Penale

Monday 07 February 2005

Per il Tribunale di Milano è inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ ente imputato ex D.lvo 231/2001 Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – Ordinanza 25 gennaio 2005

Per il Tribunale di Milano è
inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente
“imputato” ex D.lvo 231/2001

Tribunale di Milano – Ufficio del
Giudice per le Indagini Preliminari – Ordinanza 25 gennaio 2005

Ordinanza. – Giudice: Dott. Cesare
Sacconi

Motivi della decisione

Il Giudice,

1) sulle richieste formulate dai
rispettivi difensori Avv. ti Giarda, Lago, Amodio,
Olivo:

di estromissione delle parti civili che
si sono costituite nei confronti di I. Spa
costituitasi ex art. 39 D.L.vo 231/01,

di esclusione di D. Spa
in relazione alle costituzioni di parte civile
proposte nei suoi confronti quale "imputata" ai sensi del D.L.vo
231/01,

di esclusione di Deloitte
& Touche Spa in
relazione alle costituzioni di parte civile proposte nei suoi confronti quale
"imputata" ai sensi del D.L.vo 231/01,

di inammissibilità della costituzione
di parte civile nei confronti di Bank of America,
Filiale di Milano, responsabile amministrativo ex D.L.vo 231/01

osserva

il problema sollevato nelle dette
richieste è se è ammissibile e legittima la costituzione di parte civile nei
confronti di ente chiamato a rispondere quale responsabile amministrativo ai
sensi del D. L.vo 231/01.
Punto necessario di partenza è la disciplina prevista dai codici penale e dì
procedura penale in materia di esercizio dell’azione
civile nel processo penale. Gli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. prevedono che, ai
fini delle restituzioni e del risarcimento del danno, la legittimazione attiva
spetta al danneggiato (o successori universali) dal reato, quella passiva
all’imputato/ colpevole ed al responsabile civile, ossia al soggetto che, in
base alle leggi civili, deve rispondere per il fatto del colpevole.

L’ambito di applicazione
dell’istituto è, pertanto, ben delineato dalle dette norme: presupposti sono la
commissione di un reato, l’esistenza dì un danno patrimoniale o non
patrimoniale quale conseguenza diretta ed immediata dal reato, la sussistenza
di una responsabilità disciplinata dalla normativa civilistica
in capo a soggetto diverso dal colpevole.

Già il richiamo alla detta disciplina
evidenzia come l’ente chiamato a rispondere nel processo penale ai sensi del D.
L.vo 231/01 non è soggetto
passivo di una pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile.

Esso, infatti, non è né l’autore del
reato né soggetto che, sulla base del detto D. L.vo,
può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto del colpevole. Quest’ultima responsabilità potrà sussistere, ove ne
ricorrano i presupposti, nella veste di responsabile civile ed in base alla
disciplina appositamente dettata dal codice per quest’ultimo soggetto processuale.

A supporto di questa conclusione vi è
la disciplina prevista dal D. Lvo 231/01. Essa si
riferisce alla responsabilità amministrativa dell’ente per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato.

Ripetutamente la normativa in
questione parla di responsabilità amministrativa: nell’intitolazione del Capo I, delle Sezioni I e III, dei Capo III negli artt. 2, 3,
negli artt. 9 e 22, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
66, 69, 71, 74, 78, 83, 85, nonché negli artt. 1, 2,
3, 4, 7 delle relative disposizioni regolamentari (norme tutte dove si parla di illeciti amministrativi dipendenti da reato e di sanzioni
amministrative).

Accertata la detta responsabilità
amministrativa non vi è spazio perché l’ente, sulla base della stessa, possa
essere chiamato a rispondere civilmente per le restituzioni od il risarcimento
del danno.

Sicuramente non può farlo sulla base
degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. in quanto, lo si
ripete, l’ente non è autore del reato ma di un comportamento differente e ben
distinto dal medesimo. Questa distinzione emerge con tutta evidenza dagli artt.
5 e 6 del decreto laddove vengono individuati i
soggetti che; commettendo il reato, fanno scattare la responsabilità dell’Ente
e gli oneri a carico di quest’ultimo per evitare la
condanna. Distinzione che ancora è sottolineata nell’art. 59, di cui si dirà
tra poco.

D’altro canto il dettato normativo
del D. L.vo 231/01 da un
lato non prevede né richiama l’istituto della costituzione di parte civile,
fatto significativo posto che la detta normativa disciplina molteplici istituti
paralleli a quelli penali e processuali (si pensi, ad esempio, al principio di
legalità, alla successione delle leggi, al sistema sanzionatorio, a quello
cautelare, alla prescrizione, alla contumacia, alle fasi delle indagini
preliminari e dell’udienza preliminare, ai riti speciali), d’altro lato
specifiche disposizioni di legge che nella legge processuale penale menzionano
la parte civile, o comunque ad essa fanno riferimento, sono ribadite nel
decreto in questione senza alcun riferimento a quest’ultimo
soggetto processuale.

Ed infatti:

l’art. 54 del decreto, relativo al
sequestro conservativo, prevede tassativamente che possa essere richiesto dal
PM in relazione alla dispersione delle garanzie per il pagamento della sanzione
pecuniaria. Si tratta di norma che ricalca l’art. 316 c.p.p. che consente
analoga richiesta alla parte civile in relazione alle
obbligazioni civili derivanti da reato.

L’art. 54 non solo non prevede alcun
potere in capo alla parte civile ma – a conferma che non si tratta di norma che
semplicemente omette di prevedere un potere di una parte processuale che comunque potrebbe essere presente nel procedimento contro
l’ente, ma di norma che segnala inequivocabilmente che la detta parte non può
agire nei confronti dell’ente imputato dell illecito
amministrativo – nel richiamare espressamente la disciplina del sequestro
conservativo del c.p.p., con riferimento all’art. 316
c.p.p. limita il richiamo al relativo quarto comma, omettendo il comma secondo
(ossia quello che consente la richiesta anche alla parte civile) ed il comma
terzo (che stabilisce che il sequestro richiesto dal Pm
giova anche alla parte civile). Trattandosi di norme di
rilevante importanza per detta parte, in quanto dirette a garantire il
soddisfacimento proprio della pretesa civilistica,
ossia il risarcimento, il fatto che non siano ribadite nel D. L.vo 231/01 non può essere
considerata una mera dimenticanza del legislatore: si tratta invero di una
precisa ed inequivocabile scelta legislativa nel senso di non prevedere nel
procedimento in questione la parte civile.

Né può dirsi
che la lacuna è colmabile dall’art. 34, ossia dalla norma affermante che, per
il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si
osservano le norme previste dal Capo III del decreto (relativo al procedimento
di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative) e le
disposizioni processuali penali in quanto compatibili.

Da un lato, quest’ultimo
inciso comporta che non tutti gli istituti non previsti dal decreto possano
applicarsi "tout court", al procedimento
amministrativo.

Ma vi è di più: il concetto di compatibilità
comporta che l’eventuale ricorso all’analogia, o meglio, la trasposizione di un
istituto dalla sede di un corpo normativo ad un’altra debba essere vagliata con
particolare attenzione interpretativa.

Questa particolare attenzione
determina che la detta trasposizione non è possibile che venga
effettuata in un blocco normativo in cui alcun cenno, neanche indiretto, vi è
all’istituto in questione, anzi, una delle facoltà più significative attribuita
alla parte civile (la detta possibilità di richiedere il sequestro
conservativo) viene addirittura esclusa.

Ma non solo nessuna traccia vi è
della parte civile nella disposizione relativa al
sequestro conservativo, ma anche in altre norme.

Così nella Sezione I del Capo II,
dove si fa riferimento alla responsabilità patrimoniale dell’ente, la norma
(art. 27) sancisce che l’ente risponde con il suo patrimonio o con il fondo
comune dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria (nessun
riferimento, quindi, al danno risarcibile). L’art. 69 prevede che, in caso di
condanna, il Giudice applica all’ente le sanzioni e lo condanna al pagamento
delle spese processuali. Nessun riferimento al risarcimento del danno laddove
il c.p.p. prevede una articolata normativa in tema di
decisione sulle questioni civili (artt. 538 e segg. c.p.p.). In tema di archiviazione, poi, l’art. 58 non prevede, così come
l’art. 408 comma 2 c.p.p., alcun avviso alla persona
offesa della determinazione dei Pm di procedere alla
archiviazione del procedimento (laddove la persona offesa è frequentemente
anche danneggiata dal reato ed è quindi una potenziale parte civile che ha
interesse all’esercizio dell’azione penale onde poi esercitare l’azione).

Sulla stessa linea si pone l’art. 61
comma 2 del decreto che stabilisce ciò che deve contenere, a pena di nullità,
il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’ente: alcun riferimento viene fatto alla indicazione di parti differenti dall’ente,
laddove il corrispondente art. 429 comma primo lettera a) dei c.p.p. stabilisce
che oltre alle generalità dell’imputato il decreto deve anche indicare quelle
delle altre parti private (tra cui, appunto, la parte civile).

Particolarmente significativa
la norma di cui all’art. 59 del decreto: essa prevede, attraverso il rinvio
all’art. 405 c.p.p, che la contestazione da parte del
Pm all’ente dell’illecito amministrativo viene
effettuata in via ordinaria mediante la richiesta di rinvio a giudizio. Detta
contestazione deve contenere gli elementi identificativi dell’ente,
l’enunciazione in forma chiara e precisa del "fatto" che può
comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative. l’indicazione
del "reato" da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di
legge e delle fonti di prova. Da un lato manca l’indicazione
della persona offesa, laddove il corrispondente art. 417 c.p.p. la prevede.

Ma ancor più significativo,
a conferma della netta distinzione tra comportamento – non reato addebitabile
all’Ente e comportamento – reato addebitabile alla persona fisica/imputata, è
che la norma distingue espressamente il fatto da cui deriva la responsabilità
dell’ente dal reato. Distinzione che, ovviamente, non è necessaria in tema di
responsabilità penale in quanto vi è corrispondenza e coincidenza tra fatto e
reato, tanto è che l’art. 417 c.p.p. parla di enunciazione
in forma chiara e precisa del "fatto".

Il detto art. 59 secondo comma del
decreto dà chiara conferma, pertanto, che una cosa è il reato, altra cosa è il fatto addebitabile all’ente. Ed ancora e da
ultimo: il decreto 231 intitola la Sezione II del Capo III "soggetti,
giurisdizione e competenza" ed in essa non vi è alcuna menzione
della parte civile, differentemente da quanto avviene nel libro I del c.p.p.
(parimenti dedicato ai soggetti del procedimento) in cui vi è compiutamente disciplinata
la detta parte.

A sostegno della tesi opposta, il
richiamo alle disposizioni del decreto che prevedono
la possibilità dell’Ente che abbia risarcito il danno di ottenere una riduzione
della sanzione pecuniaria (art. 12) e di non essere sottoposto a sanzione interdittiva (art. 17) e quello all’art. 35 che estende
all’ente la disciplina processuale dell imputato, non
sono pertinenti.

La possibilità risarcitoria
dell’Ente, evidentemente finalizzata ad una sanzione inferiore ed a non essere
sottoposto a sanzione interdittiva, è argomento
neutro. La seconda disposizione, poi, contiene la precisazione che la
disciplina processuale dell imputato è estesa
all’Ente solo se compatibile. Questa delimitazione non può essere intesa
unicamente con riferimento a quegli istituti che, evidentemente, non potrebbero
trovare applicazione per gli enti (si pensi, ad esempio, ai provvedimenti
limitativi della libertà personale) e per cui, quindi,
non ci’ sarebbe alcun bisogno di specificarne
l’inapplicabilità, ma deve essere letta alla luce del sistema complessivo e
secondo i criteri in precedenza evidenziati.

In sostanza gli elementi a sostegno dell’ inammissibile esperimento dell’azione civile nei
confronti del responsabile amministrativo sono tali che comportano, appunto,
l’incompatibilità di cui parla l’art. 35 dei decreto. Va aggiunto che l’art. 35
limita il richiamo alle disposizioni processuali, laddove l’art. 185 c.p. non
può certamente considerarsi pura norma processuale. Né
da ultimo può invocarsi l’art. 8 del decreto e sostenersi che negare la
costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente significherebbe, nei casi
previsti da detta norma, privare il danneggiato della possibilità di rivalersi
nel processo penale.

La detta norma, infatti, ancora
conferma la distinzione tra reato e fatto generatore dell’illecito,
amministrativo con le conseguenze già ampiamente evidenziate.

2) Sulla richiesta di
esclusione della parte civile I. Spa

Quest’ultima società si è costituita parte
civile nei confronti degli imputati persone fisiche sostenendo che i danni
provocati dalle condotte illecite hanno portato alla irreversibile
necessità della liquidazione.

Va rilevato, a sostegno della inammissibilità di detta costituzione, che la società,
ove ammessa quale parte civile, verrebbe ad assumere nell’ambito del presente
procedimento due vesti processuali antitetiche, quella di responsabile
amministrativo ex D. L.vo
231/01 e di parte civile nei confronti di soggetti imputati dei reati ascritti
a P. e B. (ossia alle persone il cui operato fonda, secondo la prospettazione
della richiesta di rinvio a giudizio, la responsabilità amministrativa della I.
Spa) in concorso con questi ultimi. In sostanza si
ammetterebbe una domanda risarcitoria nei confronti di persone che avrebbero cagionato danno alla società in concorso con
soggetti che avrebbero agito nell’interesse della società stessa, che viene
incolpata di non essersi attivata, predisposto ed adottato alcun modello di
organizzazione volto a prevenire la commissione dei detti reati.

Si aggiunga poi che nel parallelo
procedimento nei confronti di P. e B. (che hanno scelto con il rito immediato
di evitare l’udienza preliminare) la I. Spa potrebbe assumere la veste di responsabile civile in
tal modo venendo a .rivestire (formalmente in ambito
di diverso procedimento ma sosT.almente nell’ambito
di una.identica vicenda
processuale) una ulteriore qualità dei tutto incompatibile ed antagonista a
quella della parte civile che pretende di assumere.

In definitiva non può I. Spa avanzare una
pretesa risarcitoria per reati che, non solo sarebbero stati commessi
nel suo interesse, ma che la società stessa avrebbe reso possibile omettendo di
adottare le necessarie contromisure.

3) Sulla richiesta di
esclusione della parte civile Bank of America

Analoghe conclusioni valgono per
BOFA.

Sostiene la detta società
l’ammissibilità della sua costituzione in quanto l’azione civile viene esercitata non nei confronti di Sa., L. e M. (capo e), ossia dei
soggetti per i quali essa è incolpata quale responsabile amministrativo, bensì
nei confronti degli altri imputati di cui ai capi a), c), d) della richiesta di
rinvio a giudizio.

Il capo e), nel suo sviluppo
espositivo, contesta a Sa., L., M. la violazione
dell’art. 2637 c.c. commessa in concorso tra loro ed anche con T. Calisto, To., D. S., B., F.,
M., R., Z., consistita, in sintesi, nell’avere aiutato il gruppo Parmalat a diffondere nel mercato ed nella comunità
finanziaria internazionale informazioni non rappresentanti le reali condizioni
economico – finanziarie, anche con riferimento ai rapporti effettivi con Bofa.

E’ pertanto evidente che la
costituzione di parte civile viene effettuata nei
confronti di soggetti che, sempre secondo la prospettazione accusatoria, si
sarebbero resi corresponsabili delle condotte delittuose poste in essere dai
soggetti (Sa., L., M.) per i quali Bank of America è
chiamata a rispondere nel presente procedimento quale responsabile
amministrativo e che avrebbero commesso il reato nell
interesse della stessa Bofa. Ciò chiarito è
sufficiente richiamare, a sostegno della inammissibilità
della costituzione di parte di civile di Bofa, le
considerazioni svolte a proposito della costituzione di parte civile di I. Spa.

4) Sulla richiesta di
esclusione delle parti civili Via Advisors Corporate Finance Sri (già Grant Thornton & Partners Spa) e di Eurorevision Sri (già Grant Thornton San Marino Sri)

Entrambe queste società prospettano,
quale fondamento dell’azione civile, danni derivanti dal comportamento
delittuoso posto in essere dai revisori della Grant Thornton Spa e dagli altri imputati in concorso con i primi, e
consistiti, in sintesi, nella necessità’ di mutare la
ragione sociale contenente le parole "Grant Thornton", nella revoca di incarichi di revisione
conferiti da numerosi clienti, nella perdita di fatturato e di credibilità.

Alla luce di queste argomentazioni è
ravvisabile la legittimazione attiva delle dette società a costituirsi parte
civile nel presente procedimento tranne che, ovviamente, nei confronti di P. e
B. che hanno optato per il rito immediato.

5) Sulla richiesta di
esclusione della parte civile Parmalat
Finanziaria Spa in amministrazione straordinaria

Tale richiesta non è accoglibile.

Essa si fonda (ci si riferisce a
quella formulata dalla difesa di Z.) sul fatto che la società avrebbe dovuto
comparire quale responsabile amministrativo ai sensi del D. L.vo 231/01 e che, pertanto, non può qualificarsi quale
soggetto danneggiato dal reato chi dovrebbe rispondere quale responsabile
amministrativo in quanto i relativi reati sono stati commessi nel suo
interesse. Quest’ultimo assunto, come del resto si è
appena evidenziato, è esatto.

Tuttavia la prospettazione
di una presenza virtuale di soggetti nel procedimento per di più avanzata da
soggetto, l’imputato,, portatore di un diretto
interesse alla esclusione della parte civile e non legittimato all’esercizio
dell’azione penale e dell’azione per responsabilità amministrativa da reato che
competono unicamente al PM – soggetti che , però, di fatto non sono presenti in
quanto il PM non ha dato il necessario impulso processuale sulla base di
valutazioni di sua esclusiva competenza (a titolo esemplificativo ed in linea
generale ed astratta si può ipotizzare che il Pm non
ravvisi che il reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente il che
comporta, in base all’art. 5 del D. L.vo
231/01, l’esclusione della sua responsabilità amministrativa ed il mancato
esercizio della relativa azione processuale) non può. comportare,
quantomeno nella presente fase preliminare e prima di un accertamento del
merito, una pronuncia di esclusione. Quanto poi alla eccezione
sollevata dalla difesa di Sa. circa la mancanza,
nell’atto di costituzione, dei requisiti previsti dalla lettera d) dell’art. 78
c.p.p., si osserva che le ragioni della domanda, pur
sintetiche, sono ritualmente esposte. Alla luce di queste considerazioni è
superata la questione, sollevata dalla difesa di Silingardi,
di non estensione analogica della norma di cui
all’art. 240 L. F.

6) Sulla richiesta di
esclusione della parte civile "Comitato per la tutela dei diritti
dei titolari di obbligazioni dei gruppo Parmalat,,
clienti delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali".

Le difese di Silingardi
e T. Stefano hanno richiesto l’esclusione dei detto Comitato costituitosi parte civile rilevando che,
essendosi costituito dopo le vicende di cui allimputazione,
non può vantare alcun diritto risarcitorio in quanto soggetto non esistente al
momento in cui si sarebbero verificati i fatti reato. Queste istanze
di esclusione non possono essere accolte.

E’ vero che il Comitato si è
costituito il 16/3/04, successivamente quindi ai fatti
oggetto dei presente procedimento, ma l’azione civile non viene esercitata per
ottenere il ristoro dei danni subiti dal Comitato, bensì dagli aderenti allo
stesso. La domanda, infatti, di cui all’atto di costituzione di parte civile è relativa alla condanna degli imputati al risarcimento di
tutti i danni subiti dai clienti delle Banche di Credito Cooperativo
partecipanti al Comitato e possessori di titoli emessi e/o garantiti dalle
società dei Gruppo Parmalat, danni pari alla
diminuzione patrimoniale pari alla somma del valore nominale dei detti titoli,
per la parte di rispettiva spettanza di ogni singolo partecipante al Comitato.
Quanto al danno morale viene chiesto il risarcimento a
titolo di ristoro per la frustrazione delle aspettative legate agli
investimenti effettuati dai singoli partecipanti al Comitato e per il relativo
turbamento psico – fisico.

Lo Statuto dei
Comitato prevede, all’art. 4, lo scopo di difendere e far valere, nei
confronti delle società emittenti, delle società loro garanti e dei loro
esponenti, i diritti di qualunque specie dei clienti, persone fisiche o
giuridiche, delle Banche di Credito Coopoerativo
Casse Rurali e Artigiane Italiane, che sono titolari o possessori di
obbligazioni dei Gruppo Parmalat, nonché la
possibilità del Comitato di esercitare, quale rappresentante dei singoli
aderenti da cui abbia ricevuto incarico ex art. 77 c.p.c.,
le azioni anche giudiziarie collettive in rappresentanza dei partecipanti ed a
tutela e difesa dei loro diritti. Il mandato ex art. 77 c.p.c. conferisce al
Comitato la facoltà di promuovere la costituzione di parte civile nei
procedimenti penali allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni
materiali e morali subiti dal mandante nella qualità di
portatore di titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da società dei Gruppo Parmalat.

Quanto basta, pertanto, per
dimostrare che il detto Comitato non agisce per un interesse suo
proprio ma quale mandante di soggetti legittimati a costituirsi parte
civile.

7) Sulla richiesta di
esclusione della parte civile CONSOB

Si costituisce parte civile la Consob sostenendo di avere subito danni dalla violazione
degli artt. 2637 e 2638 c.c. evidenziando che: gli interessi protetti dalla
prima norma si sosT.ano nel corretto, trasparente ed efficiente andamento
dei mercato degli strumenti finanziari, ragion per cui la loro lesione ed il
conseguente sviamento dell’attività di vigilanza comportano un danno in capo
alla Consob.

a violazione dell’art. 2638 c.c ha comportato parimenti lo sviamento delle sue funzioni
tutorie e di vigilanza, inibendole di esercitare i poteri ad essa attribuiti
con ulteriore aggravio dei costi anche per l’esercizio dell’attività
amministrativa di controllo.

Si è inoltre determinata un’offesa
all’immagine della stessa in quanto la commissione dei detti reati ha
compromesso il prestigio e l’autorevolezza della Commissione.

La difesa di M. e R. ne chiede
l’esclusione evidenziando che:

quanto al reato di aggiotaggio il combinato
disposto degli artt. 187 e 187 bis TUF riconosce alla Consob il diritto di intervenire nei processi penali per
detto reato esercitando i diritti e le facoltà di cui agli artt. 91 e segg.
c.p.p. -in tal modo la
Commissione è equiparata alla persona offesa dal reato e, in
tale qualità o in quella di ente rappresentativo di
interessi lesi dal reato, non può costituirsi parte civile in assenza di un
danno ex art. 185 c.p.

Nessuna disposizione normativa, poi,
la legittima all’azione civile nel processo penale per reati di
aggiotaggio, diversamente il legislatore ha espressamente previsto che
le associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione dell’usura sono
legittimate a costituirsi parte civile nei relativi procedimenti (art. 10 L. 7/3/96 n. 108) e che le Camere di Commercio possono
costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio (art. 2 comma 5 L. 29/12/93 n. 580).

Quanto al reato di
cui all’art. 2638 c.c. la predetta difesa sostiene che, essendo tale norma
posta a presidio non di un bene giuridico ma di una funzione, configura un
reato senza offesa e senza soggetto passivo. In ogni caso l’unico danno
ipotizzabile sarebbe quello in capo ai titolari dei beni finali garantiti dalla
funzione di vigilanza, ossia gli investitori, e non quello in capo al soggetto
che esplica tale funzione.

Osserva questo Giudice che il bene
giuridico tutelato dal reato di cui all’art. 2638 c.c. è costituito dal
regolare svolgimento dell’esercizio delle funzioni di
vigilanza svolte dalle autorità pubbliche a dette funzioni preposte. Consob nella fattispecie in esame e nella prospettazione
accusatoria si pone come soggetto destinatario di comunicazioni lacunose e
false sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Parmalat Finanziaria Spa, finalizzate ad ostacolarne le funzioni di vigilanza.

Sussistendo,
quindi, una lesione del detto bene giuridico e ipotizzabile, quantomeno, un
danno non patrimoniale (sotto l’aspetto della lesione all’immagine, al prestigio) in
capo alla Commissione, ossia all’Autorità preposta a tutelare il detto bene.

Il fatto che la legislazione non
preveda espressamente, così come fa in altre ipotesi
ed in relazione ad altri Enti, un potere della Consob
di costituirsi parte civile in procedimenti penali non comporta automaticamente
la negazione della possibilità di esercitare detta azione, operando il
principio generale di cui agli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.

La norma di cui all’art. 2637 c.c. è
posta a tutela della regolare formazione dei prezzi degli
strumenti finanziari e, quindi, della regolarità dell’andamento dei mercati
finanziari ed a tutela della stabilità del sistema bancario.

Tenuto conto che la Consob
è preposta alla tutela degli interessi del pubblico risparmio nel
settore dei mercato finanziario è ipotizzabile che, ove siano posti in essere
comportamenti volti, mediante le modalità di cui all’art. 2637 c.c., a turbare o alterare la regolarità del mercato
finanziario, la sussistenza di danno in capo alla Commissione.

Con atto depositato in data 26/11/04
l’ALA. Costelli, difensore e procuratore speciale costituito parte civile
nell’interesse di Barzaghi Luigia ed altri, ha
formulato istanza di esclusione della parte civile Consob. Alla luce del dettato normativo di cui all’art. 80
c.p.p. che prevede che soggetti legittimati a richiedere l’esclusione della
parte civile sono solo il PM, I imputato ed il
responsabile civile, non sussiste legittimazione dell’Avv. Costelli a detta
richiesta che, pertanto, va rigettata.

8) Sulla richiesta di
esclusione della parte civile rappresentante comune degli
obbligazionisti

Si sono costituiti parte civile i
rappresentanti comuni degli obbligazionisti Aw. Inzitari e Cassi
portatori dei prestiti obbligazionari denominati "Parmalat
Finanziaria Spa 1997/2007; Parmalat
Finanziaria Spa 1998/2010; Parmalat
Finanziaria Spa 1997/2007 II emissione" ai sensi
dell’art. 2418 c.c. Ne chiede l’esclusione la difesa di Deloitte
& Touche quale responsabile civile sostenendo che
l’art. 2418 c.c. non legittima la detta domanda in quanto prevede quale oggetto
della tutela affidata al rappresentante comune gli interessi comuni degli
obbligazionisti nei rapporti con la società. Nel caso in questione,
viceversa, viene azionata una pretesa risarcitoria del
danno extracontrattuale da reato nei confronti di terzi, imputati e
responsabile civile, non rientrante nei rapporti con la società.

Si tratta di una prospettazione
condivisibile.

L’art. 2418 c.c. disciplina gli
obblighi ed i poteri del rappresentante comune degli obbligazionisti stabilendo
che deve provvedere alla esecuzione delle delibere
dell’assemblea degli stessi, tutelare gli interessi comuni nei rapporti con la
società, assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Il secondo
comma stabilisce che, per la tutela degli interessi comuni, il rappresentante
ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti. Dato che questo comma
va letto in connessione con il primo, si tratta degli interessi comuni nei soli
rapporti con la società.

Così delimitato il campo di azione del rappresentante comune non vi è spazio per
consentirgli un’azione, come quella esercitata con la costituzione di parte
civile, svolta al di fuori dei rapporti con la società.

Viene invocata, a sostegno
dell’ammissibilità dell’azione, giurisprudenza dei Tribunale di Milano
(sentenza dei 2/11/00 in Giur. It. Parte I, 1935) che, nella analoga ipotesi del rappresentante comune
degli azionisti di risparmio, ha ritenuto quest’ultimo
legittimato ad agire per richiedere l’accertamento di invalidità di una
delibera assembleare quale fatto generatore di danno per i detti azionisti.

Ma proprio questa giurisprudenza non fa
che confermare la tesi qui accolta.

Ed infatti,
da un lato il fatto generatore del danno attiene alla invalidità di una
delibera dell’assemblea e, di conseguenza, rientra nell’ambito dei rapporti tra
la società e gli azionisti (va sottolineato che la normativa relativa al
rappresentante comune degli azionisti di risparmio prevede anche per quest’ultimo la tutela degli interessi comuni dei
possessori di azioni di risparmio nei rapporti con la società). D’altro lato, comunque, la detta pronuncia riconosce al rappresentante
unicamente la legittimazione all’accertamento della sussistenza dei danno, ma
non anche la legittimazione alla richiesta di condanna al pagamento delle somme
a titolo risarcitorio, richiesta che dovrà essere avanzata con distinta domanda
da parte dei singoli azionisti (ritenendo infatti il Tribunale che una condanna
al risarcimento comporterebbe una inammissibile indeterminatezza delle modalità
esecutive ciò tenuto conto che la richiesta risarcitoria del rappresentante è
relativa ad una collettività determinata solo nel numero dei membri ma non
nella identità dei medesimi – e la possibile sovrapposizione di iniziative risarcitorie.dei singoli azionisti
con quella del loro rappresentante).

Nell’attuale costituzione di parte
civile, ammesso e non concesso che possa avvenire anche per interessi non
riconducibili ai rapporti con la società, ci si troverebbe, in caso di accertamento della responsabilità degli imputati, nella
evenienza prospettata e non ritenuta possibile nella citata sentenza del
Tribunale, ossia non in presenza di una sola domanda di accertamento del danno
ma anche di condanna al risarcimento (tale dovendo necessariamente essere la
pronuncia del Giudice, tenuto, quantomeno, una volta accertato il danno, ad una
pronuncia di condanna generica ai sensi dell’art. 539 c.p.p.).

9) Sulla richiesta di
esclusione da parte delle difese di alcuni imputati dei seguenti enti
esponenziali costituitisi parte civile:

Codacons

Lega Consumatori

Confconsumatori

Federconsumatori

Adiconsum

Movimento di difesa del cittadino
Movimento Consumatori Adusbef

Cittadinanza Attiva

Adoc

Altroconsumo

Si tratta di enti
che si sono costituiti parte civile (Confconsumatori
e Adiconsum sono altresì intervenuti ai sensi
dell’art. 91 c.p.p.) sostenendo, in sostanza, la lesione del proprio diritto
soggettivo a non vedere frustrato lo scopo sociale, consistente nella tutela e
difesa dei consumatore / risparmiatore, diritto leso dalle condotte delittuose
degli imputati.

Le ipotesi delittuose comportano la
lesione del regolare funzionamento dei mercato degli strumenti
finanziari e, di conseguenza, l’interesse ed il diritto dei singolo investitore
/ risparmiatore a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa
le condizioni economiche delle società che operano sul mercato finanziario, ;

Una lesione del diritto
"dell’Ente al conseguimento dello scopo per cui
sì é costituito è ipotizzabile purché tale scopo attenga in via esclusiva e
specifica alla materia in questione.

Necessita, pertanto, che lo Statuto faccia
riferimento esplicito a tali situazioni e non sia generico ed onnicomprensivo
(come emerge da alcuni statuti in cui si parla in via generale, di tutela di
consumatori e utenti di beni e servizi). Ammettere la legittimazione ad .agire ad Ente che annovera, tra gli scopi sociali, una
generica ed indeterminata tutela dei consumatore, e tenuto conto
dell’amplissimo spettro in cui possono farsi rientrare i bisogni e gli
interessi di quest’ultimo, comporterebbe un
inammissibile allargamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesione di
diritti.

Sono così legittimati a costituirsi Codacons, Movimento Consumatori, Adusbef, Adoc. Ed infatti:

1) Codacons:
l’art. 2 prevede che la finalità dell’associazione di tutelare con ogni mezzo
legittimo (in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario) i diritti
e gli interessi individuali e collettivi di consumatori ed utenti é perseguita
anche attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed iniziative a tutela
degli utenti dei servizi finanziari e creditizi in genere intesi anche alla
prevenzione dell’usura

2) Movimento Consumatori: l’art. 2
indica quale scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e
degli utenti nonché dei risparmiatori e dei
contribuenti. Il comma secondo esplicita che l’associazione si batte per il
diritto alla protezione della salute, della sicurezza, della tutela degli
interessi economici, per il diritto dei consumatori ed utenti ad essere
informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite
attività di consulenza dei soci, per offrire loro migliori condizioni di
consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità
ambientali.

3) Adusbef:
lo scopo dell’Ente, ex art. 1 dello Statuto, é quello di operare sul territorio
nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare
e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori
ed utenti dei servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi, postali e
sociali e, comunque, gli interessi diffusi dei
consumatori e degli utenti in genere

4) Adoc:
l’art. .2 prevede come scopo la difesa dei consumatori e degli utenti ed in
particolare annovera lo scopo di coagulare gli interessi dei consumatori nei
confronti delle forze economiche, sociali, politiche e finanziarie, di tutelare
e favorire l’associazionismo e l’azione collettiva dei risparmiatori e dei
piccoli azionisti

Si tratta; in sostanza, di associazioni che fanno specifico riferimento alla
categoria dei risparmiatori / investitori, ossia di quei soggetti potenziali
diretti danneggiati dalle condotte delittuose, per la cui tutela ed assistenza
detti Enti sono nati. E di conseguenza, coincidendo l’interesse tutelato dalle
norme penali odierne con l’interesse e lo scopo dell’Ente, ben può, in presenza della lesione del detto interesse, ipotizzarsi
un danno dell’Ente.

In relazione alla costituzione degli Enti Codacons, Movimento Consumatori, Adoc,
la difesa di M. e R. ha altresì sollevato eccezioni formali (mancanza di
conferimento di mandato difensivo ex art 100 c.p.p.,
mancata indicazione di procura speciale a difensore ex art. 100 c.p.p., mancata allegazione della fonte costitutiva dei
poteri del`- Presidente del Movimento Consumatori, mancata indicazione
nell’atto di costituzione di parte civile delle generalità degli imputati nei
cui confronti viene esercitata l’azione civile). Dall’esame degli atti di
costituzione le formalità relative ai medesimi
risultano rispettate con conseguente infondatezza delle dette eccezioni

Diversa valutazione deve essere effettuata per gli altri Enti, Lega Consumatori, Confconsumatori, Federconsumatori,
Adiconsum, Movimento di Difesa del Cittadino Onlus, Cittadinanzattiva, Altroconsumo

5) Lega Consumatori: art. 2, prevede
quali scopi della associazione l’assistenza sociale e
socio sanitaria, formazione, tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, tutela dei diritti civili. Promuove e coordina la creazione di organismi economici basati sulla autogestione e
partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la difesa del potere di
acquisto del Sa.rio e la
scelta programmata e consapevole dei consumi, difende la salute e la integrità
morale dei cittadini consumatori e utenti nei confronti delle imprese di
produzione e commercializzazione di beni e servizi, nonché tutela i diritti dei
cittadini nei confronti della PA.

6) Confconsumatori:
l’art. 2 prevede gli scopi della tutela dei consumatori ed utenti perseguendo
esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante la promozione
di attività di informazione dei consumatori, dì corsi di formazione e
aggiornamento del personale insegnante e di quanti hanno interesse in materia
di diritto, economia e sociologia dei consumo, di attività di studio e ricerca
nell’interesse particolare delle categorie socialmente deboli (portatori di
handicap ecc.)

7) Federconsumatori:
l’art. 3 indica quale scopo esclusivo anche la difesa degli interessi economici
e di contrasto all’usura nell’ambito della legislazione vigente dei consumatori
ed utenti

8) Adiconsum:
l’art. 1 indica quale scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori ed utenti tra cui il diritto alla salute, alla sicurezza e
qualità dei prodotti e servizi, ad una informazione
adeguata e ad una pubblicità corretta, alla correttezza, trasparenza ed equità
dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, alla erogazione dei
servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, all’educazione ed
al consumo responsabile, critico e solidale, eco compatibile per un uso
razionale dell’energia, all’educazione all’uso del denaro per prevenire il
fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura, a
ricevere assistenza e sostegno per chi é vittima dell’usura o versa in stato di
bisogno.

9) Movimento di Difesa del Cittadino Onlus: l’art. 2 prevede finalità di tutela dei diritti dei
cittadini, consumatori, utenti nei confronti delle P.A., di aziende pubbliche o private produttrici di beni o
servizi, di corretto rapporto tra cittadini e giustizia, di obiettività
dell’informazione,, di accesso per tutti alle nuove tecnologie telematiche, di
tutela della salute e di soggetti deboli (anziani, bambini, non abbienti), di
sicurezza alimentare, di tutela del paesaggio

10) Cittadinanzattiva:
l’art. 1 prevede quale finalità la tutela dei diritti umani, la promozione e
l’esercizio pratico dei diritti sociali e politici nella dimensione nazionale,
europea e internazionale, la lotta agli sprechi ed alla corruzione, la tutela
dei diritti dei consumatori e degli utenti a salvaguardia
dell’ambiente, del territorio, della salute e della sicurezza individuale e
collettiva.

11) Altroconsumo:
L’art. 2 prevede quale scopo la promozione e difesa degli interessi dei
consumatori ed utenti di beni e servizi, il soddisfacimento dei bisogni
fondamentali, la protezione della salute e della sicurezza, la tutela degli interessi
economici.

Trattasi di scopi e di finalità che
nessun riferimento fanno alla materia oggetto del
presente procedimento, richiamando in alcuni casi fenomeni del tutto differenti
(si pensi all’usura, alla corruzione, alla assistenza sanitaria, alla tutela
dell’ambiente, della salute, al Sa.rio, alla tutela
di fasce deboli della popolazione, alla qualità dei prodotti, alla efficienza
dei servizi pubblici). Le menzioni, in alcuni dei citati Statuti, alla tutela
del consumatore e utente di beni e servizi ed ai rapporti economici é talmente
ampia e generica da far venir meno l’esclusività dello scopo che, come visto,
deve coincidere con l’interesse leso.

10) Sulle ulteriori
eccezioni

D. Spa e Deloitte & Touche Spa si sono costituti all’udienza del 29/10/04 quali
responsabili civili ed hanno chiesto la propria esclusione ai sensi dell’art.
86 c.p.p. in relazione all’art. 419 commi 4 e 6 c.p.p., ed ai sensi dell’art. 83 quinto comma c.p.p., in quanto citati tardivamente, ossia non per
l’udienza preliminare dei 5/10104 e non posti in condizione di esercitare i
diritti nella relativa udienza. La richiesta non é accoglibile
in quanto il disposto di cui all’art. 419 commi 4 e 6, che prevede che il
responsabile civile deve essere citato, a pena di nullità, almeno dieci giorni
prima della data dell’udienza, ha come fondamento la necessità di non ritardare
e dilazionare il procedimento penale per questioni attinenti alla domanda
civile che in esso si inserisce.

Ma ciò vale, ovviamente, se l’udienza
preliminare si apre e si conclude in un unico
contesto, ragion per cui non può essere dilazionata e differita onde consentire
la citazione del responsabile civile. In questo caso é onere, quindi, della
parte civile di attivarsi onde richiedere la citazione
di quest’ultimo per la .data
dell’udienza.

Tale principio non è,
viceversa, applicabile laddove, come nel caso concreto, per la consistenza e
complessità del processo (numero degli imputati, delle parti civili, degli atti
processuali) l’udienza preliminare materialmente non può esaurirsi in
unica udienza.

Ed infatti
l’attuale udienza preliminare si é frazionata in quattro momenti onde
consentire la massiccia costituzione delle parti civili e la presa di posizione
delle altre parti processuali, tra cui i detti responsabili civili.

Il fatto che la citazione degli
stessi non sia avvenuta per il 5/10/04 ma
successivamente non ha pregiudicato i loro diritti e difese (il che, d’altra
parte, é comprovato dalle osservazioni mosse nelle richieste di esclusione)
posto che, essendosi come detto svolta l’udienza anche nelle date del 29
ottobre, 23 e 30/11/04, in prosecuzione di quella del 5/10/04, gli stessi sono
stati posti in grado di interloquire e di svolgere le proprie difese.

Hanno altresì eccepito, in relazione
ad alcune citazioni, la nullità delle stesse in quanto notificate non presso la
sede sociale.

L’eccezione va rigettata in quanto la
costituzione dei detti responsabili civili sin dall’udienza del 29/10/04
dimostra che erano a conoscenza dell’azione civile svolta nei loro confronti
anche da parte di coloro che hanno effettuato la
notifica dei decreto non presso la sede sociale.

Le eccezioni sollevate dai legali di Bank of America, quale responsabile civile, in relazione alle citazioni da parte delle parti civili
rappresentate dagli Aw. Vicentini, Bovio e
Siniscalchi per l’udienza del 29/10/04 e da parte di quelle rappresentate
dall’ALA. Palmieri per l’udienza dei 23/11/04,
eccezioni relative alla notifica del decreto di
citazione fuori termine ed in luogo diverso dalla sede della Banca sono
infondate.

Posto che anche Bank
of America é presente come responsabile civile sin dall’udienza del 29/10/04
basta richiamarsi alle osservazioni testè svolte trattando le eccezioni degli
altri due responsabili civili.

Bank of America, nella veste di
responsabile civile, ha inoltre richiesto l’esclusione delle parti civili
(indicate nella nota scritta del 30/11/04) ai sensi dell’art. 80 c.p.p. per
difetto del requisito dell’art. 78 lett. d) c.p.p. e, comunque,
l’esclusione di coloro che hanno acquistato strumenti finanziari Parmalat dal 10/11/03 in poi.

Analoga richiesta é stata altresì
formulata dalle difese di alcuni imputati, tra cui
l’avv. Biancolella per T.
Calisto in relazione all’acquisto di strumenti finanziari Parmalat
successivamente all’8/12/03.

Tali richieste vanno respinte in
quanto da un lato l’atto di costituzione di parte civile non deve contenere una
dettagliata esposizione della "causa petendi",
potendo la stessa essere indicata mediante rinvio al capo di imputazione.
D’altro canto le imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio fanno
riferimento ad un arco temporale successivo sia al 10/11/03 che
all’8/12/03 ragion per cui non é possibile, nella attuale fase preliminare,
ipotizzare la mancanza di un potenziale danno in capo agli investitori che
hanno effettuato operazioni successivamente alle dette date.

Va da ultimo
affrontata la questione della cosiddetta estensione della domanda
risarcitoria nei confronti dei responsabili civili costituiti ed avanzata da
quelle parti civili che non ne hanno chiesto la citazione.

Le norme che riguardano l’ingresso
del responsabile civile nel procedimento penale
delineano una disciplina ben specifica.

Come visto l’art. 419 c.p.p. richiede
la citazione del suddetto con termini previsti a pena di nullità.

L’art. 83 c.p.p. prevede precise
formalità per la citazione (da ordinarsi, tra l’altro, con decreto del Giudice)
finalizzate, in sostanza, a porre il responsabile civile nelle condizioni di
conoscere in modo preciso la domanda svolta nei suoi confronti.

L’art. 84 c.p.p. prevede, a sua
volta, precise formalità per la costituzione del responsabile civile, anche
previste a pena di inammissibilità.

Seguono poi norme consequenziali alla
corretta instaurazione del rapporto processuale: ad esempio la parte civile che
ne ha chiesto la citazione non può chiedere l’esclusione del responsabile
civile (art. 86 c.p.p.), la parte civile che ha chiesto ed ottenuto
l’esclusione dei responsabile civile non può esercitare l’azione nei suoi
confronti davanti al giudice civile (art. 88 c.p.p.). Si tratta, in sostanza,
di una disciplina normativa che comporta formalità ed oneri ben precisi da
parte del soggetto che esercita l’azione civile nel processo penale e che non
possono essere aggirati con la detta informale domanda di estensione.
Ammetterla comporterebbe, inoltre, e nel caso del presente procedimento in
particolare, una inammissibile dilatazione dei tempi
processuali, in contrasto con il principio sancito dall’art. 111 comma secondo
della Costituzione, posto che il responsabile civile destinatario di una
domanda non contenuta in un rituale e tempestivo decreto di citazione ex art.
83 c.p.p., potrebbe avanzare richiesta di un termine
a difesa onde potere interloquire sulla medesima.

Ed in questa ottica
vanno altresì dichiarate inammissibili, perché tardive, le richieste di
citazione di D. Spa, quale responsabile civile,
formulate dall’Avv. Capelletto, quale difensore delle
parti civili Africanello Salvatore, Dana Dario e Clivio Franco più altri, pervenute in Cancelleria in data
10 e 15/12/04.

I responsabili civili Deloitte & Touche Spa e D. Spa hanno richiesto la
loro esclusione ai sensi dell’art. 86 c.p.p. oltre che per le ragioni prima
esposte e su cui già si é provveduto anche per ulteriori
motivazioni (esposte nelle note scritte del 23/11/04) che così si sintetizzano:

quanto a Deloitte
& Touche Spa

1) difetto di legittimazione attiva,
con riguardo ai capi c) e d), delle parti civili che hanno acquistato prodotti
finanziari prima del 31/7/03 (ossia prima dell’assunzione dell
incarico di revisione da parte di Deloitte
& Touche Spa)

2) difetto di
legittimazione con riguardo al presunto danno darivato
da investimenti effettuati negli ultimi mesi del 2003 (con riferimento al capo a ed al capo c semestrale
2003)

3) inammissibilità della citazione
del responsabile civile in relazione ai reati di
ostacolo alle funzioni della Consob (capo b) ed al
reato di aggiotaggio di cui al capo e)

4) inammissibilità
della citazione del responsabile civile per difetto di legittimazione da parte
di Banknord

5) nullità della
citazione per insufficiente indicazione delle ragioni della domanda ex art. 83
quinto comma c.p.p.

6) nullità della citazione, con
riguardo alle parti civili costituitesi con gli Avv. ti Costelli e Pignochino, per mancanza della procura ex artt. 100 e 122
c.p.p.

quanto a D. Spa:

1) difetto di legittimazione attiva
delle parti civili che hanno acquistato titoli prima dell’1/1/00 (ossia prima
dell’assunzione dell’incarico di revisione da parte di
Dianthus)

2) difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande formulate con riguardo ai capi a),
c), d) dalle parti civili che hanno acquistato titoli dopo il 30/7/03, ossia
dopo la cessazione dell’attività di revisione di D. Spa,

3) inammissibilità della citazione
del responsabile civile in relazione ai reati di
ostacolo alle funzioni della Consob (capo b) ed al
reato di aggiotaggio di cui al capo e)

4) inammissibilità
della citazione del responsabile civile per difetto di legittimazione da parte
di Banknord

5) nullità della
citazione per insufficiente indicazione delle ragioni della domanda ex art. 83
quinto comma c.p.p.

6) nullità della citazione, con
riguardo alle parti civili costituitesi con gli Aw. ti
Costelli e Pignochino, per mancanza della procura ex
artt. 100 e 122 c.p.p.

sui detti punti e sulla richiesta,
contenuta nella memoria 7/12/04, della difesa di Consob
di ordinare la cancellazione, perché offensivi, di alcuni periodi contenuti
nella memoria dell’ALA. Costelli dei 25/11/04, il Giudice si
riserva di provvedere nel prosieguo dell’udienza.

PQM

dichiara

l’inammissibilità delle costituzioni di
parte civile nei confronti dei responsabili amministrativi ex D. L.vo 231/01

dispone

l’esclusione delle parti civili
costituitesi nei confronti dei detti responsabili amministrativi

dispone

l’esclusione delle seguenti parti
civili: I. Spa, Bank of
America, Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, Lega Consumatori, Confconsumatori, Federconsumatori,
Adiconsum, Movimento di Difesa del Cittadino Onlus, Cittadinanzattiva, Altroconsumo

rigetta

le ulteriori eccezioni e richieste

visto l’art. 421 c.p.p.

dichiara

aperta la discussione

Milano 25 gennaio 2005

Il Giudice

Cesare Acconi