Lavoro e Previdenza

Friday 06 June 2003

Per il giudice del lavoro Michele Santoro deve ritornare in prima serata sulla RAI.

Per il giudice del lavoro Michele Santoro deve ritornare in “prima serata” sulla RAI.

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza 3 giugno 2003

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro 1° grado

Il giudice designato, dr. Massimo Pagliarini

sul ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. nel procedimento n. 260959 del Ruolo affari contenziosi civili dell’anno 2002, vertente

T R A

SANTORO Michele

(avv.ti Domenico d’Amati e Nicoletta d’Amati)

ricorrente

E

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

(avv.ti Matteo Dell’Olio e Oberdan Tommaso Scozzafava)

convenuta

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 26.5.2003 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. depositata in data 24.12.2002, Michele Santoro esponeva che:

con provvedimento del 9.12.2002, il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in accoglimento di una domanda cautelare presentata dallo stesso istante, aveva ordinato alla RAI di adibirlo alle mansioni di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell’attualità;

con raccomandata del 10.12.2002 i suoi difensori – facendo riferimento al provvedimento del giudice – avevano invitato il direttore generale dell’azienda all’integrale ripristino del gruppo di lavoro affidatogli, comprendente i collaboratori di cui ad un elenco allegato; all’integrale ripristino delle strutture logistiche redazionali, in precedenza utilizzate nei locali di via Teulada, ivi comprese le salette di montaggio;

detto invito era rimasto privo di risposta da parte dell’azienda, che non aveva dato esecuzione al provvedimento del giudice, trovandosi egli ancora in condizioni di forzata inoperosità;

in particolare, era rimasto privo delle strutture necessarie ai fini dello svolgimento delle mansioni che gli spettavano, in quanto della redazione in precedenza affidatagli, in via Teulada:

la stanza di segreteria, le stanze redazione 1 e 2, la saletta grafica e le salette di montaggio 1, 2 e 3, erano state sottratte alla sua disponibilità ed assegnate ad altre produzioni;

la stanza della segreteria di produzione era stata sottratta alla sua disponibilità; la stanza redazione 3 era rimasta vuota e lo studio n. 2 di Saxa Rubra (normalmente utilizzato per le trasmissioni in diretta) era stato spogliato della scenografia e destinato ad altra produzione;

l’azienda aveva poi distolto dalla predetta redazione gran parte del personale che in precedenza la occupava e che collaborava con lui per la realizzazione dei programmi televisivi, e precisamente 11 giornalisti, 4 addetti al casting, 4 addetti alla segreteria di redazione, l’addetta alla sua segreteria personale, il produttore esecutivo, 6 addetti al montaggio, 2 addetti alla grafica, l’addetto al sito Internet di Sciuscià ed infine il regista (tutti nominativamente indicati).

Ciò premesso – e ritenuto che per l’esecuzione del provvedimento cautelare dovessero essere messi a sua disposizione i locali, le attrezzature ed il personale sopra richiamato e che dovessero essere determinate le modalità di trasmissione dei programmi televisivi che sarebbero stati da lui realizzati – l’istante chiedeva al giudice di determinare le modalità di attuazione dell’ordinanza cautelare richiamata.

Con deposito di memoria si costituiva in giudizio l’azienda convenuta, la quale deduceva che:

non era vero che il ricorrente era privo di risorse e mezzi tecnici, poiché, oltre alla sua stanza e all’archivio, aveva a disposizione i collaboratori Ruotolo, Costamagna, Formigli e Iacona, con le stanze da questi occupate; ed ulteriori risorse e mezzi sarebbero stati funzionali a specifici programmi;

dal ricorrente non erano state formulate proposte di nuovi programmi, le quali comunque dovevano essere discusse con la direzione della Rete di appartenenza (Raidue) ed inoltrate al Consiglio d’Amministrazione per l’inserimento – previe le occorrenti variazioni di altri programmi – nel piano annuale di trasmissioni;

doveva comunque tenersi presente che la Rai, ai sensi del contratto di servizio con lo Stato, doveva “sviluppare un’offerta caratterizzata da completezza e varietà, capace di raggiungere obiettivi diversificati e in grado di rispondere ai bisogni differenziati del pubblico”; e perciò doveva equilibrare il rapporto tra i programmi di approfondimento dell’attualità e gli altri rientranti nella televisione “generalista”;

in particolare, non era possibile riproporre il programma Sciuscià poiché era stato riproposto più volte, anche sotto la forma di edizione straordinaria o speciale, poiché aveva dato luogo a sanzioni da parte del Garante e poiché apparteneva allo stesso genere di Ballarò ed Excalibur, con conseguente violazione del principio di differenziazione, nonché alterazione degli equilibri, non potendosi, tali ultimi programmi, eliminare in corso d’opera in quanto vi erano contratti stipulati, diritti di terzi e risorse già adibite;

era il ricorrente, pertanto, che doveva presentare proposte per una nuova formula di programma di approfondimento dell’attualità, che non fosse riproduttivo di Sciuscià, né di Ballarò o Exacalibur.

La Rai concludeva chiedendo che venisse dichiarato improponibile, inammissibile o comunque infondato il ricorso.

Alla prima udienza (22.1.2003) il procuratore speciale dell’azienda dichiarava che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare in questione, il direttore generale dell’azienda aveva incontrato il direttore di Raitre, il quale aveva ricevuto ampio mandato per incontrare il ricorrente e concordare con questi l’affidamento di un programma di informazione sull’attualità, da mandare in onda sulla stessa Raitre ed in seconda serata, aggiungendo che lo stesso ricorrente sarebbe stato a breve convocato dal direttore di Raitre, dr. Ruffini.

Disposta pertanto la convocazione dei quest’ultimo per verificare l’esito delle trattative, alla successiva udienza del 5.2.2003 veniva rigettata, con ordinanza, l’eccezione sollevata dalla difesa della Rai e rivolta alla declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare per tardività dell’instaurazione del giudizio di merito. Alla stessa udienza il direttore di Raitre confermava che vi era la disponibilità da parte dell’azienda a fare effettuare al Santoro programmi di reportage in seconda serata, di domenica e a partire dal prossimo mese di maggio, il numero dei quali doveva ancora essere stabilito perché legato a motivi di budget.

All’udienza successiva (19.2.2003) l’azienda produceva delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.2.2003 con la quale si dava mandato al direttore generale di verificare la possibilità di affidare al ricorrente la conduzione di un programma di approfondimento giornalistico nel rispetto delle garanzie di pluralismo e di imparzialità e di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle proposte individuate. Alla stessa udienza, il direttore di Raitre dichiarava di aver inviato al direttore generale, in data 13.2.2003, una proposta di collocazione del ricorrente su Raitre a partire dal prossimo mese di maggio, per l’effettuazione di venti puntate di reportage da trasmettere in seconda serata, proposta della quale ne aveva parlato con il direttore generale il quale, a sua volta, gli aveva riferito che ne avrebbe parlato in sede di Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, la difesa del ricorrente chiedeva un breve rinvio per potere prendere cognizione della delibera del C.d’A., facendo comunque presente che la soluzione prospettata avrebbe costituito esecuzione solo parziale del provvedimento cautelare, dal momento che essa non contemplava programmi da trasmettere in prima serata.

Alla successiva udienza (28.2.2003) il procuratore speciale della Rai faceva presente che il Consiglio di Amministrazione, nei giorni precedenti, aveva posto all’ordine del giorno la “questione Santoro” e viste le note vicende che lo avevano riguardato (dimissioni dei componenti rimasti in carica e nomina di un nuovo C.d’A.), aveva ritenuto opportuno non adottare alcuna delibera di variazione di palinsesto, considerando più corretto che su tale questione si pronunciasse il nuovo Consiglio; aggiungeva che il Consiglio uscente aveva espresso l’invito al Santoro di formulare eventuali ipotesi transattive sull’intera vicenda. Al riguardo, il ricorrente dichiarava che egli chiedeva di tornare a fare il proprio lavoro di giornalista, come sempre aveva fatto, salvo ogni accordo con i nuovi (eventuali) direttori di rete sulle modalità della programmazione.

All’udienza del 9.4.2003 il ricorrente depositava note di udienza con le quali – richiamata l’intera vicenda processuale e un ultimo scambio epistolare intervenuto con il direttore degli affari legali dell’azienda, avente oggetto eventuali ipotesi transattive, non andate tuttavia a buon fine – chiedeva, ex artt. 68 e 612 c.p.c., la nomina di un esperto in materia di gestione di emittenti televisive il quale “sostituendosi per tutto quanto necessario al Direttore Generale della RAI e ai direttori di rete, faccia in modo che il ricorrente, munito delle necessarie strutture e con la collaborazione del suo gruppo di lavoro, possa provvedere alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità da diffondersi attraverso le reti televisive di detta emittente”, con le stesse note il ricorrente chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Alla stessa udienza il rappresentate dell’azienda dichiarava che da parte dei nuovi vertici aziendali vi era l’intenzione di dare esecuzione al provvedimento cautelare; chiedeva altresì un rinvio di circa un mese per consentire al neo C.d’A. di procedere all’audizione dei direttori di rete nell’ambito della nuova riprogrammazione dell’informazione e delle necessarie variazioni di palinsesto. La difesa del ricorrente, viste le addotte motivazioni della richiesta di rinvio, aderiva ad essa, soprassedendo, allo stato, alle richieste formulate nelle note di udienza depositate.

Alla successiva udienza del 7.5.2003 la difesa dell’azienda produceva la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione il giorno precedente con la quale richiamata le delibere del 14.11.2002, del 5 e del 27.2.2003 con le quali era stato dato mandato al Direttore generale di verificare la possibilità di affidare alla conduzione di Michele Santoro un programma di approfondimento giornalistico; ascoltata la relazione del Direttore generale che aveva illustrato due proposte alternative, concordate con le Reti TV; ritenuto che entrambe le proposte risultavano coerenti con il provvedimento cautelare, con l’offerta complessiva di approfondimento giornalistico nonché con gli obiettivi di ascolto assegnati alle Reti TV – si approvavano le due predette proposte alternative, nonché contestualmente le variazioni di budget e di palinsesto ad esse conseguenti e si dava mandato al Direttore generale di procedere nel senso sopra indicato. Veniva altresì allegata la nota per il Direttore generale, sottoscritta dai tre direttori di rete il 5.5.2003, con la quale all’esito delle riunioni e dei colloqui intervenuti circa la “questione Santoro” si esponevano “le condivise conclusioni alle quali ha condotto una ponderata valutazione comparativa, attuale e prospettica a medio termine, delle compatibilità editoriali e budgetarie dei palinsesti delle tre Reti televisive”. In particolare – nel darsi atto della conferma della possibilità e della disponibilità di Rai Tre ad ospitare un programma di approfondimento informativo di attualità da affidare, in fase realizzativa e nella conduzione, a Michele Santoro a partire dalla prossima stagione autunnale, in ottemperanza al provvedimento cautelare; e del fatto che nell’esaminare la questione nel complesso dell’offerta Rai si era tenuto conto che quella di Rai Tre presentava un significativo numero di programmi di approfondimento di prima e seconda serata, sui quali si riflettavano anche quelli di Testata – si chiariva che si era ricercata una “soluzione innovativa, in duplice alternativa, sia dal punto di vista della collocazione oraria che del formato”. Si facevano quindi due proposte:

la prima prevedeva “un programma nel pomeriggio del sabato, dalle 16,30 alle 18,00, articolato in 8 puntate di circa 90’ ciascuna (dunque paragonabile per durata ed oggetto a quella dei programmi in passato curati e condotti dallo stesso Santoro)”;

la seconda ipotesi prevedeva “una trasmissione in 16 puntate da 20’ ciascuna nella terza serata di sabato e domenica”.

Nella nota dei tre direttori di rete si aggiungeva che in entrambe le alternative la nuova trasmissione, avendo riguardo alla composizione della platea della fascia oraria, avrebbe dovuto puntare ad un ascolto in media con le performance di Rete ed offrire comunque le massime garanzie di obiettività e di pluralismo secondo i criteri più volte ribaditi dalla Commissione Parlamentare di Indirizzo Generale e di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale con specifiche disposizioni; che nella definizione del progetto e dei contenuti del programma, Santoro avrebbe risposto direttamente al Direttore di Rai Tre e che la partenza del programma era prevista verso la fine di ottobre; che infine il costo di esso, finanziato con un extrabudget rispetto a quanto già assegnato a Rai Tre per il 2003, avrebbe dovuto essere in linea con le disponibilità aziendali e comunque non superiore al costo medio di trasmissioni similari della stessa Rete.

La difesa dell’azienda produceva altresì l’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza in data 11.3.2003, invitando il ricorrente ad esprimere una scelta tra le due proposte alternative sopra esposte e a definire, nel rispetto dei suddetti criteri e principi, il progetto e i contenuti del programma con il direttore di Rai Tre. Infine, la difesa dell’azienda contestava la possibilità, in sede di attuazione di un obbligo di fare infungibile, di fare ricorso alla nomina di un esperto in materia di gestione di emittenti televisive.

Nella stessa udienza, la difesa del ricorrente riteneva, per più motivi, che entrambe le proposte alternative prospettate dall’azienda non potevano considerarsi esecuzione del provvedimento cautelare, insistendo sulla domanda di specificazione delle modalità di attuazione del provvedimento stesso e di adozione di ogni misura necessaria per la sua realizzazione, ivi compresa la nomina di un commissario “ad acta”.

Con ordinanza resa fuori udienza veniva richiesto alla Rai di produrre documentazione ed acquisita la stessa, all’udienza del 26.5.2003 – dopo che le parti hanno discusso il contenuto della documentazione prodotta – acquisita ulteriore documentazione (delibera nel frattempo emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e memoria di difesa della Rai nello stesso procedimento), il giudice si riservava.

* * * * * * *

In via preliminare, deve essere osservato che nessun rilievo nel presente procedimento di attuazione può rivestire la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, emanata in data 15.5.2003, con la quale l’azienda convenuta è stata richiamata al rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità richiesti dall’art. 1, comma 2, della legge n. 223/90, con riferimento ad alcune puntate del programma realizzato e condotto dal ricorrente nella passata stagione televisiva.

Ciò perché si tratta di un richiamo diretto nei confronti della stessa azienda convenuta, che nessuna influenza – nemmeno indiretta o riflessa – può avere nei riguardi del provvedimento cautelare del quale in questa sede il ricorrente chiede l’attuazione.

Con quest’ultimo (emanato in data 9.12.2002) il giudice ha ordinato “alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. di adibire Michele Santoro alle mansioni di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità”.

Nelle more del presente procedimento di attuazione, il Tribunale di Roma, adito dall’azienda in sede di reclamo, nel rigettare quest’ultimo, ha chiarito che solo all’interno del macrogenere televisivo di cui alla lett. b) dell’art. 2 del contratto di servizio tra la Rai ed il Governo (“Informazione: inchieste, rubriche, di programmi di attualità, costume e società, dibattiti …”) è possibile ricercare l’area delle mansioni del Santoro, anche equivalenti ex art. 2103 c.c., e che il detto macrogenere si caratterizza per il carattere essenzialmente monotematico del singolo programma e per il necessario connotato di approfondimento delle tematiche affrontate riguardanti necessariamente l’attualità.

Ciò premesso, occorre verificare in primo luogo se le due proposte alternative avanzate dall’azienda con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6.5.2003, e cioè dopo circa ben cinque mesi dal provvedimento cautelare, siano o meno esecutive ed attuative di quest’ultimo.

La prima proposta prevede un programma nel pomeriggio del sabato, dalle 16,30 alle 18,00, articolato in 8 puntate di 90’ ciascuna.

La seconda prevede una trasmissione in 16 puntate da 20’ ciascuna nella terza serata di sabato e di domenica.

Per entrambe le proposte, la partenza del programma è prevista verso la fine di ottobre.

Ebbene, per collocazione oraria, per durata di ogni singola trasmissione (almeno per la seconda alternativa) e per mancanza di serialità e continuità, la proposta formulata dall’azienda non esegue e non attua il provvedimento del giudice.

E’ al riguardo significativo che la stessa azienda (nella nota dei tre direttori di rete del 5.5.2003, fatta propria dal direttore generale e quindi recepita dal Consiglio di Amministrazione) parli di “soluzione innovativa, in duplice alternativa, sia dal punto di vista della collocazione oraria che del formato” (il che, detto in altre ma più precise parole, significa una trasmissione collocata in una diversa fascia oraria e con una durata diversa; nella specie si tratta di una fascia oraria connotata da una audience molto minore e di una durata radicalmente ridotta).

D’altra parte, ciò è chiaramente confermato dalla lettura dei tabulati richiesti all’azienda, concernenti l’elenco dei programmi andati in video sulle tre reti nazionali, nella presente stagione televisiva ed in quella relativa agli anni 2001/2002, riconducibili al macrogenere “informazione”. Si evince, in particolare che il programma realizzato in passato dallo stesso Santoro (Sciuscià) e quelli analoghi per tipologia, formato e contenuto (cfr. ad esempio, i programmi Porta a Porta, Excalibur, Ballarò) possiedono le seguenti caratteristiche: sono trasmessi in prima o, al massimo, in seconda serata, in giorni feriali (e cioè ad eccezione del sabato e della domenica, almeno nella gran parte dei casi); sono seriali, nel senso che con una certa cadenza (alcuni quasi quotidiani, altri settimanali) sono trasmessi per l’intera stagione televisiva; la durata di ciascuna puntata varia da circa 90’ a circa 150’.

Ebbene, andare in onda il sabato pomeriggio (alle ore 16,30) per 90’ oppure il sabato e la domenica notte, dopo le ore 24,00, per 20’ ed in entrambe le ipotesi per una durata complessiva di non più di due mesi, si traduce in un’evidente variazione peggiorativa delle mansioni affidate al Santoro e in una deminutio del suo patrimonio professionale, tenuto conto, si ribadisce ancora una volta, che la valenza professionale di un’attività giornalistica che si estrinseca nella realizzazione di programmi di approfondimento su temi di stretta attualità è da individuarsi anche, se non soprattutto, in riferimento ai profili oggettivi che determinano la potenzialità comunicativa del medium offerto al giornalista (entità dell’utenza abituale, collocazione oraria, durata, frequenza e continuità della trasmissione), poiché è a tali profili che si collega – ed da tali fattori che viene valorizzata – la capacità professionale di confrontarsi con il compito di dare notizie, di farle capire e di far capire i diversi punti di vista in ordine al esse e, al tempo stesso, di sollecitare, mantenere ed accrescere l’interesse degli ascoltatori rispetto ai fatti e alle idee oggetto della rappresentazione.

Né, per giustificare la “soluzione innovativa” proposte dalla Rai al ricorrente, è possibile invocare la circostanza che, nell’ambito di Raitre, vi sarebbe già un significativo numero di programmi di approfondimento di prima e seconda serata (così, la nota dei tre direttori di rete del 5.5.2003). Occorre infatti sottolineare e ribadire che quella così illustrata è una situazione che è frutto di un comportamento illegittimo della convenuta: in altre parole, si è in presenza non di una situazione fisiologica del rapporto, bensì “patologica”, nel senso che la Rai è destinataria da ormai più di 5 mesi di un ordine giudiziale non ancora eseguito – determinato dalla precedente violazione da essa posta in essere – e rispetto al quale tutte quelle situazioni create dalla stessa obbligata non hanno la possibilità di giustificare il protrarsi dell’inottemperanza.

Chiarito pertanto che entrambe le proposte, in duplice alternativa, offerte dalla Rai al ricorrente non sono attuative del provvedimento cautelare in esame, legittimo appare il rifiuto di esse da parte dello stesso Santoro. Esse infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.5.2003, non sono coerenti con l’ordinanza cautelare, poiché non determinano il pieno ed integrale ripristino delle mansioni svolte dal ricorrente, né si traducono in un affidamento di mansioni equivalenti ex art. 2103 c.c.

Da quanto detto, dunque, l’ordine giudiziale in questione deve essere attuato dalla convenuta tenendo conto di come si è svolto in concreto il rapporto tra le parti, al fine di realizzare una situazione equivalente a quella di cui il Santoro aveva il diritto di fruire e cioè a quella che preesisteva al comportamento (“demansionamento”) già dichiarato illegittimo.

In particolare, la Rai deve affidare a Michele Santoro la realizzazione e la conduzione di un programma:

a) di approfondimento giornalistico sull’informazione di attualità;

b) collocato in una fascia oraria che abbia un ascolto quantitativamente e qualitativamente non inferiore a quello proprio della fascia oraria in cui era collocato il programma “Sciuscià” ovvero in cui sono collocati programmi di genere analogo quali “Porta a Porta”, “Excalibur”, “Ballarò” e cioè in prima o in seconda serata;

c) realizzato mediante puntate essenzialmente o tendenzialmente monotematiche;

d) che abbia una durata complessiva equivalente a quella – tra 90’ e 150’ per puntata settimanale per non meno di otto mesi – dei programmi realizzati in precedenza dal ricorrente;

e) con dotazione delle risorse – umane, materiali e tecniche – idonee ad assicurare la buona riuscita del programma, in misura equivalente a quella praticata per i programmi precedenti.

Così delineate le modalità di attuazione del provvedimento cautelare, dal momento che la RAI ha manifestato espressamente la propria intenzione di dare attuazione al provvedimento giudiziale, sicché le difficoltà insorte appaiono collegabili alla necessità di una più precisa definizione delle sue modalità di esecuzione, si reputa necessario, riservata ogni altra decisione, rifissare una nuova udienza ai fini del controllo sull’esecuzione del provvedimento secondo le modalità sopra specificate.

P.Q.M

visto l’art. 669 duodecies c.p.c.

DISPONE

che il provvedimento cautelare del 9.12.2002 debba essere attuato nel modo seguente:

la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. deve affidare a Michele Santoro la realizzazione e la conduzione di un programma:

a) di approfondimento giornalistico sull’informazione di attualità;

b) collocato in prima o seconda serata;

c) realizzato mediante puntate essenzialmente o tendenzialmente monotematiche;

d) che abbia una durata complessiva equivalente a quella – tra 90’ e 150’ per puntata settimanale per non meno di otto mesi – dei programmi realizzati in precedenza dal ricorrente;

e) con dotazione delle risorse – umane, materiali e tecniche – idonee ad assicurare la buona riuscita di esso, in misura equivalente a quella praticata per i programmi precedenti.

FISSA

la nuova udienza del 30.6.2003, ore 14,00 cui rinvia la causa.

Si comunichi.

Roma, 3.6.2003.

Il giudice

Massimo Pagliarini