Lavoro e Previdenza

Wednesday 22 September 2004

Pensioni. Pubblicata sulla G.U. la legge delega per la riforma del sistema previdenziale. LEGGE 23 agosto 2004, n.243

Pensioni. Pubblicata sulla G.U. la legge delega per la riforma del
sistema previdenziale

LEGGE 23 agosto 2004, n.243

Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per
il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. (GU n. 222 del 21-9-2004)

La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga la
seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e’
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla

data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti

legislativi contenenti norme intese a:

a) liberalizzare l’eta’ pensionabile;

b) eliminare
progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e

redditi da lavoro;

c) sostenere e
favorire lo sviluppo
di forme pensionistiche

complementari;

d) rivedere il
principio della totalizzazione dei
periodi

assicurativi estendendone l’operativita’
anche alle ipotesi in cui si

raggiungano
i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno

dei fondi presso cui sono accreditati i
contributi.

2. Il Governo, nell’esercizio della
delega di cui al comma 1,

fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle

province
autonome di Trento
e di Bolzano, previste dai relativi

statuti,
dalle norme di
attuazione e dal titolo V della
parte II

della
Costituzione, si atterra’ ai
seguenti principi e criteri

direttivi:

a) individuare
le forme di tutela atte a garantire la correttezza

dei
dati contributivi e
previdenziali concernenti il
personale

dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

b) liberalizzare l’eta’ pensionabile,
prevedendo il preventivo

accordo
del datore di
lavoro per il proseguimento dell’attivita’

lavorativa
qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la

pensione
di vecchiaia, con l’applicazione
degli incentivi di cui ai

commi
da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge
vigenti in

materia
di pensionamento di vecchiaia per
le lavoratrici, e facendo

comunque
salva la facolta’ per il
lavoratore, il cui trattamento

pensionistico
sia liquidato esclusivamente secondo
il sistema

contributivo,
di proseguire in modo automatico
la propria attivita’

lavorativa fino all’eta’
di sessantacinque anni;

c) ampliare progressivamente la possibilita’
di totale

cumulabilita’
tra pensione di anzianita’ e redditi
da lavoro

dipendente
e autonomo, in
funzione dell’anzianita’ contributiva e

dell’eta’;

d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione

della
facolta’
di richiedere la
liquidazione del supplemento di

pensione
fino a due anni dalla data di decorrenza della
pensione o

del precedente supplemento;

e) adottare misure
finalizzate ad incrementare
l’entita’ dei

flussi
di finanziamento alle
forme pensionistiche
complementari,

collettive
e individuali, con
contestuale incentivazione di nuova

occupazione con carattere di stabilita’,
prevedendo a tale fine:

1) il
conferimento, salva diversa esplicita volonta’
espressa dal

lavoratore,
del trattamento di fine rapporto maturando alle forme

pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, garantendo che il lavoratore
stesso abbia una adeguata

informazione
sulla tipologia, le
condizioni per il
recesso

anticipato,
i rendimenti stimati
dei fondi di
previdenza

complementare
per i quali
e’ ammessa l’adesione,
nonche’ sulla

facolta’
di scegliere le
forme pensionistiche a cui
conferire il

trattamento di fine rapporto, previa
omogeneizzazione delle stesse in

materia
di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni

legislative
che gia’ prevedono l’accantonamento del trattamento di

fine rapporto e altri accantonamenti
previdenziali presso gli enti di

cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, per titoli diversi

dalla
previdenza complementare di cui
al citato decreto legislativo

n. 124 del 1993;

2) l’individuazione di modalita’
tacite di conferimento
del

trattamento
di fine rapporto
ai fondi istituiti o promossi
dalle

regioni, tramite loro strutture pubbliche o
a partecipazione pubblica

all’uopo
istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi

di
cui alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2

dell’articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e

successive
modificazioni, nonche’ ai fondi istituiti in base alle

lettere
c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto

legislativo, nel caso in cui il lavoratore non
esprima la volonta’ di

non
aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia

esercitato
la facolta’ di
scelta in favore
di una delle forme

medesime entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore

del
relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del

presente comma, ovvero entro sei mesi
dall’assunzione;

3) la possibilita’ che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un

contributo
del datore di
lavoro da destinare
alla previdenza

complementare,
detto contributo affluisca alla forma pensionistica

prescelta dal lavoratore stesso o alla quale
egli intenda trasferirsi

ovvero
alla quale il contributo debba
essere conferito ai sensi del

numero 2);

4) l’eliminazione degli
ostacoli che si frappongono alla libera

adesione
e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della

previdenza
complementare, definendo regole
comuni, in ordine in

particolare
alla comparabilita’ dei
costi, alla trasparenza
e

portabilita’, al fine di tutelare l’adesione
consapevole dei soggetti

destinatari; la rimozione dei vincoli posti
dall’articolo 9, comma 2,

del
decreto legislativo 21
aprile 1993, n.
124, e successive

modificazioni,
al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;

l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire le
adesioni in

forma
collettiva ai fondi pensione aperti, nonche’
il riconoscimento

al
lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una

forma
pensionistica all’altra del
diritto al trasferimento
del

contributo
del datore di
lavoro in precedenza goduto,
oltre alle

quote del trattamento di fine rapporto;

5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa

proseguire
anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite

dell’eta’ pensionabile;

6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti

per
il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione

nonche’
l’incentivazione dell’attivita’ di eventuali organismi di

sorveglianza
previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi

pensione aperti, anche ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, del decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

7) la costituzione,
presso enti di previdenza
obbligatoria, di

forme
pensionistiche alle quali
destinare in via residuale le quote

del trattamento di fine rapporto non
altrimenti devolute;

8) l’attribuzione ai
fondi pensione della contitolarita’ con i

propri
iscritti del diritto
alla contribuzione, compreso
il

trattamento
di fine rapporto cui e’ tenuto il datore di lavoro, e la

legittimazione
dei fondi stessi,
rafforzando le modalita’ di

riscossione
anche coattiva, a rappresentare i
propri iscritti nelle

controversie
aventi ad oggetto
i contributi omessi
nonche’

l’eventuale danno
derivante dal mancato
conseguimento dei relativi

rendimenti;

9) la subordinazione del
conferimento del trattamento di
fine

rapporto,
di cui ai
numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le

imprese,
attraverso l’individuazione delle
necessarie compensazioni

in
termini di facilita’ di accesso al credito, in
particolare per le

piccole
e medie imprese,
di equivalente riduzione del costo del

lavoro e di eliminazione del contributo
relativo al finanziamento del

fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;

10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d’investimento

tali
da garantire rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione

del trattamento di fine rapporto;

11) l’assoggettamento delle
prestazioni di previdenza

complementare
a vincoli in tema di cedibilita’,
sequestrabilita’ e

pignorabilita’ analoghi a quelli previsti per la
previdenza di base;

f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti

gestori
di forme di previdenza obbligatoria debbano essere
erogati

con
calcolo definitivo dell’importo
al massimo entro
un anno

dall’inizio dell’erogazione;

g) prevedere
l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite

massimo
di esclusione dall’imponibile
contributivo delle erogazioni

previste dai contratti collettivi aziendali o
di secondo livello;

h) perfezionare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema di

vigilanza
sull’intero settore della
previdenza complementare, con

riferimento
a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali

previste dall’ordinamento, e semplificare le
procedure amministrative

tramite:

1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche

sociali
dell’attivita’
di alta vigilanza
mediante l’adozione, di

concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, di direttive

generali in materia;

2) l’attribuzione alla
Commissione di vigilanza
sui fondi

pensione,
ferme restando le
competenze attualmente ad
essa

attribuite,
del compito di impartire
disposizioni volte a garantire

la
trasparenza delle condizioni
contrattuali fra tutte le forme

pensionistiche
collettive e individuali, ivi
comprese quelle di cui

all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e

di
disciplinare e di vigilare sulle modalita’ di
offerta al pubblico

di
tutti i predetti strumenti
previdenziali, compatibilmente con le

disposizioni per la sollecitazione del pubblico
risparmio, al fine di

tutelare l’adesione consapevole dei soggetti
destinatari;

3) la semplificazione delle
procedure di autorizzazione

all’esercizio, di
riconoscimento della personalita’
giuridica dei

fondi
pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei

fondi
e delle convenzioni per la
gestione delle risorse, prevedendo

anche
la possibilita’ di
utilizzare strumenti quale il silenzio

assenso
e di escludere l’applicazione di procedure di
approvazione

preventiva
per modifiche conseguenti a
sopravvenute disposizioni di

legge o regolamentari;

i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare

introdotta
dal decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, in
modo

da
ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori
dipendenti e ai

soggetti
titolari delle piccole
e medie imprese, la deducibilita’

fiscale
della contribuzione alle forme pensionistiche complementari,

collettive
e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore

assoluto
ed in valore
percentuale del reddito
imponibile e

l’applicazione di
quello piu’ favorevole all’interessato, anche
con

la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
dei

livelli
contributivi dei fondi
preesistenti; superare il

condizionamento
fiscale nell’esercizio della
facolta’
di cui

all’articolo 7,
comma 6, lettera
a), del decreto legislativo 21

aprile
1993, n. 124,
e successive modificazioni; rivedere
la

tassazione
dei rendimenti delle attivita’ delle forme
pensionistiche

rendendone
piu’ favorevole il trattamento in ragione
della finalita’

pensionistica;
individuare il soggetto
tenuto ad applicare
la

ritenuta
sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di

rendita in quello che eroga le prestazioni;

l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano

tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle

comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale
misura siano presi

in considerazione aspetti sociali,
etici ed ambientali nella gestione

delle risorse
finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli

iscritti
cosi come nell’esercizio dei diritti legati alla proprieta’

dei titoli in portafoglio;

m) realizzare misure
specifiche volte all’emersione
del lavoro

sommerso
di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18

ottobre 2001, n. 383, in materia di
emersione dall’economia sommersa,

relative ai redditi da lavoro dipendente e ai
redditi di impresa e di

lavoro autonomo ad essi connessi;

n) completare il
processo di separazione
tra assistenza e

previdenza,
prevedendo che gli
enti previdenziali predispongano,

all’interno del
bilancio, poste contabili riferite alle attivita’

rispettivamente
assistenziali e previdenziali
svolte dagli stessi

enti,
al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di

consentire
la quantificazione e
la corretta imputazione
degli

interventi di riequilibrio a carico della
finanza pubblica;

o) ridefinire la
disciplina in materia
di totalizzazione dei

periodi
assicurativi, al fine
di ampliare progressivamente le

possibilita’
di sommare i
periodi assicurativi previste
dalla

legislazione
vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla

totalizzazione
sia al lavoratore
che abbia compiuto
il

sessantacinquesimo
anno di eta’ sia
al lavoratore che
abbia

complessivamente
maturato almeno quaranta
anni di anzianita’

contributiva,
indipendentemente dall’eta’
anagrafica, e che abbia

versato
presso ogni cassa,
gestione o fondo
previdenziale,

interessati
dalla domanda di totalizzazione,
almeno cinque anni di

contributi. Ogni ente
presso cui sono stati versati i contributi

sara’
tenuto pro quota al pagamento del trattamento
pensionistico,

secondo
le proprie regole di calcolo.
Tale facolta’ e’ estesa
anche

ai
superstiti di assicurato, ancorche’ deceduto
prima del compimento

dell’eta’ pensionabile;

p) applicare
i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e

al
presente comma e
le disposizioni relative
agli incentivi al

posticipo
del pensionamento di
cui ai commi
da 12 a
17, con le

necessarie
armonizzazioni, al rapporto
di lavoro con
le

amministrazioni
di cui all’articolo
1, comma 2,
del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previo

confronto
con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu’

rappresentative
dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni,

gli
enti locali e
le autonomie funzionali,
tenendo conto delle

specificita’
dei singoli settori e
dell’interesse pubblico connesso

all’organizzazione del
lavoro e all’esigenza di
efficienza

dell’apparato amministrativo pubblico;

q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni
pensionistiche,

ad
esclusione di quelle
degli enti di diritto privato di cui ai

decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.

103, nel
calcolo della pensione, al fine
di ottenere, a parita’ di

anzianita’
contributiva e di
retribuzione pensionabile, uguali

trattamenti pensionistici;

r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a

tempo
pieno in rapporto
di lavoro a
tempo parziale, forme di

contribuzione
figurativa per i soggetti che presentano situazioni di

disabilita’
riconosciuta ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della

legge
5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ per i soggetti che assistono

familiari
conviventi che versano
nella predetta situazione
di

disabilita’;

s) agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei

lavoratori
che abbiano maturato
i requisiti per
l’accesso al

pensionamento di anzianita’;

t) prevedere la possibilita’, per gli iscritti alla gestione di

cui
all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, di

ottenere, fermo restando l’obbligo
contributivo nei confronti di tale

gestione,
l’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria della

contribuzione
presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine

di
conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione a

carico delle predette forme;

u) stabilire, in
via sperimentale per il periodo 1° gennaio

2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici
corrisposti da

enti
gestori di forme
di previdenza obbligatorie, i cui importi

risultino complessivamente superiori a
venticinque volte il valore di

cui
al secondo periodo, un contributo di solidarieta’
nella misura

del
4 per cento,
non deducibile dall’imposta
sul reddito delle

persone
fisiche. Il valore
di riferimento e’
quello stabilito

dall’articolo 38,
comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,

rivalutato,
ai fini in
esame, fino all’anno
2007, nella misura

stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera
d), della predetta legge

n.
448 del 2001 e, per gli anni
successivi, in base alle variazioni

integrali
del costo della vita. All’importo
di cui al primo periodo

concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei

cui
confronti trovano applicazione
le forme pensionistiche che

garantiscono
prestazioni definite in aggiunta
o ad integrazione del

trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al

decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
563, al decreto legislativo

21 aprile 1993, n.
124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.

357, nonche’ le
forme pensionistiche che
assicurano comunque ai

dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle
dipendenze delle regioni a

statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla

legge
20 marzo 1975,
n. 70, ivi comprese la gestione
speciale ad

esaurimento
di cui all’articolo 75 del
decreto del Presidente della

Repubblica 20
dicembre 1979, n.
761, nonche’ le
gestioni di

previdenza
per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il

personale dipendente dalle aziende private del
gas e per il personale

addetto
alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte
dirette,

prestazioni
complementari al trattamento
di base. L’importo

complessivo
assoggettato al contributo non puo’
comunque risultare

inferiore,
al netto dello stesso contributo, all’importo di cui
al

primo periodo della presente lettera;

v) abrogare espressamente
le disposizioni incompatibili con
la

disciplina prevista nei decreti legislativi.

3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007
i

requisiti
di eta’ e
di anzianita’ contributiva
previsti dalla

normativa
vigente prima della
data di entrata
in vigore della

presente
legge, ai fini
del diritto all’accesso
al trattamento

pensionistico di vecchiaia o di anzianita’, nonche’ alla pensione
nel

sistema
contributivo, consegue il
diritto alla prestazione

pensionistica
secondo la predetta normativa e puo’ chiedere
all’ente

di appartenenza la certificazione di
tale diritto.

4. Per il
lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita’

contributiva
maturati fino alla
data di conseguimento del diritto

alla
pensione sono computati,
ai fini del calcolo
dell’ammontare

della
prestazione, secondo i
criteri vigenti prima della data
di

entrata in vigore della presente legge.

5. Il lavoratore di cui al comma
3 puo’ liberamente esercitare il

diritto
alla prestazione pensionistica in
qualsiasi momento

successivo
alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto

comma 3, indipendentemente da ogni
modifica della normativa.

6. Al fine di assicurare la sostenibilita’
finanziaria del sistema

pensionistico,
stabilizzando l’incidenza della
relativa spesa sul

prodotto
interno lordo, mediante
l’elevazione dell’eta’ media di

accesso
al pensionamento, con
effetto dal 1° gennaio 2008 e con

esclusione
delle forme pensionistiche
gestite dagli enti di diritto

privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10

febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto
per l’accesso al
trattamento pensionistico di

anzianita’
per i lavoratori
dipendenti ed autonomi
iscritti

all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle
forme di essa

sostitutive
ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di

anzianita’
contributiva non inferiore
a trentacinque anni,
al

raggiungimento
dei requisiti di eta’ anagrafica
indicati, per il

periodo
dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2013, nella
Tabella A

allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma

7.
Il diritto al
pensionamento si consegue,
indipendentemente

dall’eta’, in presenza di un requisito di anzianita’ contributiva non

inferiore a quaranta anni;

b) per i
lavoratori la cui pensione e’ liquidata esclusivamente

con
il sistema contributivo,
il requisito anagrafico
di cui

all’articolo 1,
comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,

n.
335, e’ elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli

stessi possono inoltre accedere al
pensionamento:

1) a prescindere
dal requisito anagrafico,
in presenza di un

requisito di anzianita’
contributiva pari ad almeno quaranta anni;

2) con una anzianita’
contributiva pari ad almeno trentacinque

anni,
in presenza dei requisiti di eta’ anagrafica indicati, per il

periodo
dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2013, nella
Tabella A

allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma

7;

c) i lavoratori
di cui alle
lettere a) e b), che accedono al

pensionamento con eta’
inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le

donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di

previdenza
dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso

dei
previsti requisiti entro il secondo trimestre dell’anno, possono

accedere
al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo, se di

eta’
pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in
possesso dei

previsti
requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al

pensionamento
dal 1° luglio dell’anno successivo. I lavoratori che

conseguono
il trattamento di pensione, con eta’ inferiore a 65 anni

per
gli uomini e 60
per le donne, a carico delle gestioni per gli

artigiani,
i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino

in
possesso dei requisiti
di cui alle
lettere a) e b) entro il

secondo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1°

luglio
dell’anno successivo; qualora
risultino in possesso
dei

previsti
requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al

pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno
successivo alla data di

conseguimento
dei requisiti medesimi.
Le disposizioni di cui alla

presente
lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3

a 5.
Per il personale
del comparto scuola
si applicano le

disposizioni
di cui al
comma 9 dell’articolo
59 della legge 27

dicembre 1997, n. 449;

d) per i
lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui

all’articolo 2,
comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non

iscritti
ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le

disposizioni
riferite ai lavoratori
dipendenti di cui al presente

comma e al comma 7.

7. A
decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta’ anagrafica

di cui alla Tabella A allegata alla
presente legge sono ulteriormente

incrementati
di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli

autonomi. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle
politiche

sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,

puo’
essere stabilito il
differimento della decorrenza

dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo
del

presente
comma, qualora sulla
base di specifica
verifica, da

effettuarsi
nel corso dell’anno
2013, sugli effetti
finanziari

derivanti
dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento,

risultassero
risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e

di
entita’
tale da garantire
effetti finanziari complessivamente

equivalenti a quelli previsti dall’applicazione
congiunta del comma 6

e del primo periodo del presente
comma.

8. Le disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianita’

vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente
legge

continuano
ad applicarsi ai
lavoratori che, antecedentemente alla

data
del 1° marzo
2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione

volontaria
della contribuzione. Il trattamento previdenziale del

personale
di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, del

personale
di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche’ dei

rispettivi
dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa

speciale vigente.

9. In
via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e’
confermata la

possibilita’
di conseguire il
diritto all’accesso al
trattamento

pensionistico
di anzianita’, in
presenza di un’anzianita’

contributiva pari o superiore a trentacinque anni
e di un’eta’ pari o

superiore
a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le

lavoratrici
autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per

una
liquidazione del trattamento
medesimo secondo le
regole di

calcolo
del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30

aprile
1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i

risultati
della predetta sperimentazione, al
fine di una
sua

eventuale prosecuzione.

10. Il Governo, nel rispetto delle finalita’
finanziarie di cui ai

commi
6 e 7 e allo scopo di assicurare l’estensione
dell’obiettivo

dell’elevazione dell’eta’ media di
accesso al pensionamento anche ai

regimi
pensionistici armonizzati secondo
quanto previsto

dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335,

nonche’
agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche
per cui

siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,

requisiti
diversi da quelli
vigenti nell’assicurazione generale

obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all’articolo 78, comma

23, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e’ delegato ad adottare,

entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente

legge, uno o piu’
decreti legislativi, secondo le modalita’ di cui ai

commi
da 41 a
49 e sulla
base dei seguenti principi e
criteri

direttivi:

a) tenere conto,
con riferimento alle
fattispecie di cui

all’alinea, delle
obiettive peculiarita’ ed esigenze dei settori
di

attivita’;

b) prevedere l’introduzione di
regimi speciali a favore delle

categorie che svolgono attivita’
usuranti;

c) prevedere il
potenziamento dei benefici agevolativi per le

lavoratrici madri;

d) definire i
termini di decorrenza di cui alla
lettera c) del

comma
6, per i
trattamenti pensionistici liquidati con anzianita’

contributiva
pari o superiore ai quaranta
anni, compatibilmente con

le finalita’
finanziarie di cui all’alinea del presente comma.

11. Il Governo, allo
scopo di definire,
nel rispetto delle

finalita’ finanziarie di cui ai commi 6 e 7,
soluzioni alternative, a

decorrere
dal 2008, sull’elevazione dell’eta’ media di
accesso al

pensionamento,
rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7,

che
incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta’
anagrafica

e anzianita’
contributiva, nonche’ sul processo di armonizzazione
del

sistema
previdenziale, sia sul
versante delle modalita’ di

finanziamento
che su quello del computo dei trattamenti, e’ delegato

ad
adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore

della
presente legge, uno
o piu’
decreti legislativi, secondo le

modalita’
di cui ai
commi da 41 a
49 e sulla base dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti
finanziari complessivamente equivalenti a

quelli determinati dalle disposizioni di
cui ai commi 6 e 7;

b) armonizzare
ai principi ispiratori del presente comma i regimi

pensionistici
di cui all’articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8

agosto
1995, n. 335, nonche’ gli altri
regimi e le
gestioni

pensionistiche per cui siano previsti, alla data di
entrata in vigore

della
presente legge, requisiti
diversi da quelli
vigenti

nell’assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori

di
cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n.

388, tenendo conto
delle obiettive peculiarita’ ed esigenze dei

rispettivi settori di attivita’;

c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore

delle categorie che svolgono attivita’ usuranti;

d) confermare in
ogni caso l’accesso
al pensionamento, per i

lavoratori
dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti

a
forme pensionistiche obbligatorie
per non meno di un anno in eta’

compresa
tra i 14
e i 19
anni, a quaranta anni di anzianita’

contributiva;

e) prevedere il
potenziamento dei benefici agevolativi per le

lavoratrici madri;

f) definire i
termini di decorrenza di cui alla
lettera c) del

comma
6, per i
trattamenti pensionistici liquidati con anzianita’

contributiva
pari o superiore ai quaranta
anni, compatibilmente con

le finalita’
finanziarie di cui all’alinea del presente comma.

12. Per il periodo 2004-2007, al
fine di incentivare il posticipo

del
pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore

pensionistico,
i lavoratori dipendenti
del settore privato
che

abbiano
maturato i requisiti
minimi indicati alle tabelle di
cui

all’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

per
l’accesso al pensionamento
di anzianita’,
possono rinunciare

all’accredito contributivo relativo
all’assicurazione generale

obbligatoria
per l’invalidita’, la vecchiaia
ed i superstiti dei

lavoratori
dipendenti e alle
forme sostitutive della medesima. In

conseguenza
dell’esercizio della predetta facolta’
viene meno ogni

obbligo
di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a

tali
forme assicurative, a decorrere
dalla prima scadenza utile per

il
pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla

data
dell’esercizio della predetta
facolta’.
Con la medesima

decorrenza,
la somma corrispondente alla contribuzione che il datore

di
lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non

fosse
stata esercitata la
predetta facolta’, e’
corrisposta

interamente al lavoratore.

13. All’atto del pensionamento il trattamento
liquidato a favore

del lavoratore che abbia esercitato la facolta’ di cui al comma 12 e’

pari
a quello che
sarebbe spettato alla data della prima scadenza

utile
per il pensionamento
prevista dalla normativa
vigente e

successiva
alla data dell’esercizio della predetta facolta’, sulla

base
dell’anzianita’ contributiva maturata alla data della
medesima

scadenza. Sono in
ogni caso fatti
salvi gli adeguamenti
del

trattamento
pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione

automatica
al costo della vita durante il periodo di posticipo
del

pensionamento.

14. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui

redditi,
di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22

dicembre
1986, n. 917,
e successive modificazioni, in
materia di

determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e’
aggiunta, dopo la

lettera i), la seguente:

"i-bis) le quote
di retribuzione derivanti dall’esercizio, da

parte
del lavoratore, della facolta’ di rinuncia
all’accredito

contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria
per

l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti

e le forme sostitutive della medesima,
per il periodo successivo alla

prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita’,
dopo aver

maturato i requisiti minimi secondo la
vigente normativa".

15. Le modalita’ di attuazione
dei commi da 12 a
16 sono stabilite

con
decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede
alla verifica dei

risultati
del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a

15, al
fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilita’
finanziaria

del
sistema pensionistico. A tal fine
il Governo si avvale dei dati

forniti
dal Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, di cui

all’articolo 1,
comma 44, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, ed

effettua
una consultazione, nel
primo semestre del 2007, con le

organizzazioni
sindacali dei datori
di lavoro e dei prestatori di

lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale.

17. L’articolo 75
della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e’

abrogato.

18. Le disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianita’

vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente
legge

continuano
ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori

beneficiari, di cui al comma 19:

a) ai
lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi degli
articoli 4

e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,

sulla
base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 1° marzo

2004 e
che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianita’

entro
il periodo di
fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui

all’articolo 7, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223;

b) ai
lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta’ di
settore

di
cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, per i quali siano gia’ intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,

gli
accordi sindacali previsti
alle lettere a) e b) dello stesso

comma 28.

19. L’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede

al
monitoraggio delle domande
di pensionamento presentate
dai

lavoratori
di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a
decorrere

dal
1° gennaio 2008, dei requisiti
previsti dalla normativa vigente

prima
della data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora

dal
predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del numero di

10.000 domande di
pensione, il predetto Istituto
non prendera’ in

esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei

benefici previsti dalle disposizioni di cui
al comma 18.

20. Tutti i
maggiori risparmi e
tutte le maggiori
entrate

derivanti
dalle misure previste dai commi 1
e 2 sono destinati alla

riduzione
del costo del
lavoro nonche’
a specifici incentivi per

promuovere lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari anche

per i lavoratori autonomi.

21. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e

successive
modificazioni, i primi
tre periodi sono sostituiti dai

seguenti: "Il Nucleo di valutazione di
cui al comma 44 e’ composto da

non
piu’
di 20 membri con particolare competenza ed
esperienza in

materia
previdenziale nei diversi
profili giuridico, economico,

statistico
ed attuariale nominati
per un periodo non superiore a

quattro
anni, rinnovabile, con
decreto del Ministro del lavoro e

delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle
finanze. Il presidente del
Nucleo, che coordina l’intera

struttura,
e’ nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche
sociali. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle

politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze,
sono determinate le modalita’
organizzative e di

funzionamento
del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con

i
criteri correnti per la
determinazione dei compensi per attivita’

di pari qualificazione professionale,
il numero e le professionalita’

dei dipendenti appartenenti al Ministero
del lavoro e delle politiche

sociali o di altre amministrazioni dello
Stato da impiegare presso il

Nucleo medesimo anche
attraverso l’istituto del
distacco. Al

coordinamento del personale della struttura di
supporto del Nucleo e’

preposto
senza incremento della dotazione organica un dirigente di

seconda
fascia in servizio
presso il Ministero del lavoro e delle

politiche
sociali. Nei limiti
delle risorse di cui alla specifica

autorizzazione
di spesa il Nucleo puo’ avvalersi di professionalita’

tecniche
esterne per lo
studio e l’approfondimento di questioni

attinenti le competenze istituzionali dello
stesso".

22. Al fine del
rispetto dell’invarianza di spesa,

conseguentemente
all’incremento del numero dei componenti del Nucleo

di
valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, e’

rideterminata
la remunerazione in
atto erogata ai componenti del

Nucleo medesimo ai
sensi dell’articolo 1, comma 45,
della legge 8

agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.

23. Presso l’INPS
e’ istituito il
Casellario centrale delle

posizioni
previdenziali attive, di seguito
denominato "Casellario",

per
la raccolta, la conservazione e
la gestione dei dati e di altre

informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la

vecchiaia
e i superstiti
dei lavoratori dipendenti,
anche con

riferimento
ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione

o
di altre indennita’ o
sussidi che prevedano una
contribuzione

figurativa;

b) ai regimi
obbligatori di previdenza
sostitutivi

dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidita’, la

vecchiaia
e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o

l’esonero;

c) ai regimi
pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi,

dei
liberi professionisti e dei
lavoratori di cui all’articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335;

d) a qualunque
altro regime previdenziale a
carattere

obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti
previdenziali.

24. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali,

di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti

gli
enti e le
amministrazioni interessati, sono
definite le

informazioni
da trasmettere al
Casellario, ivi comprese
quelle

contenute
nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le

modalita’,
la periodicita’ e
i protocolli di trasferimento
delle

stesse.

25. In
sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e

le amministrazioni interessati
trasmettono i dati relativi a tutte le

posizioni
risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di

pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma

24.

26. Il Casellario costituisce
l’anagrafe generale delle posizioni

assicurative condivisa tra tutte le
amministrazioni dello Stato e gli

organismi
gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie,

secondo
modalita’ di consultazione e di scambio di
dati disciplinate

dal
decreto di cui al comma 24. Con le necessarie
integrazioni, il

Casellario consente prioritariamente
di:

a) emettere l’estratto
conto contributivo annuale
previsto

dall’articolo 1,
comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e

successive modificazioni;

b) calcolare la
pensione sulla base della storia contributiva

dell’assicurato che,
avendone maturato il diritto,
chiede, in base

alle norme che lo consentono, la
certificazione dei diritti acquisiti

o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23
trasmesse secondo

le
modalita’ e la periodicita’
di cui al comma 24, il Casellario, al

fine
di monitorare lo
stato dell’occupazione e di verificare il

regolare
assolvimento degli obblighi
contributivi, provvede a

raccogliere e ad organizzare in appositi
archivi:

a) i dati
delle denunce nominative degli assicurati relative ad

assunzioni,
variazioni e cessazioni di
rapporto di lavoro trasmesse

dai
datori di lavoro
all’Istituto nazionale per l’assicurazione

contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14,

comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno,
secondo

le
modalita’
di cui al comma 24, relative ai
permessi di soggiorno

rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) le informazioni
riguardanti le minorazioni
o le malattie

invalidanti,
codificate secondo la
vigente classificazione ICD-CM

(Classificazione
internazionale delle malattie
– Modificazione

clinica)
dell’Organizzazione mondiale della sanita’, trasmesse da

istituzioni,
pubbliche o private,
che accertino uno
stato di

invalidita’ o di disabilita’
o che eroghino trattamenti pensionistici

od
assegni continuativi al medesimo
titolo, secondo le modalita’ di

cui
al comma 24
e i principi di cui all’articolo 20 del decreto

legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono

altresi
nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, per quanto di

competenza.

28. Le informazioni costantemente
aggiornate contenute nel

Casellario costituiscono, insieme
a quelle del Casellario centrale

dei
pensionati, la base
per le previsioni
e per la valutazione

preliminare
sulle iniziative legislative e
regolamentari in materia

previdenziale. Il Casellario elabora
i dati in proprio possesso anche

per
favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di

valutazione
della spesa previdenziale e da parte
delle

amministrazioni
e degli enti autorizzati a fini di programmazione,

nonche’
per adempiere agli
impegni assunti in
sede europea e

internazionale.

29. Per l’istituzione del Casellario e’ autorizzata la spesa di

700.000 euro per l’anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante

corrispondente
riduzione
dell’autorizzazione di spesa
di cui

all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148,

convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

come
da ultimo rideterminata
dalla tabella D allegata alla legge 24

dicembre 2003, n. 350.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

da
emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della

presente
legge, sono fornite
agli enti previdenziali direttive in

merito all’individuazione del settore
economico di appartenenza delle

aziende
e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, sulla base dei

criteri
previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e

successive
modificazioni, anche al
fine della rimodulazione dei

termini
di scadenza della
comunicazione di inizio e cessazione di

attivita’
e degli adempimenti contributivi
a carico delle aziende e

dei
lavoratori autonomi e
parasubordinati, al fine di favorire la

tempestivita’
della trasmissione dei
dati e l’aggiornamento delle

posizioni individuali dei lavoratori.

31. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla

data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti

legislativi contenenti norme intese a riordinare
gli enti pubblici di

previdenza
e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una

maggiore
funzionalita’ ed efficacia dell’attivita’ ad essi demandata

e di una complessiva riduzione dei
costi gestionali.

32. Il Governo si
attiene ai principi
generali e ai criteri

direttivi
desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, dal decreto

legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n.

20, nonche’ a
quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio

1999, n.
144, ad esclusione,
con riferimento alla lettera a) del

comma 1, delle parole da:
"tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".

33. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non

devono
derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Nel

caso
di eventuali maggiori oneri, si
procede ai sensi dell’articolo

11-ter, comma
7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni.

34. La normativa statutaria e
regolamentare degli enti di diritto

privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10

febbraio
1996, n. 103, puo’ prevedere, nell’ambito
delle prestazioni

a favore degli iscritti, anche forme
di tutela sanitaria integrativa,

nel rispetto degli equilibri finanziari
di ogni singola gestione.

35. Dopo il
comma 1 dell’articolo 3 del
decreto legislativo 21

aprile
1993, n. 124,
e successive modificazioni, e’ inserito il

seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi

30 giugno
1994, n. 509, e
10 febbraio 1996, n. 103, possono, con

l’obbligo della
gestione separata, istituire sia
direttamente, sia

secondo
le disposizioni di cui
al comma 1, lettere a) e b), forme

pensionistiche complementari".

36. Gli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30

giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, possono accorparsi

fra loro, nonche’
includere altre categorie professionali similari di

nuova
istituzione che dovessero
risultare prive di una protezione

previdenziale
pensionistica, alle medesime
condizioni di cui

all’articolo 7 del decreto legislativo n.
103 del 1996.

37. All’articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 10 febbraio

1996, n.
103, alla fine della lettera b), e’ aggiunto il
seguente

periodo:
"l’aliquota
contributiva ai fini previdenziali, ferma la

totale
deducibilita’
fiscale del contributo, puo’
essere modulata

anche
in misura differenziata, con facolta’ di opzione
degli

iscritti;".

38. L’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo
16 febbraio

1996, n.
104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente

alla gestione dei beni, alle forme del
trasferimento della proprieta’

degli
stessi e alle
forme di realizzazione di nuovi
investimenti

immobiliari
contenuta nel medesimo
decreto legislativo, non si

applica
agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo
30

giugno 1994, n. 509, ancorche’
la trasformazione in persona giuridica

di
diritto privato sia
intervenuta successivamente alla data di

entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 104 del 1996.

39. Le societa’ professionali
mediche ed odontoiatriche, in

qualunque
forma costituite, e le societa’ di
capitali, operanti in

regime di accreditamento col Servizio
sanitario nazionale, versano, a

valere
in conto entrata
del Fondo di
previdenza a favore degli

specialisti
esterni dell’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza

medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per
cento del fatturato annuo

attinente
a prestazioni specialistiche rese
nei confronti del

Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative,
senza

diritto
di rivalsa sul
Servizio sanitario nazionale. Le
medesime

societa’
indicano i nominativi
dei medici e degli odontoiatri che

hanno
partecipato alle attivita’ di
produzione del fatturato,

attribuendo
loro la
percentuale contributiva di
spettanza

individuale.

40. Restano fermi
i vigenti obblighi contributivi relativi agli

altri
rapporti di accreditamento per i quali
e’ previsto il

versamento
del contributo previdenziale
ad opera delle
singole

regioni
e province autonome,
quali gli specialisti accreditati ad

personam
per la branca
a prestazione o
associazioni fra

professionisti o societa’
di persone.

41. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei
commi 1, 2, 10 e 11

si
provvede, compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica,

mediante
finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge

finanziaria,
in coerenza con
quanto previsto dal
Documento di

programmazione economico-finanziaria.

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la
cui

attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

sono
emanati solo successivamente all’entrata
in vigore di

provvedimenti
legislativi che stanzino
le occorrenti risorse

finanziarie.

43. In
coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge

finanziaria
si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della

legge
5 agosto 1978,
n. 468, e
successive modificazioni, a

determinare
la variazione delle aliquote
contributive e fiscali e a

individuare i lavoratori interessati, nonche’ a definire la copertura

degli eventuali oneri derivanti dai
decreti legislativi di attuazione

dei commi 1, 2, 10 e 11.

44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi

1, 2,
10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato

di
relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in

esso
contenute, sono deliberati
dal Consiglio dei ministri previo

confronto
con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu’

rappresentative dei datori e dei prestatori di
lavoro, ferme restando

le
norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi

alle
Camere ai fini
dell’espressione dei pareri
da parte delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze

di
carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla

data
di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto. Le Commissioni

possono
chiedere ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti

giorni per l’espressione del parere,
qualora cio’ si renda necessario

per
la complessita’ della
materia o per il
numero degli schemi

trasmessi nello stesso periodo all’esame delle
Commissioni.

45. Entro i trenta giorni successivi
all’espressione dei pareri,

il
Governo, ove non
intenda conformarsi alle
condizioni ivi

eventualmente
formulate relativamente
all’osservanza dei principi e

dei
criteri direttivi recati
dalla presente legge,
nonche’ con

riferimento
all’esigenza di garantire il
rispetto dell’articolo 81,

quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi,

corredati
dai necessari elementi
integrativi di informazione, per i

pareri
definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi

entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.

46. Qualora il
termine per l’espressione
del parere delle

Commissioni parlamentari di
cui ai commi 44 e 45 scada nei
trenta

giorni
che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della

delega,
o successivamente, quest’ultimo e’
prorogato di sessanta

giorni. Il predetto termine e’ invece prorogato
di venti giorni nel

caso
in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la

proroga del termine per l’espressione del
parere.

47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo
periodo, ovvero

quello
prorogato ai sensi
del medesimo comma 44, secondo periodo,

senza
che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di
rispettiva

competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.

48. Qualora il
Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai

sensi
del comma 45, decorso inutilmente
il termine ivi previsto per

l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti
legislativi possono

essere comunque adottati.

49. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi

possono
essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore
dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri

direttivi
di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31,
32 e 33 e con le stesse

modalita’
di cui ai commi da 41 a
48. Nel caso in cui sia stato gia’

emanato
il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni

correttive e integrative andranno formulate con
riferimento al citato

testo unico, se riguardanti disposizioni
in esso ricomprese.

50. Nel rispetto dei
principi su cui si fonda la
legislazione

previdenziale,
con particolare riferimento al regime pensionistico

obbligatorio,
quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme

introdotte
ai sensi della presente legge, il
Governo e’ delegato ad

adottare,
entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della

presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche

sociali,
un decreto legislativo
recante un testo
unico delle

disposizioni
legislative vigenti in
materia previdenziale che, in

funzione di una piu’
precisa determinazione dei campi di applicazione

delle
diverse competenze, di
una maggiore speditezza
e

semplificazione delle procedure amministrative,
anche con riferimento

alle
correlazioni esistenti tra
le diverse gestioni,
e di una

armonizzazione
delle aliquote contributive, sia
volto a modificare,

correggere,
ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative

alla
contribuzione, all’erogazione
delle prestazioni, all’attivita’

amministrativa
e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione

obbligatoria
per l’invalidita’, la
vecchiaia e i
superstiti e

all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo e’ altresi delegato

ad
adottare, nell’ambito del
testo unico, disposizioni
per la

semplificazione
e la razionalizzazione delle norme previdenziali per

il
settore agricolo, secondo criteri
omogenei a quelli adottati per

gli
altri settori produttivi e a quelli prevalentemente
adottati a

livello
comunitario, nel rispetto delle
sue specificita’, anche con

riferimento
alle aree di particolare problematicita’,
rafforzando la

rappresentanza
delle organizzazioni
professionali e sindacali nella

gestione
della previdenza, anche
ristrutturandone l’assetto e

provvedendo
alla graduale sostituzione
dei criteri induttivi per

l’accertamento della
manodopera impiegata con
criteri oggettivi.

Dall’emanazione del testo unico non devono derivare
nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

51. Lo schema
del decreto legislativo
di cui al comma 50 e’

trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte

delle Commissioni parlamentari competenti
entro il novantesimo giorno

antecedente
la scadenza del termine previsto per l’esercizio della

delega. Le Commissioni esprimono
il parere entro quaranta giorni

dalla
data di trasmissione;
decorso tale termine
il decreto e’

adottato anche in mancanza del parere.

52. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 50, il Governo puo’ adottare disposizioni

correttive
e integrative nel
rispetto dei principi e dei
criteri

direttivi
di cui al comma 50, con la
procedura di cui al comma 51 e

senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

53. Ai fini
della predisposizione dello
schema del decreto

legislativo di cui al comma 50, con decreto del
Ministro del lavoro e

delle
politiche sociali, e’ costituito
un gruppo di lavoro composto

da esperti,
fino ad un
massimo di cinque, e da personale dipendente

delle
amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del

decreto
legislativo 30 marzo
2001, n.
165, e successive

modificazioni. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

54. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente

legge,
il diritto alla
pensione di vecchiaia
per il personale

artistico
dipendente dagli enti
lirici e dalle
istituzioni

concertistiche
assimilate e’ subordinato
al compimento dell’eta’

indicata
nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, e successive
modificazioni.

55. Al fine di estinguere il contenzioso
giudiziario relativo ai

trattamenti
corrisposti a talune
categorie di pensionati
gia’

iscritti
a regimi previdenziali
sostitutivi, attraverso il pieno

riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a
tutti i pensionati

iscritti
ai vigenti regimi
integrativi, l’articolo 3,
comma 1,

lettera
p), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e
l’articolo 9,

comma
2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono

intendersi
nel senso che la perequazione automatica delle pensioni

prevista
dall’articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,

n.
503, si applica
al complessivo trattamento
percepito dai

pensionati
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre

1990, n.
357. All’assicurazione generale obbligatoria fa

esclusivamente
carico la perequazione sul
trattamento pensionistico

di propria pertinenza.

TABELLA A

(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)

Eta’
anagrafica

=====================================================================

|Lavoratori dipendenti pubblici | Lavoratori autonomi iscritti

Anno| e privati | All’INPS

=====================================================================

2008|60 |61

———————————————————————

2009|60 |61

———————————————————————

2010|61 |62

———————————————————————

2011|61 |62

———————————————————————

2012|61 |62

———————————————————————

2013|61 |62

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 23 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio

dei Ministri

Maroni,
Ministro del lavoro
e delle

politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI
PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2145):

Presentato dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri

(Berlusconi) e
dal Ministro del lavoro e politiche sociali

(Maroni) il 28 dicembre 2001.

Assegnato alla
XI commissione (Lavoro),
in sede

referente,
il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni

I, V, VI, X,
XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione il 29 gennaio
2002; 13,

19 febbraio 2002; 7, 9, 14, 15, 28, 29 maggio
2002; 4, 13,

20, 27 giugno 2002;
3, 9 luglio 2002; 17, 19 settembre

2002; 1, 23, 24, 30 ottobre 2002; 6, 27, 28
novembre 2002;

4, 10, 11, 17, 18 dicembre 2002; 14,
15, 16, 21, 30 gennaio

2003; 12 e 19 febbraio 2003.

Esaminato in
aula il 25, 26 febbraio 2003 e approvato

il 27
febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2058):

Assegnato alla
11ª commissione (Lavoro),
in sede

referente, il 6
marzo 2003, con pareri delle commissioni

1ª, 5ª,
6ª, 9ª, 10ª
e parlamentare per le
questioni

regionali.

Esaminato dalla
11ª commissione il 20
marzo 2003;

2 aprile 2003; 29 ottobre 2003; 25,
26 novembre 2003; 3, 4,

9, 10,
11, 16, 17 dicembre
2003; 14, 20, 21, 22, 27,

28 gennaio 2004; 3, 4, 5, 10, 26
febbraio 2004; 4, 5, 8, 9,

11, 16,
17, 18, 23, 24, 30, 31 marzo 2004; 1, 6, 20, 21 e

27 aprile 2004.

Esaminato in
aula il 9 marzo 2004; 29 aprile 2004; 4,

12 maggio 2004 e approvato con modificazioni, il
13 maggio

2004.

Camera dei deputati (atto n. 2145-B):

Assegnato alla
XI commissione (Lavoro),
in sede

referente, il 17 maggio 2004, con parere delle
commissioni

I, V,
VI, VII, X,
XII e XIII
e parlamentare per le

questioni
regionali.

Esaminato dalla
XI commissione il 22, 30 giugno 2004;

6, 7, 8, 13 e 15 giugno 2004.

Esaminato in
aula il 19,
20 e 27 luglio
2004 e

approvato il
28 luglio 2004.