Penale

Thursday 11 December 2003

Patteggiamento allargato. Niente concessione dello spatium deliberandi di 45 giorni se la notifica del decreto di citazione segue, e non precede, l’ entrata in vigore della l. 134/2003. Tribunale della Spezia in composizione monocratica – Ordinanza 24 nov

Patteggiamento allargato. Niente concessione dello spatium deliberandi di 45 giorni se la notifica del decreto di citazione segue, e non precede, lentrata in vigore della l. 134/2003

Tribunale della Spezia in composizione monocratica

Ordinanza 24 novembre 2003, est. Ghinoy.

ORDINANZA

Esaminado la richiesta dei difensori di concedere il rinvio delludienza con sospensione del dibattimento ai sensi dellart. 5 della L.134 del 2003, osserva:

Il comma 3 dellart.5 della L.1342003, prevede, su richiesta dellimputato, la sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, per valutare lopportunità della richiesta di applicazione dellistituto del c.d. patteggiamento allargato, periodo durante il quale sono sospesi i termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare.

La sospensione del dibattimento in corso avviene ope legis, per il solo fatto che un imputato intenda valutare lopportunità della richiesta (come si desume dalluso dellindicativo è sospeso che impone al giudice la dichiarazione della sospensione, senza operare alcun apprezzamento discrezionale neanche sulla sussistenza dei presupposti generali per una richiesta di applicazione della pena); la richiesta di definizione con rito alternativo, poi, resta comunque meramente eventuale.

La ratio della norma è stata individuata già nei lavori preparatori (cfr. ad es., lintervento dellon. Cola res. sten. ass. Camera, seduta n. 300 del 28.4.2003, 27) e dai primi interpreti nella opportunità di garantire la massima applicazione alla nuova disciplina del cd. patteggiamento, attraverso il riconoscimento di un intervallo di tempo, una tantum, nel quale decidere se accedere al rito alternativo come risultante dalla riforma, in unottica di favor rei.

Di tale disposto è già stata sollevata eccezione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt.3, 24 e 111 comma II ultimo periodo, della Costituzione (v. ord. del 9.7.2003 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano).

Pur ritenendo condivisibili le argomentazioni proposte dal giudice remittente, ritiene, questo Giudice, che sia piuttosto necessario, come suggerito dalla maggioranza degli interpreti, ricorrere ad una interpretazione che renda compatibile tale norma transitoria con il principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento e che consenta, al tempo stesso, di individuare con certezza i procedimenti ai quali la sospensione è applicabile, desumendo dalla lettera della legge un criterio sicuro, in ragione dello stato del procedimento ed in relazione ad un preciso momento della dinamica processuale.

Sotto il primo profilo, infati, una interpretazione estensiva dellambito della normativa rischierebbe di frustare in maniera irragionevole quelle esigenze di deflazione e di celere definizione dei procedimenti penali che sono alla base dellistituto stesso dellapplicazione della pena su richiesta delle parti e che oggi, con riferimento alle seconde, trovano espresso riconoscimento nellart. 111, comma 2, della Costituzione.

Sotto il secondo profilo, la genericità della norma impone la ricerca di un criterio unitario cui far riferimento, rispondente anche ad esigenze di certezza del diritto e di piena conoscibilità da parte degli interessati.

A giudizio di questo Tribunale il criterio discretivo che tutela appieno il diritto di difesa contemperandolo con il principio di ragionevole durata del processo è il momento di notifica del decreto di citazione: se tale notifica è avvenuta successivamente allentrata in vigore della L.134, infatti, allora le parti ed i rispettivi difensori erano già edotti in quel momento del regime premiale applicabile al processo e non si pone alcuna esigenza di valutazione dello ius superveniens né di rimodulazione delle strategie difensive. Le parti sono nel caso pienamente legittimate, ed in grado di formulare alla prima udienza utile successive alla notifica, PRIMA UDIENZA DIBATTIMENTALE, listanza di patteggiamento, con applicazione dei nuovi istituti previsti dalla novella legislativa.

Ad intendere diversamente la norma, essa finirebbe con il contrastare con i canoni costituzionali della ragionevolezza della norma penale (art.3 comma 1 Cost.) e con il già richiamato principio della ragionevole durata del processo, posto a tutela non solo dellimputato, ma di tutte le parti.

Né tale interpretazione comporta problemi di paritario trattamento tra imputati di procedimenti in fasi processuali diverse: come sottolineato anche recentemente dalla Corte Costituzionale non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé elemento differenziatore e& rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina (Corte Cost. ord. 150 del 22.4-3.5.2002).

Nel processo in esame, il decreto di citazione è stato notificato allimputato XXXX ed al suo difensore in data 1.7.2003 ed a tutti gli altri imputati ed al loro difensore il 15.7.2003; alludienza del 9.10.2003 è stato poi concesso termine a difesa ex art. 184 c.p.p.

Listanza di sospensione va dunque rigettata.

P.Q.M.

il Tribunale rigetta la richiesta di sospensione del procedimento, formulata dalla difesa di tutti gli imputati e dispone procedersi oltre.