Enti pubblici

Thursday 09 December 2004

Per il diritto di accesso agli atti della P.A. è necessaria la concreta esistenza di una situazione giuridicamente rilevante

Per il diritto di accesso agli atti della P.A. è necessaria la concreta esistenza di una situazione giuridicamente rilevante

Consiglio di Stato Sezione quinta decisione 13 luglio 29 novembre 2004, n. 7773

Presidente Frascione Relatore Carlotti

Fatto e diritto

1. È impugnata la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dallElefante ai sensi dellarticolo 25 legge 241/90.

2. Giova premettere alla successiva esposizione brevi cenni sulla vicenda dedotta in contenzioso.

2.1. Con atto notificato e depositato, rispettivamente il 18 giugno e l8 luglio 2003, lappellante proponeva ricorso avanti al Tar della Puglia ex articolo 25 legge 241/90 nei confronti del Comune di Turi, chiedendo che gli fosse consentito laccesso, implicitamente negato dallamministrazione civica intimata, agli atti comunali consistenti nella «delibera di Giunta 53/2003 di approvazione del progetto di sistemazione» di quattro strade, nonché alla relazione ed al capitolato speciale.

2.2. Nel ricorso di primo grado lElefante esponeva: · di esser proprietario di unazienda agricola servita da una strada classificata come comunale; · di aver più volte diffidato vanamente il Comune di Turi ad asfaltare la suddetta via, le cui polveri, sollevate da un intenso traffico veicolare, risultavano dannose per le coltivazioni; · di aver appreso della decisione dellamministrazione comunale di provvedere alla sistemazione, mercé la delibera non ostentata, di altre quattro strade comunali.

2.3. Aggiungeva il ricorrente, odierno appellante, di aver presentato istanza di accesso «al fine di valutare ogni azione opportuna, ivi compresa quella per danni nella misura di 500 euro connessa alla mancata manutenzione».

2.4. Avverso il silenzio mantenuto dal Comune di Turi sulla domanda in parola, lElefante si tutelava avanti al Tar della Puglia, invocando lapplicazione alla fattispecie degli articoli 10 del D.Lgs 267/00 nonché 2, 3 e 4 del D.Lgs 39/1997.

2.5. Il Collegio barese dichiarava il ricorso inammissibile, osservando come la posizione dellElefante rispetto alla ridetta delibera non si differenziasse affatto da quella di un quivis de populo, considerata altresì la totale assenza di lesività della determinazione amministrativa.

In dettaglio il Tar contestava la tesi della configurabilità di unindiscriminata facoltà di accesso agli atti comunali, in assenza di un preciso interesse qualificato legittimante e distinto da quello della collettività indifferenziata, al solo fine di svolgere una funzione di controllo generico sulloperato della Pa.

2.6. Alla stregua delle riferite premesse, il Tribunale pugliese negava lesistenza di alcun concreto interesse dellElefante alla conoscenza degli atti suddetti, non potendosi ravvisare alcun collegamento tra la manutenzione stradale, pretesamente omessa, e la delibera rivolta alla sistemazione di quattro diverse vie comunali.

2.7. In ultimo il giudice di prime cure riteneva inconferenti gli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs 39/1997, pur invocati dal ricorrente, non vertendo la controversia su questioni ambientali.

3. Contro la sentenza specificata in epigrafe è insorto lElefante, criticandone la motivazione perché asseritamente fondata su di un completo travisamento del reale interesse dellappellante allaccesso.

3.1. In particolare, a detta del deducente, la ragione dellistanza risiedeva nellesigenza di poter verificare la corretta applicazione da parte dellamministrazione comunale, in occasione dellindividuazione delle vie da sistemare, degli enunciati criteri di priorità ravvisati a) nel collegamento delle medesime alle strade pubbliche e b) nellimportanza delle aziende da esse servite.

3.2. Sotto altro aspetto lappellante censura la decisione impugnata per non aver tenuto conto della natura comunale degli atti richiesti e della loro sicura accessibilità ai sensi dellarticolo 10 Tu enti locali.

4. Lappello è infondato e soggiace alla relativa declaratoria di reiezione.

4.1. Occorre subito sgombrare il campo dallultima difesa spiegata.

4.2. LElefante denuncia lillegittimità dellimplicita reiezione dellistanza di accesso per violazione dellarticolo 10 del D.Lgs 267/00.

4.3. Secondo lopinione del ricorrente tale disposizione, a differenza dellarticolo 22 della legge 241/90, consentirebbe una sorta di accesso indiscriminato agli atti dei comuni e delle province da parte dei cittadini residenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali, senza alcuna necessità di allegare un interesse giustificativo della domanda, fatte soltanto salve le esigenze di tutela della riservatezza di terzi.

4.4. La tesi non può essere condivisa.

4.5. Lappellante interpreta erroneamente larticolo 10 del D.Lgs 267/00. Ed invero, il primo comma di tale articolo, sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali («tutti gli atti dellamministrazione comunale e provinciale sono pubblici», ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese), non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso siccome delineato nellarticolo 25 legge processo amministrativo. E nemmeno regola secondo modalità differenziate lesercizio di tale diritto.

La disposizione succitata stabilisce piuttosto che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli articoli 22 e seguenti del Capo V della legge 241/90.

Detto altrimenti, larticolo 10 Tu enti locali contiene una deroga allarticolo 24 legge 241/1990 e non anche allarticolo 22 della stessa legge.

4.6. Contrariamente a quanto sostenuto dallappellante, quindi, anche per tali atti vale la norma da ultimo citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

4.7. Nemmeno convince la tesi, pure adombrata dallappellante, di un diritto di accesso agli atti dei comuni e delle province libero per i soli residenti, atteso che una siffatta esegesi, comunque non evincibile dal richiamato dettato normativo, non sarebbe in linea con la fondamentale direttiva costituzionale di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

5. Tanto premesso, va condivisa la motivazione della sentenza impugnata sul punto dellassenza, in capo allElefante, di un concreto interesse ad accedere agli atti oggetto dellactio ad exhibendum.

5.1. Invero la conoscenza della delibera in questione non si presenta affatto indispensabile per i fini di difesa allegati dallappellante. Questi, infatti, per ottenere adeguata tutela giurisdizionale avverso lasserita inadempienza comunale allobbligo legale di corretta manutenzione delle vie di pubblico transito (scolpito dallarticolo 14 D.Lgs 285/92), non ha necessità alcuna di far valere, per colorare le proprie pretese, la maggior sollecitudine ipoteticamente mostrata dal Comune di Turi nella cura e nella conservazione di altre parti del sistema viario locale.

5.2. Innanzitutto deve osservarsi che linteresse di ogni cittadino acché lamministrazione comunale provveda alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e, tra essi, le strade), non è tutelabile in via amministrativa né giurisdizionale (fatti salvi i casi di azioni popolari, non previste tuttavia per la fattispecie concreta dedotta in contenzioso), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla p.a. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata: non si è in presenza dunque di  interesse legittimo differenziabile, semmai ci si trova al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante come tale nellarea del giuridicamente irrilevante.

5.3. Di contro, qualora dallinosservanza dellobbligo di diligente manutenzione derivi causalmente un danno per lamministrato, ben potrà questi adire direttamente lautorità giudiziaria competente, deducendo il rapporto, esclusivamente bilaterale, instauratosi con lamministrazione che sia venuta meno, a cagione della condotta colposamente omissiva ad essa ipoteticamente ascrivibile, ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica di terzi: non vi è quindi alcun bisogno, per qualificare siffatto distinto interesse ad agire (che però trova scaturigine, è bene sottolinearlo, nella lesione del diritto soggettivo allintegrità patrimoniale), dellinterposizione di altre situazioni legittimanti attinenti a diverse ed inconferenti illegittimità procedimentali, ipoteticamente commesse dalla p.a. in occasione dello svolgimento delle funzioni ad essa affidate.

5.4. Ferme restando le precedenti considerazioni, deve comunque aggiungersi che largomentazione testé confutata, secondo cui laccesso alla delibera in questione risulterebbe finalizzato a verificarne leventuale vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà (così parrebbero astrattamente qualificabili i profili di illegittimità della delibera ai quali ha accennato lElefante nellappello), si mostra fallace anche per un differente profilo.

Invero la dimostrazione della reale esistenza di un interesse sindacatorio del genere allegato dallappellante non risulta comunque suffragata dallofferta di alcun consistente principio di prova, per essersi lElefante del tutto astenuto dal chiarire, in fatto, se: · sussista un preciso collegamento giuridico e territoriale tra le vie oggetto della delibera di sistemazione stradale e la sua azienda (ovverosia se le prime e la seconda siano inserite in un unico comprensorio, sottoposto ad ununitaria ed inscindibile disciplina, tale da richiedere una completa e contemporanea attuazione delle urbanizzazioni eventualmente pianificate); · la strada finitima alle sue proprietà sia effettivamente destinata a servire importanti aziende agricole (o, in altri termini, se, in assenza di altre imprese aventi tali caratteristiche, possa considerarsi importante quella gestita dallappellante) nonché a collegare i terreni in parola a vie pubbliche.

In mancanza di tali allegazioni deve opinarsi che la pretesa posizione legittimante del deducente non sia assistita dagli indefettibili caratteri di differenziazione e di qualificazione e, quindi, come tale insuscettibile di autonoma tutela.

6. In conclusione lappello merita integrale reiezione.

7. La mancata costituzione del Comune intimato non consente al Collegio di pronunciarsi sulle spese del giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge lappello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 13 luglio 2004