Ambiente

Wednesday 02 February 2005

Per costruire un distributore di carburante non è sufficiente la (ex) concessione edilizia Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, sentenza n. 68/2005

Per costruire un distributore di carburante non è sufficiente la (ex)
concessione edilizia

Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sezione II ter, sentenza n. 68/2005

Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio- Roma – Sezione II ter

Composto da:

Roberto Scognamiglio
Presidente

Paolo Restaino
Consigliere

Giancarlo Luttazi
Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sui seguenti due ricorsi riuniti:

I

sul ricorso n. 2224/2003, proposto dalla
Esso italiana s.r.l. in persona del Presidente e Cons.
Delegato, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Beatrice Zammit
e dall’avv. Vittorio Zammit ed elettivamente
domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 130, presso i difensori;

CONTRO

il Comune di Anagni,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Roberto Frascaroli ed elettivamente
domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 46, presso il difensore;

E NEI CONFRONTI

– della AGIP
Petroli s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita;

– della Fiamma 2000 s.p.a. (interventrice ad opponendum) in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Eulo Cotza e dall’avv. Paolo Cotza ed
elettivamente domiciliata n Roma, via Portuense n. 104 (Studio De Angelis);

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento del Comune di Anagni in data 20.12.2002 n. 6562, con cui è stata
rigettata l’istanza della ricorrente diretta ad
ottenere il potenziamento, mediante l’aggiunta del GPL, dell’impianto per la
distribuzione automatica di carburanti sito in via Anticolana,
km. 1;

II

sul ricorso n. 2282/2003, proposto dalla
già citata Esso italiana s.r.l. in persona del Presidente e Cons.
Delegato, come sopra rappresentata difesa e domiciliata;

CONTRO

il già riferito Comune di Anagni in persona del Sindaco pro tempore,
come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

E NEI CONFRONTI

la già riferita Fiamma 2000 s.p.a., come sopra rappresentata difesa e domiciliata;

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento del Comune di Anagni in data 13.9.2002 n. 93, con il quale e’ stata rilasciata alla società controinteressata
la concessione edilizia per la costruzione di un impianto di distribuzione
automatica di GPL nel territorio dello stesso Comune in via Anticolana,
km 1 + 500;

nonché di tutti gli atti connessi
presupposti e conseguenti, tra cui in particolare la nota in data 22.8.2002 del
Comando della Polizia municipale di Anagni;

Visti i ricorsi con i relativi
allegati;

Visti, per ciascuno dei due ricorsi,
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Anagni;

Visto, per il ricorso n. 2224/2003
l’atto di intervento ad opponendum
di Fiamma 2000 s.p.a.;

Visto, per il ricorso n. 2882/2003,
l’atto di costituzione in giudizio di Fiamma 2000 s.p.a.;

Visti gli atti di causa;

Relatore alla
pubblica udienza dell’8 novembre 2004 il Consigliere Giancarlo Luttazi;

Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue.

FATTO

1.1 – Con il ricorso n. 2224/2003,
sub I in epigrafe, la Esso italiana
s.r.l. ha impugnato l’atto di diniego pure specificato sub I in epigrafe per
"Violazione delle disposizioni di cui alla legge della Regione Lazio 24
novembre 1994, n. 62 ed alla legge della Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti, difetto
di istruttoria e di motivazione (art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241)".

Il Comune di Anagni si è costituito per resistere.

La
Fiamma
2000 s.p.a. ha proposto intervento ad opponendum.

1.2 – Con il ricorso n. 2882/2003,
sub II in epigrafe, la medesima Esso italiana s.r.l. ha impugnato l’atto di
concessione edilizia pure specificato sub II in epigrafe, denunciando:

I) Violazione e
falsa applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32.
Eccesso di potere per inesistenza del presupposto, travisamento dei fatti,
inversione delle fasi del procedimento, difetto di istruttoria
e di motivazione (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241);

II) Violazione
dell’art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dell’art. 4 della legge
regionale 2 aprile 2001, n. 8 e dell’art. 6 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269. Eccesso
di potere per inesistenza del presupposto;

III) Violazione
dell’art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, della legge
regionale 2 aprile 2001, n. 8 e del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269. Eccesso di potere
per mancato esame comparativo, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia,
difetto di istruttoria e di motivazione.

Anche per il ricorso n. 2882/2003 il
Comune di Anagni si è
costituito per resistere. Pure per resistere si è costituita la Fiamma 2000 s.p.a..

2. – Tutte le parti hanno depositato,
per entrambi i ricorsi, memorie e documenti.

Per il ricorso n. 2224/2003 il T.a.r. ha disposto incombenti istruttori con l’ordinanza n.
1653/2003.

Per il ricorso n. 2882/2003 la
ricorrente ha poi impugnato:

– il certificato di collaudo
rilasciato dal Comune di Anagni
alla Fiamma 2000 s.p.a. in data 17.1.2003;

– la licenza di esercizio
rilasciata dall’UTIF di Roma per il medesimo impianto in data 3.3.2003;

– nonché, in
quanto esistente, il silenzio-assenso formatosi su una "presunta"
istanza dell’interessata per l’autorizzazione alla installazione e
all’esercizio dell’impianto;

con i seguenti motivi aggiunti:

I) Illegittimità derivata;

II) Violazione
dell’art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, dell’art. 63 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dell’art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32. Eccesso di potere per inesistenza del presupposto, travisamento
dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione
(art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241);

III) Incompetenza.

Nella camera di consiglio del 26
giugno 2003 è stata respinta l’istanza cautelare del
gravame n. 2882/2003.

Con istanza
depositata il 28.7.2003 la ricorrente ha chiesto al Presidente del T.a.r. l’abbinamento dei due ricorsi.

Per il ricorso n. 2882/2003 la
ricorrente, in esito a un deposito documentale della
Fiamma 2000 s.p.a., ha notificato il 22/23.9.2003 e
depositato il 19.9.2003 un ulteriore motivo aggiunto contro il già citato
silenzio-assenso, contestandone difetto di presupposti e di previo esame
comparativo.

Sia il Comune di Anagni sia la
Fiamma 2000 s.p.a. hanno contestato inammissibilità e
infondatezza di entrambi i gravami in epigrafe.

Entrambe le cause sono passate in
decisione presso questa Sezione II ter all’udienza dell’8 novembre 2004.

DIRITTO

In limine

I due ricorsi sono strettamente
connessi, sicché se ne dispone la riunione.

Con il ricorso n. 2224/2003 la Esso italiana s.r.l., titolare di un
impianto per la distribuzione automatica di carburanti sito in via Anticolana, km. 1, contesta il provvedimento del Comune di Anagni prot.
n. 6562 del 20.12.2002, che ha respinto una sua
istanza in data 30.6.2000 di potenziamento dell’impianto mediante l’aggiunta di
un punto di distribuzione GPL previa rinuncia ad altra concessione per altro
impianto di distribuzione carburanti in Roma, viale V. Veneto.

Con il gravame n. 2882/2003 (che
comprende il ricorso introduttivo, motivi aggiunti ed un ulteriore
motivo aggiunto) la medesima Esso italiana s.r.l. impugna:

I) quanto al ricorso introduttivo:

– la concessione edilizia
(provvedimento n. 93 del 13.9.2002) che il Comune di Anagni ha rilasciato alla Fiamma 2000 s.p.a. per la
costruzione di un impianto di distribuzione automatica di GPL nel territorio
dello stesso Comune in via Anticolana, km 1 + 500;

– la nota in data 22.8.2002 del
Comando della Polizia municipale di Anagni, avente come oggetto <<Richiesta parere per
installazione impianto carburanti in Via Anticolana.
"Soc. FIAMMA 2000 s.p.a".>> (nella
parte in cui la Polizia municipale, nell’escludere che in proposito possano
essere rilasciate autorizzazioni in assenza di pianificazione, afferma
"fermo restando il silenzio-assenso");

II) quanto ai primi motivi aggiunti:

– il certificato di collaudo
rilasciato in data 17.1.2003 dal Comune di Anagni alla Fiamma 2000 in relazione al citato impianto di
distribuzione automatica di GPL in via Anticolana, km
1 + 500;

– la licenza di esercizio
rilasciata dall’UTIF di Roma per il medesimo impianto in data 3.3.2003;

– in quanto esistente, il
silenzio-assenso formatosi su una asserita istanza
Fiamma 2000 per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio
dell’impianto;

III) quanto all’ulteriore
motivo aggiunto: il medesimo silenzio-assenso, sulla scorta degli ulteriori
depositi avversari. Ciò premesso, per valutare l’ammissibilità del ricorso n.
2224/2003 occorre esaminare per primo – così come prospettato anche dalla
ricorrente – il gravame n. 2882/2003.

Quanto sopra per le considerazioni che
seguono.

Relativamente al ricorso n. 2224/2003 il Comune di Anagni e la
Fiamma 2000 s.p.a. eccepiscono che questo gravame – proposto
dalla Esso italiana s.r.l. avverso il diniego sulla sua istanza per ottenere il
potenziamento, mediante l’aggiunta del GPL, dell’impianto per la distribuzione
automatica di carburanti sito in via Anticolana, km.
1 – non sarebbe sostenuto da interesse, perché a circa 500 metri dall’impianto
che la ricorrente intenderebbe ampliare già insiste un impianto GPL della
Fiamma 2000; e conseguentemente ai sensi dell’art. 13, comma 4 della legge
regionale 2 aprile 2001, n. 8 (che impone tra l’altro per i nuovi impianti GPL una distanza minima da altro impianto GPL di tre
chilometri nei centri abitati e di otto chilometri fuori dai centri abitati)
anche se – con l’eventuale accoglimento del ricorso n. 2224/2003 – il rigetto
di ampliamento Esso fosse annullato quest’ampliamento
sarebbe comunque precluso dalla preesistenza, a 500 metri, dell’impianto
Fiamma 2000; sicché il ricorso n. 2224/2003 si rivelerebbe inutile, e quindi
inammissibile per carenza di interesse.

L’eccezione è fondata in astratto, ma
non considera che anche questo preesistente impianto Fiamma 2000 è sub iudice, perché contestato
dalla Esso italiana s.r.l. col gravame sub II in epigrafe (ricorso introduttivo
n. 2882/2003, motivi aggiunti, ulteriore motivo aggiunto).

Ne consegue che è prioritaria la
verifica di legittimità, imposta dal suddetto gravame sub II, dell’assenso all’impianto
GPL di Fiamma 2000: qualora questo assenso a Fiamma
2000 risultasse legittimo il ricorso Esso risulterebbe inutile e quindi
inammissibile per carenza di interesse; se invece l’assenso al preesistente
impianto Fiamma 2000 risultasse illegittimo allora la Esso italiana s.r.l. avrebbe
pieno interesse a veder annullare il rifiuto ad ampliare con GPL il proprio
impianto.

1.0 – Nel ricorso introduttivo n.
2882/2003 la Esso italiana s.r.l. – premesso di essere
titolare da anni dell’impianto per la distribuzione automatica di carburanti in
via Anticolana, km. 1; di averne chiesto il
potenziamento mediante l’aggiunta di un punto di distribuzione GPL; di aver
constatato lavori in corso per la installazione di un
impianto GPL a soli 500 metri dal proprio; di aver chiesto al Comune di Anagni l’accesso alla relativa documentazione – impugna la
concessione edilizia (provvedimento n. 93 del 13.9.2002) che il Comune di Anagni ha rilasciato alla Fiamma 2000 s.p.a. per la
costruzione di un impianto di distribuzione automatica di GPL nel territorio
dello stesso Comune in via Anticolana, km 1 + 500; e
impugna altresì la precedente nota in data 22.8.2002 del Comando della Polizia
municipale di Anagni, avente come oggetto
<<Richiesta parere per installazione impianto carburanti in Via Anticolana. "Soc. FIAMMA 2000 s.p.a".>>,
nella parte in cui la Polizia municipale, nell’escludere che in proposito
possano essere rilasciate autorizzazioni in assenza di pianificazione, afferma
"fermo restando il silenzio-assenso".

Con i primi motivi aggiunti sono
impugnati:

– il certificato di collaudo
rilasciato in data 17.1.2003 dal Comune di Anagni alla Fiamma 2000 in relazione al citato impianto di
distribuzione automatica di GPL in via Anticolana, km
1 + 500;

– la licenza di esercizio
rilasciata dall’UTIF di Roma per il medesimo impianto in data 3.3.2003;

– in quanto esistente, il
silenzio-assenso formatosi su una asserita istanza
Fiamma 2000 per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio
dell’impianto.

L’ulteriore
motivo aggiunto impugna il medesimo silenzio-assenso, sulla scorta degli
ulteriori depositi avversari.

1.1 – Anche con riferimento al
presente gravame il Comune di Anagni
e la Fiamma
2000 eccepiscono carenza di interesse, ma l’eccezione è infondata.

Secondo le controparti nella
fattispecie non si rinvenirebbe in capo alla
ricorrente né una lesione attuale e concreta né un vantaggio, poiché la Esso svolge un’attività di distribuzione esclusivamente
petrolifera e non di solo GPL, come invece è il caso della Fiamma 2000.

Il rilievo è da respingere perché la
ricorrente, per effetto della presentazione al Comune della istanza
per potenziamento del proprio impianto con l’aggiunta di un punto di
distribuzione GPL, è divenuta titolare di una posizione qualificata in un procedimento;
ed è legittimata ad opporsi ad eventuali iniziative che possano pregiudicarne
un esito favorevole. Gli atti impugnati col ricorso introduttivo mostrano
inequivocabilmente questo pregiudizio immanente: la nota la
nota della Polizia municipale in data 22.8.2002 palesa l’orientamento del
Comune a ravvisare il silenzio-assenso su di una istanza Fiamma 2000; l’assenso
edilizio alla realizzazione dell’impianto concorrente ne ha consentito
l’effettivo inizio dei lavori.

1.2.0 – Nel merito il ricorso n.
2882/2003 è fondato.

1.2.1 – La ricorrente lamenta in
primo luogo – ribadendo poi la censura nelle due
tornate di motivi aggiunti – che la concessione edilizia per la realizzazione
dell’impianto GPL è stata assentita alla controinteressata
Fiamma 2000 senza che essa avesse prima presentato un’istanza di autorizzazione
"petrolifera", ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32 , cui potesse applicarsi l’istituto del
silenzio-assenso (adombrato nella pure impugnata nota della Polizia municipale
in data 22.8.2002) di cui al successivo comma 3.

L’assenza di questa previa istanza, e conseguentemente l’assenza della relativa
autorizzazione comunale – espressa o silente – avrebbe determinato
l’illegittimità della concessione edilizia.

Il rilievo è da accogliere.

E’ indubbio che un assenso della
concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto di distribuzione dei carburante senza la relativa autorizzazione sarebbe
illegittimo; sia in base a canoni di logica procedimentale
sia in base al diritto positivo (v. art. 1, comma 2, d.lgs.
n. 32/1998).

Questa autorizzazione può essere
espressa oppure, ai sensi del comma 3 del citato art. 1, d.lgs.
n. 32/1998 tacita (v. il testè citato comma 3, secondo periodo: "Trascorsi
novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se
non è comunicato al richiedente il diniego"), ma
in ogni caso presuppone necessariamente una documentata istanza del soggetto
interessato (v. il ripetuto comma 3, primo periodo: "Il richiedente
trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica
autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di
una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la
sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo
professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e
dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1").

E’ dunque decisivo, in questa sede,
chiarire se Fiamma 2000 abbia o meno presentato una
simile istanza.

In proposito risulta
quanto segue:

a) l’istanza
di concessione edilizia è stata presentata da Fiamma 2000 al Comune di Anagni in data 31.1.2002 (v. i relativi depositi di tutte
le tre parti costituite);

b) in data 29.3.2002 la stessa Fiamma
2000 ha presentato al Comune una lettera col seguente testo: "La scrivente
…(omissis)…avendo presentato istanza per la
realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante per autotrazione GPL …(omissis)…, con la presente sollecita il
rilascio della autorizzazione amministrativa e della concessione edilizia ai
sensi del Dlgs, n° 32 del
1998 …(omissis)… " (v. i relativi depositi di tutte le tre parti
costituite);

c) la citata lettera sub b) è stata
indicata sia dal Comune di Anagni
(nelle memorie giudiziali e nella propria nota prot. n. 3455/03 P.M. del 14.5.2003, di adempimento alla ordinanza
istruttoria del T.a.r. n. 1635/2003) sia dalla Fiamma
2000 (nella memoria giudiziale del 10.4.2003) come la specifica istanza di autorizzazione sulla quale si sarebbe formato il
silenzio-assenso;

d) successivamente
(in data 23.6.2004) la Fiamma
2000 ha
depositato in giudizio – dichiarando trattarsi della istanza di autorizzazione
in argomento – una nota scritta a mano datata 31.1.2002, indirizzata al Comune
di Anagni ma priva di protocollo, avente come
oggetto: "Richiesta di autorizzazione amministrativa impianto di
distribuzione di GPL sulla strada regionale Anticolana
km 1+500";

e) la stessa Fiamma 2000 ha
contestualmente depositato una "Autocertificazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.lgs. n°
32/1998", parimenti datata 31.1.2002 e priva di protocollo; nonché una "Perizia giurata per la realizzazione di un
impianto di distribuzione GPL in Comune di Anagni
(FR) – AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL D.Lgs. n°
32/1998", datata 25.1.2002 e asseverata lo stesso giorno con giuramento
presso la cancelleria del Tribunale di Roma, ma anch’essa priva di protocollo
in entrata da parte del Comune;

f) la stessa Fiamma 2000 ha rilevato in memoria
e in udienza che l’istanza originaria era completa e
regolarmente prodotta già alla data sub a), e che i rinvii sub c) sarebbero da
ascrivere a una disordinata ricostruzione della pratica.

In fatto deve ritenersi più
plausibile quanto risulta dai punti sub a), b) e c)
(istanza di autorizzazione "petrolifera" non presentata
contestualmente alla istanza di concessione edilizia del 31.1.2002;
presentazione in data 29.3.2002 di una successiva nota Fiamma 2000 di sollecito
al "rilascio della autorizzazione amministrativa e della concessione
edilizia"), poiché ciò è suffragato dall’espressa e ufficiale affermazione
sub c) e dalla iniziale affermazione Fiamma 2000 pure indicata sub c).

Le successive allegazioni Fiamma
2000, secondo le quali l’istanza di autorizzazione in
argomento sarebbe stata tempestivamente predisposta e regolarmente presentata
con la istanza di concessione edilizia e non risulterebbe solo a causa di una
disordinata ricostruzione del fascicolo della pratica in questione, non
appaiono attendibili perché:

– non trovano riscontro in analoghe
affermazioni dell’Amministrazione, che anzi ha ufficialmente affermato il
contrario (v. supra sub c);

– non trovano, comunque,
riscontro documentale (v. supra sub a), d) ed e);

– contrastano con le iniziali
affermazioni della stessa controinteressata (v. supra
sub c).

Ciò premesso, deve valutarsi se la
lettera di sollecito Fiamma 2000 sub b) possa – come asserito dal Comune di Anagni e (inizialmente in via
principale e poi in subordine) dalla controinteressata
Fiamma 2000 – ritenersi equivalente ad una istanza che, ai sensi del citato
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 32/1998, generi il
silenzio-assenso.

Questa equivalenza è da escludere.

Certamente l’art. 1 del decreto
legislativo n. 32/1998 si prefigge di liberalizzare la distribuzione dei
carburanti, e per questo elimina il precedente regime di concessione,
subordinando l’installazione e l’esercizio di impianti
di distribuzione dei carburanti alla sola autorizzazione comunale. La stessa
autorizzazione, inoltre, è sostituita da un assenso tacito se non è comunicato
al richiedente il diniego trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti.

Ma la liberalizzazione e lo snellimento
burocratico previsti dal d.lgs. n. 32/1998 non
arrivano al punto di eliminare ogni incombenza amministrativa: permangono
invece necessariamente quelle incombenze imprescindibili per garantire che
l’assenso – espresso o tacito – sia dato ad un impianto conforme al contesto territoriale, amministrativo, normativo.

Per questo l’art. 1, comma 2: subordina
comunque l’autorizzazione "alla verifica della
conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e
a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle
disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di
indirizzo programmatico delle regioni"; prevede la contestuale concessione
edilizia; subordina l’autorizzazione "al rispetto delle prescrizioni di
prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37".

E per questo, altresì, lo stesso
silenzio-assenso si forma dopo l’inutile decorso di novanta giorni dal
ricevimento "degli atti" e non dal ricevimento della semplice istanza.

Nel caso di specie non risultano prodotti né l’istanza né "gli atti",
sicché deve escludersi un silenzio-assenso.

Sull’assenza di un’istanza
di autorizzazione si rinvia a quanto già rilevato.

Quanto all’assenza
degli "atti" indicati nell’art. 1, comma 2, d.lgs.
.n. 32/1998 essa
pure sussiste.

In proposito non possono valere le
allegazioni Fiamma 2000 indicate sub e); poiché anch’esse, come l’allegazione
circa la tempestiva presentazione dell’istanza, sono
prive di riscontro probatorio [v. supra il medesimo
punto sub e)] e contrastano sia con la dichiarazione comunale sub c) sia con le
originarie prospettazioni Fiamma 2000, la cui memoria depositata il 10.4.2003
si è limitata a indicare, come istanza di autorizzazione, solamente il
sollecito di cui sub b).

Ne consegue che, in assenza dell’istanza "petrolifera" di cui all’art. 1, commi 2 e
3, d.lgs. .n. 32/1998, e della relativa
autorizzazione:

– la concessione edilizia impugnata
col ricorso n. 2882/2003 è effettivamente illegittima;

– parimenti illegittima, nella parte
in cui adombra un possibile silenzio-assenso, è la nota in data 22.8.2002 del
Comando della Polizia municipale di Anagni;

e che in accoglimento delle relative
censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti la concessione e – in
parte qua – la nota in data 22.8.2002 del Comando della Polizia municipale di Anagni vanno annullate.

Le ulteriori
censure del ricorso introduttivo restano assorbite.

1.2.2 – L’accoglimento del ricorso
introduttivo comporta l’accoglimento dei primi motivi aggiunti, che hanno impugnato provvedimenti conseguenti (il certificato di
collaudo rilasciato dal Comune di Anagni alla Fiamma
2000 s.p.a. in data 17.1.2003; la licenza di esercizio rilasciata dall’UTIF di
Roma per il medesimo impianto in data 3.3.2003) denunciandone in primo luogo
illegittimità derivata.

1.2.3 – Quanto all’ulteriore
motivo aggiunto esso ribadisce come prima e assorbente censura l’inesistenza
del silenzio-assenso, sicché va anch’esso accolto – con l’assorbimento
dell’ulteriore censura (difetto di previo esame comparativo) – per quanto
esposto al capo 1.2.1.

2.0.0 – Il ricorso n. 2224/2003
contesta il provvedimento che ha respinto l’istanza
Esso in data 30.6.2000 di potenziamento, mediante l’aggiunta di un punto di
distribuzione GPL, dell’impianto sito in via Anticolana,
km. 1.

Il provvedimento fonda il diniego sui
seguenti argomenti:

1) alla data di presentazione della
domanda era vigente la legge regionale 24 novembre 1994, n. 62, che all’art. 10
rinviava, quanto al potenziamento degli impianti, all’art. 15,
secondo comma, del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

2) l’art. 13 (recte:
15, n.d.r.) del citato D.P.R. n. 1269/1971 prevede
che la domanda deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del
quarto comma del precedente art. 6; e dall’esame di questa si evince che mancano
le dichiarazioni di cui al n. 1) (le generalità e il domicilio del richiedente
e, se trattasi di ente o società, del suo legale
rappresentante nonché per la società le indicazioni prescritte dall’articolo
2250, commi primo e secondo del codice civile) e al n. 6) (il tipo degli
apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di
approvazione del Ministero dell’interno e dello ufficio di verifica metrica);

3) l’art. 18, comma 2, lettera c)
della legge regionale 24 novembre 1994 n. 62 prevedeva che i nuovi impianti
comprendenti anche il prodotto G.P.L. e quelli potenziati con tale prodotto
dovevano rispettare la distanza minima, da altri impianti esistenti eroganti G.P.L., di sette chilometri in
linea d’aria; mentre nel Comune di Anagni, in via Casilina, esiste altro impianto a distanza inferiore;

4) alla domanda non era stata
allegata la perizia giurata attestante la conformità dell’impianto alla
normativa vigente, come previsto dall’art. 5, comma 1, della legge regionale 2
aprile 2001, n. 8;

5) la norma transitoria di cui
all’art. 27, comma 1 della citata legge regionale n. 8/2001 prevede: "Le
domande per l’installazione, l’esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima
della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia
intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti
legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data per renderle conformi
alle disposizioni della legge stessa"; la qual cosa non è avvenuta per la
domanda in oggetto.

2.0.1 – Relativamente
all’interesse a ricorrere va considerata in primo luogo l’eccezione,
formulata dall’opponente Fiamma 2000, secondo cui il potenziamento con GPL
perseguito dalla ricorrente sarebbe precluso, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R.
12 gennaio 1971, n. 208, perché non rispettoso delle distanze ivi previste.

L’opponente allega in proposito sia
una perizia giurata di parte sia la nota del Comune di Anagni prot. n.
3443 U.T. del 20.5.2003 (che nega per l’impianto de quo la possibilità della
certificazione urbanistica ex art. 22 citato), e sottolinea che questa nota non
è stata impugnata.

L’eccezione va respinta.

L’atto qui impugnato non reca rilievi
circa le distanze ex art. 22, D.P.R. n. 208/1971; e sia le prescrizioni
normative sia la situazione fattuale delle distanze sono elementi suscettibili
di cambiamento (lo stesso art. 22 D.P.R. n. 208/1971 è stato poi abrogato
dall’art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003 n. 340 e sostituito
dall’art. 3 dello stesso D.P.R.). Sicché la ricorrente ha comunque
interesse all’annullamento dei diversi rilievi oppostile dal provvedimento del
Comune di Anagni n. 6562/2002.

2.1 – Passando al merito, relativamente ai rilievi comunali sub 1) e 2) nel precedente
capo 2.0.0 la Esso
italiana s.r.l. osserva che la legge regionale n. 62/1994 non era applicabile
alla fattispecie perché, in base al principio tempus regit actum, il Comune avrebbe
dovuto applicare la normativa vigente alla data del provvedimento, cioè la
normativa di cui alla sopravvenuta legge regionale n. 8/2001, il cui art. 5
stabilisce che l’autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti
con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla
presentazione, da parte del richiedente, della documentazione di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c) ("perizia giurata, redatta da un
ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale,
attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente al momento della
domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della
sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi"), e comma
2, lettere a) ("elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell’impianto")
e c) ("relazione tecnica dell’impianto"); e perché, comunque,
l’Amministrazione, a fronte di una domanda incompleta, avrebbe dovuto invitare
il richiedente a integrarla.

Il motivo è fondato.

Il richiamo della ricorrente al
principio tempus regit actum risulta – in assenza, come
nel caso in esame, di specifica normativa intertemporale [v. infra
circa il rilievo comunale sub 5)] – corretto.

Parimenti corretto è il richiamo
all’obbligo dell’Amministrazione di chiedere integrazioni ad una
eventuale domanda incompleta.

In effetti i principi che reggono l’agire
amministrativo, ora chiaramente espressi in termini generali nella legge 7
agosto 1990, n. 241[v.: artt. 1; 6, lettera b); arg. anche
da: artt. 9; 10, lettera b); 11; 17, comma 1; 18; 19 e ss.; 22 e ss.] imponevano
all’Amministrazione – in assenza, come nella specie, di prescrizioni o esigenze
perentorie – di collaborare con l’istante, al fine dei definire il procedimento
con efficacia e trasparenza.

Precisa la Esso
– così contestando anche il rilievo sopra indicato sub 5) – che il richiamo
alla normativa transitoria di cui all’art. 27, comma 1, l.r. n. 8/2001 sarebbe erroneo perché:

– la facoltà ivi prevista di
regolarizzare le domande entro 60 giorni riguarderebbe solo le istanze non conformi alla nuova normativa e non già quelle
non in regola con la normativa precedente;

– il termine previsto nella
disposizione non ha carattere perentorio.

Il primo rilievo è da respingere
perché inconferente: l’atto impugnato contesta alla istanza
della ricorrente non solo la sua non conformità alla normativa ante legge
regionale n. 8/2001 ma anche la sua non conformità a questa più recente
normativa [v., oltre al generico rilievo sub 5) ora in esame, il rilievo sub
4)].

Il secondo rilievo è fondato, posto
che – come osservato in ricorso – per il principio generale espresso nell’art.
152 del Codice di procedura civile i termini stabiliti dalla legge sono
ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari
espressamente perentori; e nessuna comminatoria di perentorietà è prevista per
il termine in esame.

Può anzi osservarsi che, essendo
pendente il procedimento attivato con l’istanza della
ricorrente, i principi di collaborazione e trasparenza sopra indicati
imponevano all’Amministrazione, data la sopravvenienza normativa, non di
allegare – a fine procedimento – un termine perentorio inesistente bensì di
rendere tempestivamente edotta l’istante delle nuove implicazioni, al fine di
giungere ad un esito procedimentale non
necessariamente favorevole alla Esso ma trasparente e conforme all’interesse
pubblico e alle nuove disposizioni.

2.2 – Come i rilievi sub 1) e 2) del
capo 2.0.0, anche rilievo sub 3) è infondato (ed è fondata la relativa censura)
per l’erronea individuazione della normativa di riferimento: questa, alla data
dell’atto impugnato, era quella di cui alla sopravvenuta legge regionale n. 8/2001 e non quella del precedente sistema.

2.3 – Quanto al rilievo sub 4) del
citato capo 2.0.0 può farsi rinvio – come fa il
ricorso – alle fondate censure [avverso il rilievi sub 1) e 2) dello stesso
capo 2.0.0] accolte nel precedente capo 2.1: l’Amministrazione, a fronte di una
domanda incompleta, avrebbe dovuto invitare la richiedente ad integrarla.

3. – In conclusione i due ricorsi
vanno accolti e per l’effetto vanno annullati gli
impugnati provvedimenti, così come indicato in motivazione.

Le spese, che il Collegio liquida in
€ 1.500,00 per ogni ricorso, seguono la soccombenza e si pongono in solido a
carico delle controparti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie.

Per l’effetto annulla gli atti
impugnati, così come indicato in motivazione.

Condanna in solido il Comune di Anagni e la Fiamma 2000 s.p.a. al
rimborso delle spese di giudizio, e le liquida in € 1.500,00 per il ricorso n.
2224/2003 ed in € 1.500,00 per il ricorso n. 2882/2003.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso dal
Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio dell’8 novembre
2004.

Il Presidente

L’estensore

Depositata in Segreteria il 5 gennaio
2005