Civile

Thursday 06 October 2005

Per i danni da sangue infetto è responsabile il Ministero della Salute. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 5-31 maggio 2005, n. 11609

Per i danni da sangue infetto è responsabile il Ministero della Salute.

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 5-31 maggio 2005, n. 11609

Presidente Lupo – relatore Segreto

Pm Uccella – parzialmente conforme –
ricorrente Accardo ed altri

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 12 maggio
1999, il MINISTERO DELLA SANITA’ conveniva davanti alla Corte di appello di Roma XXXX, YYYYY, ZZZZ, KKKKKK esercente la
potestà sul minore (omissis) (minori); XXXX, YYYYY, ZZZZ.

Con il suddetto atto
il Ministero proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
emessa inter partes in data
7 luglio 1998, pubblicata il 27 novembre 1998, notificata il 14 aprile 1999 che
aveva adottato le seguenti statuizioni: a) dichiarato l’inammissibilità
dell’intervento svolto con comparsa del 28 ottobre 1997 da CP e TP con compensazione delle spese
del giudizio nei confronti della parte convenuta;

b) accolto la domanda formulata dagli
originari attori e dagli intervenuti appellati e dichiarato per le causali di
cui in motivazione la responsabilità del convenuto Ministero in
ordine ai danni tutti degli attori ed intervenuti, subiti e subendi singolarmente da ciascuno di essi, materiali,
morali, alla vita di relazione e biologici, in aggiunta alle provvidenze di
natura indennitaria di cui alla legge 210/92, come
modificata dalla legge 238/97, a causa
delle infezioni da HIV, epatite B ed epatite C, conseguenti ad emotrasfusioni da sangue infetto o da assunzione di emoderivati infetti;

c) dichiarato, altresì, che ciascuno
dei succitati attori ed interventori aveva diritto ad
ottenere singolarmente il risarcimento dei suddetti danni;

d) condannato per
l’effetto il Ministero della Sanità al risarcimento dei medesimi danni di cui
sopra nella misura da quantificarsi, per ciascuno, in separata sede;

e)dichiarato inammissibile la domanda
di provvisionale formulata da attori ed intervenuti.

Si costituivano gli attori appellati
che resistevano all’appello.

Si costituivano T.P.
e C.P., che proponevano
appello incidentale, ed assumevano l’ammissibilità dell’intervento spiegato e
chiedevano altresì la condanna del Ministero della Sanità al risarcimento dei
danni per la lesione del loro diritto alla riservatezza.

XXXX, quale erede di ZZZZZZZZ,
interveniva e chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di appello
di Roma, con sentenza depositata il 23 ottobre 2000,dichiarava inammissibile
l’intervento volontario in sede di appello esplicato da XXXXXXX e rigettava
l’appello principale svolto dal Ministero della Sanità e per l’effetto
confermava la sentenza appellata di condanna generica del Ministero della
Sanità a risarcire i danni da liquidarsi in separata sede in favore di
FFFFFFFFF, XXXX, YYYYY, ZZZZ, già rappresentato da XXXX, YYYYY, ZZZZ.

La corte territoriale riformava la
sentenza del Tribunale di Roma e rigettava la domanda di risarcimento danni
avanzata da tutti gli altri soggetti diversi dai precedenti nei confronti del
Mistero della Sanità; rigettava l’appello incidentale proposto dai soggetti
intervenuti in appello e quello proposto da CT e PT..

Riteneva la Corte di merito che non
sussisteva l’inammissibilità dell’appello principale (con conseguente
formazione del giudicato) nei confronti di XXXX, YYYYY, ZZZZ divenuti
maggiorenni prima della notificazione dell’atto di appello
effettuata – tuttavia – ai soggetti esercenti la patria potestà e non ad essi
personalmente, poichè ciò deve avvenire solo se vi
sia stata denuntiatio del mutamento di stato da parte
del procuratore costituito ovvero notifica di ciò alla controparte. Secondo il
giudice di appello nella fattispecie correttamente era
stata ritenuta l’esistenza di un litisconsorzio facoltativo, stante la
connessione impropria tra le cause, che presentavano la stessa questione ed
erano ammissibili anche gli interventi spiegati in primo grado, da qualificarsi
come litisconsortili ovvero autonomi adesivi, senza
necessità di consenso da parte del Ministero.

Riteneva la corte di merito che non sussistevano i presupposti per la sospensione ex articolo
295 Cpc del procedimento in attesa della definizione
di un giudizio penale, pendente in Trento; che l’intervento spiegato solo in
appello da FFFFFFFF era inammissibile; che l’eccezione di prescrizione era infondata, poichè il
giorno di decorrenza della stessa è quello non della trasfusione, ma
dell’esteriorizzazione e conoscibilità dell’infezione e che nella fattispecie
gli attori ed interventori avevano avuto conoscenza
di ciò solo a seguito delle certificazioni delle Commissioni mediche
ospedaliere o equipollenti e poichè, in ogni caso, la
prescrizione penale del reato era decennale.

Nel merito riteneva la corte di appello che sussistesse in astratto la configurabilità di un danno diverso e distinto
dall’indennizzo accordato dalle leggi n. 210/1992 e n. 238/1997 a titolo di
solidarietà sociale ai soggetti affetti da HIV – HBV – HCV, in conseguenza di emotrasfusioni o di assunzioni da emoderivati.

Riteneva la corte di
inerito che il Ministero non potesse
rispondere del danno nè a norma dell’articolo 2049 Cc, non essendovi un rapporto di dipendenza o di
committenza delle Usl nè a
norma dell’articolo 2050 Cc, poichè
detta pericolosità poteva essere semmai ascritta agli importatori o ai
distributori, ma non al Ministero, che svolgeva compiti di sorveglianza,
direttiva e di autorizzazione (legge 592/67;
833/78, legge 531/87), ma che il ministero dovesse rispondere dei danni
a norma dell’articolo 2043 Cc proprio per inosservanza dei suddetti compiti
di istituto, senza procedere ai necessari controlli, al ritiro del sangue infetto
ed a disporre il divieto di uso; che nella fattispecie il nesso eziologico delle malattie da emotrasfusione
o assunzione di emoderivati era provato dalle
certificazioni delle Commissioni Medico ospedaliere o degli Istituti
Universitari.

Riteneva tuttavia la corte di merito
che potesse affermarsi una responsabilità del
ministero solo per quelle infezioni che erano sorte successivamente all’epoca
in cui la scienza medica aveva raggiunto le necessarie conoscenze sulla
certezza diagnostica delle infezioni HIV, HBV, HCV, attraverso il controllo
della seriopositività e del contagio e degli
opportuni rimedi immunologie, atti a prevenire il contagio e cioè, quanto
all’epatite B, a decorrere dal 1978, quanto alla AIDS a decorrere dal 1985 e
quanto all’epatite C a decorrere dal 1988; che non poteva addurre il Ministero
a scriminante la carenza di emoderivati
trattati, in quanto ciò era conseguenza dell’insufficiente azione del Ministero
nell’attuazione del cd. Piano Sangue e che in ogni caso ciò non legittimava il Ministero
a permettere la circolazione di emoderivati non
trattati.

Pertanto la corte territoriale
riconosceva il diritto al risarcimento dei danni in favore dei soggetti di cui al dispositivo, per i quali era accertato che l’emotrasfusione o l’assunzione degli emoderivati
era successiva alle date suddette, con riferimento alle infezioni da ciascuno
riportate. Riteneva poi la corte territoriale che non ricorrevano
gli estremi per la concessione di una provvisionale; che andava rigettato
l’appello proposto dai soggetti, agenti con le sigle TP e CP, poichè correttamente il primo giudice aveva ritenuto
inammissibile l’intervento, in quanto nell’atto di proposizione dell’azione
giudiziaria nella sua forma di azione o di intervento devono essere indicate le
generalità complete dei soggetti agenti o intervenuti, che consentano la
verifica, attraverso il contraddittorio delle parti, della provenienza
soggettiva delle pretese e che le norme invocate sulla tutela della
riservatezza non comportavano che si potesse agire attraverso le suddette due
sigle.

Avverso questa
sentenza ha
proposto ricorso per cassazione il Ministero della Salute (ricorso n.
29916/01).

Resistono con controricorso
gli attori e gli interventori; coloro tra questi che
si erano visti rigettare la domanda in appello (XXXXXXX ed altri, ma non C.T.. e T.P.,
riportati in epigrafe) hanno proposto ricorso incidentale (ricorso n. 3086/02).

Autonomo ricorso per cassazione
(ricorso n. 29407/01) hanno proposto gli attori e gli interventori che si erano visti rigettare la domanda in
appello (YYYYYYYY ed altri, riportati in epigrafe, ma non C.T. e T.P.). Resiste con controricorso
il Ministero della Salute, che ha anche proposto ricorso incidentale (ricorso n. 238/02), al quale resistono con controricorso i ricorrenti principali.

Hanno presentato memoria XXXXX,
YYYYYY, ZZZZZZZZZ .

Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti i
ricorsi, a norma dell’articolo 335 Cpc.

Va, poi, osservato che, nelle more,
sono intervenute separate transazioni, regolarmente depositate a norma
dell’articolo 372 Cpc, tra il Ministero della Salute
e tutte le altre parti, ad eccezione di XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ, ricorrenti
principali nel ricorso r.g.
n. 29407/01 e controricorrenti, ricorrenti
incidentali nel ricorso n. 3086/2002, nonchè ad
eccezione di XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ, resistenti questi ultimi avverso i ricorsi proposti dal Ministero della Salute. Ne
consegue che vanno dichiarati inammissibili, per sopraggiunta carenza di interesse, conseguente alla cessazione della materia
del contendere per avvenuta transazione, tutti i ricorsi proposti dai vari
soggetti danneggiati, ad eccezione di quelli dei suddetti XXXXX, YYYYYY,
ZZZZZZZZZ, nonchè i ricorsi proposti dal Ministero
della salute, ad eccezione di quelli proposti contro i cinque predetti, nonchè dei sunnominati XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ.

Infatti, qualora si
verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della
materia del contendere, essa da luogo alla inammissibilità del ricorso per
sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi
anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è
proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poichè è in relazione a tale decisione – ed in considerazione
della domanda originariamente formulata – che va valutato tale interesse
(Cassazione 13113/03).

1.2. Pertanto
vanno esaminati i ricorsi principali ed incidentali proposti dai predetti
XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ, nonchè i ricorsi principali
ed incidentali proposti dal Ministero della Salute contro i predetti cinque, nonchè i sunnominati XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ.

2. Ritiene questa Corte di dover
esaminare anzitutto il ricorso principale e quello incidentale,
proposti dal Ministero della salute, contenendo gli stessi questioni
pregiudiziali di rito.

Con il primo motivo del ricorso principale il Ministero lamenta la violazione delle norme
sulla competenza funzionale inderogabile, in relazione all’articolo 25 Cpc.

Lamenta il ricorrente che i giudici
di merito non abbiano rilevato d’ufficio la violazione del foro erariale, poichè numerosi soggetti, intervenuti nel processo, avrebbero dovuto proporre le rispettive azioni risarcitorie davanti a tribunali diversi da quelli di Roma.

3.1. Ritiene questa Corte che il
motivo sia infondato
e che lo stesso vada rigettato.

Va preliminarmente osservato che, a
norma dell’articolo 25, 2^ parte, Cpc, allorchè l’amministrazione dello Stato è convenuta, il foro
erariale si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve
eseguirsi l’obbligazione.

A norma del primo comma dell’articolo
38 Cpc, nella versione anteriore alla
modifica apportata dall’articolo 4 della legge 353/90 ed applicabile
alla fattispecie ratione temporis,
detta incompetenza era rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento.

Ne consegue che nella fattispecie non
è di alcuna rilevanza, come sostenuto dai resistenti,
che il convenuto sia unicamente il Ministero della Salute, o che unica è la
condotta ovvero che identica sia la questione trattata.

3.2. E’ ben vero, infatti, che “più
parti possono agire” – come nella specie – “o essere convenute nello stesso
processo, quando tra le cause che si propongono, esiste connessione per
l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione
dipende,totalmente o parzialmente, della risoluzione
di identiche questioni” ( articolo 103, primo comma, Cpc).

La previsione, che ne risulta, del
litisconsorzio facoltativo – sia attivo, come nella specie, che passivo – non è
accompagnata da contestuali modificazioni della
competenza per territorio.

Modificazioni siffatte sono, bensì,
previste “aliunde” ( articolo 33 Cpc).
Riguardano, tuttavia, soltanto l’ipotesi del litisconsorzio facoltativo
passivo. Ne risulta stabilito, infatti, che “le cause
contro più persone, che a norma degli articoli 18 e 19 Cpc
dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per
l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo
di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso
processo”. La “connessione” da luogo, quindi, sia al
litisconsorzio facoltativo attivo che a quello passivo. Solo per il
litisconsorzio passivo, tuttavia, può comportare le previste modificazioni
della competenza per territorio e peraltro esclusivamente attinenti alle
disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 Cpc, e non
a quelle di cui all’articolo 25 Cpc.

Il litisconsorzio facoltativo attivo,
invece, non comporta in nessun caso modificazioni di competenza.

3.3. Quanto al “luogo in cui è sorta
l’obbligazione”, allorchè siverta
in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, data la struttura dell’illecito
aquiliano, esso non può coincidere con il luogo in
cui si è avuta la condotta commissiva o omissiva, ma con il luogo in cui è si è verificato lo
specifico evento dannoso ingiusto.

Infatti nella fattispecie si versa (come più
dettagliatamente si dirà in seguito), in un’ipotesi di litisconsorzio
facoltativo, nell’ambito del quale ciascuno degli attori o intervenuti ha agito
per la tutela della propria situazione protetta, con la conseguente autonomia e
scindibilità delle singole cause, e non di class action ben nota ad altri
ordinamenti, per la tutela di interessi collettivi (cfr.
articolo 3, legge 281/98).

3.4. Va osservato a questo punto che,
ai fini della determinazione della competenza, l’articolo 5 Cpc,
anche nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’articolo 2
legge 353/90, attribuisce valenza determinante non già
al “decisum” bensì al “deductum”
o, meglio, al “disputandum”, e perciò alla
valutazione della domanda, con ogni suo accessorio, al momento della relativa
proposizione (Cassazione 8243/00).

Inoltre, già prima dell’introduzione ad opera della legge 353/90 della regola, sancita nel comma 3
del novellato articolo 38 Cpc, secondo cui le
questioni sulla competenza per valore, materia eterritorio
sono decise in base a quello che risulta dagli atti, doveva ritenersi insito
nel sistema processuale il principio per il quale il giudice, chiamato a
risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende ma
soltanto prove costituite, ossia entrate in causa “senza un’apposita
istruzione”, secondo la regola stabilita dall’articolo 14 Cpc
limitatamente alla competenza per valore nelle cause relative a somme di danaro
o a beni mobili, ma estensibile all’intero sistema. In mancanza di prove
precostituite, poichè ai fini della determinazione
della competenza per materia si deve aver riguardo all’oggetto della domanda
proposta dall’attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del
convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando
uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il
secondo eccepisca la evidente strumentalità
dell’allegazione,il giudice competente è quello indicato dalla legge in
relazione a tale rapporto (Cassazione 7304/96; Cassazione 12376/97).

3.5. Nella fattispecie va osservato
che tutti i resistenti nel controricorso (pag. 21, previa numerazione delle pagine) assumono di essersi
sottoposti a trasfusioni presso gli ospedali di Roma o di aver assunto emoderivati acquistati presso farmacie romane, con la
conseguenza che il contagio infettivo si era verificato in Roma. In ogni caso
gli attori e gli interventori non hanno addotto con
la domanda di aver subito trasfusioni infette o assunzioni di
emoderivati nel luogo di propria residenza o
in luogo diverso da quello, per cui sarebbe sussistito un foro erariale diverso
da quello adito.

A fronte di tale assunto non vi erano
elementi, nè ne indica il ricorrente Ministero, per
poter sostenere che il contagio si fosse verificato in
altro luogo.

Ne consegue il rigetto del motivo.

4. Con il secondo motivo del ricorso
principale e con il primo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente
Ministero lamenta la violazione ex articolo 360 Cpc,
n. 3 e 4, in relazione agli articoli 103 e 101 Cpc.

Assume il ricorrente che il giudice
di merito avrebbe violato la disciplina contenuta nel
codice civile sul litisconsorzio facoltativo e la separazione delle cause, per
le variegate posizioni giuridiche, sia in relazione al momento iniziale della
controversia che agli atti di intervento. Secondo il ricorrente non vi era
omogeneità di posizioni giuridiche e, poichè i
diritti vantati erano scissi, distinti ed autonomi, non ricorrono i presupposti
del litisconsorzio,stante la spiccata individuazione
ed autonomia delle cause.

5.1. Ritiene questa Corte che i
suddetti due motivi, essendo identici, vadano trattati
congiuntamente.

Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili e vanno
rigettati.

Infatti l’articolo 103 Cpc
contempla non soltanto il litisconsorzio facoltativo cosiddetto proprio, cioè
quando fra più cause proposte esista connessione per l’oggetto e per il titolo,
ma anche quello cosiddetto improprio, cioè quando più cause presentino in
comune, anche solo in parte, qualche questione, la cui soluzione sia necessaria
per la decisione; in entrambe le ipotesi, le parti, come possono promuovere il
giudizio con unico atto di citazione, così possono validamente appellare con
unico atto di gravame avverso la sentenza di primo grado (Cassazione 7428/83).

Allorchè sussista un’ipotesi di
litisconsorzio facoltativo, per cui le parti possono
agire nello stesso processo a titolo di litisconsorzio facoltativo ex articolo
103 Cpc, allo stesso modo ciascuna di esse può
intervenire volontariamente nel giudizio promosso da uno soltanto dei
danneggiati, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, Cpc,
allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al relativo risarcimento
(Cassazione 9566/00).

5.2. Nella fattispecie, come
correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, sussiste l’identità della
questione della risarcibilità del
danno da emotrasfusione, oltre la misura degli
indennizzi previsti dalla legge 210/92 e 238/97, e di quella della sussistenza
o meno al riguardo della responsabilità aquiliana del
Ministero della Salute, ragioni che hanno indotto il giudice di merito alla
trattazione unitaria delle cause.

5.3. E’ inammissibile, invece, la
censura di mancata separazione delle cause relative ai
singoli attori o interventori.

Infatti il provvedimento con cui il giudice
di merito rigetta o accoglie la richiesta di separazione dei giudizi riuniti
non è censurabile in cassazione, neanche attraverso l’impugnazione della
sentenza che chiude il giudizio in cui il provvedimento sia stato adottato, poichè il provvedimento in tema di separazione delle cause
è del tutto discrezionale ed ha natura ordinatoria e non decisoria.

6. Con il terzo motivo del ricorso
principale ed il secondo motivodel ricorso
incidentale, il Ministero della Salute lamenta la violazione dell’articolo 105,
comma 1 e 2 Cpc, in relazione all’articolo
360 n. 3 e 4 Cpc.

Il ricorrente lamenta che non siano
stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel corso del giudizio
di primo grado, poichè gli stessi non sono nè principali, nè litisconsortili nè ad adiuvandum.

7.1. Ritiene questa Corte che il
motivo è infondato e che lo stesso
vada rigettato.

Ai fini dell’intervento principale o
dell’intervento consortile (o adesivo autonomo), che si hanno
quando rispettivamente il terzo intervenga in causa per far valere un
proprio diritto nei confronti di tutte le parti originarie o soltanto di alcune
di esse, anche sela norma dell’articolo 105 Cpc esige che il diritto vantato dall’interveniente non si
limiti ad avere una meramente generica comunanza di riferimento al bene
materiale in relazione al quale si fanno valere le contrapposte pretese delle
parti, si deve tuttavia riconoscere che la diversa natura delle azioni
esercitate rispettivamente dall’attore e, in via riconvenzionale,
dal convenuto, e di quella esercitata dall’interveniente, o la diversità dei
rapporti giuridici con esse dedotti in giudizio non costituiscono elementi
decisivi per escludere l’ammissibilità dell’intervento medesimo, essendo
sufficiente a far ritenere ammissibile l’intervento la circostanza che la
domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento con
quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, connessione o
collegamento implicante la opportunità di un simultaneo processo (Cassazione
3748/94, Cassazione 4648/86, Cassazione 1819/82 e Cassazione 2489/79).

7.2. Nella fattispecie, sulla base di quanto sopra detto, va condivisa la decisione
del giudice di merito che ha ritenuto trattarsi nella specie di interventi litisconsortili (o adesivi autonomi), tenuto conto che i
diversi soggetti intervenuti ben avrebbero potuto richiedere autonomamente il
risarcimento dei danni nei confronti del Ministero ex articolo 103 Cpc, attesa la dipendenza della decisione dalla risoluzione
di identiche questioni.

Nè ai fini dell’ammissibilità dei detti
interventi era necessaria l’accettazione del contraddittorio, come sostenuto
dal Ministero, atteso che la qualità di parte legittimata ad
causam si acquista per effetto dell’intervento e non
già per il consenso di quella nei cui confronti l’intervento è spiegato.

8. Con il quarto motivo di ricorso
principale e con il terzo dell’incidentale il Ministero lamenta la violazione
degli articoli 2947 e segg. Cc, in
relazione all’articolo 360 n. 3 Cpc, avendo la
sentenza impugnata rigettato l’eccezione di prescrizione sulla base del rilievo
che nella fattispecie sussisterebbe la prescrizione decennale per esistenza di
un procedimento penale, che ad avviso del ricorrente non sussisterebbe, e non
avendo il giudice civile provveduto ad accertare incidentalmente la sussistenza
del fatto- reato.

9.1. Ritiene questa Corte che il
motivo sia inammissibile. Infatti
la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione sulla base di
due autonome ragioni, di cui una è quella censurata dal ricorrente.

L’altra ragione di rigetto
dell’eccezione di prescrizione adottata dalla corte di merito è costituita
dalla considerazione giuridica che la prescrizione del diritto al risarcimento
del danno ex articolo 2947 Cc
decorre dal data in cui gli effetti dannosi si siano esteriorizzati e siano
conoscibili dal danneggiato e dalla considerazione fattuale
che tale data nella fattispecie coinciderebbe con la data di rilascio delle
certificazioni delle Commissioni mediche ospedaliere ex legge 210/92, poichè solo da quella data i vari soggetti infetti avevano
conosciuto della rapportabilità eziologica
delle loro affezioni alle emotrasfusioni (la notifica
dell’atto di citazione è del 21.12.1993).

9.2. A parte quanto
statuito da questa Corte in tema di dies a quo
della decorrenza della prescrizione in merito al danno da malattia a lungo
latente o di cui sia sconosciuta la causa del contagio (Cassazione 2645/03), va
preliminarmente osservato che questa seconda ratio decidendi
non è stata oggetto di impugnazione e ciò comporta l’inammissibilità della
censura avverso l’altra ragione di decisione.

Infatti va osservato che, in tema di ricorso
per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di
ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla
sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza
delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di
interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto
di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante
l’intervenuta definitività delle altre, all’annullamento
della decisione stessa.

10. Con il quinto motivo del ricorso
principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale il
ricorrente Ministero lamenta la violazione degli articoli 360 n. 3, 4 e 5 Cpc, in relazione alla violazione del Dpr 4/1972, del D. Lgs
616/77 e della legge 833/78,
con specifico riferimento alla competenza istituzionale del Ministero della
Sanità (ora della Salute) ed il suo difetto di legittimazione passiva nel
procedimento de quo.

Lamenta il ricorrente che, per
effetto delle suddette normative, all’epoca il Ministero aveva soltanto
funzioni generali di programmazione, indirizzo e coordinamento, risultando tutte le altre funzioni trasferite alle regioni,
alle Usl, ai presidi ospedalieri, ai quali andava
addebitato di non aver ottemperato alle direttive impartite dal Ministero; che erratamente era stato ascritto al Ministero un
comportamento omissivo colposo, consistente nel mancato controllo e nel mancato
ritiro degli emoderivati non trattati al calore antivirucidico.

Lamenta, infine, il ricorrente il vizio motivazionale della sentenza impugnata,
non essendo stato provato che il contagio fosse avvenuto a causa delle emotrasfusioni e non da contatto con aghi o dispositivi
medici infetti.

11.1. Ritiene questa Corte che il
motivo sia infondato
e che lo stesso vada rigettato.

Anzitutto va osservato che la
sentenza impugnata ha ritenuto che la responsabilità aquiliana
del Ministero trovasse il suo fondamento in un comportamento omissivo e cioè nell’inosservanza colposa dei suoi doveri istituzionali
di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e
commercializzazione delsangue umano ed emoderivati, che prescinde del tutto da eventuali profili
ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e
somministrazione dei suddetti prodotti.

La suddetta motivazione è immune
dalle censure mosse.

Infatti la legge 592/67, (articolo 1)
attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l’organizzazione, il
funzionamento cd. il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta,
preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per uso
trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza, nonchè (articolo 21) il compito di autorizzare
l’importazione e l’esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso
terapeutico.

Il Dpr
1256/71 contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di
controllo e vigilanza in materia (articoli 2, 3, 103, 112).

La legge 519/73 attribuisce
all’Istituto superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute
pubblica.

La legge 833/78, che ha istituito il
Servizio sanitario Nazionale conserva al Ministero della Sanità, oltre al ruolo
primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative
regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di
produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (articolo 6 lett. b, c), mentre l’articolo 4,
n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue
umano costituiscono materia di interesse nazionale.

Il Dl 443/87 stabilisce la sottoposizione
dei medicinali alla cd. “farmacosorveglianza” da
parte del Ministero della Sanità, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed
emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio.

Ne consegue che, anche prima
dell’entrata in vigore della legge 107/90, contenente la disciplina per le
attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia,
sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e
vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità.

11.2. Quanto all’assunto vizio motivazionale in merito alla provenienza delle
infezioni per i singoli soggetti, la corte di merito ha ritenuto che per tutti
questi il nesso eziologico della provenienza delle
infezioni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati era provato dalle certificazioni rilasciate
dalla Commissioni mediche ospedaliere, di cui all’articolo 4 della legge 210/92
o da Istituti universitari o Organismi sanitari.

Trattasi di una valutazione delle
prove documentali addotte, che è immune da vizi di motivazione rilevabili in
questa sede 4 di sindacato di legittimità.

12. Con il sesto motivo del ricorso
principale ed il quinto del ricorso incidentale, il ricorrente Ministero
lamenta la violazione dell’articolo 2043 Cc ed il
difetto di motivazione, in relazione all’articolo 360
n. 3 e 5 Cpc.

Assume il ricorrente che è stata affermata in maniera del tutto apodittica e generica
una responsabilità a suo carico a norma dell’articolo 2043 Cc,
in quanto aveva sempre posto in essere tutti i controlli più opportuni sul
sangue, all’epoca conosciuti, per evitare il rischio di trasmissioni di agenti
infettivi; che solo a partire dal 1986 la scienza medica raggiunse una relativa
certezza in merito al controllo della sieropositività
da HIV nei donatori di sangue; che il Ministero pose in essere adeguate misure
preventive, tendenti ad individuare la presenza del virus nel sangue donato ed
a trattare il sangue negli emoderivati con virucidici; che l’attività di vigilanza veniva esercitata
regolarmente.

13.1.Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.

Sotto il profilo dell’assunta
violazione dell’articolo 2043 Cc, va osservato che,
come statuito da Corte Costituzionale 226/00 e 118/96, la menomazione della
salute derivante da trattamenti sanitari può determinare le seguenti
situazioni: a) il diritto al risarcimento pieno del danno, secondo la
previsione dell’articolo 2043 Cc, in caso di
comportamenti colpevoli; b) il diritto a un equo
indennizzo, discendente dall’articolo 32 della Costituzione in collegamento con
l’articolo 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza
dell’adempimento di un obbligo legale; e)il diritto, ove ne sussistano i
presupposti a norma degli articoli 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno
assistenziale disposte dal legislatore, nell’ambito dell’esercizio
costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali.

In quest’ultima
ipotesi si inquadra la disciplina apprestata dalla
legge 210/92, che opera su un piano diverso da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento del danno, compreso il
cosiddetto danno biologico.

13.2. Per quanto qui interessa, al
fine di evidenziare la distanza che separa il risarcimento del danno
dall’indennità prevista dalla legge predetta, basta rilevare che la
responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno
risarcibile e configura quest’ultimo, quanto alla sua
entità, in relazione allesingole fattispecie
concrete, valutabili caso per caso dal giudice, mentre
il diritto all’indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile
derivante da infezione post-trafusionale, in una
misura prefissata dalla legge. Ciò comporta che vada condiviso l’orientamento
favorevole della più avvertita dottrina al concorso tra il diritto all’equo
indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 ed il diritto al risarcimento del
danno ex articolo 2043 Cc,
per cui nel caso in cui ricorrano gli estremi di una responsabilità civile per
colpa la presenza della legge 210/92,
come modificata dalla legge 238/97, non ha escluso in alcun modo che il privato
possa chiedere e che il giudice possa procedere alla ricerca della
responsabilità aquiliana (mentre non è oggetto di
questo ricorso il diverso problema se si tratti di diritti alternativi, ovvero
cumulabili ed – in caso positivo- in quali termini).

13.3. Ritiene questa Corte che nella
fattispecie non sussiste la violazione dell’articolo 2043 Cc
lamentata dal ricorrente Ministero, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto
che nella specie sussistesse un comportamento omissivo colposo del Ministero,
che, in violazione dei doveri istituzionali e legislativamente
previsti, nei termini suddetti, di direzione, autorizzazione e sorveglianza in
merito al sangue importato o prodotto per emotrasfusione
o emoderivati, rendeva possibile la circolazione di
sangue infetto e le trasfusioni oassunzioni di emoderivati infetti da parte degli
appellati.

La Corte di inerito ha ritenuto altresì che il danno alla salute, da
cui erano colpiti gli appellati, era eziologicamente
riconducibile a dette trasfusioni.

Va, quindi, esclusa la lamentata
violazione dell’articolo 2043 Cc, poichè
l’attività della p.a., anche
nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo
dalla legge, ma anche della norma primaria del “neminem
laedere”, sicchè, in
considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione
dettati dall’articolo 97 costituzione, la p.a. stessa è tenuta a subire le
conseguenze stabilite dall’articolo 2043 Cc, atteso
chetali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività
discrezionale, ancorchè il sindacato di questa
rimanga precluso al giudice ordinario (Cassazione 3132/01; nel senso che il
principio del neminem laedere
costituisca limite esterno alla discrezionalità amministrativa, già prima
dell’entrata in vigore della Carta costituzionale, Cassazione, Su 19.6.1936, in
Giur. it.
1936, I, 1, 866, che attiene al caso analogo di infezione da trasfusione di
sangue infetto per lue).

13.4. Diverso problema è quello
attinente all’assunto difetto motivazionale.

Anzitutto non sussiste la lamentata apoditticità della decisione (e cioè
la mancanza di motivazione).

Infatti la corte di merito ha ritenuto la
responsabilità del Ministero per tutti i casi in cui l’insorgenza delle patologie
acquisite dai vari soggetti per infezioni HBV, HIV ed HCV, fossedovuta
a trasfusioni effettuate rispettivamente in epoca successiva agli anni 1978,
1985 e 1988, in cui per ciascuna di dette patologie furono approntati i
relativi testi diagnostici e quindi poteva accertarsi se il sangue immesso nel
circuito delle emotrasfusioni o della produzione di emoderivati fosse infetto.

La prova dell’esistenza e
dell’eziologia delle infezioni degli appellati e della data delle stesse viene tratta dalla corte di merito, come sopra detto, dalle
certificazioni delle Commissioni Medico-ospedaliere
di cui all’articolo 4 legge 210/92, o di istituti sanitari o di organismi
sanitari. Trattasi di valutazione di merito che sfugge al sindacato di
legittimità di questa Corte, essendo immune sia dal vizio di, insufficienza che
di contraddittorietà di motivazione.

Nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza dellamotivazione
del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra – da un
lato – la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di
ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e dall’altro – il
non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono
essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la
motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è
valida.

Tale rilievo non esclude la necessità
che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell’articolo 360 Cpc, nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il
rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni
metodologici, dall’ordinamento direttamente espressi o comunque
da esso ricavabili.

Deve rimanere fermo, però, che la
verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del
convincimento espresso dal giudice di merito e non
questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E’ in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la
presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali
possono ritenersi solo se sussiste un’adeguata incidenza causale dell’errore
oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con
il riferimento al punto decisivo).

14. Con il settimo motivo del ricorso
principale ed il sesto motivo del ricorso incidentale, il ricorrente Ministero
lamenta la violazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex articolo 360n. 3 e 5 Cpc ed in via subordinata
violazione dell’articolo 2043 Cc.

Assume il ricorrente che la sentenza
impugnata ad alcuni soggetti ha erroneamente riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno, pur avendo gli stessi contratto
le infezioni HBV, HIV ed HCV, come risulterebbe dalla documentazione in atti,
in data anteriore rispetto agli anni (1978, 1985 e 1988) nei quali la corte
territoriale colloca lo “spartiacque” tra responsabilità e non responsabilità,
dopo aver affermato correttamente che solo per i contagi avvenuti
successivamente a tali date, rispettivamente per ogni infezione, sussisteva la
responsabilità del Ministero.

15.1. Ritiene questa Corte che il
motivo sia inammissibile, per una duplice ragione.

Anzitutto il motivo, così come
proposto, si risolve in una censuradi travisamento
del fatto processuale, per non avere il giudice esattamente letto nella
documentazione prodotta che il contagio era avvenuto
in data antecedente alle date suddette.

Infatti il travisamento del fatto non può
costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè,
risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze
presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto
risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il
mezzo della revocazione ex articolo 395, n. 4, Cpc
(Cassazione 1512/03; 1202/03; 1143/03).

15.2. In ogni caso il motivo di
ricorso, ove anche si volesse ritenere come prospettante una fattispecie di
vizio motivazionale di cui all’articolo 360 n. 5 Cpc,
è inammissibile per mancata specificità dello stesso, sotto il profilo del
mancato rispetto del principio di autosufficienza del
ricorso.

Infatti qualora, con il ricorso per
Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza
impugnata per l’asserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali
(un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti
del et., ecc.), è necessario, al fine di consentire
al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza erratamente valutata (o insufficientemente valutata), che
il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della
medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata
o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza
del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di
cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non
è possibile sopperire con indagini integrative (Cassazione 3158/03; 12444/03;
1161/95).

Nella fattispecie il motivo di
ricorso prospetta genericamente l’errata valutazione della documentazione
processuale in atti, – senza trascriverne il contenuto, nè
indicando chi e quando l’abbia prodotta.

15. Passando all’esame del ricorso
principale 29407/01
e del ricorso incidentale 3086/02, di
contenuto identico, entrambi proposti dai 5 danneggiati attori, che non hanno
transatto la lite (vedasi punto 1), va rilevato che detti ricorrenti con il
primo motivo, sia del ricorso incidentale che di quello principale hanno
lamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 75 Cpc, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 Cpc.

Lamentano i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile
l’appello notificato ai rappresentanti legali di XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ,
mentre essendo essi divenuti maggiorenni prima dell’instaurazione del gravame,
questo doveva essere notificato a loro personalmente.

16. Il motivo è inammissibile, per carenza di legittimazione ed interesse, essendo lo stesso
relativo a soggetti, che hanno transatto la lite.

17. Con il secondo motivo di ricorso
(sia principale che incidentale) i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione degli articoli112 e 115, comma 1, Cpc,
in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di
ultrapetizione, di errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione.

Assumono i ricorrenti che la corte di appello ha travalicato l’ambito della propria potestà decisoria, rigettando la domanda di risarcimento sulla base
della presunta notorietà delle conoscenze medico-scientifiche che,
anteriormente ad una certa epoca, non sarebbero state in grado di individuare i
virus patogeni trasmessi attraverso gli emoderivati, nè di prevenirne la diffusione; che ciò avrebbe dovuto
essere oggetto di eccezione e di prova da parte del Ministero; che, così
operando, la corte di merito ha violato l’articolo 112 Cpc;
che è stato addossato erratamente ai danneggiati-
ricorrenti l’onere di fornire l’ardua prova della data in cui il virus è
entrato in contatto con l’organismo e ciò nonostante che si trattasse di un
giudizio avente ad oggetto l’accertamento della generica potenzialità lesiva
della condotta illecita sulla base dell’apprezzamento di probabilità; che la
sentenza di appello ha ampliato il thema decidendum ac disputandum.

18.Con il terzo motivo di ricorso (sia principale che incidentale) i ricorrenti
lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115, comma 2, Cpc, relativamente ai principi giuridici della definizione
di notorio; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 Cpc, comma 1, relativamente al principio dell’alligazione; la violazione e falsa applicazione dell’articolo
112 Cpc, relativamente ai principi che regolano il
contraddittorio e l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia.

Lamentano i ricorrenti che la
sentenza impugnata, fondandosi su un pretesa ed errato concetto
di “fatto notorio” (in relazione al disposto dell’articolo 115, comma 2 Cpc) di carattere scientifico, in merito alla data in cui
per ciascuna delle tre infezioni si erano acquisite le conoscenze mediche dei
meccanismi di trasmissione virale e dei rimedi immunologie per evitare il
contagio ed individuare i soggetti infetti, ha escluso la responsabilità del
Ministero per i fatti antecedenti a tali date; che fin dagli anni 70 vi era una
diffusa consapevolezza delle pericolosità delle trasfusioni di sangue per il
rischio di trasmissioni virali; che tanto è stato affermato anche da successiva
sentenza del tribunale di Roma, in caso analogo, in cui si è affermato che già
tra gli anni 1972-1974 erano disponibili i primi tests
su larga scala per individuare il virus dell’epatite B e che la frequente
coincidenza epidemiologica tra i tre virus (HIV, HBV e HCV) comportava che, se
si fossero adottati imezzi di contrasto già noti con
riferimento al virus HBV, ciò avrebbe comportato un’utilità anche contro i virus
ancora sconosciuti. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata abbia fondato la sua decisione su una circostanza ritenuta
notoria, comparsa d’improvviso nella fase decisoria,
senza che sul punto si fosse svolto un contraddittorio, senza che fosse stata alligata da alcuna delle parti e che essi già disconobbero
nella discussione orale.

19. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione degli articoli 2043 e 2056 Cc (articolo
360 n. 3 Cpc), nonchè
l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia ( articolo 360 n. 5 Cpc).

Lamentano i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la
responsabilità del Ministero fosse da affermarsi solo a partire dal 1978 per
l’epatite B, dal 1985 per l’HIV e dal 1988 per l’epatite C, mentre, poichè era accertato fin dagli inizi degli anni 1970 che il
sangue e gli emoderivati veicolassero
infezioni, da questa data il Ministero doveva porre in essere attività di
prevenzione e di informazione, con
la conseguenza illogica della sentenza impugnata, secondo cui un’unica condotta
a volte è colposa ed altre volte no; che nella responsabilità aquiliana sono risarcibili anche i danni non prevedibili;
che, conseguentemente, poichè già dagli inizi degli
anni 70 o almeno dal 1978 il Ministero conosceva la pericolosità del sangue
infetto ai fini dell’epatite B, ciò comportava che da quelle date erano
risarcibili anche i soggetti infettati da HIV ed HCV.20.1.
Ritiene questa Corte che i suddetti tre motivi (n. 2-3-4) del ricorso
principale n.29407/01 (analoghi ai tre motivi del
ricorso incidentale n. 3086/02), essendo strettamente connessi, vadano
esaminati congiuntamente.

Il punto di partenza è la censura di
cui al quarto motivo di ricorso e cioè l’assunta
violazione degli articoli 2043 e 2056 Cc, impostata
sotto il profilo che l’imprevedibilità (per mancata conoscenza da parte della
scienza medica) dei virus HBV, HIV ed HCV, non escludeva la responsabilità del
Ministero, che, a partire dagli inizi degli anni 70, o in ogni caso, dal 1978
aveva a disposizione elementi scientifici di individuazione del virus
dell’epatite B. Infatti la soluzione della questione
prospettata presuppone che siano definiti i punti in tema di nesso causale e
della colpa nelle ipotesi di responsabilità aquiliana
da comportamenti omissivi, all’esito dei quali potrà individuarsi l’estensione
e l’allocazione del principio secondo cui, in tema di responsabilità aquiliana, sono risarcibili anche i danni non prevedibili, nonchè l’estensione del thema decidendum, ai fini dell’articolo 112 Cpc,
in siffatto tipo di azione, ed – infine – la ripartizione del relativo carico
probatorio, con i conseguenziali riflessi in tema di
fatto notorio.

20.2. L’insufficienza del
tradizionale recepimento in sede civile
dell’elaborazione penalistica in tema di nesso
causale è emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della responsabilità
civile, che costruiscono la struttura della
responsabilità aquiliana intorno al danno ingiusto, anzichè al fatto.

In effetti, mentre ai fini della
sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il
cui elemento materiale è appunto costituito dacondotta,
nesso causale, ed evento naturalistico – o giuridico), ai fini della
responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto
tale. E tuttavia un “fatto” è pur sempre necessario
perchè la responsabilità sorga, giacchè l’imputazione
del danno presuppone l’esistenza di una delle fattispecie normative di cui agli
articoli 2043 e segg. Cc, le quali tutte si risolvono
nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad un soggetto
chiamato a risponderne.

Il “danno” rileva così sotto due
profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili o
evento dannoso, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da
quella giuridica.

Il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi
esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (questo inteso come
condotta, nesso causale ed evento lesivo). Se sussiste
solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi èl’obbligazione risarcitoria.

20.3. Proprio in conseguenza di ciò
si è consolidata nella cultura giuridica contemporanea l’idea, sviluppata
soprattutto in tema di nesso causale, che esistono due
momenti diversi del giudizio aquiliano: la
costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la
problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, è analoga a quella
penale, articoli 40 e 41 Cp ed il danno rileva solo
come evento lesivo) e la determinazione dell’intero danno cagionato, che
costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria.
A questo secondo momento va riferita la regola dell’articolo 1223 Cc, per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite
che “siano conseguenza immediata e diretta”del fatto lesivo (cosiddetta
causalità giuridica, per cui si è dubitato che la
norma attenga al nesso causale, o non piuttosto alla determinazione del quantum
del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili).

Ai fini della causalità materiale
nell’ambito della responsabilità aquiliana, come
detto, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti fanno applicazione dei
principi penalistica di cui agli articoli 40 e 41 Cp.

Per giurisprudenza pacifica il
criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto
illecito, deve intendersi, ai fini della sussistenza
del nesso di causalità materiale, in modo da comprendere nel risarcimento i
danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il
principio della e. d.regolarità
causale (Cassazione 17152/02; 5962/00; 1857/98; 2009/97; 11087/93; 65/1989;
6325/87).

20.4. Pertanto un evento dannoso è da
considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni/ il
primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo
(cd. teoria della condicio sine
qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per
determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno
delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel
momento in cui si produce l’evento causante non appaiono del tutte inverosimili
(ed. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in
realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è
anche una teoria dell’imputazione del danno).

Detta causalità adeguata (nella sua
tradizionale formulazione”positiva”) comporta che la
rilevanza giuridica della “condicio sine qua non” è commisurata all’incremento, da essa
prodotto, dell’obiettiva possibilità di un evento del tipo di quello
effettivamente verificatosi.

20.5. La prevedibilità di cui si
discorre, ai fini del nesso causale materiale, è diversa dalla prevedibilità
delle conseguenze, ai fini del nesso di causalità giuridica, di cui
all’articolo 1225 Cc ed anche dalla prevedibilità
posta a base del giudizio di colpa.

La prevedibilità in questione
prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell’uomo medio, ossia
all’elemento soggettivo dell’illecito. Riguarda, invece, le regole statistiche
e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento
ad un fatto. A queste condizioni possono essere risarcitianche
i danni indiretti o mediati, purchè siano un effetto
normale secondo il principio della cd. regolarità
causale. In questo senso va, quindi, condiviso il principio secondo cui, per
accertare se una condotta umana sia o meno causa di un
determinato evento, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che,
secondo un giudizio di probabilità ex ante, essa era idonea a provocare e le
conseguenze in realtà verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili,
escludono il rapporto eziologico tra il comportamento
umano e l’evento, sicchè, per la riconducibilità
dell’evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra
l’antecedente ed il dato conseguenziale sussista un
rapporto di sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri gli estremi
di una sequenza possibile, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui
l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente (cfr. Cassazione 7801/86; 6071/04;
5962/02; 5913/00).

21.1. Quanto sopra detto in tema del
requisito della prevedibilità, per così dire statistica o
materiale-naturalistica, necessita di opportuni
adattamenti in tema di responsabilità aquiliana da
condotta omissiva colposa. Nell’imputazione per omissione colposa il giudizio
causale assume come termine iniziale la condotta in quanto colposa e non la
mera omissione materiale: rilievo che si traduce spesso nell’affermazione
dell’esigenza, per l’imputazione della responsabilità, che il danno sia una concretizzazione del rischio, che la norma di condotta
violata tendeva a prevenire.

E’ questa l’ipotesi per la quale si
parla anche di mancanza di nesso causale di antigiuridicità
e che effettivamente non sembra estranea ad una corretta impostazione del
problema causale.

Vi è, quindi, un intreccio tra
causalità e colpa nell’ipotesi dicondotta omissiva
(propria o impropria) colposa. La causalità nell’omissione non può essere di ordine strettamente materiale, poichè
ex nihilo nihil fit. Essa è
tuttavia accertabile attraverso un giudizio ipotetico: l’azione ipotizzata e
colposamente omessa avrebbe impedito l’evento.

Ne risulta, quindi, rafforzata l’esigenza
di un’indagine sul nesso tra l’evento lesivo e la norma comportamentale o
giuridica che avrebbe imposto al
convenuto-danneggiante di attivarsi per evitarlo, benchè
anche in tal caso rimanga la distinzione tra accertamento della colpevolezza e
quello della causalità. 21.2. Così impostata la questione relativamente
al nesso causale nell’ambito della responsabilità aquiliana
da condotta omissiva, va osservato che l’esatto principio secondo cui, non
avendo l’articolo 2056Cc richiamato l’articolo 1225 Cc,
quest’ultimo non si applica in tema di responsabilità
extracontrattuale, nella quale quindi, sono risarcibili sia i danni prevedibili
che quelli imprevedibili, attiene al nesso di causalità giuridica di cui
all’articolo 1223 Cc (tra fatto illecito e danno) e
non a quello di causalità materiale di cui agli articoli 40 e 41 Cp (tra condotta e danno). E’ stato
infatti affermato (sia pure con riguardo alla responsabilità
contrattuale) che la prevedibilità del danno richiesta dall’articolo 1225 Cc riguarda il danno considerato (non tanto nella sua
intrinseca realtà), quanto nel suo concreto ammontare, sì che, ad integrare
l’esistenza di tale requisito, non è sufficiente il riferimento ad una astratta
prevedibilità del danno stesso, dovendo ritenersi, per converso, che il
concreto ammontare del risarcimento non può eccedere l’entità prevedibile nel
momento in cui è sorta l’obbligazione inadempiuta (Cassazione 3102/00;
3694/83; 2555/89; 4236/82).

21.3. Da quanto sopra detto consegue che, finchè non erano
conosciuti dalla scienza medica mondiale, i virus della HIV, HBC ed HCV e
quindi i tests di identificazione degli stessi,
proprio perchè l’evento infettivo da detti virus era già astrattamente inverisimile, poichè addirittura
anche astrattamente sconosciuto, manca il nesso causale tra la condotta
omissiva del Ministero e l’evento lesivo, in quanto all’interno delle serie
causali non può darsi rilievo che a quelle soltanto che, nel momento in cui siproduce l’omissione causante e non successivamente, non
appaiono del tutte inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale o
giuridica, che imponeva l’attività omessa.

22.1. Inoltre nella fattispecie la
non conoscenza oggettiva dei virus in questione e l’impossibilità di accertarne
l’esistenza, se non da una certa data, rilevano anche
sotto il profilo esclusivo della colpevolezza.

Premesso che nella fattispecie
l’azione proposta nei confronti del Ministero è quella di cui all’articolo 2043
e pertanto che può sussistere la responsabilità del Ministero se il suo comportamento
sia almeno colposo, va osservato che la responsabilità del convenuto è stata
riconosciuta sulla base delle violazione degli
obblighi di vigilanza, controllo, e direzione, che facevano capo al Ministero.

Per quanto sembri trattarsi di colpa
specifica, in quanto trattasi violazione di regole espresse, che assegnavano
tali obblighi al Ministero, tuttavia, poichè è
evidente che il legislatore non potesse conoscere
prima ancora della Comunità scientifica mondiale l’esistenza dei virus in
questione, allorchè si va a determinare il contenuto
concreto della condotta genericamente dovuta, ma omessa, ciò va necessariamente
correlato alla prevedibilità dell’evento che il Ministero avrebbe dovuto
evitare.

22.2. Pur
aderendosi ad una concezione oggettiva (o sociale) della colpa, e quindi di un
apprezzamento in abstracto, il modello di
comportamento richiesto non può non definirsi che con riferimento alle
condizioni concrete nelle quali la condotta dannosa è tenuta, ciò segnatamente allorchè il danno sia stato causato da un comportamento
omissivo di un generico obbligo comportamentale.

In questo caso, stante l’atipicità
della condotta dovuta, la responsabilità da omissione sorge, secondo
l’ordinario criterio della colpa, ogni volta che il danno poteva essere prevenuto
ed evitato, con giudizio ex ante fondato sulla prevedibilità dello stesso.

In queste ipotesi la prevedibilità ed
evitabilità del danno costituiscono requisiti essenziali nel
contesto dei criteri per l’imputazione a titolo di colpa e per giudicare
la natura colposa della condotta.

Da qui la necessità che il fatto sia
prevedibile, perchè ciò che è imprevedibile è anche, per definizione, non
prevenibile (cfr.Cassazione
10723/96; 12124/03; 8828/03).

22.3. Premesso questo, appare del tutto corretta la decisione impugnata laddove, per
stabilire la prevedibilità del fatto, fa riferimento alla conoscenza del virus
e del metodo per rilevarne l’esistenza.

Nella specie, quindi, correttamente
la corte di merito ha escluso chepotesse sussistere
una responsabilità imputabile al Ministero per condotte tenute anteriormente alla prevedibilità dei virus ed alla
possibilità materiale di rilevarne l’esistenza.

22.4. Nè
può ritenersi, come sostengono i ricorrenti che, poichè
successivamente è stato accertato che spesso i portatori-donatori
del virus HBC erano anche portatori degli altri due tipi di virus, quanto meno
dall’anno 1978 (data di conoscenza del virus dell’epatite B e del test per
rilevarlo nei donatori, secondo la sentenza impugnata), il Ministero doveva
ritenersi responsabile anche per i danni da infezione degli altri due virus.

Infatti le tre infezioni costituiscono tre
differenti eventi lesivi, per cui, stante la struttura della responsabilità
civile di cui all’articolo 2043 Cc, la responsabilità
del convenuto Ministero vaaccertata, sia
relativamente al nesso causale che alla colpevolezza, con riferimento ad ognuno
dei tre virus, e quindi alla prevedibilità degli stessi, con la conseguenza
che, essendo stati conosciuti i virus HIV e HCV solo successivamente – rispettivamente
anni 1985 e 1988 -, da dette date successive è configurabile la responsabilità
del Ministero per gli stessi.

22.5. Ove, invece, si seguisse la
tesi sostenuta dai ricorrenti si giungerebbe ad
un’ipotesi di responsabilità sconosciuta all’ordinamento ed ancora più rigorosa
di quella cd. “da rischio dello sviluppo” in tema di responsabilità del
produttore (pur dovendosi escludere che la fattispecie sia ivi inquadrabile,
sia perchè il Ministero non è un imprenditore della filiera della produzione e commercializzazione del prodotto “sangue”, sia perchè, come
ha osservato attenta dottrina, il sangue per trasfusioni è fornito
gratuitamente dal Ministero – vedasi anche l. 4.5.1990, n. 107).

Infatti, in tema di responsabilità derivante
da prodotti difettosi l’articolo 7 lett. e) della direttiva 85/374/Cee pone a carico del produttore che voglia esimersi dal
cd. “rischio dello sviluppo”, l’onere di dimostrare che – nel momento della
messa in circolazione del prodotto – il livello più alto delle conoscenze della
scienza e della tecnica non consentiva di scoprire l’esistenza del difetto del prodotto. Occorre poi che le conoscenze scientifiche e
tecniche pertinenti fossero accessibili al momento
della messa in commercio del prodotto (Corte Giustizia Comunità Europee,
29/05/1997, n. 300 ; Comm. Ce c. Regno Unito Gran
Bretagna e altri). L’articolo 6 lett. e) del Dpr
224/88, di attuazione della suddetta direttiva ha
escluso la responsabilità del produttore se lo stato delleconoscenze
scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in
circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come
difettoso. Nella fattispecie la tesi sostenuta dai ricorrenti verrebbe, invece,
a porre a carico del Ministero, che pure è chiamato in giudizio esclusivamente
a norma dell’articolo 2043 Cc, al di fuori da ogni ipotesi di presunzione di colpa o di
responsabilità, la responsabilità per un evento lesivo sconosciuto a tutti e,
quindi, come tale non evitabile.

Se così si operasse, attraverso l’individuazione
della colpa e dell’ingiustizia come insite nella tenuta di comportamenti
omissivi, si radicherebbe la responsabilità in via preponderante sul
presupposto della riconducibilità causale del danno
al comportamento del soggetto agente: ma ciò costituisce una riallocazione del dannosecondo un
paradigma estraneo al sistema della responsabilità civile (salve le specifiche
ipotesi di responsabilità oggettiva).

Ne consegue che il quarto motivo di
ricorso va rigettato.

23.1. Così risolta la questione del nesso
causale e della colpa nell’ambito della fattispecie, ne consegue, anzitutto,
che non sussiste la lamentata violazione dell’articolo 112 Cpc,
per essersi posto il giudice la questione attinente alla date
in cui furono conosciuti rispettivamente i virus HIV, HBV ed HCV ed i sistemi
di prevenzione.

Infatti, una volta ritenuto che solo
con detta conoscenza e quindi, a seguito delle rispettive predette date, ciascuno evento lesivo diveniva prevedibile (e quindi
prevenibile) e che detta prevedibilità costituiva elemento integrante della
struttura dell’illecito civile sia in relazione al nesso causale che alla
colpevolezza nella proposta azione ex articolo 2043Cc, rientrava nel thema decidendum l’accertamento
di dette date e quindi dell’esistenza del nesso causale e della colpevolezza.

23.2. Quanto all’onere della prova in
merito all’epoca di conoscenza da parte della comunità scientifica
internazionale dei detti virus e dei metodi di individuazione
e, quindi alle date, successivamente alle quali, dette specifiche infezioni da
trasfusioni erano prevedibili e prevenibili, proprio perchè esse rifluiscono
sulla prova del nesso causale e della colpa, esso è a carico degli attori
danneggiati e non del convenuto Ministero, come assumono i ricorrenti.

Infatti in materia di responsabilità da
fatto illecito la dimostrazione dell’attività lesiva dell’altrui diritto e del
nesso di causalità fra la condotta colposa ed il danno incombe al danneggiato,
con la conseguenza che la ambiguità od incertezza degli elementi di fatto che
sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è
tenuta all’onere della prova (Cassazione 103/82; Cassazione 6865/01; 7387/01).

23.3. Posto quindi a carico degli
attori il suddetto onere della prova, va anzitutto osservato che non è viziata
la motivazione dell’impugnata sentenza, che ha fatto riferimento alle epoche in
materia di conoscenza e di predisposizione di metodiche di individuazione
dei virus HIV, HBC ed HCV, e non all’epoca in cui genericamente si era
accertato che le trasfusioni di sangue o l’assunzione di emoderivati
potevano veicolare infezioni virali.

Infatti, come sopra detto e come più
specificamente si dirà in relazione al successivo
quinto motivo di ricorso degli attori in temadi
condanna generica, poichè occorre, ai fini del nesso
causale e della colpa, che questi siano individuati in relazione ad uno
specifico evento lesivo e non in relazione ad una generica pericolosità delle
trasfusioni, come possibile veicolo di infezioni (sotto questo profilo sarebbe
sufficiente rilevare che già il Dm 3/6/1935, in G.U. 9.6.1935, all’articolo 5
statuiva l’obbligo di accertare con reazioni sierologiche
che il donatore non fosse portatore di malattie trasmissibili, tra cui la lue),
va osservato che non sussiste il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza
che ha accertato le predette date di conoscenza degli specifici virus e di
scoperta dei tests di individuazione.

23.4. Quanto alla censura di vizio
motivazionale dell’impugnata sentenza per non aver tenuto conto della “prova
puntuale offerta dai ricorrenti, circa l’esposizione a rischi di infezioni da emoderivati in
epoca successiva ai primi anni 70” va osservato che essa è inammissibile per
una duplice ragione.

Anzitutto detta censura è priva del
requisito della specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso,
nei termini già indicati al punto 15.2., limitandosi
la doglianza a richiamare la documentazione in atti, senza trascriverne il
contenuto.

23.5. Inoltre la censura, prospettata
con generico riferimento all’esposizione a rischi da infezioni per emotrasfusione o assunzioni di emoderivati, non è conferente nei confronti della
motivazione della sentenza (esatta, come sopra detto), secondo cui occorreva
far riferimento non ad un generico rischio, ma ad un individuata conoscenza dei
virus e dei tests diagnostici.

24.1. Infondata è anche la censura
secondo cui erratamente il giudice di
appello avrebbe fatto ricorso al fatto notorio in merito agli anni
(rispettivamente 1978, 1985 e 1988) di conoscenzascientifica
dei virus (HBV, HIV ed HCV) e dei tests diagnostici.

Va, anzitutto, osservato che il
giudice di merito (pag. 40 della sentenza impugnata) ha ritenuto di accertare dette date non solo sulla base del notorio, ma anche delle
risultanze delle stesse certificazioni mediche in atti e delle indicazioni del
Ministero appellante, non contestate specificamente da controparte.

Quanto alle cd.
“indicazioni” del Ministero convenuto, una volta ritenuto che l’onere della prova gravava sugli attori in merito a dette
date, esse non costituiscono altro che punto pacifico dell’eziologia e della prevedibilitè delle infezioni a decorrere almeno dalle
predette date, esentando quindi gli attori dall’onere di dover fornire la prova
quanto meno da tali decorrenze.

Quanto alla censura che dette
“indicazioni” del Ministero in ogni caso erano state
contestate, la censura si risolve in un travisamentodel
fatto processuale, avendo il giudice di merito ritenuto insussistente una
contestazione, che invece, vi sarebbe stata, con la conseguenza che la censura
in questa sede di legittimità è inammissibile, dovendo la stessa essere fatta
valere con il rimedio revocatorio di cui all’articolo 395, n. 4 Cpc.

24.2. Infondata è anche la censura di errata applicazione dell’istituto del notorio.

Il fatto notorio, derogando al
principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non
fornite dalle parti e relative a fatti da esse non
vagliati e controllati, deve essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto
acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza
del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in
primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga
all’osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa
possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per
riscontrarlo, sicchè al giudice non resti che
constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche
che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune
conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perchè
appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perchè le
sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia
esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull’interesse pubblico
che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo
(Cassazione 7181/99; 267/95).

24.3. Secondo un più estensivo
orientamento, al giudice è data la possibilità di far capo anche alla comune
cultura di una specifica e, se del caso, particolarmente qualificata cerchia
sociale – definita come insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi – così da far assurgere all’alveo del notorio
anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta
il naturale parametro della nozione in oggetto (Cassazione 5809/01).

Per quanto si sostenga correttamente
che non può esservi fatto notorio in relazione a
specifiche nozioni o giudizi tecnici, per i quali sia necessaria un’adeguata
conoscenza tecnica, ciò che va posto in rilievo è che il fatto tecnico, sia
pure a livelli semplicizzati, può diventare notorio allorchè
la collettività sia periodicamente sensibilizzata sul punto dalla stampa e
dagli altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie (ad
esempio: il fumo di sigarette provoca il cancro e malattievascolari)(cfr. Cassazione 9057/95). Stabilire, poi, se un certo fatto, con i requisiti suddetti, sia
divenuto patrimonio della conoscenza diffusa della collettività integra un accertamento
di fatto non censurabile in sede di Cassazione, se non per vizio di
motivazione. Nella fattispecie il fatto notorio addotto dalla sentenza
impugnata non attiene, se non superficialmente e quindi in modo del tutto
idoneo a rientrare nel patrimonio delle conoscenze comuni della collettività,
ad un fatto tecnico (possibile causa delle infezioni in questione da
trasfusioni o da assunzione di derivati con sangue infetto). Esso attiene
soprattutto ad un fatto storico: epoca di individuazione
dei tre tipi di virus e dei tests diagnostici. Tenuto
conto dell’ampia e capillare diffusione di tali tematiche
da parte dei mezzi di comunicazione di massa – anche ai fini di prevenzione
segnatamente, ma non solo, negli anni diriferimento,
non è viziata la valutazione, data dal giudice di merito, di notorietà di tali
fatti.

25. Con il quinto motivo del ricorso
principale n. 29407 del 2001 e del ricorso incidentale n. 3086 del 2002, i
ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 278 Cpc.

Lamentano i ricorrenti che la
sentenza impugnata ha disatteso i principi in tema di sentenza di condanna
generica, come era stata richiesta, in quanto essa non
si è limitata all’accertamento della mera esistenza del diritto al
risarcimento, e quindi dell’esistenza di un fatto illecito solo potenzialmente
dannoso, ma è passata all’esame specifico delle posizioni dei singoli attori ed
interventori, giungendo ad un esame di merito,
incompatibile con i limiti sopra descritti.

26.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

In linea di principio va ribadito che la condanna generica al risarcimento del danno,
avendo come contenuto una mera “declaratoria
iuris” postula, quale presupposto necessario e
sufficiente a legittimarla, l’accertamento di un fatto ritenuto dal giudice,
alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di
conseguenze dannose, restando impregiudicato
l’accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell’esistenza e dell’indentità del danno, nonchè del
nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito. Ricorrendo il detto
presupposto, la condanna generica può essere negata solo
quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente
possibile è mancato o che non può configurarsi un rapporto di causalità tra il
fatto illecito e i dedotti effetti dannosi (Cassazione 4511/97; 4467/94;
2603/97).

La censura, pertanto, sarebbe esatta
se la Corte nel caso di specie avesse accertato una condotta illecita positiva del Ministero responsabile.

26.2. Ma
così non è, poichè la sentenza impugnata ha accertato
l’illiceità di una condotta omissiva del Ministero.

Come sopra si è già
accennato, l’omissione si pone come antecedente causale del danno solo
perchè una valutazione giuridica la rende tale. Infatti
in tali casi l’indagine sulla responsabilità muove dall’evento dannoso, il
quale avrebbe potuto essere modificato o evitato, se l’azione, dovuta e
predisposta per impedirlo, fosse stata posta in essere e cioè, per quanto ci
occupa, dall’accertamento che il contagio fosse “conseguito” effettivamente
all’omissione dei comportamenti dovuti dal Ministero relativamente alle emotrasfusioni o ad assunzioni di emoderivati.

Ciò ha portato attenta dottrina a
ritenere che al cospetto di un’omissione avremo
soltanto la causalità giuridica tra il fatto omissivo ed il danno.

Pur senza giungere ovviamente a tale estremo, si deve tuttavia osservare che – tenuto conto
di quanto sopra detto e segnatamente al punto 21.1. – correttamente la sentenza
impugnata ha dovuto accertare la causalità esistente tra la condotta omissiva
ed il contagio, e per far ciò ha dovuto incrociare l’accertamento medico-legale
(basato sulle certificazioni in atti) relativo al prodursi del contagio
dall’assunzione di emoderivati o da emotrasfusione con l’ambito eziologico-temporale
assegnato all’omissione contraria alla norma accertata a carico del Ministero,
per concludere che l’omesso controllo della p.a. fosse causa
materiale-giuridica dell’evento dannoso, e quindi, nei confronti dei soggetti
per i quali ciò era stato accertato, di tutti i danni sopportati, con
esclusione degli altri attori, per i quali ciò non risultava egualmente
accertato.

26.3. Al giudice del quantum residua
il compito di accertare la sussistenza di tali danni, ma non certo di rinnovare
il giudizio di causalità tra l’evento dannoso ed il fatto illecito omissivo.

Ciò comporta che non è possibile
negare nel giudizio sul quantum che sussista un rapporto di causalità tra
l’omissione ed eventi dannosi dedotti, poichè a monte del giudizio sul quantum vi è una sentenza che
dichiara l’an di una responsabilità da fatto illecito
omissivo, la quale ha dovuto accertare la causalità fra l’evento dannoso e
l’omissione, non limitata ad una valutazione naturalistica, ma estesa anche ad
una valutazione giuridica della condotta omessa, dovuta proprio per impedire
quello specifico evento (cfr. articolo
40, comma 2, Cpp).

27. In definitiva vanno rigettati i
ricorsi nelle parti relative alla controversia tra il
Ministero della Salute e XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ.

I ricorsi relativi
alla controversia tra il Ministero e le altre parti vanno dichiarati
inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse.

Esistono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta i ricorsi
nelle parti relative alla controversia tra il
Ministero della Salute e XXXX, YYYYY, ZZZZ nonchè gli
eredi di XXXX, YYYYY, ZZZZ. Dichiara inammissibili
i ricorsi relativi alla controversia tra il Ministero
e le altre parti, per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa
tra tutte le parti le spese di questo giudizio di
Cassazione.