quotidiano – Dichiarazione di insindacabilita’
delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza – Ricorso della
Corte di appello di Milano, sezione quinta penale – Denunciata lesione delle
attribuzioni costituzionalmente garantite – Requisiti soggettivo e oggettivo di
un conflitto tra poteri dello Stato – Sussistenza – Ammissibilita’
del ricorso – Comunicazione e notificazione. – Delibera della Camera dei
deputati del 18 ottobre 2001. –
Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n. 1 del 5-1-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Carlo MEZZANOTTE,
Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni
Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel
giudizio di ammissibilita’
del conflitto tra poteri dello Stato
sorto
a seguito della
delibera della Camera
dei deputati del
18 ottobre 2001 relativa
alla insindacabilita’, ai
sensi
dell’art. 68, primo
comma, della
Costituzione, delle opinioni
espresse dall’on.
Silvio Berlusconi nei confronti del dott. Giancarlo
Caselli ed altri, promosso dalla
Corte di appello di Milano – sezione
quinta
penale, con ricorso depositato il
25 luglio 2002 ed iscritto
al n. 227 del registro ammissibilita’ conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il
giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che la Corte di
appello di Milano, sezione quinta
penale,
con ricorso del 8 – 16 luglio
2002, depositato il 25 luglio
2002, ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla
delibera
adottata
nella seduta del 18
ottobre 2001, con la quale e’ stato
dichiarato che i fatti per i quali e’ in corso
il procedimento penale
devono
ritenersi insindacabili, ai sensi
dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che la
ricorrente premette che,
in data 9 giugno 1999, i
magistrati Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte,
Domenico Gozzo, Antonio
Ingroia, Mauro
Terranova, Lia Sava ed Umberto Giglio proponevano
querela
nei confronti del
deputato Silvio Berlusconi, nonche’ di
Gianna Fregonara e
Ferruccio De Bortoli –
questi due ultimi
giornalisti – per le dichiarazioni asseritamente
diffamatorie rese in
loro
danno da detto
deputato e pubblicate
in una intervista
rilasciata ad un quotidiano;
che, in linea
preliminare, la Corte
milanese espone che per i
fatti oggetto della querela, e per il
reato di diffamazione aggravata
a
mezzo stampa, il Pubblico
ministero presso il Tribunale di Milano
aveva
chiesto il rinvio
a giudizio dei
tre indagati e che,
successivamente,
lo stesso giorno in cui era stata fissata l’udienza
preliminare,
perveniva la nota
del Presidente della
Camera dei
deputati,
con la quale
si informava il Giudice
procedente che il
giorno
precedente l’Assemblea aveva
deliberato che i fatti per i
quali
era in corso
il procedimento penale concernevano opinioni
espresse dal deputato Silvio Berlusconi nell’esercizio delle funzioni
parlamentari
ed erano, come
tali, insindacabili ex art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che il
Giudice per l’udienza
preliminare, su conforme
richiesta
del pubblico ministero e sulle contrarie conclusioni delle
parti civili, con sentenza del 17 gennaio
2002 dichiarava non doversi
procedere
nei confronti del deputato Silvio
Berlusconi in ordine al
reato
ascrittogli, ritenendo sussistente
l’esimente personale
dell’esercizio delle
funzioni parlamentari; dichiarava
inoltre non
doversi
procedere nei confronti di Gianna Fregonara
e Ferruccio De
Bortoli in ordine ai
reati loro ascritti,
perche’ il fatto non
sussiste;
che la Corte di appello precisa che il pubblico ministero,
andando
in contrario avviso alle
conclusioni del pubblico ministero
d’udienza, proponeva
appello, chiedendo che la Corte
sollevasse
conflitto di attribuzione nei confronti della
Camera dei deputati;
che, ad
avviso della ricorrente,
la proposizione del
conflitto
ha carattere pregiudiziale, in quanto la delibera della
Camera dei
deputati ýoltre a
configurare un’ipotesi di
causa
soggettiva
di esclusione della punibilita’ (…)
rappresenta, in
primis,
una condizione di improcedibilita’, tale da
precludere anche
l’eventuale applicazione dell’art. 129,
primo comma, c.p.p.ý;
che, secondo
la Corte milanese, la Camera dei deputati ha
ritenuto
l’insindacabilita’ delle
opinioni per cui e’ processo, in
quanto riconducibili al ruolo svolto
all’epoca dei fatti dal deputato
Silvio Berlusconi, quale
capo dell’opposizione
politica e
parlamentare,
veste in cui egli avrebbe ýdenunciato quello che gli
appariva
come un oggettivo
squilibrio nell’esercizio della
giurisdizione,
in ragione del quale, mentre alla
sua parte politica
venivano
dedicate peculiari attenzioni
investigative, gli esponenti
della parte politica allora in
maggioranza, ne sembravano indenniý;
che, ad
avviso della ricorrente,
questa attivita’
configurerebbe
pero’ un’attivita’
politica in riferimento alla quale
non
sarebbe identificabile il
"nesso di funzione" che e’ necessario
sussista
per l’applicabilita’ dell’art. 68,
primo comma, della
Costituzione, identificabile, per le
dichiarazioni rese extra moenia,
ovvero
non nello svolgimento
degli atti tipici
della funzione
parlamentare,
solo qualora esse
ýrisultino sostanzialmente
riproduttive di una opinione espressa in sede
parlamentareý;
che invece
non vi sarebbe
coincidenza tra il dibattito
parlamentare e ýle specifiche accuse mosseý ai
magistrati di Palermo,
ýanche se accompagnate da spunti polemici
sulla gestione dei pentiti
e
da altre considerazioni di
stampo politico sulla "crisi" della
giustiziaý;
che, in
conclusione, la Corte
di appello di Milano sostiene
che
la delibera in
esame sarebbe ýillegittima
ed ingiustamente
menomativa
dell’esercizio della Giurisdizioneý e, percio’,
ne chiede
ýl’annullamentoý;
che, peraltro,
la delibera della quale la ricorrente chiede
l’annullamento non e’ stata prodotta ed
e’ stata acquisita dal volume
degli atti della Camera dei deputati.
Considerato che, in
questa fase, la Corte
e’ chiamata, a norma
dell’articolo 37, terzo
e quarto comma, della legge 11
marzo 1953,
n. 87,
a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,
valutando,
senza contraddittorio tra
le parti, se
sussistano i
requisiti
soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato;
che, sotto
il profilo soggettivo,
va riconosciuta la
legittimazione
della Corte di
appello di Milano, sezione quinta
penale,
a sollevare conflitto, in quanto
organo giurisdizionale, in
posizione
di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a
dichiarare
definitivamente, per il procedimento di cui e’ investita,
la volonta’ del
potere cui appartiene;
che la Camera dei deputati e’
parimenti legittimata ad essere
parte del presente conflitto, quale organo
competente a dichiarare in
modo
definitivo la volonta’ del
potere cui inerisce, in ordine
all’applicabilita’ ai
propri componenti dell’art. 68,
primo comma,
della Costituzione;
che, sotto
il profilo oggettivo,
sussiste la materia del
conflitto,
poiche’ la Corte di appello denuncia che la propria sfera
di
attribuzioni,
costituzionalmente garantita, sarebbe
stata
illegittimamente
menomata dalla citata
delibera della Camera dei
deputati;
che, infine,
dal ricorso si
rilevano le ýragioni
del
conflittoý
e ýle norme costituzionali che
regolano la materiaý come
stabilito
dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
che, pertanto,
esiste la materia
di un conflitto la cui
risoluzione
spetta alla competenza
della Corte, restando
impregiudicata
ogni ulteriore decisione
definitiva, anche in ordine
all’ammissibilita’ del ricorso.
Per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai
sensi dell’articolo 37 della
legge
11 marzo 1953,
n. 87, il ricorso
per conflitto di attribuzione
proposto dalla Corte di appello di Milano,
sezione quinta penale, nei
confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte di
appello di Milano, ricorrente;
b) che, a
cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza
siano notificati alla Camera dei
deputati, in persona del
suo
Presidente, entro il
termine di sessanta
giorni dalla
comunicazione,
per essere successivamente depositati, con la prova
dell’avvenuta notifica,
presso la cancelleria della Corte
entro il
termine
di venti giorni, previsto dall’articolo 26, comma 3,
delle
norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16
dicembre 2004.
Il Presidente: Onida
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di
Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C1451