Penale

Tuesday 27 September 2005

Per integrare il reato di cui all’ art. 612 c.p. la minaccia deve essere esplicita Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.26079/2005

Per integrare il reato di cui all’art. 612 c.p. la minaccia deve essere esplicita

Corte di
Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.26079/2005
(Presidente: B. Foscarini; Relatore: G. Marasca)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

SENTENZA

La
Corte
di Cassazione osserva:

secondo l’accusa M.V. in seguito ad una
discussione per motivi condominiali disse, rivolgendosi a G. F. ed ai suoi cani, li sistemo io quelli lì alla prima
occasione.

Il Giudice di Pace di Firenze, con
sentenza emessa in data 15 gennaio 2004, assolveva V. M. dal delitto di
minaccia di cui all’art.612 c.p.
perché la frase incriminata non conteneva esplicite
minacce, ma presumibilmente rappresentava la volontà di risolvere per via
giudiziale anche il conflitto relativo al disturbo provocato da animali.

Avverso tale
decisione
proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze su sollecitazione della parte civile ai sensi dell’art.572 c.p.p. e deduceva la
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché la
inosservanza od erronea applicazione della legge penale ed in particolare
dell’art.612 c.p..

I motivi di ricorso si risolvono in
censure di merito inammissibili in sede di legittimità.

In effetti il ricorrente ha contestato la
valutazione di merito compiuta dal giudice di primo grado ed ha sollecitato la Corte di Cassazione a
compierne una diversa e più sfavorevole per l’imputata.

Il Giudice di Pace ha compiuto una
precisa valutazione della frase profferita dall’imputata ed ha ritenuto che le
parole pronunciate – li sistemo, che posseggono un
certo tasso di ambiguità – , e per il contesto nel corso del quale sono state
espresse – continue liti condominiali che hanno trovato sempre uno sbocco
giudiziale – vi fosse una prova insufficiente in ordine alla portata minacciosa
della frase pronunciata.

La soluzione adottata non appare
manifestamente illogica.

Da quanto detto emerge anche che non
è ravvisabile il denunciato vizio di erronea
applicazione della legge penale.

Il ricorso deve essere pertanto
dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il
ricorso.

Così deliberato in
Camera di Consiglio, in Roma, in data 14 giugno 2005.

Depositata in Cancelleria il 14
luglio 2005.