Civile

Tuesday 21 November 2006

Per il socio di cooperativa il diritto alla quota sorge solo al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

Per il socio di cooperativa il
diritto alla quota sorge solo al momento dello scioglimento del rapporto
sociale.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 28 settembre-23 ottobre 2006, n.
22659

Presidente Carbone – Relatore
Morelli

Svolgimento del processo

La Banca Popolare di
Fondi soc. coop. r.l. impugna per cassazione la
sentenza in data 22 gennaio 2001 della Ca di Roma confermativa della sentenza
del Tribunale di Latina che, in accoglimento della domanda nei suoi confronti
proposta dalla Curatela del Fallimento di Vincenzo Lombardi e Nicola Perone Snc
e dei due soci in proprio, l’ha condannata a restituire alla Curatela la somma
di euro 43.400,00, corrispondente al valore di liquidazione di 350 certificati
azionari della Banca stessa in titolarità degli intimati (alla data della
deliberata loro esclusione, in quanto falliti, dalla compagine sociale) e che la Banca aveva trattenuto in
compensazione ex articolo 56 legge fallimentare, del maggior credito da essa
vantato nei confronti dei medesimi.

Al ricorso resiste la Curatela.

Con ordinanza interlocutoria
6006/05, la Sezione
prima di questa Corte ‑ previamente respinte le eccezioni di estinzione
del giudizio e (subordinata) di inammissibilità della impugnazione formulata
dalla resistente ‑ ha rimesso gli atti al Primo presidente per
l’eventuale assegnazione, che questi ha poi disposto,
del ricorso alle Su, per ravvisata difformità di decisioni in ordine alla
questione ‑ risolta in senso negativo con la sentenza della Corte di
merito e per tal profilo appunto censurata con i due connessi motivi
dell’odierno ricorso (in termini, rispettivamente, di violazione di legge e di
vizio di motivazione) ‑ sulla retrodatabilità, o meno, al momento della
sottoscrizione di ciascuna quota azionaria, del credito, per la correlativa
liquidazione, del socio escluso in ragione del suo fallimento, al riferito
effetto di compensabilità del predetto credito del socio con contrapposti suoi
debiti verso la medesima società.

Motivi della decisione

1. Precede l’esame delle
eccezioni pregiudiziali formulate dalla Curatela, di asserita intervenuta
estinzione del giudizio o di inammissibilità, in subordine, della impugnazione,
per erroneità sia della prima notifica del ricorso che della seconda sua notifica,
rinnovata in prevenzione, in quanto entrambe effettuate, nei confronti del
procuratore domiciliatario del Fallimento della società e dei soci, “sempre in
unica copia”.

Al riguardo va comunque
confermata la delibazione preliminare di cui alla citata ordinanza
6006/05 della Sezione semplice, nel senso appunto della infondatezza di
tali eccezioni.

Secondo, infatti, il consolidato
indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l’invalidità della notifica del
ricorso per cassazione, eseguita mediante consegna di un’unica copia al
difensore domiciliatario di una pluralità di parti, comporta l’eventuale
inammissibilità del ricorso solo in caso di mancata costituzione dei soggetti
intimati (cfr. ex multis Sezione prima, 11174/03, rv.
565176). Nel caso di specie la curatela del Fallimento sociale e dei soci in
proprio ha ritualmente, invece, resistito con controricorso, con ciò quindi
evidenziando l’assoluta irrilevanza delle modalità della notifica in ordine
alla regolarità del contraddittorio.

2. Può, quindi, passarsi
all’esame della questione, oggetto di contrasto, sulla compensabilità, o meno,
in sede fallimentare del credito avente ad oggetto la liquidazione della quota
del socio di una società (nella specie, cooperativa), fallito o comunque
escluso dalla compagine sociale dopo la declaratoria del suo fallimento, con i
contrapposti pregressi crediti della società nei confronti del fallito
medesimo, ai sensi dell’articolo 56
L.F. (non attinto dal recente D.Lgs 5/2006, di riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 80/2005 conversione in legge del Dl
35/2005).

2.1. La riferita questione non
coinvolge ‑ ed assume anzi in premessa ‑ il principio consolidato
nella giurisprudenza di questa Corte, condiviso anche dalla sentenza impugnata
e dalla banca ricorrente, e da cui non v’è, comunque, motivo di discostarsi, per cui in materia di compensazione dei reciproci crediti
vantati dal fallito e dal terzo in bonis non rileva il momento in cui l’effetto
compensativo si produce ed occorre soltanto, perché possa invocarsi la
compensazione in forza dell’articolo 56 legge fallimentare, che il fatto
genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte
sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, restando irrilevante il fatto
che il credito vantato (in questo caso) dal fallito sia divenuto liquido ed
esigibile dopo il fallimento (Su 775/99; e successivamente 15779/04; 10861/03;
8042/03; 11288/01; 9678/00).

2.2. È in relazione proprio a
tale premessa che si pone, infatti, il quesito se il “fatto genetico‑ del
credito per liquidazione di quota sociale del fallito possa,
a quegli effetti, considerarsi ‑ o non ‑ anteriore al fallimento o,
comunque (trattandosi di società cooperativa), alla data della correlata
delibera di esclusione.

2.2.1. Al riguardo, la
giurisprudenza, rappresentata dalle sentenze appena citate (da Sezione, Su,
75/99 a Sezione prima, 15779/04) si è sin qui espressa nel senso che il credito
di liquidazione della quota del socio fallito “trova il suo fondamento nello
stesso fatto costitutivo del vincolo sociale” e dunque in una situazione
appunto anteriore alla dichiarazione di fallimento (sia che si ricolleghi
l’esclusione del socio al fallimento in sé, sia invece che si faccia riferimento
alla delibera di esclusione). Si è affermato, infatti, che il,socio
con la costituzione del vincolo sociale acquista uno status che comprende, tra
gli altri diritti, quello alla liquidazione della quota”, il quale, “se diviene
liquido ed esigibile nel momento dell’esclusione del fallito, ove sia tale
evento a far cessare il suo rapporto con la società, trova fondamento e radice
causale nella costituzione del vincolo sociale”.

Da qui, pertanto, l’anteriorità
di detto credito rispetto al fallimento di socio e la coevità dello stesso, a
quel momento, con eventuali contrapposti pregressi crediti della stessa
società, nei di lui confronti, agli effetti della
reciproca compensabilità, in coerenza alle riferite premesse interpretative
della norma di cui all’articolo 56 legge fallimentare.

2.2.2. Tali conclusioni sono
state, però, rimesse in discussione da una più recente
sentenza della stessa prima Sezione civile, 20169/04.

Tale pronuncia ‑ pur
mantenendo espressamente fermo il principio (Su 1999/775), condiviso dalla
prevalente dottrina, per il quale «la disposizione contenuta nell’articolo 56
legge fallimentare rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti
che si trovino ad essere al contempo creditori e
debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l’effetto compensativo si
produce e ferma restando l’esigenza dell’anteriorità del fatto genetico della
situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte», ossia
l’ammissibilità della compensazione anche con un credito del fallito non ancora
liquido o esigibile, purché sorto prima della declaratoria di fallimento – ha,
con specifico riferimento alla liquidazione della quota del socio di
cooperativa escluso dalla società proprio per effetto della declaratoria di
fallimento (articoli 2288, comma 1, e 2527, comma 1, Cc, previg. e oggi 2533, comma 1, n. 5 Cc), consapevolmente mutato in
senso restrittivo il precedente orientamento giurisprudenziale dì legittimità
in ordine al momento genetico del diritto del socio alla liquidazione della
quota sociale, posticipandolo rispetto al precedente indirizzo, che lo aveva
individuato in quello di costituzione del vincolo sociale. Alla conclusione
dell’inoperatività della compensazione fallimentare la pronuncia è pervenuta
ritenendo anche in linea con l’orientamento espresso da questa Corte in tema di
diritto all’utile societario, che, pur non essendo contestabile che il diritto
alla liquidazione della quota sociale abbia tra ì suoi presupposti il rapporto
di società e l’originario conferimento da cui discende la stessa qualità di
socio, ciò non equivalga in
alcun modo a dire che con il contratto di società nasca in capo a
ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di
diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento o,
comunque, la percezione dell’equivalente in denaro di una quota proporzionale
del patrimonio sociale, in quanto, finché il vincolo societario permane il
socio non ha diritto né ad una quota di liquidazione né alla liquidazione della
sua quota, cosicché il credito per liquidazione della quota è privo del
requisito di certezza.

Per cui, al riguardo, di
null’altro il socio potrebbe dirsi titolare che di una mera aspettativa, legata
all’eventualità che, al momento dello scioglimento del rapporto sociale, il
patrimonio della società abbia consistenza attiva sufficiente a giustificare
l’attribuzione pro quota al socio stesso di valori proporzionali alla sua
partecipazione.

Nel che è appunto l’elemento di
dissonanza, evidenziato dalla Sezione semplice, tra le due riassunte
prospettazioni interpretative, per il profilo ed agli effetti della ammessa
(nel primo caso) od esclusa (nel secondo) compensabilità, ex articolo 56 legge fallimentare, in ragione della ritenuta, o meno sua
anteriorità al fallimento, del credito liquidatorìo di quota del socio fallito
con suoi debiti verso la medesima società.

3. Non ci si trova, per altro, di
fronte, nella specie, ad un contrasto sincronico di giurisprudenza, bensì più
propriamente al cospetto della revisione come detto ‑ di un precedente
indirizzo esegetico da parte di una pronunzia successiva (n. 20169/04 cit.).
Revisione comunque consapevole e meditata, le cui argomentazioni e conclusioni
anche queste Sezioni unite ritengono di condividere, in tal senso, quindi,
componendo il contrasto (potenziale) tra i due riferiti indirizzi.

4. La costituzione del rapporto
societario e l’originario conferimento, da cui discende la stessa qualità di
socio, costituiscono, per vero, il necessario antecedente logico, il presupposto
giuridico, o per così dire la causa remota del diritto del medesimo “a una
parte proporzionale … del patrimonio netto risultante dalla liquidazione”
(come testualmente recita l’articolo 2350 Cc, in parte qua non modificato dal
D.Lgs 6/2003), ma non rilevano come fatto direttamente
genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente (come nel case
invece, ad esempio, di un finanziamento concesso dal socio alla società al
momento della stipulazione del contratto sociale), poiché quel conferimento non
è certo effettuato con riserva dell’eventuale esclusione del socio a dello
scioglimento della società, bensì come mezzo al fine dello svolgimento e di un
positivo risultato della attività sociale.

Il socio ha diritto invece, in
prospettiva, ad ottenere una quota proporzionale ‑ come detto ‑ del
patrimonio societario netto, quale risultante dalla liquidazione”, ma è questo
all’evidenza un diritto potenziale o comunque in
attesa di espansione, destinato a divenire attuale solo al momento in cui si
addivenga ad una liquidazione (del patrimonio della società o della singola
quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto
societario nei soli suoi confronti) e alla condizione che, a tal momento, dal
bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a
giustificare l’attribuzione pro quota al socio stesso di valori proporzionali
alla sua partecipazione.

E ciò non diversamente da quanto
accade per il “diritto agli utili netti” (cui pure fa riferimento il citato
articolo 2350), con riguardo al quale è principio acquisito che esso, pur
essendo (come il diritto ad una quota di liquidazione o alla liquidazione della
propria quota) insito nello status di socio, non acquista in realtà natura e
sostanza di vero e proprio “diritto di credito” se non in quanto il bilancio
d’esercizio faccia effettivamente registrare l’esistenza di utili e l’assemblea
sociale ne deliberi la distribuzione ai soci, ond’è che solo da quel momento un
simile diritto può dirsi acquisito al patrimonio del socio (cfr. Cassazione, 10271/04; ed 2959/93).

4.1. Con riferimento al momento
anteriore a quello liquidatorio e con riguardo, appunto, al credito relativo
(alla quota di liquidazione o) alla liquidazione della sua quota, la citata
sentenza del 2004 riconosce pertanto al socio la titolarità di una “mera
aspettativa”.

Questa configurazione ‑ che
ha valenza più che altro descrittiva di una posizione
creditoria non attuale e priva, allo stato, oltre che dei requisiti di
liquidità ed esigibilità,anche di un connotato di certezza ‑è solo
apparentemente contraddetta dalla successiva sentenza della stessa Sezione
prima, 15721/05.

La quale, nell’escludere che,
prima dello scioglimento della società, il socio abbia una mera aspettativa,
non ha inteso con ciò riferirsi ad una anticipata
individuabilità del suo credito alla quota, ma più specificamente (e
correttamente) affermare che, con la stipula del contratto societario, il socio
già comunque acquista diritti strumentali, come “il diritto alla durata
tendenzialmente illimitata della società ed alla propria partecipazione al
libero svolgimento dell’attività negoziale di essa, senza termini ed eventi
interruttivi che la pregiudichino posti dall’esterno, quindi il diritto alla
correttezza dei comportamenti nell’ambito societario, nonché al regolare
svolgimento delle operazioni sociali, e, per quanto qui specificamente
interessa, il diritto alla instaurazione della liquidazione alle condizioni e
con le modalità previste dagli articoli 2448 e ss. Cc, in guisa da non
pregiudicare la positiva determinazione della quota, ove un attivo sussista,
dopo il pagamento dei debiti sociali”.

Con il che detta ultima sentenza
non ha quindi contraddetto, ma ha anzi confermato, a sua volta, il carattere
meramente potenziale del diritto alla quota, momente societate; e ha solo
precisato che la posizione del socio non si esaurisce in quella aspettativa di
credito, ma consta, appunto, ab initio, di quegli altri strumentali diritti che
‑ ai fini della soluzione della diversa e specifica questione in quel
caso sul tappeto giustificano la soluzione, ad essa
data dalla Corte, nel senso che “la qualità di soci dei ricorrenti ne implica
l’inclusione fra i soggetti legittimati ad insorgere contro i fatti illeciti
(dolosi o colposi) dei terzi incidenti sul mantenimento in vita della società,
e sulla loro qualità di soci, e/o che possano comportare un depauperamento del
patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei
diritti di partecipazione all’ente societario”.

4.2. Tornando, quindi, alla
fattispecie che ne occupa, va conclusivamente enunciato in relazione alla
stessa il seguente principio: il socio di una società cooperativa diviene
titolare dl diritto alla quota di liquidazione e del relativo credito soltanto
allorché si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale e,
anteriormente, vanta esclusivamente una mera aspettativa legata all’eventualità
che, all’atto del verificarsi di detta causa, il patrimonio della società abbia
una consistenza tale da permettere l’attribuzione pro quota” di valori
proporzionali alla sua partecipazione; pertanto, il credito relativo alla quota
di liquidazione vantato dal socio escluso a seguito della dichiarazione di
fallimento [ovvero ora, ex articolo 2533 n. 5, nuovo testo,
Cc, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società di
adottare in ragione del suo fallimento] nasce ‑ o comunque diviene certo
‑ esclusivamente per effetto di quella dichiarazione [o di quella
delibera] e, conseguentemente, va esclusa la sussistenza del presupposto (di
anteriorità) necessario per ritenere detto credito compensabile, ex articolo
56, legge fallimentare, con i contrapposti crediti vantati dalla società nei
suoi confronti.

5. La sentenza impugnata – che ha
deciso in conformità al riferito principio – resiste quindi alle
censure avverso di essa formulate con il ricorso della Banca, che va,
pertanto, respinto.

6. La corrispondenza della tesi
interpretativa sostenuta in ricorso con l’orientamento, a quella data, della
giurisprudenza di questa Corte, giustifica la compensazione integrale, tra le
parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, a
Su, respinge il ricorso e compensa le spese.