Civile

Saturday 18 February 2006

Per il rimborso delle cure sanitarie all’ estero è competente il giudice amministrativo.

Per il rimborso delle cure
sanitarie all’estero è competente il giudice amministrativo.

Consiglio di
Stato – Sezione quinta – decisione 1 aprile 2005 – 27 gennaio 2006, n.
242

Presidente Iannotta – Estensore Allegretta

Ricorrente Azienda Usl Roma 1

Fatto

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Roma, Sezione terza, ha accolto il ricorso dei sigg. Bruno Bacchetti ed
Ezio Maria Bacchetti ed ha annullato gli atti regionali che hanno negato la
rimborsabilità delle spese sostenute per cure fruite all’estero dal sig. Bruno
Bacchetti. Il Tar, previa reiezione delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva,
sollevate dall’Azienda U.S.L. Roma A, ha ritenuto fondata la censura di
violazione dell’articolo 7 comma 2 del D.M. 3 novembre 1993.

Avverso l’anzidetta sentenza ha
proposto appello l’Azienda, denunciandone l’erroneità e ne ha chiesto
l’annullamento; con vittoria di spese, competenze ed onorari, riproponendo sostanzialmente le eccezioni di difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo e di difetto di legittimazione
passiva, in rito, e di infondatezza nel
merito, già formulate in primo grado.

Ha proposto appello incidentale
autonomo la Regione Lazio, la quale ha sollevato le medesime eccezioni, in rito
e nel merito, sollevate dall’appellante principale.

Per resistere si sono costituiti
in giudizio gli appellati, i quali hanno controdedotto, concludendo
per la reiezione sia dell’appello principale, perché infondato,
che dell’appello incidentale perché tardivo, oltre che infondato;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.

La causa è
stata trattata all’udienza pubblica del giorno 1 aprile 2005, nella quale,
sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

Diritto

La controversia attiene al
diniego, opposto agli appellati, di rimborso delle spese da essi
sostenute per cure fruite all’estero senza preventiva autorizzazione ai sensi
dell’articolo 7 comma 2 del Dm 3 novembre 1993.

Con il primo motivo di gravame l’Azienda U.S.L. appellante ripropone l’eccezione di
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, disattesa dai primi
giudici.

Si sostiene che, nella
fattispecie, sussistendo ragioni di urgenza della cura
in dipendenza di malattia comportante pericolo di vita o possibilità di
aggravamento, la situazione giuridica dedotta in giudizio ha la consistenza di
un vero e proprio diritto soggettivo, cosicché la controversia rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, in assenza del potere discrezionale autorizzativo
della pubblica Amministrazione, con
conseguente inconfigurabilità di atti amministrativi comunque disapplicabili a
norma dell’articolo 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.

La tesi non è condivisibile. La
stessa Amministrazione afferma, nel censurare
il merito della sentenza impugnata, che il Tar ha dato una lettura parziale dell’articolo 7 comma 2 del D.M. 3 novembre 1993, che non
tiene conto dell’inciso “ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di cui all’articolo 2” e, quindi, del fatto che la norma, se
consente di prescindere dalla preventiva autorizzazione, impone però l’esame a
posteriori della sussistenza delle condizioni e dei presupposti suddetti. Deve
convenirsi, allora, che il concorso del servizio sanitario nazionale nelle
spese di cura, sostenute in assenza di preventiva autorizzazione per
“prestazioni di comprovata gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai
cittadini che si trovino già all’estero”, è in ogni caso condizionato al positivo apprezzamento della sussistenza dei presupposti e
delle condizioni di cui al citato articolo 2, nonché dei requisiti di
eccezionale gravità ed urgenza dell’intervento sanitario, vale a dire
all’esercizio, sia pure con diverse modalità, dello stesso potere nelle altre ipotesi
esercitato in via preventiva. Ne consegue che, a fronte della discrezionalità
riconosciuta all’Amministrazione in ordine alle valutazioni che le competono quale titolare
di quel potere, la posizione del richiedente non può che essere qualificata di
interesse legittimo, con conseguente giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo. L’attuale disciplina in materia di assistenza
sanitaria all’estero in favore dei cittadini italiani, invero, garantisce loro
una assistenza di carattere esclusivamente sussidiario, ma non prevede il
diritto soggettivo perfetto del cittadino ad una assistenza sanitaria globale,
usufruibile dovunque egli si trovi e per qualsiasi ragione, compreso il caso
della urgenza comunque imprevista fino al momento del passaggio della frontiera
nazionale (cfr. Cassazione civile, Sezione Lav., 20
agosto 2003 n. 12249).

Il primo motivo d’appello deve
ritenersi, pertanto, infondato.

Non ha pregio neppure il secondo
motivo, con il quale la A.u.s.l. si duole che in primo
grado non sia stato rilevato il suo difetto di legittimazione passiva, quale
mero ufficio di trasmissione degli atti della procedura. Il Tribunale, invero,
correttamente ha riconosciuto nell’Azienda il soggetto che, non solo partecipa
pur sempre al procedimento avviato con la richiesta di rimborso, ma sul cui
bilancio grava l’eventuale spesa. Ad essa compete, ad
ogni modo, di adottare il provvedimento finale, positivo o negativo, sulla
domanda del privato sulla base del parere del centro di riferimento. Essa,
pertanto, è certamente legittimata a resistere nella controversia che abbia ad oggetto la reiezione della domanda.

Con il terzo motivo di appello si sostiene che erroneamente il T.A.R. ha accolto
nel merito l’originario ricorso. Come s’è sopra accennato, ad
avviso dell’Azienda, la sentenza è frutto di una lettura parziale
dell’articolo 7 comma 2 del D.M. 3 novembre 1993. Il giudice di primo grado
avrebbe ritenuto che sempre ed indiscriminatamente la spesa per cure all’estero
debba essere rimborsata a fronte dell’impossibilità
oggettiva di ottenere in Italia le prestazioni allorché l’assistito si trovi
all’estero. Lettura, questa, che non terrebbe conto dell’inciso “ferma restando
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’articolo 2” e,
pertanto, della necessità di un esame postumo della
sussistenza di quei presupposti e condizioni.

Anche
questo motivo di censura va disatteso. Esso, invero, è fondato su di un’errata
interpretazione della sentenza appellata.

Occorre evidenziare, infatti,
come in primo grado i ricorrenti hanno rilevato che, nell’affermare trattarsi
nel caso di specie di “patologia acuta, imprevista ed imprevedibile occorsa in
occasione di soggiorno per motivi di studio negli U.S.A.”,
il parere della Commissione regionale recepito dalla A.u.s.l. prospetta un caso
nel quale diventa applicabile proprio il secondo comma dell’articolo 7 citato,
che esonera dalla preventiva autorizzazione anche le prestazioni sanitarie
“usufruite dai cittadini che si trovino già all’estero”.

Il Tribunale ha accolto il
ricorso con riguardo a tale censura, ma ha statuito, non quanto l’Azienda
appellante riferisce nel motivo in esame, bensì che l’Amministrazione,
alla stregua dell’anzidetta disposizione, non poteva negare il contributo in
ragione della circostanza evidenziata nel menzionato parere e cioè del fatto che l’interessato si trovava già all’estero.

Il terzo ed ultimo motivo di
doglianza proposto dall’Azienda non può, pertanto, essere accolto e,
considerata l’infondatezza di tutti i motivi
con esso dedotti l’intero gravame va respinto.

Va respinto, peraltro, anche
l’appello incidentale autonomo della Regione Lazio.

Contrariamente a quanto eccepito
dagli appellati, esso è tempestivo in quanto notificato nei sessanta giorni (in
data 30 aprile 2002) dalla notificazione della sentenza (avvenuta il 1 marzo
2002). È, tuttavia, infondato, giacché vi si
deducono gli stessi motivi di censura come sopra disattesi; con la
particolarità che non sussiste il rappresentato difetto di legittimazione
passiva della Regione, ad essa spettando la
rappresentanza in giudizio della Commissione regionale che ha espresso il
parere sopra menzionato, impugnato con il ricorso di primo grado.

Per le ragioni tutte che
precedono, entrambi gli appelli vanno respinti.

Sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe indicato e l’appello incidentale.

Compensa tra le parti spese e
competenze del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.