Penale
Per appartarsi in auto è meglio far appannare i vetri o apporvi dei giornali. In caso contrario si rischiano gli atti osceni. Cassazione – Sezione terza penale (up) – sentenza 9 luglio-30 settembre 2003, n. 37129
Per appartarsi in auto è meglio far appannare i vetri o apporvi dei giornali. In caso contrario si rischiano gli atti osceni
Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 9 luglio-30 settembre 2003, n. 37129
Presidente Toriello relatore Grillo
Pm Izzo ricorrente Amati
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La Corte di appello di Roma, pronunziando sullimpugnazione dellimputata, con la decisione menzionata in premessa, confermava integralmente la sentenza 23 giugno 2000 del Tribunale di Roma, con la quale Amati Marisa era stata condannata alla pena di mesi 3 di reclusione in ordine al reato di atti osceni in luogo pubblico (articolo 527 Cp) perché allinterno di un automobile che sostava in un pubblico parcheggio, praticava un rapporto orale a Paladini Carmine.
Ricorre per cassazione limputata deducendo: 1. erronea applicazione della legge penale, ed in particolare dellarticolo 527 Cp, per carenza di dolo, dovendosi ravvisare lipotesi colposa prevista dal secondo comma della detta norma, in quanto il menzionato luogo era stato scelto proprio perché isolato e non frequentato da persone; 2. erronea esclusione della sospensione condizionale della pena, non essendo ostative alla concessione del beneficio le precedenti condanna riportate, in quanto relative a fatti depenalizzati.
Allodierna udienza, il Pg e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso indicati.
È pacifico e consolidato indirizzo di questa Corte suprema che lantigiuridicità penale dei comportamenti osceni posti in essere allinterno di una autovetture in sosta lungo la pubblica via (o in un pubblico parcheggio) non è esclusa dal fatto che essi vengano compiuti in ora notturna o in luogo non frequentato, in quanto siffatte circostanze non eliminano in modo assoluto la evenienza che gli atti osceni siano percepiti da occasionali passanti, a meno che lautore del fatto non abbia adottato specifiche cautele, come lappannamento o la copertura dei vetri della vettura, idonee ad impedire in modo assoluto tale possibilità.
È altrettanto pacifico che per la sussistenza del delitto de quo è richiesto lelemento soggettivo del dolo generico, consistente nella volontà consapevole di compiere un atto osceno che, per le condizioni di tempo e di luogo nelle quali viene commesso, possa essere percepito da altri.
La tesi della ricorrenza (prima doglianza), secondo cui al massimo le si poteva addebitare una condotta colposa, perché riteneva di non essere vista nel luogo da lei prescelto, è dunque priva di non essere vista nel luogo da lei prescelto, è dunque priva di ogni giuridico rilievo.
Merita, invece, accoglimento la seconda doglianza, relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Invero, avendo il Tribunale negato il beneficio a causa delle plurime condanne inflitte alla pervenuta, quantunque per le stesse fosse intervenuta riabilitazione, tale determinazione ha formato oggetto di specifica e motivata doglianza in sede di appello, ove si faceva rilevare che tutte le dette condanne riguardavano delle violazioni poi depenalizzate, per cui le stesse non potevano essere ritenute ostative alla concessione del beneficio. Su questo preciso motivo di impugnazione, la Corte distrettuale non si è assolutamente pronunziata, per dar conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale.
La decisione, pertanto, deve essere annullata sul punto, per completa carenza di motivazione, posto che effettivamente le condanne precedentemente riportate dalla ricorrente non possono considerasi ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, riguardando tutte la violazione di guida senza patente, ormai depenalizzata.
Il giudice del rinvio dovrà quindi colmare tale vuoto motivazionale.
PQM
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; rigetta nel resto il ricorso.