Penale

Monday 20 September 2004

Per il reato di disturbo del riposo delle persone non è necessario l’ effettivo dCassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241isturbo di un numero illimitato di persone.

Per il reato di disturbo del riposo delle persone non è necessario leffettivo disturbo di un numero illimitato di persone

Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241

Presidente Teresi Relatore Mocali

Ricorrente Calandro

Osserva

Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale dichiarava il Calandro colpevole di contravvenzione allarticolo 659 Cp, condannandolo alla pena di 170 euro di ammenda, oltre alle pronunce accessorie, dichiarava invece limprocedibilità dellazione penale nei suoi confronti quanto al reato di minacce lievi, per mancanza di querela.

Osservava il primo giudice che sia il denunciante Santarnecchi, sia il teste Licciardi, avevano confermato che il Calandro non aveva impedito il latrato dei propri cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone; si trattava di un fatto diffusivo al di là del concreto numero delle persone raggiunte dai rumori molesti che quindi integrava la contravvenzione contestata.

Avverso tale pronunciaricorreva per cassazione il Calandro, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.

Il reato in addebito sussiste solo quando la fonte sonora denunciata attinga un numero indeterminato di persone di media sensibilità; nella specie, i latrati disturbavano il solo Santarnecchi e non altri, come il confinante, che aveva deposto in proposito. Il luogo del reato era in campagna, lontano da altre abitazioni ed edifici, con la conseguente inidoneità della lamentata turbativa ad integrare una ipotesi penalmente rilevante.

Doveva altresì rilevarsi che, per quanto il capo dimputazione contenesse una specifica data di accertamento, nessuna indagine era stata fatta in proposito, facendo la sentenza impugnata generico riferimento al fatto contestato, senza alcuna localizzazione cronologica.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la contravvenzione addebitatagli non si realizza per leffettivo raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata in concreto dal denunciante; ciò che rileva penalmente è la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea al di là delle caratteristiche soggettive della fattispecie a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero della generalità di soggetti che fossero attinti dai rumori (nella specie, dai latrati); infatti, il reato in questione colpisce il  bene giuridico dellordine e della tranquillità pubblici. Nel caso in esame, la sentenza impugnata motiva senza incorrere in vizi logico-giuridici e alla stregua del compendio testimoniale esaminato su tale potenzialità; né a questa Corte è dato procedere ad una rivisitazione del quadro probatorio, che è indagine fattuale istituzionalmente interdetta al giudice della legittimità.

Quanto alla collocazione nel tempo nellipotesi contravvenzionale in questione, la censura di un difetto di indagine sul giorno del contestato accertamento è speciosa, giacché quella data segna la denuncia del fatto lesivo, poi retrospettivamente accertato a mezzo appunto dellindagine dibattimentale, cui la decisione gravata di ricorso fa richiamo.

Il ricorso stesso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1600 di cui euro 1200 per onorari.