Penale
Per la Cassazione il palpeggiamento delle natiche costituisce indubbiamente un atto sessuale (Cass. Sez. III Penale sent. 28505 del 03.07.2003).
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 3 luglio 2003, n. 28505
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 febbraio 2001, la Corte di appello di Roma condannava M.F.G. alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all’articolo 609-bis c.p.
L’imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sostenendo che non sono convincenti le dichiarazioni della persona offesa D.F.F. e che, in assenza di violenza o minaccia, nella fuggevole toccata ai glutei non può ravvisarsi un soddisfacimento dell’istinto sessuale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sub I
Con il dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione si tende a prospettare una differente ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione delle prove inibita al giudice di legittimità.
Infatti occorre ribadire che esula dai poteri di questa Corte una rilettura degli elementi di fatti posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre compete ad essa solo accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto attraverso l’iter argomentativi seguito, delle regioni poste a fondamento della decisione nei limiti stabiliti dall’articolo 606, lettera e), c.p.p., cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Ed in sentenza si è congruamente motivato che “nel merito le dichiarazioni accusatorie della D.F. sono assolutamente convincenti, non solo intrinsecamente, per il verosimile – e usuale in casi consimili – svolgimento dei fatti, per la sua personalità e per la fermezza delle accuse; ma anche per l’assoluta mancanza di un qualsiasi motivi che potesse indurre lei o taluno della sua famiglia ad una calunnia verso il M.”.
Sub II
Il palpeggiamento delle natiche costituisce indubbiamente un atto sessuale in quanto l’autore ha commesso una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima e tali atti, sia per superficiali, integrano una oggettiva manifestazione di sessualità.
“Devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tra questi vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica”.
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma, che appare equa, di 500 euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende.