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Per il Giudice di Pace di Viterbo l’ obbligo delle cinture in auto viola i principi di eguaglianza costituzionali e anche i diritti fondamentali dell’ uomo. N. 1187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003.
Per il Giudice di Pace di Viterbo l’obbligo delle cinture in auto viola i principi di eguaglianza costituzionali e anche i diritti fondamentali dell’uomo
N. 1187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003.
Ordinanza emessa il 1° ottobre 2003 dal giudice di pace di Viterbo sul ricorso proposto da Bozza Venturi Michele Antonio e Ufficio territoriale del Governo di Viterbo Circolazione stradale – Norme di comportamento – Obbligo di indossare la cintura di sicurezza – Irragionevolezza – Contrasto con il principio di uguaglianza (in raffronto alle categorie esenti dall’obbligo) – Lesione dei diritti inviolabili dell’uomo – Violazione della liberta’ personale – Incidenza sul rispetto della persona umana – Contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, comma secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 8; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), art. 29, n. 2. (GU n. 4 del 28-1-2004)
IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunziato in data odierna la seguente ordinanza ex art. 23,
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per questione
non manifestamente infondata di incostituzionalita’.
Nella speciale procedura ex lege n. 689/1981 iscritta al n. 1599
del R.G.A.C. per l’anno 2003, tra Bozza Venturi Michele Antonio,
rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Bozza Venturi del foro di
Roma, domiciliato ope legis presso la cancelleria dell’ufficio del
Giudice di pace di Viterbo e Ufficio territoriale del Governo di
Viterbo in persona del prefetto pro tempore.
Oggetto: opposizione alla ordinanza-ingiunzione del Prefetto di
Viterbo emessa in data 31 ottobre 2002 n. 20844/2002 relativa la
conferma della sanzione amministrativa per violazione dell’art. 172,
d.lgs. n. 285/1992, in quanto, alla guida di autovettura, non
indossava la cintura di sicurezza prescritta ed imposta dall’articolo
di legge in questione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato a questo ufficio in data 9 maggio 2003 il
sig. Michele Antonio Bozza Venturi, successivamente assistito
dall’avv. Alessandro Bozza Venturi, si e’ opposto
all’Ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Viterbo che ha confermato
la sanzione amministrativa applicatagli in data 21 maggio 2002 dal
Comando Polstrada di Viterbo per violazione dell’art. 172 del d.lgs.
n. 285/1992, sollevando una serie di eccezioni tra cui quella di
illegittimita’ costituzionale dell’art. 172 predetta fonte normativa,
e di conseguenza rilevandone la violazione dei seguenti articoli
della Costituzione della Repubblica:
art. 2, in quanto tale la’ dove la Costituzione riconosce
l’esistenza dei diritti inviolabili dell’uomo e lo sviluppo della sua
personalita’, essi sono tarpati e violati dalla decisione altrui,
irrazionale, di doversi legare al mezzo di trasporto;
art. 3, in quanto l’imporre il soffocante obbligo delle
cinture solo ad alcuni viola il principio dell’uguaglianza: ne sono
esentate infatti numerose categorie di cittadini, a cui, si
riconosce, la cintura di sicurezza sarebbe di danno oltre che di
fastidio, riconoscendo con cio’ tale sua potenzialita’;
art. 13, per cui la liberta’ personale e’ inviolabile: non e’
lecito imporre al cittadino cio’ che costituisce il suo diritto di
autodeterminazione, e che concerne lui solo e la sua personalita’;
art. 32, secondo comma, ove essa impone il rispetto della
persona umana, e dunque la dignita’ delle sue scelte e delle
decisioni che concernono essa sola.
Quanto alla Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo (legge 4
agosto 1955, n. 848) l’art. 8, per cui Toute personne a droit au
respect de sa vie privee.. Il ne peut y avoir ingerence d’une
autorite’ publique dans l’exercice de ce droit.., mentre una
imposizione di uso di cinture di sicurezza viola il rispetto alla
vita privata.
Quanto alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
proclamata dall’assemblea delle NN.UU. (di cui lo Stato italiano fa
parte) il 10 dicembre 1948, all’art. 29, lettera 2:
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il
rispetto dei diritti e delle liberta’ degli altri …
In data 9 luglio 2003 veniva discusso il ricorso davanti
l’intestato ufficio del giudice di pace, era presente per il
ricorrente l’avv. Alessandro Bozza Venturi, nessuno per l’U.T.G. di
Viterbo, neppure costituitosi in giudizio.
All’esito della discussione orale, questo giudice ha trattenuto
la causa in decisione, assegnando termini per deposito di note:
Motivo della decisione
L’eccezione di illegittimita’ costituzionale posta dal ricorrente
merita certamente attenzione:
per il principio di ragionevolezza che deve informare le
leggi, principio generale e primordiale, ancor piu’ evidentemente
leso la’ dove, con la novita’ della «patente a punti», il mancato uso
delle cinture e’ colpito dalla perdita addirittura di 5 punti, con la
sanzione ulteriore, giusta il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, ora
confermato dalle legge di conversione n. 214 del 2003, della
sospensione della patente per 15 giorni in caso di reiterazione, di
piu’ dunque del passaggio col semaforo rosso o del sorpasso in curva;
poiche’ in effetti le suesposte considerazioni non appaiono
peregrine, anche alla luce della violentissima campagna
sanzionatoria, che ha aggravato oltremodo in maniera irrazionale le
sanzioni previste, che portano alla seconda volta alla sospensione
della patente dai quindici giorni ai due mesi, mentre per esempio per
la retromarcia in autostrada, l’inversione di marcia in curva,
circolare contromano, mancato fermo dopo aver provocato un incidente,
e’ prevista una penalita’ di soli 4 punti;
ritenuto che l’uso o meno dei sistemi di ritenuta al veicolo
debba far parte, alla luce dei principii costituzionali delle
democrazie, della discrezionalita’ personale, non potendosi tornare
al sistema dittatoriale contro cui si sono sacrificate cosi’ tante
vite di idealisti;
P. Q. M.
Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per il
contrasto dell’art. 172, d.lgs. n. 285/1992, cosi’ come modificato
dal decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 e successiva conversione
in legge con legge n. 214 del 2003, con gli articoli 2, 3, 13, 32,
secondo comma, Costituzione della Repubblica; con la legge 4 agosto
1955, n. 148, art. 8; con l’art. 29, lettera 2 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’assemblea delle
NN.UU. (di cui lo Stato italiano fa parte) il 10 dicembre 1948; con
il principio di ragionevolezza;
Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il giudizio in corso;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento italiano.
Viterbo, addi’ 5 settembre 2003
Il giudice di pace: Balestra
04C0088