Famiglia

Friday 26 January 2007

Per l’ azione di disconoscimento della paternità è sufficiente la prova del DNA.

Per l’azione di disconoscimento
della paternità è sufficiente la prova del DNA.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 19 dicembre 2006-24 gennaio 2007, n. 1610

Presidente Luccioli – Relatore
Bonomo

Pm Schiavon – parzialmente
conforme – ricorrente Traviano – controricorrente Ligi

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato
il 2-3 giugno 1997 Emanuele Traviano proponeva azione di disconoscimento della
paternità della figlia Irene Traviano, nata il 31 agosto 1996, deducendo che
quest’ultima era nata dalla relazione della moglie Germana Ligi con un altro
uomo.

Il Tribunale di
Roma con sentenza 35425 del 18 febbraio2000 respingeva la domanda non
intendendo fornita dal Traviano la prova – propedeutica all’ammissione della
prova ematologia e/o genetica, pure richiesta dall’attore – dell’adulterio
della moglie.

La Ca di Roma, con sentenza del 27 febbraio 2003,
respingeva l’appello principale di Emanuele Traviano e, in accoglimento
dell’appello incidentale del curatore speciale della minore, liquidava le spese
sostenute da quest’ultimo nel giudizio di primo grado, già poste a carico
dell’attore.

Avverso la sentenza d’appello
Emanuele Traviano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque
motivi, illustrati con memoria.

Germana Ligi ed il curatore
speciale della minore hanno resistito con separati controricorsi.

Il Traviano ha presentato
memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo mezzo
d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 113 Cpc e difetto
di motivazione, nonché violazione dell’articolo 235 n. 3 Cc, in relazione
all’articolo 12 disp. att. Cc.

Si afferma, in particolare, che
il giudice non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare
un indirizzo giurisprudenziale, ma basare la sua decisione su motivi di
diritto. Inoltre, quanto allo “spirito” dell’articolo 235 n. 3 Cc, l’erosione
del principio del favor legitimitatis da parte della riforma del diritto di
famiglia del 1975 avrebbe dovuto essere valutata con
riferimento al momento storico dell’emanazione della norma, bensì con
riferimento all’attualità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 360 n. 3 e 5
Cpc per incompleta ed omessa pronuncia su un’eccezione di incostituzionalità,
illogicità della motivazione, nonché violazione degli articoli 3, 24 e 30
Costituzione, con riferimento all’affermazione secondo cui la prova della non
paternità non è ammissibile se non è provato l’adulterio.

3. Il terzo motivo di ricorso ha
per oggetto la violazione dell’articolo 360 n. 5 e 3 Cpc, illogicità della
motivazione per travisamento di fatto, difetto di motivazione, nonché
violazione dell’articolo 235 n. 3 Cc, per erronea e falsa applicazione.

Si sostiene, in particolare, che
la richiesta prova del Dna era ammissibile in quanto diretta a provare
l’adulterio, essendo la prova dell’adulterio e quella della non paternità due
facce della stessa medaglia.

4. I p rimi tre motivi,
congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, devono essere accolti
nei termini appresso precisati.

La sentenza impugnata, basandosi
sul tenore dell’articolo 235 n. 3 Cc e sulla relativa interpretazione
giurisprudenziale, ha ritenuto ineccepibile il giudizio, espresso dal giudice
di primo grado, in inammissibilità della prova del Dna, richiesta
dall’appellante, poiché era possibile dare ingresso a tale prova – in grado
(per la pressoché totale attendibilità del risultato che la caratterizza) di
contenere in sé la dimostrazione della paternità negata – solo dopo che fosse
stata fornita la prova dell’adulterio della moglie, che nella specie non emergeva
nemmeno dalle circostanze dedotte in sede di formulazione della prova per
testi.

Rileva però il Collegio che la Corte costituzionale, con sentenza 266/06 – dopo avere tenuto
conto, da un lato, dei progressi della scienza biomedica, che, ormai, attraverso
le prove genetiche od ematologiche, consentono di accertare l’esistenza o la
non esistenza del rapporto di filiazione e, dall’altro, della difficoltà
pratica di fornire la piena prova dell’adulterio, nonché dell’insufficienza di
tale prova ad escludere la paternità – ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 235 comma 1 n. 3 del Cc, nella parte in cui, ai
fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle
prove tecniche, da cui risulta “che il figlio presenta caratteristiche
genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre”,
alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.

Per effetto di tale dichiarazione
di incostituzionalità, che ha efficacia retroattiva (Cassazione 10761/06, 6926/03)
è venuta meno la norma posta a fondamento della decisione impugnata.

5. L’accoglimento dei primi tre
motivi comporta l’assorbimento degli ulteriori mezzi di impugnazione.

6. La sentenza impugnata deve
essere, pertanto, cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Ca di
Roma, che la riesaminerà tenendo conto della disciplina contenuta nell’articolo
235 Cc, quale risulta dalla suddetta dichiarazione di parziale
incostituzionalità, e cioè dell’ammissibilità delle suddette prove tecniche
indipendentemente dalla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.

Il giudice di rinvio provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie, per quanto
di ragione, i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Ca di Roma, anche per le
spese del giudizio di cassazione.