Civile

Wednesday 29 January 2003

Per il Garante se c’ è violazione della privacy è necessario adire il Giudice ordinario per il risarcimento. 13.1.2003 Newsletter garante privacy

Per il Garante se cè violazione della privacy è necessario adire il Giudice ordinario per il risarcimento

13.1.2003          Newsletter garante privacy       

La richiesta di risarcimento del danno per violazione della privacy deve essere presentata dallinteressato direttamente allautorità giudiziaria e non può essere avanzata tramite il Garante.

Lo ha precisato lAutorità dichiarando inammissibile la pretesa di un ricorrente che chiedeva la trasmissione di copia degli atti allautorità giudiziaria allesito dellaccertamento contestando una violazione della privacy in Internet.

Linteressato che aveva commissionato ad una società alcuni servizi per promuovere la propria immagine presso operatori del mondo dello spettacolo si è rivolto al Garante, contestando la violazione degli accordi contrattuali, chiedendo il blocco del trattamento e la cancellazione dei dati personali che lo riguardavano dal sito Internet e dagli archivi della società.

Il ricorrente lamentava un indebita diffusione dei suoi dati consultabili liberamente da chiunque sul sito della società, in violazione degli accordi che prevedevano linserimento di alcuni dati personali in una banca dati della società, consultabile su Internet, tramite una password, solo da operatori del settore.

I dati, inoltre, avevano continuato ad essere presenti sul sito e linteressato aveva continuato a ricevere materiale promozionale nonostante avesse espresso il proprio dissenso al responsabile della società. Solo dopo lintervento del Garante la società inviava una nota esplicativa e nel comunicare il nominativo del responsabile del trattamento affermava di aver cancellato il dati del ricorrente dai propri archivi e dalla scheda consultabile sul sito.

La società riteneva legittimo il proprio operato sostenendo di aver raccolto il consenso informato del ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto e di aver pubblicato su Internet solo il nome di battesimo, lanno di nascita e la provincia di residenza, oltre alcuni dati somatici forniti dallo stesso. Dati più specifici (cognome, data di nascita) sarebbero stati pubblicati in concomitanza di un successivo servizio fotografico. Il contestato invio di materiale pubblicitario rientrerebbe invece tra i servizi commissionati. Il ricorrente insoddisfatto ribadiva le proprie richieste.

LAutorità preso atto delle dichiarazioni della società, di aver cancellato i dati dellinteressato, che comporta anche la immediata interruzione delle comunicazioni commerciali, ha dichiarato sul piano procedurale il non luogo a provvedere sul ricorso.

Per quanto riguarda invece la parte relativa alla richiesta di “trasmissione degli atti” all autorità giudiziaria ordinaria per il risarcimento del danno lautorità ha dichiarato linammissibilità, trattandosi di un diritto che linteressato deve far valere in prima persona di fronte al giudice civile. La legge sulla privacy infatti, non ha introdotto innovazioni nella procedura civile. Analogo discorso va fatto per i ricorrenti che chiedono il risarcimento direttamente al Garante.