Enti pubblici

Tuesday 18 February 2003

Patto di stabilita’ interno per gli anni 2003-2005 per le province ei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n.7 (G.U. 17.2.2003)

Patto  di stabilita’ interno per gli anni 2003-2005 per le province e

i  comuni  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n.7 (G.U. 17.2.2003)

                                  Alle Province

                                  Ai comuni con popolazione superiore

                                  a 5.000 abitanti

                                  Ai  collegi  dei revisori dei conti

                                  delle  province  e  dei  comuni con

                                  popol. superiore a 5.000 abitanti

                                      e per conoscenza:

                                   Alla  Presidenza  del Consiglio dei

                                  Ministri “- Segretariato Generale

                                  Al    Ministero    dell’interno   –

                                  Dipartimento   affari   interni   e

                                   territoriali    –   Direz.   centr.

                                  finanza locale

                                  Alle  ragionerie  provinciali dello

                                  Stato

                                   All’A.N.C.I.

                                  All’U.P.I.

                                  Alla Corte dei conti – Segretariato

                                  generale – Sezione enti locali

A.  Effetti  della  legge  finanziaria  2003  sul patto di stabilita’

interno per il 2002.

  La legge finanziaria per l’anno 2003 ha apportato diverse modifiche

alle regole del patto di stabilita’ interno per l’anno 2002, previsto

dall’art.  24 della legge n. 448 del 2001 come modificato dall’art. 3

della legge n. 75 del 2002.

  In  particolare,  con  l’art.  29, comma 9, della legge 27 dicembre

2002,  n.  289,  e’ stata soppressa la parte del comma 9 dell’art. 24

della  legge  n.  448  del  2001  in  cui  e’  prevista  una sanzione

(riduzione  dei  trasferimenti statali) a carico di quelle province e

di  quei  comuni  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti che non

hanno raggiunto l’obiettivo di cui al comma 4 dello stesso art. 24 e,

cioe’,  il  rispetto  del  limite  di  crescita  del  6 per cento dei

pagamenti  correnti  2002 (al netto delle voci espressamente previste

dalla normativa) rispetto ai corrispondenti pagamenti del 2000.

  Al  tempo stesso, cosi’ come avvenuto con la legge finanziaria 2002

per  il  “patto”  2001,  e’  stata  introdotta  (art.  34 della legge

finanziaria  2003)  una  sanzione  in  materia  di  limitazioni  alle

assunzioni  di personale per quegli enti locali, soggetti alle regole

del “patto”, che nel corso del 2002 non hanno raggiunto gli obiettivi

previsti dall’art. 24 della legge n. 448 del 2001.

  In  proposito,  si  ritiene  opportuno  ricordare che le regole del

“patto”  per  l’anno  2002  hanno  previsto  il raggiungimento di tre

obiettivi:

    il  saldo  finanziario per l’anno 2002, determinato in termini di

cassa,  non  puo’ essere superiore al corrispondente saldo per l’anno

2000 incrementato del 2,5 per cento;

    gli impegni e i pagamenti per spese correnti (al netto delle voci

espressamente  previste  dalla  normativa) dell’anno 2002 non possono

essere   superiori   alle   corrispondenti   spese   dell’anno   2000

incrementati del 6 per cento.

  Pertanto, l’ente deve procedere alla verifica del raggiungimento di

ciascuno dei tre obiettivi.

  Per  effettuare tale controllo, si suggerisce agli enti (compresi i

comuni  con popolazione tra 5.000 e 60.000 abitanti) l’utilizzo degli

schemi  predisposti,  ai  fini  del  monitoraggio del “patto”, per le

province  (modello  2)  e  per  i  comuni con popolazione superiore a

60.000  abitanti  (modello  3)  allegati  al  decreto  del  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze del 30 aprile 2002 (pubblicati nella

Gazzetta   Ufficiale  n.  123  del  28  maggio  2002):  detti  schemi

individuano  le voci e i criteri di calcolo che, secondo la normativa

vigente  per  il  “patto” 2002, determinano il saldo finanziario, gli

impegni  e  i  pagamenti che devono essere presi in considerazione ai

fini del riscontro degli obiettivi.

  In  caso  di  riscontro positivo sui tre predetti obiettivi, l’ente

autocertifica  –  cosi’  come previsto nel citato art. 34 della legge

finanziaria  2003  secondo  modalita’  individuate  nell’ambito della

propria  autonomia  –  il  rispetto  delle  disposizioni  relative al

“patto” per l’anno 2002.

B. Il patto di stabilita’ interno per il triennio 2003-2005.

  Com’e’  noto,  ai  fini  del  concorso  agli  obiettivi  di finanza

pubblica,  l’art.  29  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289 (legge

finanziaria  2003)  ha  stabilito  le regole inerenti il rispetto del

“patto”  per  le  province e per i comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti per il triennio 2003-2005.

  In  merito  il  legislatore,  nel  dare  continuita’  all’azione di

risanamento  posta  in essere negli ultimi anni, ha rivisto i criteri

legati  all’evoluzione  del disavanzo finanziario (che in questa sede

verra’  denominato  “saldo  finanziario”,  data  la  possibilita’  di

assumere   valori   positivi   e   negativi)   modificando  in  parte

l’impostazione  seguita nel 2002, in cui erano anche previsti vincoli

alla  crescita,  rispetto  al  2000, degli impegni e dei pagamenti di

alcune spese correnti per il 2002.

  Le maggiori innovazioni legislative riguardano:

    la  definizione  e  il  sistema  di calcolo del saldo finanziario

diversi  per  le  province  (art. 29, commi 4 e 5) e per i comuni con

popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 29, commi 6 e 7);

    gli effetti finanziari sugli esercizi 2004 e 2005 (art. 29, commi

10, 11 e 12);

    il  monitoraggio dei flussi finanziari degli enti (art. 29, comma

13);

    le  limitazioni  in caso di mancato conseguimento degli obiettivi

(art. 29, comma 15);

    la  programmazione  trimestrale  dei  flussi finanziari (art. 29,

comma 17).

  Come gia’ sopra segnalato, la norma ha previsto, per la prima volta

rispetto  al passato, una diversa impostazione tra province e comuni,

derivata  dalla  necessita’  di  consentire  alle  sole  province  la

detraibilita’   dalle   spese  correnti  delle  spese  sostenute  per

modifiche  legislative;  spese  che  incidono in misura rilevante sui

bilanci di tali enti.

  Pertanto, in questa sede verranno esaminate separatamente le regole

del “patto” per le province e per i comuni.

  Si  segnala, inoltre, che saranno di seguito fornite le indicazioni

necessarie  all’attuazione dei contenuti innovativi sopra menzionati,

rinviando  per cio’ che in questa sede non e’ precisato a quanto gia’

disposto  dagli  atti  amministrativi,  emanati  dal  1999 ad oggi in

applicazione  della  precedente  normativa,  la  cui consultazione e’

possibile sul sito Internet http://www.tesoro.it/web/docu indici/Area

Normativa/patto stabilita int a.htm

C. Il patto di stabilita’ interno delle province per l’anno 2003.

  Per le province, nel determinare l’evoluzione del saldo finanziario

compatibile  con gli obiettivi di finanza pubblica, e’ stato posto il

vincolo  di migliorare il saldo finanziario dell’esercizio 2003 del 7

per cento rispetto al corrispondente saldo dell’esercizio 2001.

C.1. Le modalita’ di calcolo del saldo programmatico per l’anno 2003.

  Il  comma  4  dell’art.  29  della  legge  n.  289  del  2002 detta

indicazioni  sui  parametri  cui  far  riferimento per il calcolo del

saldo  programmatico  dell’anno  2003.  Tali  parametri devono essere

utilizzati  sulla  base  dello  stesso  meccanismo  di  calcolo  gia’

introdotto  in  passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il

saldo  finanziario dell’esercizio 2001 e migliorarlo nella misura del

7  per  cento.  Circa  il computo del saldo programmatico 2003, sara’

necessario procedere nel seguente modo.

C.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell’esercizio 2001.

  Come  disposto  dal  comma  5  dell’art.  29,  il saldo finanziario

rilevante  ai  fini  del  “patto”  e’  quello  computato,  sia per la

gestione  di  competenza  che per quella di cassa, quale saldo tra le

entrate  finali  e  le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono

considerati:

    a) i  trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,

dallo  Stato,  dall’Unione  europea  e  dagli enti che partecipano al

patto di stabilita’ interno;

    b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF;

    c) le  entrate  derivanti  dalla  dismissione  di beni immobili e

finanziari e dalla riscossione dei crediti;

    d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di

trasferimenti  con  vincolo  di  destinazione  dall’Unione  europea e

quelle  eccezionali  derivanti  esclusivamente da calamita’ naturali,

nonche’   quelle   sostenute   per   lo  svolgimento  delle  elezioni

amministrative;

    e) le   spese   connesse  all’esercizio  di  funzioni  statali  e

regionali   trasferite  o  delegate  nei  limiti  dei  corrispondenti

finanziamenti statali o regionali.

  Pertanto,  ciascuna  provincia  provvedera’  a ricalcolare il saldo

finanziario 2001 secondo le nuove regole dell’art. 29, comma 5, e non

ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell’art.

53  della  legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono

diversi,  cosi’  come  diverse  sono  le detrazioni da apportare alle

entrate e alle spese.

  La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:

    per  la  gestione  di  competenza,  si  deve far riferimento agli

accertamenti  e  agli impegni di competenza dell’esercizio 2001, come

risultano  dal  rendiconto  della  provincia  (o  in mancanza di tale

documento dai partitari dell’ente);

    per  la gestione di cassa, si deve far riferimento agli incassi e

ai  pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel

2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno;

    per  una  descrizione  delle  voci  di  entrata  e  di spesa, che

determinano  il  saldo  finanziario, si rinvia a quanto rappresentato

nell’allegato D1 alla presente circolare.

C.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.

  Il saldo programmatico 2003:

    per  le province con saldo finanziario 2001 negativo, deve essere

pari  al  saldo  finanziario  2001 (di cui al precedente punto C.1.1)

migliorato (e quindi ridotto) del 7 per cento (es.: saldo finanziario

2001 = -100; saldo programmatico 2003 = -93);

    per  le province con saldo finanziario 2001 positivo, deve essere

pari  al  saldo  finanziario  2001 (di cui al precedente punto C.1.1)

migliorato   (e  quindi  aumentato)  del  7  per  cento  (es.:  saldo

finanziario 2001 = +100; saldo programmatico 2003 = +107).

  Nel  calcolo  del  saldo  finanziario  per l’anno 2003, le province

potranno  portare  in  detrazione  dalle  spese  correnti  i rimborsi

eseguiti  nel  corso  dello  stesso  2003  (sia come impegni che come

pagamenti),  in  applicazione  dell’art. 31, comma 12, della legge n.

289 del 2002 (rimborsi per personale ATA, ecc.).

  Per maggiore chiarezza, nell’allegato A alla presente circolare, e’

rappresentato  uno  schema esemplificativo in cui sono evidenziate le

componenti  di entrata e di spesa da prendere in considerazione dalle

province  per  il  calcolo  del  saldo  finanziario programmatico per

l’anno 2003.

D.  Il  patto  di  stabilita’  interno  dei  comuni  con  popolazione

             superiore a 5.000 abitanti per l’anno 2003.

  Per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000 abitanti, nel

determinare  l’evoluzione  del  saldo finanziario compatibile con gli

obiettivi  di  finanza pubblica, e’ statoposto il vincolo di un saldo

finanziario dell’esercizio 2003 non superiore al corrispondente saldo

dell’esercizio 2001.

D.1. Le modalita’ di calcolo del saldo programmatico per l’anno 2003.

  L’art.  29,  comma 6, della legge n. 289 del 2002 detta indicazioni

sui   parametri   cui  far  riferimento  per  il  calcolo  del  saldo

programmatico   dell’anno   2003.   Tali  parametri  dovranno  essere

utilizzati  sulla  base  dello  stesso  meccanismo  di  calcolo  gia’

introdotto  in  passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il

saldo  finanziario dell’esercizio 2001, che costituisce il limite per

l’anno  2003.  Circa  il  computo del saldo programmatico 2003, sara’

necessario procedere nel seguente modo.

  D.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell’esercizio 2001.

  Come  disposto  dal  comma  7  dell’art.  29,  il saldo finanziario

rilevante   ai  fini  del  “patto”  e’  quello  computato,  sia per la

gestione  di  competenza  che per quella di cassa, quale saldo tra le

entrate  finali  e  le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono

considerati:

    a) i  trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,

dallo  Stato,  dall’Unione  europea  e  dagli enti che partecipano al

patto di stabilita’ interno;

    b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF;

    c) le  entrate  derivanti  dalla  dismissione  di beni immobili e

finanziari e dalla riscossione dei crediti;

    d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di

trasferimenti  con  vincolo  di  destinazione  dall’Unione  europea e

quelle  eccezionali  derivanti  esclusivamente da calamita’ naturali,

nonche’   quelle   sostenute   per   lo  svolgimento  delle  elezioni

amministrative.

  Pertanto,   ciascun  comune  provvedera’  a  ricalcolare  il  saldo

finanziario 2001 secondo le nuove regole dell’art. 29, comma 7, e non

ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell’art.

53  della  legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono

diversi,  cosi’  come  diverse  sono  le detrazioni da apportare alle

entrate e alle spese.

  La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:

    per  la  gestione  di  competenza,  si  deve far riferimento agli

accertamenti  e  agli impegni dell’esercizio 2001, come risultano dal

rendiconto  del comune (o in mancanza di tale documento dai partitari

dell’ente);

    per  la gestione di cassa, si deve far riferimento agli incassi e

ai  pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel

2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno;

    per  una  descrizione  delle  voci  di  entrata  e  di spesa, che

determinano  il  saldo  finanziario, si rinvia a quanto rappresentato

nell’allegato D1 alla presente circolare.

            D.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.

  Il saldo programmatico 2003:

    per i comuni con saldo finanziario 2001 negativo, non puo’ essere

superiore  al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1)

registrato  nel  2001  (es.:  saldo  finanziario  2001  = -100; saldo

programmatico 2003 uguale od inferiore a -100);

    per i comuni con saldo finanziario 2001 positivo, non puo’ essere

inferiore  al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1)

registrato  nel  2001  (es.:  saldo  finanziario  2001  = +100; saldo

programmatico 2003 superiore od uguale a + 100).

  Per maggiore chiarezza, nell’allegato B alla presente circolare, e’

rappresentato  uno  schema esemplificativo in cui sono evidenziate le

componenti  di  entrata  e di spesa da prendere in considerazione dai

comuni  per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l’anno

2003.

E. Chiarimenti validi per province e comuni con popolazione superiore

                          a 5.000 abitanti.

E.1.  I  riflessi  delle  regole  del  “patto”  sulle  previsioni  di

                              bilancio.

  Come  per  lo  scorso  anno,  le  regole del “patto” 2003 non fanno

riferimento    alle   previsioni   di   bilancio   per   cui,   nella

predisposizione   del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  2003

(redatto  in  termini  di  competenza),  le  regole  del  “patto”  di

stabilita’ interno non possono che incidere indirettamente.

  Tuttavia,  e’ ragionevole ipotizzare che il “patto” produca effetti

sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o

nella  fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso

che  non  appare  realistica  un’azione  strutturale di riduzione dei

disavanzi  che  non  abbia conseguenze sul processo di formazione dei

bilanci e quindi sulle previsioni di competenza.

      E.2. La continuita’ della manovra negli anni 2004 e 2005.

       E.2.1. Il patto di stabilita’ interno per l’anno 2004.

  Per  garantire  continuita’  all’azione  di  risanamento  dei conti

pubblici,  l’art.  29  attribuisce  valenza  triennale  alla  manovra

relativa  al  “patto” di stabilita’ interno; in particolare, il comma

10  prevede  che il saldo finanziario per l’anno 2004 non puo’ essere

superiore a quello del 2003, determinato come previsto dai precedenti

punti,  incrementato  del  tasso  d’inflazione programmato per l’anno

2004  indicato  nel documento di programmazione economico-finanziaria

(pari all’1,3 per cento).

  In tali considerazioni:

    per  gli  enti  con  saldo  finanziario 2003 positivo, tale saldo

potra’  essere  peggiorato  per l’anno 2004 non oltre l’1,3 per cento

(es.:  saldo  finanziario  2003  =  +100;  saldo finanziario 2004 non

inferiore a + 98,7);

    per  gli  enti  con  saldo  finanziario 2003 negativo, tale saldo

potra’  crescere  non  oltre  l’1,3 per cento (es.: saldo finanziario

2003 = -100; saldo finanziario 2004 non superiore a – 101,3).

  Per maggiore chiarezza, negli allegati A (per le province) e B (per

i   comuni)   alla  presente  circolare,  sono  rappresentati  schemi

esemplificativi   delle   modalita’   di   determinazione  del  saldo

finanziario programmatico per l’anno 2004.

       E.2.2. Il patto di stabilita’ interno per l’anno 2005.

  Un sistema a regime di regole per il “patto” e’ stato previsto, con

criteri innovativi, a decorrere dal 2005 (art. 29, commi 11 e 12); il

saldo  finanziario  dovra’  essere  calcolato quale differenza tra le

entrate  finali  (al  netto  dei  trasferimenti  pubblici) e le spese

finali  (al  netto  delle operazioni finanziarie). Pertanto, il saldo

finanziario  programmatico  per  l’anno 2005 deve essere determinato,

sia  per  la  gestione  di  competenza (differenza tra accertamenti e

impegni)  che  per la gestione di cassa (differenza tra riscossioni e

pagamenti  totali), prendendo a riferimento il saldo finanziario 2003

(ricalcolato  secondo  i  criteri previsti dal comma 11 dell’art. 29)

aumentato o diminuito del 7,8 per cento a seconda che tale saldo sia,

rispettivamente, negativo o positivo.

  Per maggiore chiarezza, nell’allegato C alla presente circolare, e’

rappresentato  uno  schema esemplificativo in cui sono evidenziate le

componenti  di  entrata  e  di spesa che ciascuna provincia e ciascun

comune  con  popolazione  superiore a 5.000 abitanti deve prendere in

considerazione per il calcolo del saldo finanziario programmatico per

l’anno 2005. Nell’allegato D2 alla presente circolare, e’ chiarito il

contenuto  di  quelle  voci  che  nel  prospetto  C  si differenziano

rispetto agli anni precedenti.

       E.3. Il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti.

  Ai  fini  del monitoraggio del “patto” per l’anno 2003, il comma 13

dell’art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede che le province ed i

comuni  con  popolazione  superiore  a 60.000 abitanti devono inviare

trimestralmente   al   Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  –

Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, entro trenta

giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle

gestioni di competenza e di cassa.

  Le  modalita’ e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le

informazioni di cui sopra saranno forniti, come previsto dallo stesso

comma 13, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di

concerto   con  il  Ministero  dell’interno,  sentiti  la  Conferenza

unificata e l’ISTAT.

E.4.  Le  limitazioni  a  seguito  del  mancato  conseguimento  degli

                             obiettivi.

  Il  comma  15  dell’art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede per

gli  enti  che  non hanno rispettato i vincoli sul “patto” per l’anno

2003:

    il  divieto  di  procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi

titolo,  anche  avvalendosi  di  eventuali  deroghe  disposte  per il

periodo di riferimento;

    il   divieto   di   ricorrere  all’indebitamento  per  finanziare

investimenti;

    l’obbligo  di  ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese

per acquisto di beni e servizi.

  Le misure previste dal comma in esame si applicano per ciascun anno

successivo   a   quello   in   cui  e’  stato  accertato  il  mancato

conseguimento  degli  obiettivi, per cui relativamente al “patto” del

2003, le sanzioni si applicano nell’anno 2004, e cosi’ via.

  E.5. La comunicazione del mancato rispetto degli obiettivi annuali.

  Il comma 16 dell’art. 29 assegna al collegio dei revisori dei conti

il  compito  di  verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,

del  conseguimento degli obiettivi annuali del “patto” ed, in caso di

mancato  rispetto,  l’onere  di informarne il Ministero dell’interno.

Direttive  ai  collegi  verranno in proposito successivamente fornite

dal Ministero dell’interno.

E.6. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari e i relativi

                             adempimenti.

     E.6.1. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari.

  Il  comma 17 dell’art. 29 stabilisce nella gestione del “patto”, la

programmazione  finanziaria  trimestrale  dell’obiettivo  annuale del

saldo finanziario di cassa.

  Invero,  il  legislatore  ha  introdotto, seppur limitatamente alle

voci   che   determinano  il  saldo  finanziario,  la  programmazione

trimestrale   dei   flussi  di  cassa  dell’obiettivo  annuale.  Tale

programmazione  deve  tener  conto  delle riscossioni e dei pagamenti

che,  sulla  base  delle  conoscenze  acquisite  dall’ente,  potranno

verosimilmente   verificarsi   nel   corso   dei  vari  trimestri  di

riferimento.

  E’  di  tutta  evidenza  che  il  saldo  finanziario  annuale e’ la

risultante  di  un  procedimento  predeterminato  dalla  normativa e,

quindi,  immodificabile;  gli  obiettivi  trimestrali  di detto saldo

sono,  invece,  frutto  di  previsioni  e di andamenti che, nel corso

dell’anno,   potrebbero   essere   addirittura    di   segno   opposto

all’obiettivo annuale.

  Si   consideri,  ad  esempio,  che  in  presenza  di  un  disavanzo

finanziario  di  cassa  annuale,  l’obiettivo trimestrale al 31 marzo

potrebbe   essere   positivo   in   quanto  risultante  da  pagamenti

quantitativamente    limitati    dalla   piu’   contenuta   attivita’

amministrativa dell’ente all’inizio dell’esercizio (es.: applicazione

dell’esercizio   provvisorio,  approntamento  delle  convenzioni  che

troveranno    applicazione    durante    l’anno,   retribuzioni   che

difficilmente  scontano rinnovi contrattuali o nuovi incentivi, ecc.)

e   da   incassi   rilevanti   per   il  bilancio  dell’ente  dovuti,

principalmente,  alla  concentrazione  nel  primo trimestre dell’anno

della riscossione di alcuni importanti tributi locali (ICI, ecc.).

  L’ente  –  dopo  aver definito, secondo i criteri dell’art. 29 e le

indicazioni sopra esposte, l’importo dell’obiettivo programmatico per

l’intero  anno  2003  del  saldo  finanziario di cassa – effettuera’,

entro  il  mese  di  febbraio,  le previsioni trimestrali cumulate (a

tutto  il  31  marzo,  il  30  giugno e il 30 settembre) coerenti con

l’obiettivo annuale.

  In  considerazione  che  con decreto del Ministero dell’interno, di

concerto  con  il  Ministero  dell’economia e delle finanze, e’ stato

prorogato  al  31  marzo  2003  il  termine  per la deliberazione del

bilancio  di  previsione per l’esercizio finanziario 2003, si ritiene

che   il   termine  (febbraio  2003)  per  la  predisposizione  delle

previsioni  trimestrali  cumulate  in  questione possa coincidere, al

massimo, con la data di deliberazione del bilancio.

  Al  collegio  dei  revisori  dei  conti  dell’ente, quale organo di

revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza

tra  gli  obiettivi  trimestrali  e  l’obiettivo  annuale  del  saldo

finanziario in termini di cassa.

  Nel   corso   dell’esercizio,  l’ente  puo’  rettificare  i  propri

obiettivi trimestrali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con

l’obiettivo  annuale  da  parte  del collegio dei revisori dei conti,

devono  essere  ritrasmessi  secondo le stesse modalita’ descritte al

successivo punto E.6.2.

  Allo  stesso  collegio  e’ rimessa, altresi’, la verifica, entro il

mese   successivo   al   trimestre   di   riferimento,  del  rispetto

dell’obiettivo  trimestrale  e,  in caso di mancato conseguimento, la

comunicazione all’ente e al Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento  della  Ragioneria  generale  della  Stato,  secondo  la

medesima prassi di cui al successivo punto E.6.2.

  Il    mancato   rispetto   dell’obiettivo   trimestrale   determina

automaticamente per l’ente la limitazione – sino al momento in cui lo

scostamento   tra  l’obiettivo  trimestrale  programmatico  e  quello

realizzato non sia stato riassorbito – ad effettuare pagamenti per il

complesso delle spese correnti entro l’ammontare delle corrispondenti

spese sostenute nell’anno 2001.

  Se  a  seguito  di  eventi  finanziari significativi non dipendenti

dalla  propria  gestione  (es.:  accredito dei tributi effettuato con

ritardo  da  parte  del  concessionario), l’ente non abbia rispettato

l’obiettivo trimestrale il responsabile del servizio finanziario deve

predisporre  una  dichiarazione, sottoposta al controllo del collegio

dei  revisori  dei  conti, in cui viene evidenziata tale circostanza.

Ove  lo  scostamento  conseguente  all’evento  finanziario  non venga

riassorbito  nel  trimestre successivo trovera’ comunque applicazione

la prevista limitazione dei pagamenti correnti.

               E.6.2. Gli adempimenti di trasmissione.

  Dopo  la  valutazione  di  coerenza  del  collegio,  gli  obiettivi

trimestrali   e   quello   annuale   (secondo  il  prospetto  di  cui

all’allegato  E  alla  presente  circolare)  devono essere comunicati

entro il 30 aprile 2003:

    dalle  province  e  dai comuni con popolazione superiore a 60.000

abitanti,  al  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato –

IGEPA – Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto G.3);

    dai  comuni  con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti

alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

F. Il patto di stabilita’ interno per gli enti locali delle regioni a

             statuto speciale e delle province autonome.

  Il  comma  18  dell’art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede una

specifica  normativa  per gli enti locali di quelle regioni a statuto

speciale  e  province  autonome che, in base ai rispettivi statuti di

autonomia  e  alle  relative  norme  di  attuazione, hanno competenza

primaria in materia di finanza locale.

F.1. Enti locali delle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e

           delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Per   le   province  ed  i  comuni  delle  regioni  Valle  d’Aosta,

Friuli-Venezia  Giulia  e  delle  province  autonome  di  Trento e di

Bolzano,  le  regole  per  il  “patto”  sono  definite  dalle  stesse

autonomie speciali.

  Tuttavia,  qualora  le  predette  regioni  e  province autonome non

provvedano  entro  il  31   marzo  a  definire dette regole, agli enti

locali  dei  rispettivi  territori si applicano le regole sul “patto”

previste  dall’art.  29  della legge finanziaria del 2003, valide per

gli altri enti locali del territorio nazionale.

  Relativamente  al  monitoraggio  previsto dal comma 13 dello stesso

art. 29, si ritiene che si possano verificare due possibilita’:

    I.  la  regione  o  la  provincia autonoma stabilisce entro il 31

marzo  le  regole per il “patto” a cui devono attenersi i propri enti

locali:  in  questo  caso,  si  ritiene  opportuno che – ai soli fini

conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con

particolare  riferimento  a  quella  locale  – questo ufficio venga a

conoscenza, per il tramite della regione o provincia autonoma, ovvero

direttamente  dagli  enti  locali  (soluzione  da definire in sede di

accordo  previsto  dal  primo  periodo del comma 18), degli andamenti

trimestrali del “patto”;

    II. la regione o la provincia autonoma non stabilisce entro il 31

marzo  le  regole per il “patto” a cui devono attenersi i propri enti

locali:  in  questo caso, si ritiene che i predetti enti locali siano

soggetti  alle regole del monitoraggio, cosi’ come definite dal comma

18,  in quanto soggetti alla normativa del “patto” definita dall’art.

29 per il restante territorio nazionale.

         F.2. Enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna.

  Per  le  province  ed  i  comuni  con popolazione superiore a 5.000

abitanti  delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna (regioni in cui non e’

stata  ancora attuata la normativa statutaria) si applicano le regole

per  il “patto” previste dall’art. 29 della legge finanziaria 2003 e,

relativamente  al  monitoraggio  e alla programmazione dei flussi, si

applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 13, 15, 16 e 17 dello

stesso art. 29.

                      G. Ulteriori chiarimenti.

G.1.  Ambito  soggettivo di applicazione della normativa del patto di

                         stabilita’ interno.

  Il   comma   1   dell’art.  29  individua  l’ambito  soggettivo  di

applicazione   della  normativa  del  “patto”  per  il  2003  facendo

riferimento  alle  amministrazioni  provinciali ed ai comuni compresi

nella classe demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti.

  Per   la   determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da

considerare  ai  fini  degli  adempimenti connessi con il “patto”, si

applica il criterio previsto dall’art. 156 del testo unico degli enti

locali  (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno

precedente  secondo  i dati ISTAT e, cioe’, per il 2003, quella al 31

dicembre 2001).

G.2. Monitoraggio ed informazioni del patto di stabilita’ interno per

                              il 2002.

G.2.1.  Province  e  per  i comuni con popolazione superiore a 60.000

                              abitanti.

  Com’e’  noto, l’art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre

2001,  n.  448 (legge finanziaria 2002) ha previsto per le province e

per   i  comuni  con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  un

monitoraggio  trimestrale per la verifica degli andamenti del “patto”

di   stabilita’  interno  per  l’anno  2002,  attraverso  modelli  di

rilevazione   definiti   con   il   citato   decreto   del  Ministero

dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2002.

  Al  riguardo,  tenuto conto che le risultanze al 31 dicembre 2000 e

2002  sull’andamento  del  “patto”  dovevano pervenire allo scrivente

entro  il  20  gennaio 2003, si ritiene opportuno che le province e i

comuni  con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti provvedano a

trasmettere  il  modello  2  (per  le province) o il modello 3 (per i

comuni)  non  appena in possesso dei dati definitivi, nel caso in cui

il modello gia’ trasmesso faccia riferimento a dati provvisori.

  G.2.2. Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti.

  Stanno  pervenendo allo scrivente numerose richieste di chiarimenti

da parte dei comuni piu’ piccoli circa la sussistenza dell’obbligo di

invio   alla   Ragioneria  provinciale  dello  Stato  competente  per

territorio dell’allegato E alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000.

  Al riguardo, si ribadiscono i contenuti della normativa sul “patto”

di  stabilita’  interno  per  l’anno  2002,  che  non  prevede  alcun

monitoraggio,  ne’  trimestrale  ne’  annuale,   sugli  andamenti  del

“patto”  2002  per i comuni tra 5.000 e 60.000 abitanti, per cui tale

classe  di enti non e’ tenuta all’invio di prospetti ad alcun ufficio

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

G.3.  Informative  sul  patto di stabilita’ interno alle associazioni

                         degli enti locali.

  Si  richiama l’attenzione degli enti sulla disposizione dell’ultimo

periodo  del  comma  17 dell’art. 29 della legge finanziaria 2003, in

cui   si  prevede  che  le  comunicazioni  relative  al  monitoraggio

trimestrale  (comma  13),  al mancato rispetto dell’obiettivo annuale

(comma  16)  e alle previsioni cumulative articolate per trimestri in

termini  di  cassa  del saldo finanziario, unitamente ad un eventuale

loro   mancato   rispetto  (comma  17),  siano  trasmesse  anche  alle

rispettive associazioni.

G.4.  Riferimenti  per  eventuali  chiarimenti  sui  contenuti  della

                         presente circolare.

  Le  innovazioni  introdotte dalla normativa inerente il “patto” per

gli anni 2003-2005 potrebbero generare da parte degli enti locali una

serie  di  richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e

di   razionalita’   del  lavoro  di  questo  ufficio,  e’  necessario

pervengano  via  e-mail,  preferibilmente,  o  via  fax  (e  non  via

telefono) ai seguenti indirizzi:

    Ministero   dell’economia  e  delle  finanze  Dipartimento  della

Ragioneria  generale  dello  Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – e-mail:

pattostab@tesoro.it – fax 06/47613522.

  A  dette   richieste  verra’  risposto  sollecitamente con lo stesso

mezzo di comunicazione usato.

    Roma, 4 febbraio 2003

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

                                                           Allegato A

         —-<font=#000000 href=”/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg=03A01912999401″   Vedere Allegato a pag. 18 della G.U.  <—-

>

                                                           Allegato B

         —-<font=#000000 href=”/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg=03A01912999501″   Vedere Allegato a pag. 19 della G.U.  <—-

>

                                                           Allegato C

         —-<font=#000000 href=”/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg=03A01912999601″   Vedere Allegato a pag. 20 della G.U.  <—-

>

                                                          Allegato D1

         GLOSSARIO per gli anni 2003 e 2004 (allegati A e B)

    Cosi’  come  accennato ai punti C.1.1 e D.1.1 della circolare, in

questo  allegato  vengono  riportati  alcuni  chiarimenti  sulle voci

diverse  rispetto  al passato che vengono considerate nella normativa

del patto di stabilita’ interno per gli anni 2003-2005.

    Con  riferimento  agli allegati A e B alla presente circolare, si

precisa che per la definizione dei codici da E1 a E9 e per i codici S

e  S1  si  deve  far  riferimento  a  quanto  a  suo  tempo  definito

nell’allegato 1  (punti 1.1 e 1.2) al decreto del Ministro del tesoro

del  1  agosto  2000  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del

31 agosto 2000, pag. 10).

    Relativamente agli altri codici, si precisa:

S2 – Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo

di destinazione dalla U.E.

    L’art.  29 della legge finanziaria 2003 ha eliminato, rispetto al

passato,  la  possibilita’  di  portare  in  detrazione  dalle  spese

correnti  i  trasferimenti  con vincolo di destinazione dallo Stato e

dagli enti che partecipano al “patto”. In proposito si deve osservare

che  secondo quanto precisato ai punti C.1.1 e D.1.1 della circolare,

il  saldo  finanziario 2001 deve essere ricalcolato non tenendo conto

nella spesa delle suddette detrazioni per cui il confronto tra 2001 e

2003 viene effettuato in termini omogenei.

S3 – Spese per calamita’ naturali.

    Anche  in  questo  caso,  rispetto  al  passato,  la normativa ha

ridotto  la facolta’ di portare in detrazione dalle spese correnti la

fattispecie  delle  spese  “eccezionali”  limitandola alle sole spese

sostenute  per calamita’ naturali. Valgono, in proposito, le medesime

osservazioni della voce S2.

S4 – Spese per elezioni amministrative.

    Tale  fattispecie di spesa era in passato compresa nell’accezione

piu’ ampia di spese con carattere di eccezionalita’ nella definizione

di  “spese  sostenute  in  occasione  di  consultazioni  elettorali e

referendarie”   rilevabile   al   punto   1.3   del   citato  decreto

ministeriale.  Al  riguardo, dato il contenuto piu’ restrittivo della

vigente   norma,   e’   necessario  che,  nel  ricalcolare  il  saldo

finanziario  2001,  l’ente  limiti  la  detraibilita’ alle sole spese

eventualmente  sostenute  per le elezioni amministrative svoltesi per

l’ente;

S5  –  Spese  connesse  all’esercizio di funzioni statali e regionali

trasferite o delegate.

    Tale  voce costituisce una novita’ rispetto al passato, in quanto

la detraibilita’ dalle spese correnti e’ ora concessa dalla normativa

alle  sole province e non anche ai comuni. I comuni devono, pertanto,

ricalcolare  il  saldo  finanziario  2001  non  detraendo dalle spese

correnti  le  spese  sostenute a seguito di nuove funzioni trasferite

dallo Stato o dalle regioni.

                                                          Allegato D2

               GLOSSARIO per l’anno 2005 (allegato C)

    Anche  in  questo  caso,  con  riferimento  all’allegato  C  alla

presente  circolare,  si precisa che per la definizione dei codici da

E1 a E9 (ad eccezione del codice E5) si deve far riferimento a quanto

a suo tempo definito nell’allegato 1 (punti 1.1 e 1.2) al decreto del

Ministro  del  tesoro  del  1  agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000, pag. 10).

    Relativamente agli altri codici, si precisa:

E5 – Proventi della dismissione di attivita’ finanziarie.

    In  proposito,  si  richiama  l’attenzione  sulla piu’ delimitata

denominazione  di tale voce, rispetto al 2003 e al 2004. Infatti, non

dovranno  essere  piu’  portate  in  detrazione,  ai  fini  del saldo

finanziario,  le  entrate derivanti dai proventi della dismissione di

beni immobili.

S – Spese finali.

    Con  tale  definizione  e’  individuato  il  totale  delle  spese

correnti  e  di quelle in conto capitale (titolo 1o + titolo 2o della

spesa);

S1 – Partecipazioni azionarie e altre attivita’ finanziarie.

    Con tale definizione e’ individuato l’intervento 08 del titolo 2o

della  spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194

del 1996.

S2 – Con ferimenti di capitale.

    Con tale definizione e’ individuato l’intervento 09 del titolo 2o

della  spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194

del 1996;

S3 – Concessione di crediti.

    Con tale definizione e’ individuato l’intervento 10 del titolo 2o

della  spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194

del 1996.

                                                           Allegato E

Comune di…. (provincia di….)

amministrazione provinciale di….

PATTO  DI  STABILITA’ INTERNO (legge n. 289 del 2003 – art. 29, comma

                                  17)

    Gli  obiettivi  programmatici  del  saldo finanziario cumulato in

termini di cassa per l’anno 2003 sono:

=====================================================================

                                               |(in migliaia di euro)

=====================================================================

saldo finanziario al 31 dicembre 2003 (pari al |

valore riportato al codice “S03” in termini di |

cassa degli allegati A o B)                    |(+/-)

———————————————————————

saldo finanziario al 31 marzo 2003             |(+/-)

———————————————————————

saldo finanziario al 30 giugno 2003            |(+/-)

———————————————————————

saldo finanziario al 30 settembre 2003         |(+/-)

      ……………… li’, ……….. 2003

                                           Il Presidente del collegio

                                              dei revisori dei conti

     Il responsabile

del servizio finanziario

    Questa  comunicazione  deve  essere  trasmessa entro il 30 aprile

2003:

      dalle  province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000

abitanti,  al  Dipartimento  della  ragioneria generale dello Stato –

IGEPA – Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto G.3);

      dai   comuni  con  popolazione  compresa  tra  5.000  e  60.000

abitanti,  alle  ragionerie  provinciali  dello  Stato competenti per

territorio.<div align=”center”></div>