Enti pubblici
Patto di stabilita’ interno per gli anni 2003-2005 per le province ei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n.7 (G.U. 17.2.2003)
Patto di stabilita’ interno per gli anni 2003-2005 per le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n.7 (G.U. 17.2.2003)
Alle Province
Ai comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti
Ai collegi dei revisori dei conti
delle province e dei comuni con
popol. superiore a 5.000 abitanti
e per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri “- Segretariato Generale
Al Ministero dell’interno –
Dipartimento affari interni e
territoriali – Direz. centr.
finanza locale
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
All’A.N.C.I.
All’U.P.I.
Alla Corte dei conti – Segretariato
generale – Sezione enti locali
A. Effetti della legge finanziaria 2003 sul patto di stabilita’
interno per il 2002.
La legge finanziaria per l’anno 2003 ha apportato diverse modifiche
alle regole del patto di stabilita’ interno per l’anno 2002, previsto
dall’art. 24 della legge n. 448 del 2001 come modificato dall’art. 3
della legge n. 75 del 2002.
In particolare, con l’art. 29, comma 9, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e’ stata soppressa la parte del comma 9 dell’art. 24
della legge n. 448 del 2001 in cui e’ prevista una sanzione
(riduzione dei trasferimenti statali) a carico di quelle province e
di quei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
hanno raggiunto l’obiettivo di cui al comma 4 dello stesso art. 24 e,
cioe’, il rispetto del limite di crescita del 6 per cento dei
pagamenti correnti 2002 (al netto delle voci espressamente previste
dalla normativa) rispetto ai corrispondenti pagamenti del 2000.
Al tempo stesso, cosi’ come avvenuto con la legge finanziaria 2002
per il “patto” 2001, e’ stata introdotta (art. 34 della legge
finanziaria 2003) una sanzione in materia di limitazioni alle
assunzioni di personale per quegli enti locali, soggetti alle regole
del “patto”, che nel corso del 2002 non hanno raggiunto gli obiettivi
previsti dall’art. 24 della legge n. 448 del 2001.
In proposito, si ritiene opportuno ricordare che le regole del
“patto” per l’anno 2002 hanno previsto il raggiungimento di tre
obiettivi:
il saldo finanziario per l’anno 2002, determinato in termini di
cassa, non puo’ essere superiore al corrispondente saldo per l’anno
2000 incrementato del 2,5 per cento;
gli impegni e i pagamenti per spese correnti (al netto delle voci
espressamente previste dalla normativa) dell’anno 2002 non possono
essere superiori alle corrispondenti spese dell’anno 2000
incrementati del 6 per cento.
Pertanto, l’ente deve procedere alla verifica del raggiungimento di
ciascuno dei tre obiettivi.
Per effettuare tale controllo, si suggerisce agli enti (compresi i
comuni con popolazione tra 5.000 e 60.000 abitanti) l’utilizzo degli
schemi predisposti, ai fini del monitoraggio del “patto”, per le
province (modello 2) e per i comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti (modello 3) allegati al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2002 (pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002): detti schemi
individuano le voci e i criteri di calcolo che, secondo la normativa
vigente per il “patto” 2002, determinano il saldo finanziario, gli
impegni e i pagamenti che devono essere presi in considerazione ai
fini del riscontro degli obiettivi.
In caso di riscontro positivo sui tre predetti obiettivi, l’ente
autocertifica – cosi’ come previsto nel citato art. 34 della legge
finanziaria 2003 secondo modalita’ individuate nell’ambito della
propria autonomia – il rispetto delle disposizioni relative al
“patto” per l’anno 2002.
B. Il patto di stabilita’ interno per il triennio 2003-2005.
Com’e’ noto, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, l’art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003) ha stabilito le regole inerenti il rispetto del
“patto” per le province e per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti per il triennio 2003-2005.
In merito il legislatore, nel dare continuita’ all’azione di
risanamento posta in essere negli ultimi anni, ha rivisto i criteri
legati all’evoluzione del disavanzo finanziario (che in questa sede
verra’ denominato “saldo finanziario”, data la possibilita’ di
assumere valori positivi e negativi) modificando in parte
l’impostazione seguita nel 2002, in cui erano anche previsti vincoli
alla crescita, rispetto al 2000, degli impegni e dei pagamenti di
alcune spese correnti per il 2002.
Le maggiori innovazioni legislative riguardano:
la definizione e il sistema di calcolo del saldo finanziario
diversi per le province (art. 29, commi 4 e 5) e per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 29, commi 6 e 7);
gli effetti finanziari sugli esercizi 2004 e 2005 (art. 29, commi
10, 11 e 12);
il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti (art. 29, comma
13);
le limitazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi
(art. 29, comma 15);
la programmazione trimestrale dei flussi finanziari (art. 29,
comma 17).
Come gia’ sopra segnalato, la norma ha previsto, per la prima volta
rispetto al passato, una diversa impostazione tra province e comuni,
derivata dalla necessita’ di consentire alle sole province la
detraibilita’ dalle spese correnti delle spese sostenute per
modifiche legislative; spese che incidono in misura rilevante sui
bilanci di tali enti.
Pertanto, in questa sede verranno esaminate separatamente le regole
del “patto” per le province e per i comuni.
Si segnala, inoltre, che saranno di seguito fornite le indicazioni
necessarie all’attuazione dei contenuti innovativi sopra menzionati,
rinviando per cio’ che in questa sede non e’ precisato a quanto gia’
disposto dagli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi in
applicazione della precedente normativa, la cui consultazione e’
possibile sul sito Internet http://www.tesoro.it/web/docu indici/Area
Normativa/patto stabilita int a.htm
C. Il patto di stabilita’ interno delle province per l’anno 2003.
Per le province, nel determinare l’evoluzione del saldo finanziario
compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, e’ stato posto il
vincolo di migliorare il saldo finanziario dell’esercizio 2003 del 7
per cento rispetto al corrispondente saldo dell’esercizio 2001.
C.1. Le modalita’ di calcolo del saldo programmatico per l’anno 2003.
Il comma 4 dell’art. 29 della legge n. 289 del 2002 detta
indicazioni sui parametri cui far riferimento per il calcolo del
saldo programmatico dell’anno 2003. Tali parametri devono essere
utilizzati sulla base dello stesso meccanismo di calcolo gia’
introdotto in passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il
saldo finanziario dell’esercizio 2001 e migliorarlo nella misura del
7 per cento. Circa il computo del saldo programmatico 2003, sara’
necessario procedere nel seguente modo.
C.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell’esercizio 2001.
Come disposto dal comma 5 dell’art. 29, il saldo finanziario
rilevante ai fini del “patto” e’ quello computato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale saldo tra le
entrate finali e le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono
considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilita’ interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea e
quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita’ naturali,
nonche’ quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni
amministrative;
e) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
Pertanto, ciascuna provincia provvedera’ a ricalcolare il saldo
finanziario 2001 secondo le nuove regole dell’art. 29, comma 5, e non
ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell’art.
53 della legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono
diversi, cosi’ come diverse sono le detrazioni da apportare alle
entrate e alle spese.
La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:
per la gestione di competenza, si deve far riferimento agli
accertamenti e agli impegni di competenza dell’esercizio 2001, come
risultano dal rendiconto della provincia (o in mancanza di tale
documento dai partitari dell’ente);
per la gestione di cassa, si deve far riferimento agli incassi e
ai pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel
2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno;
per una descrizione delle voci di entrata e di spesa, che
determinano il saldo finanziario, si rinvia a quanto rappresentato
nell’allegato D1 alla presente circolare.
C.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.
Il saldo programmatico 2003:
per le province con saldo finanziario 2001 negativo, deve essere
pari al saldo finanziario 2001 (di cui al precedente punto C.1.1)
migliorato (e quindi ridotto) del 7 per cento (es.: saldo finanziario
2001 = -100; saldo programmatico 2003 = -93);
per le province con saldo finanziario 2001 positivo, deve essere
pari al saldo finanziario 2001 (di cui al precedente punto C.1.1)
migliorato (e quindi aumentato) del 7 per cento (es.: saldo
finanziario 2001 = +100; saldo programmatico 2003 = +107).
Nel calcolo del saldo finanziario per l’anno 2003, le province
potranno portare in detrazione dalle spese correnti i rimborsi
eseguiti nel corso dello stesso 2003 (sia come impegni che come
pagamenti), in applicazione dell’art. 31, comma 12, della legge n.
289 del 2002 (rimborsi per personale ATA, ecc.).
Per maggiore chiarezza, nell’allegato A alla presente circolare, e’
rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le
componenti di entrata e di spesa da prendere in considerazione dalle
province per il calcolo del saldo finanziario programmatico per
l’anno 2003.
D. Il patto di stabilita’ interno dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti per l’anno 2003.
Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel
determinare l’evoluzione del saldo finanziario compatibile con gli
obiettivi di finanza pubblica, e’ statoposto il vincolo di un saldo
finanziario dell’esercizio 2003 non superiore al corrispondente saldo
dell’esercizio 2001.
D.1. Le modalita’ di calcolo del saldo programmatico per l’anno 2003.
L’art. 29, comma 6, della legge n. 289 del 2002 detta indicazioni
sui parametri cui far riferimento per il calcolo del saldo
programmatico dell’anno 2003. Tali parametri dovranno essere
utilizzati sulla base dello stesso meccanismo di calcolo gia’
introdotto in passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il
saldo finanziario dell’esercizio 2001, che costituisce il limite per
l’anno 2003. Circa il computo del saldo programmatico 2003, sara’
necessario procedere nel seguente modo.
D.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell’esercizio 2001.
Come disposto dal comma 7 dell’art. 29, il saldo finanziario
rilevante ai fini del “patto” e’ quello computato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale saldo tra le
entrate finali e le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono
considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilita’ interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea e
quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita’ naturali,
nonche’ quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni
amministrative.
Pertanto, ciascun comune provvedera’ a ricalcolare il saldo
finanziario 2001 secondo le nuove regole dell’art. 29, comma 7, e non
ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell’art.
53 della legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono
diversi, cosi’ come diverse sono le detrazioni da apportare alle
entrate e alle spese.
La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:
per la gestione di competenza, si deve far riferimento agli
accertamenti e agli impegni dell’esercizio 2001, come risultano dal
rendiconto del comune (o in mancanza di tale documento dai partitari
dell’ente);
per la gestione di cassa, si deve far riferimento agli incassi e
ai pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel
2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno;
per una descrizione delle voci di entrata e di spesa, che
determinano il saldo finanziario, si rinvia a quanto rappresentato
nell’allegato D1 alla presente circolare.
D.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.
Il saldo programmatico 2003:
per i comuni con saldo finanziario 2001 negativo, non puo’ essere
superiore al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1)
registrato nel 2001 (es.: saldo finanziario 2001 = -100; saldo
programmatico 2003 uguale od inferiore a -100);
per i comuni con saldo finanziario 2001 positivo, non puo’ essere
inferiore al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1)
registrato nel 2001 (es.: saldo finanziario 2001 = +100; saldo
programmatico 2003 superiore od uguale a + 100).
Per maggiore chiarezza, nell’allegato B alla presente circolare, e’
rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le
componenti di entrata e di spesa da prendere in considerazione dai
comuni per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l’anno
2003.
E. Chiarimenti validi per province e comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti.
E.1. I riflessi delle regole del “patto” sulle previsioni di
bilancio.
Come per lo scorso anno, le regole del “patto” 2003 non fanno
riferimento alle previsioni di bilancio per cui, nella
predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 2003
(redatto in termini di competenza), le regole del “patto” di
stabilita’ interno non possono che incidere indirettamente.
Tuttavia, e’ ragionevole ipotizzare che il “patto” produca effetti
sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o
nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso
che non appare realistica un’azione strutturale di riduzione dei
disavanzi che non abbia conseguenze sul processo di formazione dei
bilanci e quindi sulle previsioni di competenza.
E.2. La continuita’ della manovra negli anni 2004 e 2005.
E.2.1. Il patto di stabilita’ interno per l’anno 2004.
Per garantire continuita’ all’azione di risanamento dei conti
pubblici, l’art. 29 attribuisce valenza triennale alla manovra
relativa al “patto” di stabilita’ interno; in particolare, il comma
10 prevede che il saldo finanziario per l’anno 2004 non puo’ essere
superiore a quello del 2003, determinato come previsto dai precedenti
punti, incrementato del tasso d’inflazione programmato per l’anno
2004 indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria
(pari all’1,3 per cento).
In tali considerazioni:
per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo
potra’ essere peggiorato per l’anno 2004 non oltre l’1,3 per cento
(es.: saldo finanziario 2003 = +100; saldo finanziario 2004 non
inferiore a + 98,7);
per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo
potra’ crescere non oltre l’1,3 per cento (es.: saldo finanziario
2003 = -100; saldo finanziario 2004 non superiore a – 101,3).
Per maggiore chiarezza, negli allegati A (per le province) e B (per
i comuni) alla presente circolare, sono rappresentati schemi
esemplificativi delle modalita’ di determinazione del saldo
finanziario programmatico per l’anno 2004.
E.2.2. Il patto di stabilita’ interno per l’anno 2005.
Un sistema a regime di regole per il “patto” e’ stato previsto, con
criteri innovativi, a decorrere dal 2005 (art. 29, commi 11 e 12); il
saldo finanziario dovra’ essere calcolato quale differenza tra le
entrate finali (al netto dei trasferimenti pubblici) e le spese
finali (al netto delle operazioni finanziarie). Pertanto, il saldo
finanziario programmatico per l’anno 2005 deve essere determinato,
sia per la gestione di competenza (differenza tra accertamenti e
impegni) che per la gestione di cassa (differenza tra riscossioni e
pagamenti totali), prendendo a riferimento il saldo finanziario 2003
(ricalcolato secondo i criteri previsti dal comma 11 dell’art. 29)
aumentato o diminuito del 7,8 per cento a seconda che tale saldo sia,
rispettivamente, negativo o positivo.
Per maggiore chiarezza, nell’allegato C alla presente circolare, e’
rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le
componenti di entrata e di spesa che ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti deve prendere in
considerazione per il calcolo del saldo finanziario programmatico per
l’anno 2005. Nell’allegato D2 alla presente circolare, e’ chiarito il
contenuto di quelle voci che nel prospetto C si differenziano
rispetto agli anni precedenti.
E.3. Il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti.
Ai fini del monitoraggio del “patto” per l’anno 2003, il comma 13
dell’art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede che le province ed i
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono inviare
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle
gestioni di competenza e di cassa.
Le modalita’ e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le
informazioni di cui sopra saranno forniti, come previsto dallo stesso
comma 13, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza
unificata e l’ISTAT.
E.4. Le limitazioni a seguito del mancato conseguimento degli
obiettivi.
Il comma 15 dell’art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede per
gli enti che non hanno rispettato i vincoli sul “patto” per l’anno
2003:
il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il
periodo di riferimento;
il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare
investimenti;
l’obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese
per acquisto di beni e servizi.
Le misure previste dal comma in esame si applicano per ciascun anno
successivo a quello in cui e’ stato accertato il mancato
conseguimento degli obiettivi, per cui relativamente al “patto” del
2003, le sanzioni si applicano nell’anno 2004, e cosi’ via.
E.5. La comunicazione del mancato rispetto degli obiettivi annuali.
Il comma 16 dell’art. 29 assegna al collegio dei revisori dei conti
il compito di verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
del conseguimento degli obiettivi annuali del “patto” ed, in caso di
mancato rispetto, l’onere di informarne il Ministero dell’interno.
Direttive ai collegi verranno in proposito successivamente fornite
dal Ministero dell’interno.
E.6. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari e i relativi
adempimenti.
E.6.1. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari.
Il comma 17 dell’art. 29 stabilisce nella gestione del “patto”, la
programmazione finanziaria trimestrale dell’obiettivo annuale del
saldo finanziario di cassa.
Invero, il legislatore ha introdotto, seppur limitatamente alle
voci che determinano il saldo finanziario, la programmazione
trimestrale dei flussi di cassa dell’obiettivo annuale. Tale
programmazione deve tener conto delle riscossioni e dei pagamenti
che, sulla base delle conoscenze acquisite dall’ente, potranno
verosimilmente verificarsi nel corso dei vari trimestri di
riferimento.
E’ di tutta evidenza che il saldo finanziario annuale e’ la
risultante di un procedimento predeterminato dalla normativa e,
quindi, immodificabile; gli obiettivi trimestrali di detto saldo
sono, invece, frutto di previsioni e di andamenti che, nel corso
dell’anno, potrebbero essere addirittura di segno opposto
all’obiettivo annuale.
Si consideri, ad esempio, che in presenza di un disavanzo
finanziario di cassa annuale, l’obiettivo trimestrale al 31 marzo
potrebbe essere positivo in quanto risultante da pagamenti
quantitativamente limitati dalla piu’ contenuta attivita’
amministrativa dell’ente all’inizio dell’esercizio (es.: applicazione
dell’esercizio provvisorio, approntamento delle convenzioni che
troveranno applicazione durante l’anno, retribuzioni che
difficilmente scontano rinnovi contrattuali o nuovi incentivi, ecc.)
e da incassi rilevanti per il bilancio dell’ente dovuti,
principalmente, alla concentrazione nel primo trimestre dell’anno
della riscossione di alcuni importanti tributi locali (ICI, ecc.).
L’ente – dopo aver definito, secondo i criteri dell’art. 29 e le
indicazioni sopra esposte, l’importo dell’obiettivo programmatico per
l’intero anno 2003 del saldo finanziario di cassa – effettuera’,
entro il mese di febbraio, le previsioni trimestrali cumulate (a
tutto il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre) coerenti con
l’obiettivo annuale.
In considerazione che con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e’ stato
prorogato al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, si ritiene
che il termine (febbraio 2003) per la predisposizione delle
previsioni trimestrali cumulate in questione possa coincidere, al
massimo, con la data di deliberazione del bilancio.
Al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di
revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza
tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo
finanziario in termini di cassa.
Nel corso dell’esercizio, l’ente puo’ rettificare i propri
obiettivi trimestrali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con
l’obiettivo annuale da parte del collegio dei revisori dei conti,
devono essere ritrasmessi secondo le stesse modalita’ descritte al
successivo punto E.6.2.
Allo stesso collegio e’ rimessa, altresi’, la verifica, entro il
mese successivo al trimestre di riferimento, del rispetto
dell’obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, la
comunicazione all’ente e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale della Stato, secondo la
medesima prassi di cui al successivo punto E.6.2.
Il mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale determina
automaticamente per l’ente la limitazione – sino al momento in cui lo
scostamento tra l’obiettivo trimestrale programmatico e quello
realizzato non sia stato riassorbito – ad effettuare pagamenti per il
complesso delle spese correnti entro l’ammontare delle corrispondenti
spese sostenute nell’anno 2001.
Se a seguito di eventi finanziari significativi non dipendenti
dalla propria gestione (es.: accredito dei tributi effettuato con
ritardo da parte del concessionario), l’ente non abbia rispettato
l’obiettivo trimestrale il responsabile del servizio finanziario deve
predisporre una dichiarazione, sottoposta al controllo del collegio
dei revisori dei conti, in cui viene evidenziata tale circostanza.
Ove lo scostamento conseguente all’evento finanziario non venga
riassorbito nel trimestre successivo trovera’ comunque applicazione
la prevista limitazione dei pagamenti correnti.
E.6.2. Gli adempimenti di trasmissione.
Dopo la valutazione di coerenza del collegio, gli obiettivi
trimestrali e quello annuale (secondo il prospetto di cui
all’allegato E alla presente circolare) devono essere comunicati
entro il 30 aprile 2003:
dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
IGEPA – Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto G.3);
dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti
alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
F. Il patto di stabilita’ interno per gli enti locali delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome.
Il comma 18 dell’art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede una
specifica normativa per gli enti locali di quelle regioni a statuto
speciale e province autonome che, in base ai rispettivi statuti di
autonomia e alle relative norme di attuazione, hanno competenza
primaria in materia di finanza locale.
F.1. Enti locali delle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per le province ed i comuni delle regioni Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regole per il “patto” sono definite dalle stesse
autonomie speciali.
Tuttavia, qualora le predette regioni e province autonome non
provvedano entro il 31 marzo a definire dette regole, agli enti
locali dei rispettivi territori si applicano le regole sul “patto”
previste dall’art. 29 della legge finanziaria del 2003, valide per
gli altri enti locali del territorio nazionale.
Relativamente al monitoraggio previsto dal comma 13 dello stesso
art. 29, si ritiene che si possano verificare due possibilita’:
I. la regione o la provincia autonoma stabilisce entro il 31
marzo le regole per il “patto” a cui devono attenersi i propri enti
locali: in questo caso, si ritiene opportuno che – ai soli fini
conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con
particolare riferimento a quella locale – questo ufficio venga a
conoscenza, per il tramite della regione o provincia autonoma, ovvero
direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di
accordo previsto dal primo periodo del comma 18), degli andamenti
trimestrali del “patto”;
II. la regione o la provincia autonoma non stabilisce entro il 31
marzo le regole per il “patto” a cui devono attenersi i propri enti
locali: in questo caso, si ritiene che i predetti enti locali siano
soggetti alle regole del monitoraggio, cosi’ come definite dal comma
18, in quanto soggetti alla normativa del “patto” definita dall’art.
29 per il restante territorio nazionale.
F.2. Enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna.
Per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti delle regioni Sicilia e Sardegna (regioni in cui non e’
stata ancora attuata la normativa statutaria) si applicano le regole
per il “patto” previste dall’art. 29 della legge finanziaria 2003 e,
relativamente al monitoraggio e alla programmazione dei flussi, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 15, 16 e 17 dello
stesso art. 29.
G. Ulteriori chiarimenti.
G.1. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di
stabilita’ interno.
Il comma 1 dell’art. 29 individua l’ambito soggettivo di
applicazione della normativa del “patto” per il 2003 facendo
riferimento alle amministrazioni provinciali ed ai comuni compresi
nella classe demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Per la determinazione della popolazione di riferimento, da
considerare ai fini degli adempimenti connessi con il “patto”, si
applica il criterio previsto dall’art. 156 del testo unico degli enti
locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno
precedente secondo i dati ISTAT e, cioe’, per il 2003, quella al 31
dicembre 2001).
G.2. Monitoraggio ed informazioni del patto di stabilita’ interno per
il 2002.
G.2.1. Province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti.
Com’e’ noto, l’art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto per le province e
per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti un
monitoraggio trimestrale per la verifica degli andamenti del “patto”
di stabilita’ interno per l’anno 2002, attraverso modelli di
rilevazione definiti con il citato decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2002.
Al riguardo, tenuto conto che le risultanze al 31 dicembre 2000 e
2002 sull’andamento del “patto” dovevano pervenire allo scrivente
entro il 20 gennaio 2003, si ritiene opportuno che le province e i
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti provvedano a
trasmettere il modello 2 (per le province) o il modello 3 (per i
comuni) non appena in possesso dei dati definitivi, nel caso in cui
il modello gia’ trasmesso faccia riferimento a dati provvisori.
G.2.2. Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti.
Stanno pervenendo allo scrivente numerose richieste di chiarimenti
da parte dei comuni piu’ piccoli circa la sussistenza dell’obbligo di
invio alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per
territorio dell’allegato E alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000.
Al riguardo, si ribadiscono i contenuti della normativa sul “patto”
di stabilita’ interno per l’anno 2002, che non prevede alcun
monitoraggio, ne’ trimestrale ne’ annuale, sugli andamenti del
“patto” 2002 per i comuni tra 5.000 e 60.000 abitanti, per cui tale
classe di enti non e’ tenuta all’invio di prospetti ad alcun ufficio
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
G.3. Informative sul patto di stabilita’ interno alle associazioni
degli enti locali.
Si richiama l’attenzione degli enti sulla disposizione dell’ultimo
periodo del comma 17 dell’art. 29 della legge finanziaria 2003, in
cui si prevede che le comunicazioni relative al monitoraggio
trimestrale (comma 13), al mancato rispetto dell’obiettivo annuale
(comma 16) e alle previsioni cumulative articolate per trimestri in
termini di cassa del saldo finanziario, unitamente ad un eventuale
loro mancato rispetto (comma 17), siano trasmesse anche alle
rispettive associazioni.
G.4. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della
presente circolare.
Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il “patto” per
gli anni 2003-2005 potrebbero generare da parte degli enti locali una
serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e
di razionalita’ del lavoro di questo ufficio, e’ necessario
pervengano via e-mail, preferibilmente, o via fax (e non via
telefono) ai seguenti indirizzi:
Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – e-mail:
pattostab@tesoro.it – fax 06/47613522.
A dette richieste verra’ risposto sollecitamente con lo stesso
mezzo di comunicazione usato.
Roma, 4 febbraio 2003
Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
Allegato A
—-<font=#000000 href=”/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg=03A01912999401″ Vedere Allegato a pag. 18 della G.U. <—-
>
Allegato B
—-<font=#000000 href=”/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg=03A01912999501″ Vedere Allegato a pag. 19 della G.U. <—-
>
Allegato C
—-<font=#000000 href=”/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg=03A01912999601″ Vedere Allegato a pag. 20 della G.U. <—-
>
Allegato D1
GLOSSARIO per gli anni 2003 e 2004 (allegati A e B)
Cosi’ come accennato ai punti C.1.1 e D.1.1 della circolare, in
questo allegato vengono riportati alcuni chiarimenti sulle voci
diverse rispetto al passato che vengono considerate nella normativa
del patto di stabilita’ interno per gli anni 2003-2005.
Con riferimento agli allegati A e B alla presente circolare, si
precisa che per la definizione dei codici da E1 a E9 e per i codici S
e S1 si deve far riferimento a quanto a suo tempo definito
nell’allegato 1 (punti 1.1 e 1.2) al decreto del Ministro del tesoro
del 1 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
31 agosto 2000, pag. 10).
Relativamente agli altri codici, si precisa:
S2 – Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo
di destinazione dalla U.E.
L’art. 29 della legge finanziaria 2003 ha eliminato, rispetto al
passato, la possibilita’ di portare in detrazione dalle spese
correnti i trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato e
dagli enti che partecipano al “patto”. In proposito si deve osservare
che secondo quanto precisato ai punti C.1.1 e D.1.1 della circolare,
il saldo finanziario 2001 deve essere ricalcolato non tenendo conto
nella spesa delle suddette detrazioni per cui il confronto tra 2001 e
2003 viene effettuato in termini omogenei.
S3 – Spese per calamita’ naturali.
Anche in questo caso, rispetto al passato, la normativa ha
ridotto la facolta’ di portare in detrazione dalle spese correnti la
fattispecie delle spese “eccezionali” limitandola alle sole spese
sostenute per calamita’ naturali. Valgono, in proposito, le medesime
osservazioni della voce S2.
S4 – Spese per elezioni amministrative.
Tale fattispecie di spesa era in passato compresa nell’accezione
piu’ ampia di spese con carattere di eccezionalita’ nella definizione
di “spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali e
referendarie” rilevabile al punto 1.3 del citato decreto
ministeriale. Al riguardo, dato il contenuto piu’ restrittivo della
vigente norma, e’ necessario che, nel ricalcolare il saldo
finanziario 2001, l’ente limiti la detraibilita’ alle sole spese
eventualmente sostenute per le elezioni amministrative svoltesi per
l’ente;
S5 – Spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate.
Tale voce costituisce una novita’ rispetto al passato, in quanto
la detraibilita’ dalle spese correnti e’ ora concessa dalla normativa
alle sole province e non anche ai comuni. I comuni devono, pertanto,
ricalcolare il saldo finanziario 2001 non detraendo dalle spese
correnti le spese sostenute a seguito di nuove funzioni trasferite
dallo Stato o dalle regioni.
Allegato D2
GLOSSARIO per l’anno 2005 (allegato C)
Anche in questo caso, con riferimento all’allegato C alla
presente circolare, si precisa che per la definizione dei codici da
E1 a E9 (ad eccezione del codice E5) si deve far riferimento a quanto
a suo tempo definito nell’allegato 1 (punti 1.1 e 1.2) al decreto del
Ministro del tesoro del 1 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000, pag. 10).
Relativamente agli altri codici, si precisa:
E5 – Proventi della dismissione di attivita’ finanziarie.
In proposito, si richiama l’attenzione sulla piu’ delimitata
denominazione di tale voce, rispetto al 2003 e al 2004. Infatti, non
dovranno essere piu’ portate in detrazione, ai fini del saldo
finanziario, le entrate derivanti dai proventi della dismissione di
beni immobili.
S – Spese finali.
Con tale definizione e’ individuato il totale delle spese
correnti e di quelle in conto capitale (titolo 1o + titolo 2o della
spesa);
S1 – Partecipazioni azionarie e altre attivita’ finanziarie.
Con tale definizione e’ individuato l’intervento 08 del titolo 2o
della spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194
del 1996.
S2 – Con ferimenti di capitale.
Con tale definizione e’ individuato l’intervento 09 del titolo 2o
della spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194
del 1996;
S3 – Concessione di crediti.
Con tale definizione e’ individuato l’intervento 10 del titolo 2o
della spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194
del 1996.
Allegato E
Comune di…. (provincia di….)
amministrazione provinciale di….
PATTO DI STABILITA’ INTERNO (legge n. 289 del 2003 – art. 29, comma
17)
Gli obiettivi programmatici del saldo finanziario cumulato in
termini di cassa per l’anno 2003 sono:
=====================================================================
|(in migliaia di euro)
=====================================================================
saldo finanziario al 31 dicembre 2003 (pari al |
valore riportato al codice “S03” in termini di |
cassa degli allegati A o B) |(+/-)
———————————————————————
saldo finanziario al 31 marzo 2003 |(+/-)
———————————————————————
saldo finanziario al 30 giugno 2003 |(+/-)
———————————————————————
saldo finanziario al 30 settembre 2003 |(+/-)
……………… li’, ……….. 2003
Il Presidente del collegio
dei revisori dei conti
Il responsabile
del servizio finanziario
Questa comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile
2003:
dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato –
IGEPA – Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto G.3);
dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000
abitanti, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio.<div align=”center”></div>