Penale
Per effetto della Finanziaria 2003 ( art. 22 ) il video poker non è pià gioco d’azzardo.
Per effetto della Finanziaria 2003 ( art. 22 ) il video poker non è più gioco d’azzardo.
Tribunale di Camerino – sentenza 16-31 gennaio 2003
Giudice Semeraro – imputato Bianchi
Fatto e diritto
In data 7 aprite 2000, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Camerino emetteva decreto, recante il n. 1139/99 Registro Generale Notizie di Reato (mod. 22), con cui veniva disposta la citazione al giudizio di questa Ag di Bianchi Sergio, meglio qualificato in epigrafe, siccome imputato, tra l’altro, della commissione della fattispecie trascritta in rubrica sub lettera a). In particolare, si contestava al Bianchi Sergio, in qualità di titolare e gestore dell’esercizio pubblico, all’insegna “Bar dello Sport” corrente in San Severino Marche, di aver tenuto ed agevolato, all’interno dei locali del prefato esercizio, il gioco d’azzardo, avendo installato macchine automatiche denominate “video roulettes” e “video poker”. Nel corso dell’odierna udienza, in limine litis, le parti concludevano come da separato verbale.
La tesi difensiva, secondo cui la fattispecie oggetto di contestazione non risulterebbe più punibile, alla stregua delle innovazioni introdotte dalla legge “finanziaria” del 2002 appare fondata e meritevole di accoglimento.
E valga il vero: opina questo giudicante che, nella fattispecie in disamina, non possa prescindersi dalla considerazione di quanto recentemente disposto con legge 289/02. Tale normativa, all’articolo 22, ha innovato la regolamentazione della materia del gioco d’azzardo, anche per ciò che concerne gli aspetti di rilevanza penalistica, con particolare riguardo agli apparecchi ed ai congegni da divertimento e di intrattenimento. Si consideri, in particolar modo, che per la punibilità dei giochi d’azzardo, appare necessario il carattere di illiceità degli stessi, ben potendo il gioco d’azzardo essere giuridicamente lecito, id est non punibile od autorizzato, per ragione del luogo in cui è tenuto ovvero perché una norma giuridica, od anche un atto amministrativo, emesso in base ad una norma giuridica,lo consenta. Sembra, quindi, che una norma di legge, quale quella in disamina, che disciplini la materia degli apparecchi e dei congegni di intrattenimento ovvero di divertimento, non possa che riverberare effetti anche sulla normativa, di cui alla parte speciale del Cp, che punisce l’esercizio o l’agevolazione del gioco d’azzardo. Orbene, l’articolo 22 della legge 298/02, al comma terzo, provvede ad introdurre una nuova formulazione dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo la dizione che segue: “In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse”.
Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
L’installazione degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14bis del Dpr 640/72, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolto le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 388/00, e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
Ferme restando le sanzioni previsto dal Cp per il gioco d’azzardo, chiunque procede all’installazione o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l’ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Con l’ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall’articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall’articolo 38 della legge 398/00, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l’autorità procedente provvede a darne comunicazione all’amministrazione finanziaria.
Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8bis della legge 689/81, é revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del Dpr 616/77, e successive modificazioni.
Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell’autore degli illeciti, informandone l’autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria. Sin qui la norma. Sembra a questo giudicante che si imponga un preliminare raffronto fra il testo normativo di cui al previgente articolo 110 Tulps e quello in vigore successivamente alla richiamata novella, onde verificare quale dei due rechi norme di precetto più favorevoli all’imputato. Si tratta, peraltro, di una verifica che va necessariamente condotta con un approccio globale: si intende, cioè, sostenere che risulterà più favorevole quello, tra i due testi normativi richiamati, che, complessivamente considerato, costituirà fonte di un precetto penale di portata minore, avuto riguardo alla concreta condotta contestata al prevenuto.
Orbene, la summenzionata novella legislativa ha profondamente inciso nell’assetto normativo della materia degli apparecchi da videogioco, per come precedentemente interpretato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. In estrema sintesi può affermarsi quanto segue:
1. sono state chiarite e meglio differenziate le varie categorie di apparecchi da gioco d’azzardo e da gioco lecito; in particolare, mentre è rimasta identica la nozione degli apparecchi e dei congegni da gioco d’azzardo, sembra essere stata notevolmente ristretta l’area dei limiti di vincita, il cui superamento comporta, in ogni caso, la configurabilità dell’azzardo: la legge 388/00 faceva esclusivo riferimento ai giochi da intrattenimento ed abilità di qualsiasi tipologia, laddove consentissero il prolungamento ovvero la ripetizione della partita non immediatamente dopo la conclusione di quella precedente e per più di dieci volte; la nuova disciplina normativa, per contro, qualifica come gioco d’azzardo solo quello che superi i limiti di vincita sanciti dal “nuovo” comma sesto, inerente ad una categoria di apparecchi da trattenimento ed abilità fino ad oggi non prevista: quelli che distribuiscono vincite in denaro – in precedenza sempre e comunque precluse ‑ di valore non superiore a venti volte il costo della partita, erogate immediatamente dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, sempre che l’apparecchio non riproduca, neanche in parte, le regole del gioco del poker;
2. è stata enucleata una nuova categoria di apparecchi “elettromeccanici privi di monitor” che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro: si tratta di una riproduzione, con qualche ritocco, della disciplina prevista dal precedente sesto comma dell’articolo 110 Tulps;
3. è stata diversamente delineata la disciplina dei “vecchi” apparecchi da trattenimento ed abilità, coincidenti con la vasta area di tutti quelli che ‑ muniti. di monitor ‑ non sono d’azzardo, non distribuiscono premi leciti né in denaro, né in prodotti di piccola oggettistica, ed, infine, non sono basati sulla sola abilità fisica, mentale ovvero strategica del giocatore (scorporati, invece, dal “vecchio” comma sesto ed eretti a categoria autonoma dalla lettera e) del “nuovo” comma settimo del novellato articolo 110 Tulps). Nel dettaglio, è stato introdotto il nuovo requisito dell’attivazione solo con moneta metallica (prima prevista soltanto in relazione agli apparecchi oggi rientranti nelle categorie a) e c) dello stesso settimo comma, non anche per quelli di cui all’odierna lettera b) – in precedenza disciplinati dal “vecchio” quinto comma); è stato ridotto da 1 a 0.50 ¬ il costo di ciascuna partita; è stata confermata la possibilità di ripetere o prolungare la partita, subito dopo la sua conclusione, per un massimo di dieci volte; è stato soppresso il requisito della durata minima della partita prima prevista in dodici secondi: si tratta di un elemento che è stato riprodotto, al sesto comma oggi vigente, soltanto per i giochi da trattenimento ed abilità che distribuiscono premi in denaro;
4. sono stati meglio precisati, infine, i precetti colpiti da sanzione: il precedente
testo dell’articolo 110 Tulps prevedeva genericamente, all’ottavo comma, che i “contravventori” fossero soggetti a sanzione penale, mentre il vigente comma nono, dopo avere ribadito la persistente applicabilità delle autonome sanzioni previsto dal Cp per il gioco d’azzardo, restringe l’operatività della nuova – e più grave – sanzione penale alla condotta di chi installa o consente l’uso degli apparecchi vietati in assoluto (quelli per il gioco d’azzardo, previsti dal quarto comma) o di quelli astrattamente rientranti nelle altre categorie di cui ai commi sesto e settimo, ma, in concreto, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni ivi riportate.
Come si vede, si tratta di un complesso intreccio di vecchie e nuove ipotesi di reato che rende estremamente ardua l’individuazione della disciplina normativa in concreto più favorevole per l’imputato, sotto il profilo del precetto penale. Opina, peraltro, questo giudicante, che, onde accertare la sussistenza del reato contestato, non resta che, in primo luogo, identificare correttamente, alla luce di entrambe le normative succedutesi nel tempo, la tipologia degli apparecchi detenuti dal Bianchi nell’ambito del proprio esercizio pubblico ed, in secondo luogo, verificare quali siano gli addebiti mossi all’imputato sulla scorta della vecchia normativa e commisurarli alla nuova, per verificare, in tal modo, la sussumibilità del comportamento del prevenuto nell’ambito della novellata disciplina penalistica del gioco d’azzardo esercitato per il mezzo di congegni ed apparati meccanici e/o elettronici; occorrerà, da ultimo, valutare il “peso” complessivo degli aspetti penalmente rilevanti alla luce delle due diverse discipline, traendone le conclusioni sul piano interpretativo.
Giunti a tal punto della disamina occorre subito aggiungere che, allo stato, manca qualunque elemento probatorio, che consenta di valutare nella fattispecie, qualsiasi caratteristica dei macchinari installati presso l’esercizio pubblico gestito dal Bianchi Sergio: dunque, appare assolutamente impossibile valutare se gli stessi consentissero di superare i limiti di vincita sanciti dal “nuovo” comma sesto dell’articolo 110 Tulps, inerente ad una categoria di apparecchi da trattenimento ed abilità fino ad oggi non prevista quelli che, come già detto, distribuiscano vincite in denaro ‑ in precedenza sempre e comunque precluse ‑ di valore non superiore a venti volte il costo della partita, erogate immediatamente dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, sempre che l’apparecchio non riproduca, neanche in parte, le regole del gioco del poker; né appare possibile verificare se i summenzionati apparecchi elettromeccanici fossero o meno privi di monitor, distribuissero o meno premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro; ancora, non appare possibile in verun modo verificare se gli apparecchi installati nell’esercizio pubblico gestito dal Bianchi Sergio rientrassero nel novero dei “vecchi” apparecchi da trattenimento ed abilità, coincidenti con la vasta area di tutti quelli che ‑ muniti di monitor ‑ non fossero d’azzardo, non distribuissero premi leciti, né in denaro, né in prodotti di piccola oggettistica, ed, infine, non fossero basati sulla sola abilità fisica, mentale ovvero strategica del giocatore. Non appare, infatti, possibile acclarare se i prefati apparecchi fossero rispondenti al nuovo requisito dell’attivazione solo con moneta metallica (prima prevista soltanto in relazione agli apparecchi oggi rientranti nelle categorie a) ed e) dello stesso settimo comma dell’articolo 110 Tulps, non anche per quelli di cui all’odierna lettera b) ‑ in precedenza disciplinati dal –”vecchio” quinto comma), né se fosse possibile effettuare partite al costo indicato dalla nuova normativa ovvero se fosse possibile ripetere ovvero prolungare la partita, subito dopo la sua conclusione, per un massimo di dieci volte; né è stato possibile verificare il requisito della durata minima della partita.
Sembra, quindi, che, allo stato, non sussista alcun elemento che consenta di verificare nella fattispecie, la sussumibilità della condotta ascritta all’odierno prevenuto nell’ambito della novellata disciplina di carattere penalistico del gioco di azzardo effettuato per il tramite di apparecchi o congegni elettronici di intrattenimento e di divertimento.
Potrebbe obbiettarsi che, comunque, sarebbe stato necessario verificare, per il tramite del vaglio dibattimentale, la sussistenza dei requisiti di legge per la richiamata sussumibilità e che, pertanto, nella specie, appaia impossibile il ricorso all’applicazione del disposto dell’articolo 129 Cpp, invocato dalla difesa del prevenuto, in ragione dell’assenza di evidenze istruttorie, che consentano (recte: impongano) la formulazione di un verdetto assolutorio.
Al riguardo, la giurisprudenza maggioritaria propende per una interpretazione restrittiva dei poteri del giudice in fase predibattimentale, circoscritti, proprio in virtù della clausola di salvezza di cui all’articolo 469 Cpp, a valutazioni meramente formali, idonee a sfociare nelle sole sentenze di non doversi procedere per improcedibilità dell’azione, penale o per estinzione del reato, con esclusione di ogni giudizio definitivo di merito. In altre parole, stando all’orientamento predominante, qualora, dopo il rinvio a giudizio dell’imputato, dovessero emergere elementi suscettibili, anche in maniera evidente e, quindi, senza necessità di ulteriori accertamenti, di fondare una declaratoria di innocenza, al giudice dibattimentale sarebbe precluso dichiararla dovendosi proseguire comunque, il dibattimento. Sulla base di argomentazioni quali la scarsità della piattaforma probatoria a disposizione del giudice che, come è noto, non può conoscere gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pm (articolo 431 Cpp), è stato sostenuto che una siffatta pronuncia di assoluzione possa essere legittimamente adottata solo in esito ad un giudizio condotto con la garanzia del pieno contraddittorio. Autorevole dottrina ha, peraltro, in più occasioni e con convincenti motivazioni, criticato il prefato orientamento in quanto tale da ridurre notevolmente le potenzialità operative dello stesso articolo 129 Cpp, mortificandone la ratio deflativa e di tutela dell’imputato. Non mancano, peraltro, importanti sentenze difformi della stessa Suprema Corte che, più attente alle finalità sottese alle scelte legislative di cui si tratta, interpretando l’inciso “…salvo quanto disposto dall’articolo 129 comma 2…”, di cui all’articolo 469 Cpp, come riferentesi alle ipotesi di consistenza di una causa di proscioglimento formale e di evidenza, in atti, dell’innocenza dell’imputato, non escludono automaticamente la possibilità di un proscioglimento anticipato nel merito.
Si consideri, a tal proposito, che lo stesso rappresentante di udienza del Pm, associandosi alla richiesta formulata dal difensore del prevenuto, ha manifestato una “singolare” acquiescenza che, se considerata in una alla possibilità di corretta valutazione della situazione concreta da parte di esso Pm, sicuramente possibile in ragione della profonda conoscenza degli atti di indagine, immediatamente disponibili da esso Pm, induce ad apprezzare la sussistenza di una ipotesi di evidenza probatoria, che ben giustifica una declaratoria di immediato proscioglimento del Bianchi Sergio dalla imputazione formulata nei suoi confronti sub lettera a) della rubrica.
Si procede separatamente alla ipotesi accusatoria di cui alla lettera b) della rubrica.
PQM
Visto l’articolo 129 Cpp, assolve Bianchi Sergio dalla imputazione di cui alla lettera a) della rubrica perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.