Civile

Saturday 02 April 2005

Per il TAR Campania dal 1 gennaio 2005 nessun soggetto può pià essere chiamato ad effettuare il servizio di leva obbligatorio.

Per il TAR Campania dal 1 gennaio
2005 nessun soggetto può più essere chiamato ad effettuare
il servizio di leva obbligatorio.

T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI –
SEZIONE II – Sentenza 31 marzo 2005 n. 2957

Pres. Onorato, est. Pappalardo

Ortoli L. (avv.ti
A. Pentangelo e M. Gaeta) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA

SECONDA SEZIONE

composto
dai magistrati: Presidente, dott. Antonio Onorato – Consigliere, dott.ssa Anna
Pappalardo, relatore – Referendario, dott. Umberto Maiello ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul
ricorso n. 6782 del 1997 proposto dal

sig.
ORTOLI LUIGI rappresentato e difeso dagli avv.ti
PENTANGELO ANTONIO e GAETA MICHELE e con gli stessi elettivamente domiciliato
in Napoli, Via Cesario Console n. 3 (studio avv. MARONE),

contro

il
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in
Napoli, Via A. Diaz n. 11 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo
rappresenta e difende ex lege,

per
l’annullamento

della
cartolina precetto notificata il 26/07/1997, con la quale si ordina al
ricorrente di presentarsi per il giorno 16/09/1997 presso l’Ente Addestrativo
7° RGT “CUNEO” di Udine per assolvere gli obblighi di leva, nonché di ogni
altro atto preordinato, connesso, presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi
allegati,

Visto l’atto di costituzione in
giudizio,

Visti gli atti tutti della causa,

Relatore alla pubblica udienza
del 24 marzo 2005 il Consigliere PAPPALARDO ANNA,

Uditi i difensori presenti come
da verbale,

Ritenuto e considerato quanto
segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è improcedibile.

Il giudice adito è tenuto ad adottare una simile decisione allorquando sia
l’accoglimento che il rigetto del ricorso non avrebbero alcun effetto sul
rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Com’è noto l’art. 1 della Legge
23 agosto 2004, n. 226 (sospensione anticipata del servizio obbligatorio di
leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata) dispone, tra
l’altro, che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a
decorrere dal 1° gennaio 2005.

Dal complesso delle norme
contenute nella legge richiamata si ricava la volontà del legislatore di
assicurare le esigenze dell’Amministrazione
della Difesa, per quanto attiene ai militari di truppa, attraverso il
reclutamento esclusivo di soggetti volontari. La sezione deve evidenziare che
era astrattamente possibile che, accanto ai volontari, potessero ancora
prestare servizio obbligatorio anche quei soggetti che, pur essendovi tenuti,
alla data del 31 dicembre 2004 non lo avevano ancora effettuato.
Ma una simile scelta doveva essere chiaramente formulata in quanto la
coesistenza temporale di diverse discipline organizzative (per la prestazione
del medesimo servizio) è evenienza eccezionale che non
può ricavarsi in via di mera interpretazione.

In assenza di un’apposita disciplina al riguardo deve concludersi che, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun soggetto, ivi compresi quelli che
comunque vi erano tenuti sino al 31 dicembre 2004, può essere obbligatoriamente
chiamato ad effettuare il servizio di leva.

Ne consegue pertanto che, anche
in ipotesi di rigetto del ricorso, la parte ricorrente non sarebbe tenuta alla
prestazione del servizio di leva.

In conclusione il ricorso deve
essere dichiarato improcedibile restando parte ricorrente in ogni caso
esonerata dalla prestazione, ove non resa, del servizio di leva.

Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sezione Seconda, dichiara improcedibile, con le
precisazioni di cui in motivazione, il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Compensati spese,
competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in
Napoli nella camera di consiglio del 24 marzo 2005.