Civile

Tuesday 09 November 2004

Per i crediti nei confronti dell’ A.S.L. è sempre competente il giudice ordinario CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 4 novembre 2004 n. 7141

Per i crediti nei confronti dell’A.S.L. è
sempre competente il giudice ordinario

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V –
Sentenza 4 novembre 2004 n. 7141

Pres. Farina – Est. Carlotti

AZIENDA U.S.L. ROMA
E (AVV. DE SANTIS) C/ SIFIN S.R.L.
(AVV.TI DELLA CORTE E TERRIGNO)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

composto dai Signori: Cons.
Giuseppe Farina F/F, Cons. Chiarenza
Millemaggi Cogliani, Cons. Goffredo Zaccardi, Cons. Aldo Fera, Cons. Gabriele Carlotti Est., ha pronunciato la presente

DECISIONE

nella Camera di Consiglio del 29 Ottobre
2004

Visto l’appello proposto da:

AZIENDA U.S.L. ROMA E rappresentato e
difeso da: Avv. GUIDO DE SANTIS con domicilio eletto in Roma VIA MONTE SANTO,
68 presso GUIDO DE SANTIS

contro

SIFIN S.R.L. rappresentato e difeso da: Avv. FERDINANDO DELLA
CORTE Avv. MASSIMILIANO TERRIGNO con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA, 47 presso MASSIMILIANO TERRIGNO

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia, della
sentenza del TAR LAZIO – ROMA: Sezione III 5823/2004, resa tra le parti,
concernente PAGAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI
ACCREDITAMENTO.

Visti gli atti e documenti depositati
con l’appello;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio di: SIFIN S.R.L.

Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti; nessuno
è comparso per le parti;

Considerato che la Sezione, accertata la completezza del
contraddittorio e dell’istruttoria, ritiene che il giudizio possa esser definito
a norma degli artt. 21 e 26 L. n. 1034/1971, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla
legge;

che, invero, la controversia sottoposta
allo scrutinio del Collegio investe, non già direttamente il sistema di
regressione tariffaria delineato dalle DD.GG.RR.
Lazio nn. 944/2001 e 1436/2002 in
ordine all’esercizio 2001, ma esclusivamente le pretese di pagamento per
erogazione di prestazioni sanitarie, fatte valere nei confronti della Asl appellante, da parte di Società cessionaria dei
rispettivi crediti maturati da una struttura, operante in regime di
accreditamento provvisorio, per gli anni 2001 e 2002;

che la sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 6.7.2004 ha mutato il precedente assetto del riparto
giurisdizionale in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» relativi
a servizi pubblici, di tal che attualmente la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie,
riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione (nella specie
la Asl)
non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio ex lege (alla cui
stregua va inteso l’accreditamento, pur provvisorio, presso il S.s.n.);

che la riferita sopravvenienza comporta
il difetto di giurisdizione dell’a.g.a. sullo
specifico oggetto dedotto in contenzioso (originariamente sussumibile
nella previsione di cui all’art. 33, comma 2, lett. e), d.lgs.
n. 80/1998), giacché l’arresto costituzionale dichiarativo della parziale
illegittimità della disposizione succitata trova applicazione ai giudizi
pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce e
che, quindi, prevale sul contrario principio della perpetuatio
jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c. (con l’unico limite costituito dalle situazioni
consolidatesi per esaurimento dei relativi rapporti);

che il sopravvenuto difetto di
giurisdizione, nella fattispecie, è rilevabile d’ufficio, non avendo costituito
oggetto, nemmeno implicito, del primo giudizio;

che, pertanto, in applicazione dell’art.
34 l. n. 1034/1971 la sentenza appellata deve essere annullata, senza disporre
il rinvio dell’affare al primo giudice, versandosi in ambito di cognizione
ormai devoluto al giudice ordinario, con assorbimento di ogni
altra questione dedotta con gli appelli principale ed incidentale;

che la mancata comparizione delle parti
costituite all’odierna Camera di Consiglio non è di ostacolo alla pronuncia
della presente decisione immediata;

che sussistono giustificati motivi per
compensare integralmente tra le parti le spese del doppio giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe (ricorso n. n. 7737/2004), annulla, senza rinvio, la sentenza appellata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.