Lavoro e Previdenza
Pensioni. Pubblicata sulla G.U. la legge delega per la riforma del sistema previdenziale. LEGGE 23 agosto 2004, n.243
Pensioni. Pubblicata sulla G.U. la legge delega per la riforma del
sistema previdenziale
LEGGE 23 agosto 2004, n.243
Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per
il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. (GU n. 222 del 21-9-2004)
La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e’
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’eta’ pensionabile;
b) eliminare
progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
c) sostenere e
favorire lo sviluppo
di forme pensionistiche
complementari;
d) rivedere il
principio della totalizzazione dei
periodi
assicurativi estendendone l’operativita’
anche alle ipotesi in cui si
raggiungano
i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno
dei fondi presso cui sono accreditati i
contributi.
2. Il Governo, nell’esercizio della
delega di cui al comma 1,
fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle
province
autonome di Trento
e di Bolzano, previste dai relativi
statuti,
dalle norme di
attuazione e dal titolo V della
parte II
della
Costituzione, si atterra’ ai
seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare
le forme di tutela atte a garantire la correttezza
dei
dati contributivi e
previdenziali concernenti il
personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l’eta’ pensionabile,
prevedendo il preventivo
accordo
del datore di
lavoro per il proseguimento dell’attivita’
lavorativa
qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la
pensione
di vecchiaia, con l’applicazione
degli incentivi di cui ai
commi
da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge
vigenti in
materia
di pensionamento di vecchiaia per
le lavoratrici, e facendo
comunque
salva la facolta’ per il
lavoratore, il cui trattamento
pensionistico
sia liquidato esclusivamente secondo
il sistema
contributivo,
di proseguire in modo automatico
la propria attivita’
lavorativa fino all’eta’
di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita’
di totale
cumulabilita’
tra pensione di anzianita’ e redditi
da lavoro
dipendente
e autonomo, in
funzione dell’anzianita’ contributiva e
dell’eta’;
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione
della
facolta’
di richiedere la
liquidazione del supplemento di
pensione
fino a due anni dalla data di decorrenza della
pensione o
del precedente supplemento;
e) adottare misure
finalizzate ad incrementare
l’entita’ dei
flussi
di finanziamento alle
forme pensionistiche
complementari,
collettive
e individuali, con
contestuale incentivazione di nuova
occupazione con carattere di stabilita’,
prevedendo a tale fine:
1) il
conferimento, salva diversa esplicita volonta’
espressa dal
lavoratore,
del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore
stesso abbia una adeguata
informazione
sulla tipologia, le
condizioni per il
recesso
anticipato,
i rendimenti stimati
dei fondi di
previdenza
complementare
per i quali
e’ ammessa l’adesione,
nonche’ sulla
facolta’
di scegliere le
forme pensionistiche a cui
conferire il
trattamento di fine rapporto, previa
omogeneizzazione delle stesse in
materia
di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni
legislative
che gia’ prevedono l’accantonamento del trattamento di
fine rapporto e altri accantonamenti
previdenziali presso gli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, per titoli diversi
dalla
previdenza complementare di cui
al citato decreto legislativo
n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di modalita’
tacite di conferimento
del
trattamento
di fine rapporto
ai fondi istituiti o promossi
dalle
regioni, tramite loro strutture pubbliche o
a partecipazione pubblica
all’uopo
istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi
di
cui alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2
dell’articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive
modificazioni, nonche’ ai fondi istituiti in base alle
lettere
c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non
esprima la volonta’ di
non
aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia
esercitato
la facolta’ di
scelta in favore
di una delle forme
medesime entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore
del
relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del
presente comma, ovvero entro sei mesi
dall’assunzione;
3) la possibilita’ che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un
contributo
del datore di
lavoro da destinare
alla previdenza
complementare,
detto contributo affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale
egli intenda trasferirsi
ovvero
alla quale il contributo debba
essere conferito ai sensi del
numero 2);
4) l’eliminazione degli
ostacoli che si frappongono alla libera
adesione
e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della
previdenza
complementare, definendo regole
comuni, in ordine in
particolare
alla comparabilita’ dei
costi, alla trasparenza
e
portabilita’, al fine di tutelare l’adesione
consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti
dall’articolo 9, comma 2,
del
decreto legislativo 21
aprile 1993, n.
124, e successive
modificazioni,
al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire le
adesioni in
forma
collettiva ai fondi pensione aperti, nonche’
il riconoscimento
al
lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una
forma
pensionistica all’altra del
diritto al trasferimento
del
contributo
del datore di
lavoro in precedenza goduto,
oltre alle
quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa
proseguire
anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite
dell’eta’ pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti
per
il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione
nonche’
l’incentivazione dell’attivita’ di eventuali organismi di
sorveglianza
previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, anche ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione,
presso enti di previdenza
obbligatoria, di
forme
pensionistiche alle quali
destinare in via residuale le quote
del trattamento di fine rapporto non
altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai
fondi pensione della contitolarita’ con i
propri
iscritti del diritto
alla contribuzione, compreso
il
trattamento
di fine rapporto cui e’ tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione
dei fondi stessi,
rafforzando le modalita’ di
riscossione
anche coattiva, a rappresentare i
propri iscritti nelle
controversie
aventi ad oggetto
i contributi omessi
nonche’
l’eventuale danno
derivante dal mancato
conseguimento dei relativi
rendimenti;
9) la subordinazione del
conferimento del trattamento di
fine
rapporto,
di cui ai
numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le
imprese,
attraverso l’individuazione delle
necessarie compensazioni
in
termini di facilita’ di accesso al credito, in
particolare per le
piccole
e medie imprese,
di equivalente riduzione del costo del
lavoro e di eliminazione del contributo
relativo al finanziamento del
fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d’investimento
tali
da garantire rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione
del trattamento di fine rapporto;
11) l’assoggettamento delle
prestazioni di previdenza
complementare
a vincoli in tema di cedibilita’,
sequestrabilita’ e
pignorabilita’ analoghi a quelli previsti per la
previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti
gestori
di forme di previdenza obbligatoria debbano essere
erogati
con
calcolo definitivo dell’importo
al massimo entro
un anno
dall’inizio dell’erogazione;
g) prevedere
l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite
massimo
di esclusione dall’imponibile
contributivo delle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali o
di secondo livello;
h) perfezionare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema di
vigilanza
sull’intero settore della
previdenza complementare, con
riferimento
a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali
previste dall’ordinamento, e semplificare le
procedure amministrative
tramite:
1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche
sociali
dell’attivita’
di alta vigilanza
mediante l’adozione, di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, di direttive
generali in materia;
2) l’attribuzione alla
Commissione di vigilanza
sui fondi
pensione,
ferme restando le
competenze attualmente ad
essa
attribuite,
del compito di impartire
disposizioni volte a garantire
la
trasparenza delle condizioni
contrattuali fra tutte le forme
pensionistiche
collettive e individuali, ivi
comprese quelle di cui
all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e
di
disciplinare e di vigilare sulle modalita’ di
offerta al pubblico
di
tutti i predetti strumenti
previdenziali, compatibilmente con le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico
risparmio, al fine di
tutelare l’adesione consapevole dei soggetti
destinatari;
3) la semplificazione delle
procedure di autorizzazione
all’esercizio, di
riconoscimento della personalita’
giuridica dei
fondi
pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei
fondi
e delle convenzioni per la
gestione delle risorse, prevedendo
anche
la possibilita’ di
utilizzare strumenti quale il silenzio
assenso
e di escludere l’applicazione di procedure di
approvazione
preventiva
per modifiche conseguenti a
sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare
introdotta
dal decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, in
modo
da
ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori
dipendenti e ai
soggetti
titolari delle piccole
e medie imprese, la deducibilita’
fiscale
della contribuzione alle forme pensionistiche complementari,
collettive
e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore
assoluto
ed in valore
percentuale del reddito
imponibile e
l’applicazione di
quello piu’ favorevole all’interessato, anche
con
la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
dei
livelli
contributivi dei fondi
preesistenti; superare il
condizionamento
fiscale nell’esercizio della
facolta’
di cui
all’articolo 7,
comma 6, lettera
a), del decreto legislativo 21
aprile
1993, n. 124,
e successive modificazioni; rivedere
la
tassazione
dei rendimenti delle attivita’ delle forme
pensionistiche
rendendone
piu’ favorevole il trattamento in ragione
della finalita’
pensionistica;
individuare il soggetto
tenuto ad applicare
la
ritenuta
sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di
rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano
tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle
comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale
misura siano presi
in considerazione aspetti sociali,
etici ed ambientali nella gestione
delle risorse
finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli
iscritti
cosi come nell’esercizio dei diritti legati alla proprieta’
dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure
specifiche volte all’emersione
del lavoro
sommerso
di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, in materia di
emersione dall’economia sommersa,
relative ai redditi da lavoro dipendente e ai
redditi di impresa e di
lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il
processo di separazione
tra assistenza e
previdenza,
prevedendo che gli
enti previdenziali predispongano,
all’interno del
bilancio, poste contabili riferite alle attivita’
rispettivamente
assistenziali e previdenziali
svolte dagli stessi
enti,
al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire
la quantificazione e
la corretta imputazione
degli
interventi di riequilibrio a carico della
finanza pubblica;
o) ridefinire la
disciplina in materia
di totalizzazione dei
periodi
assicurativi, al fine
di ampliare progressivamente le
possibilita’
di sommare i
periodi assicurativi previste
dalla
legislazione
vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla
totalizzazione
sia al lavoratore
che abbia compiuto
il
sessantacinquesimo
anno di eta’ sia
al lavoratore che
abbia
complessivamente
maturato almeno quaranta
anni di anzianita’
contributiva,
indipendentemente dall’eta’
anagrafica, e che abbia
versato
presso ogni cassa,
gestione o fondo
previdenziale,
interessati
dalla domanda di totalizzazione,
almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente
presso cui sono stati versati i contributi
sara’
tenuto pro quota al pagamento del trattamento
pensionistico,
secondo
le proprie regole di calcolo.
Tale facolta’ e’ estesa
anche
ai
superstiti di assicurato, ancorche’ deceduto
prima del compimento
dell’eta’ pensionabile;
p) applicare
i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e
al
presente comma e
le disposizioni relative
agli incentivi al
posticipo
del pensionamento di
cui ai commi
da 12 a
17, con le
necessarie
armonizzazioni, al rapporto
di lavoro con
le
amministrazioni
di cui all’articolo
1, comma 2,
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previo
confronto
con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu’
rappresentative
dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni,
gli
enti locali e
le autonomie funzionali,
tenendo conto delle
specificita’
dei singoli settori e
dell’interesse pubblico connesso
all’organizzazione del
lavoro e all’esigenza di
efficienza
dell’apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni
pensionistiche,
ad
esclusione di quelle
degli enti di diritto privato di cui ai
decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, nel
calcolo della pensione, al fine
di ottenere, a parita’ di
anzianita’
contributiva e di
retribuzione pensionabile, uguali
trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a
tempo
pieno in rapporto
di lavoro a
tempo parziale, forme di
contribuzione
figurativa per i soggetti che presentano situazioni di
disabilita’
riconosciuta ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della
legge
5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ per i soggetti che assistono
familiari
conviventi che versano
nella predetta situazione
di
disabilita’;
s) agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei
lavoratori
che abbiano maturato
i requisiti per
l’accesso al
pensionamento di anzianita’;
t) prevedere la possibilita’, per gli iscritti alla gestione di
cui
all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, di
ottenere, fermo restando l’obbligo
contributivo nei confronti di tale
gestione,
l’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria della
contribuzione
presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine
di
conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme;
u) stabilire, in
via sperimentale per il periodo 1° gennaio
2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici
corrisposti da
enti
gestori di forme
di previdenza obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superiori a
venticinque volte il valore di
cui
al secondo periodo, un contributo di solidarieta’
nella misura
del
4 per cento,
non deducibile dall’imposta
sul reddito delle
persone
fisiche. Il valore
di riferimento e’
quello stabilito
dall’articolo 38,
comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato,
ai fini in
esame, fino all’anno
2007, nella misura
stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera
d), della predetta legge
n.
448 del 2001 e, per gli anni
successivi, in base alle variazioni
integrali
del costo della vita. All’importo
di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei
cui
confronti trovano applicazione
le forme pensionistiche che
garantiscono
prestazioni definite in aggiunta
o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n.
124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, nonche’ le
forme pensionistiche che
assicurano comunque ai
dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle
dipendenze delle regioni a
statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla
legge
20 marzo 1975,
n. 70, ivi comprese la gestione
speciale ad
esaurimento
di cui all’articolo 75 del
decreto del Presidente della
Repubblica 20
dicembre 1979, n.
761, nonche’ le
gestioni di
previdenza
per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del
gas e per il personale
addetto
alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte
dirette,
prestazioni
complementari al trattamento
di base. L’importo
complessivo
assoggettato al contributo non puo’
comunque risultare
inferiore,
al netto dello stesso contributo, all’importo di cui
al
primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente
le disposizioni incompatibili con
la
disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007
i
requisiti
di eta’ e
di anzianita’ contributiva
previsti dalla
normativa
vigente prima della
data di entrata
in vigore della
presente
legge, ai fini
del diritto all’accesso
al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita’, nonche’ alla pensione
nel
sistema
contributivo, consegue il
diritto alla prestazione
pensionistica
secondo la predetta normativa e puo’ chiedere
all’ente
di appartenenza la certificazione di
tale diritto.
4. Per il
lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita’
contributiva
maturati fino alla
data di conseguimento del diritto
alla
pensione sono computati,
ai fini del calcolo
dell’ammontare
della
prestazione, secondo i
criteri vigenti prima della data
di
entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma
3 puo’ liberamente esercitare il
diritto
alla prestazione pensionistica in
qualsiasi momento
successivo
alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto
comma 3, indipendentemente da ogni
modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilita’
finanziaria del sistema
pensionistico,
stabilizzando l’incidenza della
relativa spesa sul
prodotto
interno lordo, mediante
l’elevazione dell’eta’ media di
accesso
al pensionamento, con
effetto dal 1° gennaio 2008 e con
esclusione
delle forme pensionistiche
gestite dagli enti di diritto
privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10
febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto
per l’accesso al
trattamento pensionistico di
anzianita’
per i lavoratori
dipendenti ed autonomi
iscritti
all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle
forme di essa
sostitutive
ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita’
contributiva non inferiore
a trentacinque anni,
al
raggiungimento
dei requisiti di eta’ anagrafica
indicati, per il
periodo
dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2013, nella
Tabella A
allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7.
Il diritto al
pensionamento si consegue,
indipendentemente
dall’eta’, in presenza di un requisito di anzianita’ contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i
lavoratori la cui pensione e’ liquidata esclusivamente
con
il sistema contributivo,
il requisito anagrafico
di cui
all’articolo 1,
comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
n.
335, e’ elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli
stessi possono inoltre accedere al
pensionamento:
1) a prescindere
dal requisito anagrafico,
in presenza di un
requisito di anzianita’
contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianita’
contributiva pari ad almeno trentacinque
anni,
in presenza dei requisiti di eta’ anagrafica indicati, per il
periodo
dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2013, nella
Tabella A
allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7;
c) i lavoratori
di cui alle
lettere a) e b), che accedono al
pensionamento con eta’
inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di
previdenza
dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso
dei
previsti requisiti entro il secondo trimestre dell’anno, possono
accedere
al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo, se di
eta’
pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in
possesso dei
previsti
requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento
dal 1° luglio dell’anno successivo. I lavoratori che
conseguono
il trattamento di pensione, con eta’ inferiore a 65 anni
per
gli uomini e 60
per le donne, a carico delle gestioni per gli
artigiani,
i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in
possesso dei requisiti
di cui alle
lettere a) e b) entro il
secondo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1°
luglio
dell’anno successivo; qualora
risultino in possesso
dei
previsti
requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno
successivo alla data di
conseguimento
dei requisiti medesimi.
Le disposizioni di cui alla
presente
lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3
a 5.
Per il personale
del comparto scuola
si applicano le
disposizioni
di cui al
comma 9 dell’articolo
59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
d) per i
lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui
all’articolo 2,
comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritti
ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le
disposizioni
riferite ai lavoratori
dipendenti di cui al presente
comma e al comma 7.
7. A
decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta’ anagrafica
di cui alla Tabella A allegata alla
presente legge sono ulteriormente
incrementati
di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli
autonomi. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
puo’
essere stabilito il
differimento della decorrenza
dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo
del
presente
comma, qualora sulla
base di specifica
verifica, da
effettuarsi
nel corso dell’anno
2013, sugli effetti
finanziari
derivanti
dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento,
risultassero
risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e
di
entita’
tale da garantire
effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli previsti dall’applicazione
congiunta del comma 6
e del primo periodo del presente
comma.
8. Le disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianita’
vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente
legge
continuano
ad applicarsi ai
lavoratori che, antecedentemente alla
data
del 1° marzo
2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria
della contribuzione. Il trattamento previdenziale del
personale
di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, del
personale
di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche’ dei
rispettivi
dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa
speciale vigente.
9. In
via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e’
confermata la
possibilita’
di conseguire il
diritto all’accesso al
trattamento
pensionistico
di anzianita’, in
presenza di un’anzianita’
contributiva pari o superiore a trentacinque anni
e di un’eta’ pari o
superiore
a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici
autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per
una
liquidazione del trattamento
medesimo secondo le
regole di
calcolo
del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile
1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i
risultati
della predetta sperimentazione, al
fine di una
sua
eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalita’
finanziarie di cui ai
commi
6 e 7 e allo scopo di assicurare l’estensione
dell’obiettivo
dell’elevazione dell’eta’ media di
accesso al pensionamento anche ai
regimi
pensionistici armonizzati secondo
quanto previsto
dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335,
nonche’
agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche
per cui
siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti
diversi da quelli
vigenti nell’assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all’articolo 78, comma
23, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e’ delegato ad adottare,
entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, uno o piu’
decreti legislativi, secondo le modalita’ di cui ai
commi
da 41 a
49 e sulla
base dei seguenti principi e
criteri
direttivi:
a) tenere conto,
con riferimento alle
fattispecie di cui
all’alinea, delle
obiettive peculiarita’ ed esigenze dei settori
di
attivita’;
b) prevedere l’introduzione di
regimi speciali a favore delle
categorie che svolgono attivita’
usuranti;
c) prevedere il
potenziamento dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
d) definire i
termini di decorrenza di cui alla
lettera c) del
comma
6, per i
trattamenti pensionistici liquidati con anzianita’
contributiva
pari o superiore ai quaranta
anni, compatibilmente con
le finalita’
finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo
scopo di definire,
nel rispetto delle
finalita’ finanziarie di cui ai commi 6 e 7,
soluzioni alternative, a
decorrere
dal 2008, sull’elevazione dell’eta’ media di
accesso al
pensionamento,
rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7,
che
incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta’
anagrafica
e anzianita’
contributiva, nonche’ sul processo di armonizzazione
del
sistema
previdenziale, sia sul
versante delle modalita’ di
finanziamento
che su quello del computo dei trattamenti, e’ delegato
ad
adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, uno
o piu’
decreti legislativi, secondo le
modalita’
di cui ai
commi da 41 a
49 e sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti
finanziari complessivamente equivalenti a
quelli determinati dalle disposizioni di
cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare
ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici
di cui all’articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8
agosto
1995, n. 335, nonche’ gli altri
regimi e le
gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di
entrata in vigore
della
presente legge, requisiti
diversi da quelli
vigenti
nell’assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori
di
cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n.
388, tenendo conto
delle obiettive peculiarita’ ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita’;
c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore
delle categorie che svolgono attivita’ usuranti;
d) confermare in
ogni caso l’accesso
al pensionamento, per i
lavoratori
dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti
a
forme pensionistiche obbligatorie
per non meno di un anno in eta’
compresa
tra i 14
e i 19
anni, a quaranta anni di anzianita’
contributiva;
e) prevedere il
potenziamento dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
f) definire i
termini di decorrenza di cui alla
lettera c) del
comma
6, per i
trattamenti pensionistici liquidati con anzianita’
contributiva
pari o superiore ai quaranta
anni, compatibilmente con
le finalita’
finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al
fine di incentivare il posticipo
del
pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore
pensionistico,
i lavoratori dipendenti
del settore privato
che
abbiano
maturato i requisiti
minimi indicati alle tabelle di
cui
all’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
per
l’accesso al pensionamento
di anzianita’,
possono rinunciare
all’accredito contributivo relativo
all’assicurazione generale
obbligatoria
per l’invalidita’, la vecchiaia
ed i superstiti dei
lavoratori
dipendenti e alle
forme sostitutive della medesima. In
conseguenza
dell’esercizio della predetta facolta’
viene meno ogni
obbligo
di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali
forme assicurative, a decorrere
dalla prima scadenza utile per
il
pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla
data
dell’esercizio della predetta
facolta’.
Con la medesima
decorrenza,
la somma corrispondente alla contribuzione che il datore
di
lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non
fosse
stata esercitata la
predetta facolta’, e’
corrisposta
interamente al lavoratore.
13. All’atto del pensionamento il trattamento
liquidato a favore
del lavoratore che abbia esercitato la facolta’ di cui al comma 12 e’
pari
a quello che
sarebbe spettato alla data della prima scadenza
utile
per il pensionamento
prevista dalla normativa
vigente e
successiva
alla data dell’esercizio della predetta facolta’, sulla
base
dell’anzianita’ contributiva maturata alla data della
medesima
scadenza. Sono in
ogni caso fatti
salvi gli adeguamenti
del
trattamento
pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione
automatica
al costo della vita durante il periodo di posticipo
del
pensionamento.
14. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi,
di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917,
e successive modificazioni, in
materia di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e’
aggiunta, dopo la
lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote
di retribuzione derivanti dall’esercizio, da
parte
del lavoratore, della facolta’ di rinuncia
all’accredito
contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria
per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti
e le forme sostitutive della medesima,
per il periodo successivo alla
prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita’,
dopo aver
maturato i requisiti minimi secondo la
vigente normativa".
15. Le modalita’ di attuazione
dei commi da 12 a
16 sono stabilite
con
decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede
alla verifica dei
risultati
del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a
15, al
fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilita’
finanziaria
del
sistema pensionistico. A tal fine
il Governo si avvale dei dati
forniti
dal Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, di cui
all’articolo 1,
comma 44, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, ed
effettua
una consultazione, nel
primo semestre del 2007, con le
organizzazioni
sindacali dei datori
di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale.
17. L’articolo 75
della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e’
abrogato.
18. Le disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianita’
vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente
legge
continuano
ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai
lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi degli
articoli 4
e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla
base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 1° marzo
2004 e
che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianita’
entro
il periodo di
fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui
all’articolo 7, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
b) ai
lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta’ di
settore
di
cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per i quali siano gia’ intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,
gli
accordi sindacali previsti
alle lettere a) e b) dello stesso
comma 28.
19. L’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede
al
monitoraggio delle domande
di pensionamento presentate
dai
lavoratori
di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a
decorrere
dal
1° gennaio 2008, dei requisiti
previsti dalla normativa vigente
prima
della data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora
dal
predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del numero di
10.000 domande di
pensione, il predetto Istituto
non prendera’ in
esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui
al comma 18.
20. Tutti i
maggiori risparmi e
tutte le maggiori
entrate
derivanti
dalle misure previste dai commi 1
e 2 sono destinati alla
riduzione
del costo del
lavoro nonche’
a specifici incentivi per
promuovere lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari anche
per i lavoratori autonomi.
21. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive
modificazioni, i primi
tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Il Nucleo di valutazione di
cui al comma 44 e’ composto da
non
piu’
di 20 membri con particolare competenza ed
esperienza in
materia
previdenziale nei diversi
profili giuridico, economico,
statistico
ed attuariale nominati
per un periodo non superiore a
quattro
anni, rinnovabile, con
decreto del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle
finanze. Il presidente del
Nucleo, che coordina l’intera
struttura,
e’ nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze,
sono determinate le modalita’
organizzative e di
funzionamento
del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con
i
criteri correnti per la
determinazione dei compensi per attivita’
di pari qualificazione professionale,
il numero e le professionalita’
dei dipendenti appartenenti al Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali o di altre amministrazioni dello
Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche
attraverso l’istituto del
distacco. Al
coordinamento del personale della struttura di
supporto del Nucleo e’
preposto
senza incremento della dotazione organica un dirigente di
seconda
fascia in servizio
presso il Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali. Nei limiti
delle risorse di cui alla specifica
autorizzazione
di spesa il Nucleo puo’ avvalersi di professionalita’
tecniche
esterne per lo
studio e l’approfondimento di questioni
attinenti le competenze istituzionali dello
stesso".
22. Al fine del
rispetto dell’invarianza di spesa,
conseguentemente
all’incremento del numero dei componenti del Nucleo
di
valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, e’
rideterminata
la remunerazione in
atto erogata ai componenti del
Nucleo medesimo ai
sensi dell’articolo 1, comma 45,
della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.
23. Presso l’INPS
e’ istituito il
Casellario centrale delle
posizioni
previdenziali attive, di seguito
denominato "Casellario",
per
la raccolta, la conservazione e
la gestione dei dati e di altre
informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la
vecchiaia
e i superstiti
dei lavoratori dipendenti,
anche con
riferimento
ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione
o
di altre indennita’ o
sussidi che prevedano una
contribuzione
figurativa;
b) ai regimi
obbligatori di previdenza
sostitutivi
dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidita’, la
vecchiaia
e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o
l’esonero;
c) ai regimi
pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi,
dei
liberi professionisti e dei
lavoratori di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
d) a qualunque
altro regime previdenziale a
carattere
obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti
previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali,
di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti
gli
enti e le
amministrazioni interessati, sono
definite le
informazioni
da trasmettere al
Casellario, ivi comprese
quelle
contenute
nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le
modalita’,
la periodicita’ e
i protocolli di trasferimento
delle
stesse.
25. In
sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e
le amministrazioni interessati
trasmettono i dati relativi a tutte le
posizioni
risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
24.
26. Il Casellario costituisce
l’anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le
amministrazioni dello Stato e gli
organismi
gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie,
secondo
modalita’ di consultazione e di scambio di
dati disciplinate
dal
decreto di cui al comma 24. Con le necessarie
integrazioni, il
Casellario consente prioritariamente
di:
a) emettere l’estratto
conto contributivo annuale
previsto
dall’articolo 1,
comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni;
b) calcolare la
pensione sulla base della storia contributiva
dell’assicurato che,
avendone maturato il diritto,
chiede, in base
alle norme che lo consentono, la
certificazione dei diritti acquisiti
o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23
trasmesse secondo
le
modalita’ e la periodicita’
di cui al comma 24, il Casellario, al
fine
di monitorare lo
stato dell’occupazione e di verificare il
regolare
assolvimento degli obblighi
contributivi, provvede a
raccogliere e ad organizzare in appositi
archivi:
a) i dati
delle denunce nominative degli assicurati relative ad
assunzioni,
variazioni e cessazioni di
rapporto di lavoro trasmesse
dai
datori di lavoro
all’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno,
secondo
le
modalita’
di cui al comma 24, relative ai
permessi di soggiorno
rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni
riguardanti le minorazioni
o le malattie
invalidanti,
codificate secondo la
vigente classificazione ICD-CM
(Classificazione
internazionale delle malattie
– Modificazione
clinica)
dell’Organizzazione mondiale della sanita’, trasmesse da
istituzioni,
pubbliche o private,
che accertino uno
stato di
invalidita’ o di disabilita’
o che eroghino trattamenti pensionistici
od
assegni continuativi al medesimo
titolo, secondo le modalita’ di
cui
al comma 24
e i principi di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono
altresi
nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, per quanto di
competenza.
28. Le informazioni costantemente
aggiornate contenute nel
Casellario costituiscono, insieme
a quelle del Casellario centrale
dei
pensionati, la base
per le previsioni
e per la valutazione
preliminare
sulle iniziative legislative e
regolamentari in materia
previdenziale. Il Casellario elabora
i dati in proprio possesso anche
per
favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione
della spesa previdenziale e da parte
delle
amministrazioni
e degli enti autorizzati a fini di programmazione,
nonche’
per adempiere agli
impegni assunti in
sede europea e
internazionale.
29. Per l’istituzione del Casellario e’ autorizzata la spesa di
700.000 euro per l’anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione
dell’autorizzazione di spesa
di cui
all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come
da ultimo rideterminata
dalla tabella D allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da
emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, sono fornite
agli enti previdenziali direttive in
merito all’individuazione del settore
economico di appartenenza delle
aziende
e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, sulla base dei
criteri
previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive
modificazioni, anche al
fine della rimodulazione dei
termini
di scadenza della
comunicazione di inizio e cessazione di
attivita’
e degli adempimenti contributivi
a carico delle aziende e
dei
lavoratori autonomi e
parasubordinati, al fine di favorire la
tempestivita’
della trasmissione dei
dati e l’aggiornamento delle
posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi contenenti norme intese a riordinare
gli enti pubblici di
previdenza
e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una
maggiore
funzionalita’ ed efficacia dell’attivita’ ad essi demandata
e di una complessiva riduzione dei
costi gestionali.
32. Il Governo si
attiene ai principi
generali e ai criteri
direttivi
desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, dal decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
20, nonche’ a
quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio
1999, n.
144, ad esclusione,
con riferimento alla lettera a) del
comma 1, delle parole da:
"tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non
devono
derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Nel
caso
di eventuali maggiori oneri, si
procede ai sensi dell’articolo
11-ter, comma
7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
34. La normativa statutaria e
regolamentare degli enti di diritto
privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10
febbraio
1996, n. 103, puo’ prevedere, nell’ambito
delle prestazioni
a favore degli iscritti, anche forme
di tutela sanitaria integrativa,
nel rispetto degli equilibri finanziari
di ogni singola gestione.
35. Dopo il
comma 1 dell’articolo 3 del
decreto legislativo 21
aprile
1993, n. 124,
e successive modificazioni, e’ inserito il
seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno
1994, n. 509, e
10 febbraio 1996, n. 103, possono, con
l’obbligo della
gestione separata, istituire sia
direttamente, sia
secondo
le disposizioni di cui
al comma 1, lettere a) e b), forme
pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30
giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, possono accorparsi
fra loro, nonche’
includere altre categorie professionali similari di
nuova
istituzione che dovessero
risultare prive di una protezione
previdenziale
pensionistica, alle medesime
condizioni di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n.
103 del 1996.
37. All’articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 10 febbraio
1996, n.
103, alla fine della lettera b), e’ aggiunto il
seguente
periodo:
"l’aliquota
contributiva ai fini previdenziali, ferma la
totale
deducibilita’
fiscale del contributo, puo’
essere modulata
anche
in misura differenziata, con facolta’ di opzione
degli
iscritti;".
38. L’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo
16 febbraio
1996, n.
104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente
alla gestione dei beni, alle forme del
trasferimento della proprieta’
degli
stessi e alle
forme di realizzazione di nuovi
investimenti
immobiliari
contenuta nel medesimo
decreto legislativo, non si
applica
agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo
30
giugno 1994, n. 509, ancorche’
la trasformazione in persona giuridica
di
diritto privato sia
intervenuta successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 104 del 1996.
39. Le societa’ professionali
mediche ed odontoiatriche, in
qualunque
forma costituite, e le societa’ di
capitali, operanti in
regime di accreditamento col Servizio
sanitario nazionale, versano, a
valere
in conto entrata
del Fondo di
previdenza a favore degli
specialisti
esterni dell’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza
medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per
cento del fatturato annuo
attinente
a prestazioni specialistiche rese
nei confronti del
Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative,
senza
diritto
di rivalsa sul
Servizio sanitario nazionale. Le
medesime
societa’
indicano i nominativi
dei medici e degli odontoiatri che
hanno
partecipato alle attivita’ di
produzione del fatturato,
attribuendo
loro la
percentuale contributiva di
spettanza
individuale.
40. Restano fermi
i vigenti obblighi contributivi relativi agli
altri
rapporti di accreditamento per i quali
e’ previsto il
versamento
del contributo previdenziale
ad opera delle
singole
regioni
e province autonome,
quali gli specialisti accreditati ad
personam
per la branca
a prestazione o
associazioni fra
professionisti o societa’
di persone.
41. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei
commi 1, 2, 10 e 11
si
provvede, compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica,
mediante
finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge
finanziaria,
in coerenza con
quanto previsto dal
Documento di
programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la
cui
attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sono
emanati solo successivamente all’entrata
in vigore di
provvedimenti
legislativi che stanzino
le occorrenti risorse
finanziarie.
43. In
coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge
finanziaria
si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della
legge
5 agosto 1978,
n. 468, e
successive modificazioni, a
determinare
la variazione delle aliquote
contributive e fiscali e a
individuare i lavoratori interessati, nonche’ a definire la copertura
degli eventuali oneri derivanti dai
decreti legislativi di attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi
1, 2,
10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato
di
relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in
esso
contenute, sono deliberati
dal Consiglio dei ministri previo
confronto
con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu’
rappresentative dei datori e dei prestatori di
lavoro, ferme restando
le
norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi
alle
Camere ai fini
dell’espressione dei pareri
da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze
di
carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla
data
di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto. Le Commissioni
possono
chiedere ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti
giorni per l’espressione del parere,
qualora cio’ si renda necessario
per
la complessita’ della
materia o per il
numero degli schemi
trasmessi nello stesso periodo all’esame delle
Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi
all’espressione dei pareri,
il
Governo, ove non
intenda conformarsi alle
condizioni ivi
eventualmente
formulate relativamente
all’osservanza dei principi e
dei
criteri direttivi recati
dalla presente legge,
nonche’ con
riferimento
all’esigenza di garantire il
rispetto dell’articolo 81,
quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi,
corredati
dai necessari elementi
integrativi di informazione, per i
pareri
definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
46. Qualora il
termine per l’espressione
del parere delle
Commissioni parlamentari di
cui ai commi 44 e 45 scada nei
trenta
giorni
che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della
delega,
o successivamente, quest’ultimo e’
prorogato di sessanta
giorni. Il predetto termine e’ invece prorogato
di venti giorni nel
caso
in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la
proroga del termine per l’espressione del
parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo
periodo, ovvero
quello
prorogato ai sensi
del medesimo comma 44, secondo periodo,
senza
che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di
rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
48. Qualora il
Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai
sensi
del comma 45, decorso inutilmente
il termine ivi previsto per
l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti
legislativi possono
essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi
possono
essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore
dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi
di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31,
32 e 33 e con le stesse
modalita’
di cui ai commi da 41 a
48. Nel caso in cui sia stato gia’
emanato
il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni
correttive e integrative andranno formulate con
riferimento al citato
testo unico, se riguardanti disposizioni
in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei
principi su cui si fonda la
legislazione
previdenziale,
con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio,
quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme
introdotte
ai sensi della presente legge, il
Governo e’ delegato ad
adottare,
entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali,
un decreto legislativo
recante un testo
unico delle
disposizioni
legislative vigenti in
materia previdenziale che, in
funzione di una piu’
precisa determinazione dei campi di applicazione
delle
diverse competenze, di
una maggiore speditezza
e
semplificazione delle procedure amministrative,
anche con riferimento
alle
correlazioni esistenti tra
le diverse gestioni,
e di una
armonizzazione
delle aliquote contributive, sia
volto a modificare,
correggere,
ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative
alla
contribuzione, all’erogazione
delle prestazioni, all’attivita’
amministrativa
e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione
obbligatoria
per l’invalidita’, la
vecchiaia e i
superstiti e
all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo e’ altresi delegato
ad
adottare, nell’ambito del
testo unico, disposizioni
per la
semplificazione
e la razionalizzazione delle norme previdenziali per
il
settore agricolo, secondo criteri
omogenei a quelli adottati per
gli
altri settori produttivi e a quelli prevalentemente
adottati a
livello
comunitario, nel rispetto delle
sue specificita’, anche con
riferimento
alle aree di particolare problematicita’,
rafforzando la
rappresentanza
delle organizzazioni
professionali e sindacali nella
gestione
della previdenza, anche
ristrutturandone l’assetto e
provvedendo
alla graduale sostituzione
dei criteri induttivi per
l’accertamento della
manodopera impiegata con
criteri oggettivi.
Dall’emanazione del testo unico non devono derivare
nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema
del decreto legislativo
di cui al comma 50 e’
trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti
entro il novantesimo giorno
antecedente
la scadenza del termine previsto per l’esercizio della
delega. Le Commissioni esprimono
il parere entro quaranta giorni
dalla
data di trasmissione;
decorso tale termine
il decreto e’
adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 50, il Governo puo’ adottare disposizioni
correttive
e integrative nel
rispetto dei principi e dei
criteri
direttivi
di cui al comma 50, con la
procedura di cui al comma 51 e
senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
53. Ai fini
della predisposizione dello
schema del decreto
legislativo di cui al comma 50, con decreto del
Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali, e’ costituito
un gruppo di lavoro composto
da esperti,
fino ad un
massimo di cinque, e da personale dipendente
delle
amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo
2001, n.
165, e successive
modificazioni. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
54. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente
legge,
il diritto alla
pensione di vecchiaia
per il personale
artistico
dipendente dagli enti
lirici e dalle
istituzioni
concertistiche
assimilate e’ subordinato
al compimento dell’eta’
indicata
nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive
modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso
giudiziario relativo ai
trattamenti
corrisposti a talune
categorie di pensionati
gia’
iscritti
a regimi previdenziali
sostitutivi, attraverso il pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a
tutti i pensionati
iscritti
ai vigenti regimi
integrativi, l’articolo 3,
comma 1,
lettera
p), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e
l’articolo 9,
comma
2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono
intendersi
nel senso che la perequazione automatica delle pensioni
prevista
dall’articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n.
503, si applica
al complessivo trattamento
percepito dai
pensionati
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n.
357. All’assicurazione generale obbligatoria fa
esclusivamente
carico la perequazione sul
trattamento pensionistico
di propria pertinenza.
TABELLA A
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Eta’
anagrafica
=====================================================================
|Lavoratori dipendenti pubblici | Lavoratori autonomi iscritti
Anno| e privati | All’INPS
=====================================================================
2008|60 |61
———————————————————————
2009|60 |61
———————————————————————
2010|61 |62
———————————————————————
2011|61 |62
———————————————————————
2012|61 |62
———————————————————————
2013|61 |62
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Maroni,
Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2145):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri
(Berlusconi) e
dal Ministro del lavoro e politiche sociali
(Maroni) il 28 dicembre 2001.
Assegnato alla
XI commissione (Lavoro),
in sede
referente,
il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni
I, V, VI, X,
XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione il 29 gennaio
2002; 13,
19 febbraio 2002; 7, 9, 14, 15, 28, 29 maggio
2002; 4, 13,
20, 27 giugno 2002;
3, 9 luglio 2002; 17, 19 settembre
2002; 1, 23, 24, 30 ottobre 2002; 6, 27, 28
novembre 2002;
4, 10, 11, 17, 18 dicembre 2002; 14,
15, 16, 21, 30 gennaio
2003; 12 e 19 febbraio 2003.
Esaminato in
aula il 25, 26 febbraio 2003 e approvato
il 27
febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2058):
Assegnato alla
11ª commissione (Lavoro),
in sede
referente, il 6
marzo 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª,
6ª, 9ª, 10ª
e parlamentare per le
questioni
regionali.
Esaminato dalla
11ª commissione il 20
marzo 2003;
2 aprile 2003; 29 ottobre 2003; 25,
26 novembre 2003; 3, 4,
9, 10,
11, 16, 17 dicembre
2003; 14, 20, 21, 22, 27,
28 gennaio 2004; 3, 4, 5, 10, 26
febbraio 2004; 4, 5, 8, 9,
11, 16,
17, 18, 23, 24, 30, 31 marzo 2004; 1, 6, 20, 21 e
27 aprile 2004.
Esaminato in
aula il 9 marzo 2004; 29 aprile 2004; 4,
12 maggio 2004 e approvato con modificazioni, il
13 maggio
2004.
Camera dei deputati (atto n. 2145-B):
Assegnato alla
XI commissione (Lavoro),
in sede
referente, il 17 maggio 2004, con parere delle
commissioni
I, V,
VI, VII, X,
XII e XIII
e parlamentare per le
questioni
regionali.
Esaminato dalla
XI commissione il 22, 30 giugno 2004;
6, 7, 8, 13 e 15 giugno 2004.
Esaminato in
aula il 19,
20 e 27 luglio
2004 e
approvato il
28 luglio 2004.