Famiglia

Friday 07 July 2006

Per il disconoscimento di paternità basta la prova del DNA non è pià necessaria anche quella dell’ adulterio.

Per il disconoscimento di paternità basta la prova del DNA non è più necessaria anche quella delladulterio.

Corte costituzionale sentenza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 266

Presidente Marini Relatore Finocchiaro

Ritenuto in fatto

1. La Corte di cassazione, prima sezione civile, con ordinanza emessa in data 5 giugno 2004 (reg. ord. 737/04), sul ricorso avverso la pronuncia della Corte dappello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto della domanda di disconoscimento della paternità ex articolo 235 del Cc osservando che la prova per testi dedotta (tendente a dimostrare una pluralità di incontri notturni della moglie del ricorrente, di professione accompagnatrice per professionisti, con uomini diversi in camere dalbergo) era stata correttamente ritenuta dal primo giudice inidonea a dimostrare che la moglie del ricorrente avesse commesso adulterio nel periodo del concepimento, e che la esistenza di relazioni intrattenute in altra epoca non poteva fornire la prova per presunzioni delladulterio in detto periodo, nemmeno ai fini dellespletamento della consulenza tecnica ematologica, gravando sullattore lonere della prova certa di un vero e proprio adulterio , ha sollevato, su eccezione del ricorrente, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 235, comma 1, numero 3, Cc, «nella parte in cui ammette il marito a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre se nel periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio».

La questione, osserva il Collegio rimettente, è rilevante in quanto, nel procedimento a quo, il ricorrente si doleva del fatto che la c.t.u. ematologica da lui richiesta non fosse stata espletata perché non ritenuta ammissibile dal giudice di merito per integrare la prova carente delladulterio della moglie. Detta esclusione è ritenuta corretta dal rimettente, siccome basata su di una esatta interpretazione dellarticolo 235, comma 1, numero 3, Cc, e coerente con la giurisprudenza di legittimità, in quanto, ai sensi della citata norma, lindagine sul verificarsi delladulterio ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo; sicché la prova genetica o ematologica (che, peraltro, a seguito della nuova formulazione dellarticolo 235 quale risultante dalla riforma del diritto di famiglia, non solo ha dignità probatoria pari a tutte le fonti di convincimento, ma può formare oggetto di richiesta di prova, come gli altri mezzi istruttori, e non soltanto di istanza diretta a sollecitare lesercizio di un potere proprio del giudice), anche se espletata contemporaneamente alla prova delladulterio, può essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di questultima prova e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità come sollevata dal ricorrente che aveva eccepito il contrasto con gli articoli 3, 24 e 30 della Costituzione dellarticolo 235, comma 1, numero 3, Cc, nella parte in cui consente lazione di disconoscimento della paternità nei soli limitati casi ivi previsti il Collegio rimettente la ha esclusa con riguardo allarticolo 30 della Costituzione, e in riferimento allarticolo 3 della Costituzione sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento rispetto alla impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale ex articolo 263 Cc che consente allattore di utilizzare qualsiasi mezzo di prova trattandosi di una situazione oggettivamente diversa da quella in esame e nella quale si pongono esigenze di tutela del figlio legittimo.

La Corte ha ritenuto, invece, non manifestamente infondata la questione in riferimento allarticolo 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, e allarticolo 24, comma 2, della Costituzione.

Al riguardo, si osserva che le norme che rendano estremamente difficile lesercizio del diritto di difesa possono comportare violazione del precetto costituzionale dellarticolo 24 della Costituzione, e che la valutazione della difficoltà di esercizio di tale diritto, pur se deve prescindere dalle peculiarità di casi particolari, non può tuttavia trascurare del tutto la considerazione della realtà sociale. I cambiamenti intervenuti nella società italiana quanto ai modelli di vita, rileva il Collegio rimettente, coinvolgono anche i rapporti coniugali, modificati, tra laltro, per effetto della diffusione del lavoro femminile, e della mobilità richiesta ai lavoratori nonché della lontananza dei luoghi di lavoro dallabitazione. Inoltre, è ormai costume diffuso che i coniugi trascorrano separatamente parte del loro tempo libero, ed anche periodi di vacanza. In questo quadro, la prova delladulterio della moglie il quale può consistere anche in un unico atto di infedeltà, conseguenza di un rapporto occasionale può essere estremamente difficile.

Daltra parte, è dubbio che possa considerarsi ancora ragionevole una previsione legislativa che, ai fini del disconoscimento della paternità, richiede la previa prova delladulterio della moglie, in presenza di un progresso scientifico che consente di ottenere direttamente e quindi senza passare attraverso la dimostrazione delladulterio una sicura esclusione della paternità, che rappresenta lobiettivo finale dellazione di cui si tratta, attraverso accertamenti tecnici capaci di fornire risultati la cui piena attendibilità è unanimemente riconosciuta.

Il Collegio, sottolineata la irrilevanza delladulterio in sé ai fini del disconoscimento di paternità, ritiene che una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, dellarticolo 235, comma 1, numero 3 che consideri indirettamente raggiunta la prova delladulterio attraverso la esclusione della paternità a seguito dei risultati della prova genetica o ematologica sia preclusa dalla volontà del legislatore, chiaramente desumibile anche dai lavori parlamentari per la riforma del diritto di famiglia, di non consentire il disconoscimento della paternità sulla base dei risultati del solo accertamento tecnico.

2. Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata del procedimento a quo, che ha concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, sulla base di argomentazioni adesive a quelle sostenute nella ordinanza di rimessione.

3. Con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2004 (reg. ord. n. 203 del 2005), nel corso del procedimento promosso da un soggetto nei confronti dei genitori, contumaci, per il disconoscimento di paternità, il Tribunale di Rovigo ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 235, comma 1, numero 3, Cc, nella parte in cui ammette il marito a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, solo se nel periodo di concepimento la moglie ha commesso adulterio.

Il Collegio a quo cui la causa, dopo la istruzione mediante prove testimoniali sulladulterio della madre e consulenza tecnica ematologica e genetica, era stata rimessa dopo aver rilevato che lesito delle prime appariva quanto meno dubbio, e che certo era, invece, lesito delle indagini genetiche, che escludeva la paternità del convenuto, ha osservato che detta prova certa non consentiva laccoglimento della domanda perché, secondo lorientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione, larticolo 235, comma 1, numero 3, Cc va interpretato nel senso che ladulterio deve essere preliminarmente ed autonomamente provato perché possa darsi ingresso alle prove genetiche ed ematologiche.

Così interpretata, peraltro, detta norma, secondo il Collegio rimettente, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 24, comma 2, della Costituzione, con riferimento al principio di ragionevolezza e al diritto di difesa. Al riguardo, si richiamano, nella ordinanza di rimessione, le argomentazioni che sono alla base della proposizione di analoga questione da parte della Corte di cassazione (ord. r.o. n. 737 del 2004), cui viene aggiunto il rilievo, riguardante il caso di specie, che la prova delladulterio, già difficile per il marito, lo è ancora di più per il figlio, il quale viene per lo più a conoscenza delladulterio della madre a distanza di anni, quando ormai la prova testimoniale gli sarebbe pressoché impossibile.

4. La Corte dappello di Venezia, con ordinanza emessa il 30 marzo 2005 (reg. ord. n. 327 del 2005), nel corso di un giudizio presumibilmente di disconoscimento di paternità (nessun argomento al riguardo viene addotto dalla Corte), in cui lattore non aveva fornito la prova delladulterio della moglie, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 11 (recte: 111) e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 235 Cc, nella parte in cui richiede, quale presupposto di detta azione, la preventiva prova delladulterio.

Si osserva nella ordinanza che, in presenza di un progresso scientifico che consente di ottenere in via diretta, senza passare attraverso la prova delladulterio, una sicura esclusione della paternità, non appare ragionevole richiedere la preventiva prova delladulterio della moglie, e che inoltre ladulterio in sé, inteso come violazione dellobbligo della fedeltà nei confronti del coniuge, è irrilevante ai fini del disconoscimento di paternità; sicché, il ritenere pregiudiziale la prova delladulterio della moglie precluderebbe, nella specie, lesercizio del diritto di difesa e del diritto al giusto processo dellappellante, che aveva tempestivamente chiesto lesperimento della prova ematologica.

5. Con tre distinti, ma sostanzialmente identici atti, ha spiegato intervento nei giudizi innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Ha rilevato la difesa erariale che, alla stregua dellarticolo 235 Cc, come inteso anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, lindagine sulla esistenza delladulterio ai fini dellazione di disconoscimento di paternità, avendo carattere preliminare, deve essere effettuata autonomamente, senza la possibilità di utilizzare a tal fine la prova genetica e/o ematologica, che non può tradursi in un mezzo meramente esplorativo o da sperimentarsi sulla base di meri sospetti di infedeltà.

LAvvocatura generale ha anche richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha valutato la conformità a Costituzione delle norme in materia con riguardo al solo termine per agire in giudizio e non alla congruità dei presupposti, la cui determinazione va rimessa al legislatore. In tale ottica delimitata andrebbero intese le affermazioni della Corte costituzionale volte a superare la prevalenza accordata dalla normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia al favor legitimitatis rispetto al favor veritatis. Del resto, lo spostamento verso questultimo non assumerebbe mai valore assoluto (v. sentenza 170/99), e sarebbe temperato dal favor minoris, e, quindi, dalla necessità di non sconvolgere rapporti familiari protrattisi nel tempo.

6. Nellimminenza delludienza la difesa erariale ha depositato tre distinte, ma pressocché identiche memorie, aggiungendo che, allo stato degli studi scientifici, la prova ematologica e/o genetica consente di escludere la paternità solo nel caso di assoluta incompatibilità tra i gruppi sanguigni e il DNA, mentre, nei casi di compatibilità, il giudizio non può essere espresso con altrettanta certezza.

La Costituzione, rileva lAutorità intervenuta, non ha attribuito valore preminente ed assoluto alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, disponendo, al quarto comma dellarticolo 30 della Costituzione, che «la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità», ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere questultima, così affidando allo stesso legislatore anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dellinteresse del minore.

Considerato in diritto

1. La Corte di cassazione, prima sezione civile, dubita della legittimità costituzionale dellarticolo 235, comma 1, numero 3, del Cc, nella parte in cui, ai fini del disconoscimento della paternità, ammette il marito a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre solo dopo aver provato che nel periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio. Secondo il giudice rimettente, la norma si pone in contrasto con larticolo 3 della Costituzione, per la irragionevolezza della previsione, in presenza di un progresso scientifico che consente di ottenere direttamente e quindi senza passare attraverso la dimostrazione delladulterio una sicura prova della esclusione della paternità; nonché con larticolo 24, comma 2, della Costituzione, per contrasto con il diritto di difesa, il quale non può compiutamente realizzarsi se non viene reso possibile laccertamento dei fatti sui quali si fondano le ragioni sottoposte al giudice e se non viene consentito di fornire la prova dei fatti stessi.

2. Il Tribunale di Rovigo dubita della legittimità costituzionale dellarticolo 235, comma 1, numero 3, Cc, nella parte in cui richiede, quale presupposto dellazione di disconoscimento della paternità, la preventiva prova delladulterio della moglie, per violazione dellarticolo 3 della Costituzione, per lesione del principio di ragionevolezza e dellarticolo 24, comma 2, della Costituzione, che tutela il diritto di difesa.

3. Anche la Corte dappello di Venezia dubita della legittimità costituzionale dellarticolo 235 del Cc, che impugna genericamente per violazione degli articoli 3, 24, comma 2, e 11 (rectius: 111) della Costituzione, senza peraltro motivare in ordine alla lesione di questultimo parametro.

4. Le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni che sono in parte identiche ed in parte analoghe, sicché i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento.

5. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Venezia è manifestamente inammissibile per omessa descrizione della fattispecie, nonché per apodittica affermazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, argomentata sulla base di un mero richiamo allordinanza della Corte di cassazione 10742/01 (rectius: 10742/04).

6. Le questioni proposte dalla Corte di cassazione in una fattispecie in cui lazione di disconoscimento era stata fatta valere dal padre e dal Tribunale di Rovigo in una fattispecie in cui lazione era stata fatta valere dal figlio sono fondate.

6.1. Larticolo 235, comma 1, numero 3, Cc nella formulazione introdotta dallarticolo 93 della legge 151/75 sulla riforma del diritto di famiglia stabilisce che ladulterio commesso nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno precedente la nascita costituisce una delle ipotesi in cui lazione di disconoscimento è consentita, e che in tal caso il marito o altro dei legittimati allazione è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La Corte di cassazione, in una ormai risalente pronuncia (sentenza 5687/84), aveva affermato che larticolo 235, comma 1, Cc, il quale subordina la esperibilità delle prove cosiddette tecniche, sulle caratteristiche genetiche o sul gruppo sanguigno, alla dimostrata ricorrenza delladulterio della moglie, non osta a che il giudice del merito, ove ne ravvisi lopportunità, possa ammettere ed espletare tali prove tecniche contemporaneamente a quelle inerenti alladulterio, convalidando ed integrando il proprio convincimento sullesistenza dello stesso con la valutazione del rifiuto (ingiustificato) opposto dai controinteressati allespletamento della prova ematologica e ritenendo tale rifiuto come prova della non paternità, e ciò soprattutto perché, a causa del progresso scientifico verificatosi negli ultimi tempi, detta prova ha assunto il valore di piena prova della esistenza o non esistenza del rapporto di filiazione.

Tale approccio interpretativo già allepoca contrastato (Cassazione 20 e 5419/84) è stato successivamente abbandonato, ed è ormai diritto vivente quello per il quale lindagine sul verificarsi delladulterio ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo, con la conseguenza che la prova genetica o ematologica, anche se espletata contemporaneamente alla prova delladulterio, può essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di questultima, e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda (v., tra le altre, Cassazione 2113/92, 8087/98, 14887/02); con lulteriore conseguenza che, in difetto di prova delladulterio, anche in presenza della dimostrazione che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, lazione di disconoscimento della paternità deve essere respinta.

In presenza di tale diritto vivente, questa Corte non ha la possibilità di proporre differenti soluzioni interpretative (v. sentenza 299/05), ma deve limitarsi a stabilire se lo stesso sia o meno conforme ai principi costituzionali.

6.2. Con la riforma del diritto di famiglia, il legislatore del 1975 ha esteso la legittimazione attiva per la proposizione dellazione di disconoscimento della paternità anche alla madre ed al figlio che abbia raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre (articolo 235, ultimo comma, Cc).

Successivamente, il legislatore del 1983 ha previsto che lazione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o dal pubblico ministero, quando si tratta di minore di età inferiore (articolo 244, ultimo comma, Cc, aggiunto dallarticolo 81 della legge 184/83).

6.3. Ai fini della decisione della presente questione assumono rilievo:

lampliamento della legittimazione attiva;

i progressi della scienza biomedica che, ormai, attraverso le prove genetiche od ematologiche, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione;

la difficoltà pratica, chiaramente evidenziata dallordinanza della Corte di cassazione, di fornire una piena prova delladulterio;

linsufficienza di tale prova ad escludere la paternità.

Il subordinare sulla base del diritto vivente in precedenza richiamato laccesso alle prove tecniche, che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova delladulterio è, da una parte, irragionevole, attesa lirrilevanza di questultima prova al fine dellaccoglimento, nel merito, della domanda proposta; e, dallaltra, si risolve in un sostanziale impedimento allesercizio del diritto di azione garantito dallarticolo 24 della Costituzione. E ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica (sentenza 50/2006).

Ciò comporta che deve essere dichiarata lillegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, ai fini dellazione di disconoscimento della paternità, subordina lesame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione delladulterio della moglie.

7. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo allazione proposta dagli altri legittimati (articolo 235, comma 3, Cc), ipotesi ricorrente nel procedimento innanzi al Tribunale di Rovigo (r.o. n. 203 del 2003).

PQM

La Corte costituzionale riuniti i giudizi, dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 235, comma 1, numero 3, del Cc, nella parte in cui, ai fini dellazione di disconoscimento della paternità, subordina lesame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione delladulterio della moglie;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellarticolo 235 del Cc, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dappello di Venezia, con lordinanza in epigrafe.