Lavoro e Previdenza

Wednesday 12 April 2006

Per i medici di base ultramassimalisti nessun compenso aggiuntivo.

Per i medici di base
ultramassimalisti nessun compenso aggiuntivo.

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 1 febbraio-21 marzo 2006, n. 6260

Presidente Mattone – Relatore
Roselli

Ricorrente Caruana

Svolgimento del processo

Con ricorso dell’8 agosto 1996 al
Pretore di Roma, Mafia Grazia Caruana, medico convenzionato con l’Azienda USL
Roma D, esponeva di avere assistito un numero di pazienti superiore al massimo
consentito dall’accordo collettivo nazionale e, imputando il suo errore sul
detto numero ad un disservizio dell’Azienda, chiedeva la condanna di questa e,
in solido, della Regione Lazio al pagamento del compenso per il maggior numero di assistiti o, in subordine, un indennizzo per
arricchimento della Pa senza giusta causa.

Quest’ultima domanda veniva accolta dal Pretore nei confronti della sola Regione
con decisione del 27 marzo 1998, riformata però dal Tribunale, che con sentenza
del 22 gennaio 2003 rigettava ogni pretesa della Caruana, escludendo un suo
impoverimento, stante il difetto di prova del maggior lavoro svolto o delle
maggiori spese sostenute per l’ambulatorio, ed affermando la non imputabilità
del superamento del massimale alla disorganizzaione dell’Azienda sanitaria.

Contro questa sentenza ricorre
per cassazione la Caruana mentre la Regione Lazio
resiste con contro ricorso e la Ausl, non si è costituita.

Motivi della decisione

In via preliminare deve
dichiararsi l’inammissibilità del controricorso della Regione Lazio, la quale
ha conferito la procura al difensore non in calce all’atto ‑
come dovuto ai sensi degli articoli 83, comma 2, 365 e 370,
comma 2 Cpc ‑ bensì in calce alla copia notificata del ricorso,
che il difensore chiama “ricorso passivo”.

Neppure
può essere accolta l’eccezione concernente la non ammissibilità dell’atto
d’appello per difetto dei poteri del rappresentante della Regione,
asseritamente non abilitato a stare in giudizio ai sensi dell’articolo 75,
comma 3, Cpc. L’eccezione è stata formulata dal difensore della ricorrente
soltanto in udienza ossia tardivamente, poiché l’affermato vizio dell’appello,
tradottosi in vizio della sentenza, avrebbe dovuto
essere denunciato attraverso specifico motivo di ricorso. Il detto difensore
afferma la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione, ma
tale officiosità deve cooordinarsi con la regola della preclusione da cosa
giudicata (cfr. Cassazione 6559/99, 12002/03), la
quale consegue alla mancata, tempestiva impugnazione. L’udienza pubblica in
cassazione serve poi al difensore per “svolgere le difese”
(articolo 379, comma 2, Cpc) e non per formulare nuovi motivi di doglianza,
necessariamente contenuti nell’atto di ricorso (articolo 366, n. 3) e
suscettibili di essere ulteriormente illustrati ma non aumentati dopo ‑il
deposito di questo (cfr. Cassazione 6567/86, 4005/87).

Col primo motivo la ricorrente
lamenta la violazione dell’articolo 116 Cpc e vizi di motivazione, in realtà
invocando l’articolo 48 legge 833/78, 34 Dpr 34/1981, Dpr 16 ottobre 1984, 41
Dpr 8 giugno 1997, 41 Dpr 28 settembre 1990 di approvazione
dell’accordo nazionale con i medici di medicina generale. Tesi della ricorrente
è che l’esclusione del compenso per i pazienti assistiti dal medico
convenzionato oltre il numero massimo riguardava solo alcune voci retributive e
perciò non incideva sulla spettanza del compenso complessivo. Avrebbe perciò
errato il Tribunale nel negare questo compenso per i pazienti “ultramassimale”.

Il motivo è privo di fondamento.
L’articolo 48, comma 3, n. 5, legge 833/78, istitutiva del servizio sanitario
nazionale, stabilisce che gli accordi collettivi nazionali, relativi al
trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto
convenzionale, debbono prevedere “il numero massimo
degli assistiti per ciascun medico generico”. La ragione della norma sta nella
necessità di garantire un livello minimo di assistenza
a ciascun paziente onde il superamento del massimale comporta che le
prestazioni rese dal medico ai pazienti in numero superiore sono prive di causa
e perciò non remunerabili.

Col secondo motivo la ricorrente
denuncia violazione degli articoli 1453 e segg. Cc e vizi di motivazione
sostenendo che ai sensi del vigente accordo collettivo l’Unità .(poi Azienda)
sanitaria locale avrebbe dovuto comunicarle
ufficialmente nome e numero dei pazienti assistibili ed il difetto della
comunicazione integrerebbe ‑un inadempimento contrattuale e darebbe cosi luogo
al diritto del medico convenzionato al risarcimento del danno.

Anche questo motivo è privo di fondamento giacché nel caso di specie la ricorrente ha esercitato
non già l’azione di risarcimento del danno da inadempimento bensì l’azione di
arricchimento senza giusta causa. In tal senso si è espresso nella sentenza qui
impugnata il Tribunale, il quale ha interpretato esattamente gli atti
processuali, osservando come, ai sensi dell’ari 2042
Cc, quest’azione sia proponibile solo in difetto di altro rimedio riparatorio
del pregiudizio sopportato a causa dell’altrui ingiustificato arricchimento.
Altrettanto esattamente il collegio di merito ha notato che, in ogni caso, la
ricorrente non aveva dato prova del danno asseritamente subito e che,.. in ogni caso, le prestazioni “ultramassimale” erano
estranee alla previsione contrattuale (vedi quanto qui detto a proposito del
primo motivo di ricorso).

Col terzo motivo la ricorrente
deduce la violazione degli articoli 2041, 2729, 1226, 2126 Cc e vizi di
motivazione, sostenendo che le prestazioni lavorative di fatto rese ai pazienti
al di fuori del
massimale le davano comunque diritto all’indennizzo per arricchimento senza
giusta causa oppure ex articolo 2126 cit..

Il motivo è infondato
sia perché il Tribunale,ha constatato il difetto di
prova tanto dell’impoverimento quanto del riconoscimento dell’utilità
acquistata da parte della Pa, ciò che vale con riguardo all’articolo 2041 cit.,
sia perché l’articolo 2126.Cc è dettato per le prestazioni di lavoro
subordinato e non anche per quelle di lavoro parasubordinato, come quelle del
medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale (Cassazione, Su 1613/89,
3496/95, 5738/01, 5941/04).

Da aggiungere, quanto
all’articolo 2041 cit., che la ricorrente invoca
erroneamente la sentenza Cassazione 932/84, la quale subordina l’indennizzo al
riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’ente beneficiario,
riconoscimento nella specie sicuramente mancato; dalla sentenza impugnata,
inoltre, non risulta esercitata l’azione ex articolo 2126, né la ricorrente
lamenta ora un’omessa pronuncia in proposito.

In ogni caso è necessario
osservare che l’arricchimento della Pa non è ravvisabile,,
quando si tratti non già di beni o di denaro ma di servizi resi alla
collettività, ‑soltanto
nel risparmio di una spesa, occorrendo altresì un miglioramento o almeno non il
pericolo di un peggioramento del servizio. Escluso l’arricchimento cosi inteso,
il soggetto che si dichiari impoverito non può invocare l’articolo 2041; in
particolare non può farlo il medico che dichiari di avere assistito pazienti in numero
maggiore di quello consentito dall’accordo, nazionale di cui all’articolo 48
legge 833/78. La ratio del massimale sta, infatti e
come si è detto, nella garanzia di un livello minimo qualitativo di assistenza
per ciascun paziente. In conclusione si deve affermare che l’arricchimento
senza,giusta causa della Pa, il quale giustifica ai
sensi dell’articolo 2041 Cc l’indennizzo a favore del soggetto privato
depauperato, deve consistere nell’acquisto di un bene o di una somma di denaro
o, se trattisi di pubblico servizio . m un
miglioramento dello stesso oppure nel mantenimento della sua qualità con ‑spesa
minore.

Rigettato il ricorso, sulle spese
non si provvede in difetto di rituale attività difensiva degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.