Enti pubblici
Patto di stabilità . Determinata con Decreto del Ministero delle Finanze 26.1.2005 (in G.U. 31 del 8.2.2005) la spesa media pro capite
Patto di stabilità. Determinata con Decreto del Ministero delle Finanze 26.1.2005 (in G.U. 31 del 8.2.2005) la spesa media pro capite
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 gennaio 2005
Enti locali. Individuazione della spesa media pro-capite utile ai fini del patto di stabilita’ interno per l’anno 2005 – Articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (GU n. 31 del 8-2-2005)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
Visto l’art. 1, comma 22, lettera a), della predetta legge n. 311
del 2004 in cui si prevede che, ai fini del patto di stabilita’
interno per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24 del
medesimo art. 1, per ciascuna provincia, per ciascun comune con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunita’
montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non puo’ essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel
triennio 2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento limitatamente
agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa
corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della
classe di appartenenza, di cui alla lettera a), comma 22 del citato
art. 1, e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali.
Visto il quarto periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in
cui e’ previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
citata legge n. 311 del 2004, e’ stabilita la spesa media pro-capite
per ciascuna delle classi indicate nello stesso comma 22;
Visto il terzo periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in
cui e’ previsto che per l’individuazione della spesa media del
triennio si tiene conto della media dei pagamenti in conto competenza
e in conto residui;
Ritenuto che per determinare la media dei pagamenti correnti, in
conto competenza e in conto residui, e’ necessario far riferimento
alle informazioni sui pagamenti rilevati dai flussi trimestrali di
cassa per gli anni 2001, 2002 e 2003 che i tesorieri dei singoli enti
locali hanno trasmesso al Dipartimento della Ragionena Generale dello
Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visto il terzo periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in
cui e’ previsto che per l’individuazione della popolazione, ai fini
dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della
popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall’art.
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Ritenuto che, in applicazione del citato art. 156 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, la popolazione da prendere in
considerazione e’, per le province e i comuni, quella residente al
31 dicembre 2001, 2002 e 2003 secondo i dati dell’ISTAT, ovvero, per
le comunita’ montane, quella rilevata dall’UNCEM riferita al
31 dicembre 2001, 2002 e 2003;
Decreta:
Articolo unico
1. La spesa media pro-capite per ciascuna delle classi indicate
dall’art. 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e’ cosi’ stabilita:
1. Euro 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2. Euro 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3. Euro 90,62, per le province con popolazione superiore a
400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4. Euro 100,69, per le province con popolazione superiore a
400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5. Euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6. Euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7. Euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8. Euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9. Euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10. Euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11. Euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12. Euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13. Euro 84,27, per le comunita’ montane con popolazione
superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14. Euro 73,68, per le comunita’ montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2005
Il Ministro: Siniscalco