Penale

Thursday 30 November 2006

Per l’ affidamento in prova ai servizi sociali del tossicodipendente, in forza dell’ articolo 94 Dpr 309/90, nel testo modificato dalla legge 49/2006 che aveva convertito il Dl 272/05, occorre il rispetto di condizioni pià rigide che in passato (Cassazion

Per l’affidamento in prova ai servizi sociali del tossicodipendente, in
forza dell’articolo 94 Dpr 309/90, nel testo
modificato dalla legge 49/2006 che aveva convertito il
Dl 272/05, occorre il rispetto di condizioni più rigide che in passato
(Cassazione Penale, Sentenza 14-20 novembre 2006 n. 38055).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I
PENALE

Sentenza 14-20 novembre 2006,
n. 38055

(Presidente
Gemelli – Relatore Santacroce)

(Omissis)

Osserva

1. Con ordinanza del 26 aprile 2006, il Tribunale di sorveglianza di Potenza
concedeva a E. Mario la misura alternativa dell’affidamento in prova in casi
particolari ai sensi dell’articolo 94 Dpr 309/90 in
relazione alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione da espiare per una
serie di delitti, con fine pena al 9 dicembre 2009, affermando su un modulo
prestampato che era “presente agli atti la certificazione di tossicodipendenza,
il programma (di tipo residenziale) c/o la Com. Leo, la
certificazione di idoneità del programma.

Ricorre per cassazione il Pg presso la Ca di
Potenza, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di
motivazione, che l’articolo 94 Dpr 309/90, nel testo
modificato dalla legge 49/2006 che aveva convertito il
Dl 272/05, aveva sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi
particolari al rispetto di condizioni più rigide che in passato, ponendo delle
previsioni puntuali e rigorose, laddove il tribunale di sorveglianza di Potenza
si era limitato ad operare un controllo meramente cartolare sulla ricorrenza
delle condizioni di legge, evitando di compiere una verifica autentica e
sostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura, senza
dare inoltre ragione delle modalità e dei criteri di utilizzazione del
delicatissimo potere discrezionale concessogli in relazione a condannati, come
l’E., che gli organi di polizia descrivevano come persona di elevatissima
pericolosità sociale.

2. Il ricorso è fondato.

L’articolo 94 del Tu delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
(Dpr 309/90) nella più recente versione offerta dal Dl 272/05, convertito con modificazioni nella legge
49/2006, ha sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi
particolari a condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da
impedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici
altrimenti non concedibili, specie con riferimento a scadenze di pena che non
consentono la concessione di altre misure alternative.

Ferma restando la natura discrezionale del provvedimento, l’articolo 90
richiede, ai fini dell’ammissione al beneficio, che la domanda provenga da un
condannato tossicodipendente o alcooldipendente, che
questi abbia in corso un programma di recupero o che
ad esso intenda sottoporsi e che alla domanda sia allegata una certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata
accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza
la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato
eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato
(comma 1). Peraltro ai fini della decisione, il Tribunale di sorveglianza “può
anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato e deve altresì
accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza
o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio” (comma 3).

Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza non indica innanzitutto
dall’assunzione di quali sostanze stupefacenti dipenda
lo stato di tossicodipendenza del condannato, né a quale programma di recupero
egli sia sottoposto o intenda sottoporsi. Ma c’è di più. Dall’esame degli atti
emerge che la prova della tossicodipendenza dell’E. risulta dal dato meramente anamnestico fornito il 12 ottobre 2005 dalla Casa
circondariale di Potenza, in base al quale il condannato è tossicodipendente da
sostanze stupefacenti (non meglio precisate) e non assume terapia, e da tre
certificati d’iscrizione al Sert, rispettivamente del
9 febbraio 2001, del 13 marzo 2006 e del 19 aprile 2006, nei quali non è
attestata alcuna tossicodipendenza: il primo di questi documenti afferma infatti che l’E. ha praticato l’ultima terapia con metadone
dal 13 al 18 settembre 1995, mentre il terzo documento rivela che gli esami
tossicologici non hanno evidenziato la presenza di sostanze di abuso.

Così stando le cose, è evidente che dagli atti in possesso del tribunale non
risulta se il condannato sia attualmente
tossicodipendente e se sia abituale l’uso di sostanze stupefacenti da parte
sua, e neppure viene spiegato perché si è ritenuto di concedere un beneficio
penitenziario di natura chiaramente eccezionale a un soggetto, indicato dagli
organi di polizia (il Commissariato di polizia di San Carlo Arena di Napoli)
come “persona di elevatissima pericolosità sociale che può contare su una fitta
rete di conoscenze dai quali si fa rilasciare certificati di assunzione al
lavoro al solo scopo di evitare la carcerazione” e che deve oltretutto espiare
ancora un lungo periodo di detenzione (il fine pena è fissato al 9 dicembre
2009).

L’ordinanza deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al Tribunale di
sorveglianza di Potenza per un nuovo e più approfondito esame.

P.Q.M.

Visti gli articoli 606, 623 Cpp annulla
l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Potenza