Penale

Thursday 10 July 2003

Patteggiamento allargato, le prime pronunce – Tribunale di Lanciano – ordinanza 2 luglio 2003

Patteggiamento allargato, le prime pronuncie

Cominciano ad intervenire le prime pronunce dei giudici di merito in ordine all’applicazione della norma sul  cosiddetto patteggiamento allargato.

Con questa pronuncia, destinata probabilmente a far discutere, il GUP di lanciano non ha ritenuto applicabile il disposto di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 134/03 (sospensione del processo per un periodo di 45 giorni volto a consentire all’imputato di valutare l’opportunità di applicazione della nuova norma alla propria vicenda) in caso di procedimento che versi in fase d’udienza preliminare.

La pronuncia tra e fondamento dall’indicazione esplicita contenuta nella legge d’applicabilità della disciplina ai soli casi di presenza di “imputato” ovvero ai soli casi in cui già sia stata celebrata l’udienza preliminare.

Il dato letterale appare corretto ma non può sottacersi come questa interpretazione possa, almeno in via teorica, dar corso a problemi di Costituzionalità, anche in questo caso dovuti ad una tecnica legislativa quanto meno approssimativa.

(che)

Tribunale di Lanciano

Ufficio del Gip

ordinanza 2 luglio 2003

Giudice Riviezzo

Il Gip sulla richiesta della difesa; sentito il Pm; ritenuto che l’articolo 5 comma 2 della legge 134/03, prevede espressamente che il dibattimento è sospeso su richiesta dell’imputato, e quindi, per dato letterale, la sospensione non si riferisce all’udienza preliminare;

ritenuto che tale dizione non è causale in quanto essa si ricollega alla disposizione del 1° comma dello stesso articolo, che ha in sostanza la funzione di “rimettere in termini”, nel regime transitorio, l’imputato che sarebbe decaduto dal diritto di presentare istanza di patteggiamento;

che invece nel caso di udienza preliminare in corso non vi è alcuna preclusione per l’imputato di proporre istanza di patteggiamento ai sensi della nuova legge, ed in tal caso non vale nemmeno la disposizione transitoria che impone di presentare l’istanza nella prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della legge per cui, ad esempio, in caso di rinvio dell’udienza preliminare l’imputato potrà presentare istanza di patteggiamento anche nelle udienze successive, fino alla presentazione delle conclusioni;

ritenuto in sostanza che il regime transitorio si riferisce unicamente ai casi in cui l’imputato non potrebbe più presentare istanza di patteggiamento, essendo decorsi i relativi termini, ed in tal senso la frase “anche nei processi penali in corso di dibattimento” deve intendersi comprensiva anche “delle ipotesi in cui essendo già state presentate le conclusioni in udienza preliminare l’imputato, secondo il regime ordinario, non potrebbe presentare l’istanza ex articolo 444 Cpp;

solo in tal caso potrebbe ritenersi applicabile in udienza preliminare anche il regime della sospensione, per evidenti analogia di situazioni.

PQM

Rigetta l’istanza di sospensione.