Penale

Tuesday 22 July 2003

Patteggiamento allargato: la richiesta di sospensione del dibattimento non può essere presentata dal difensore (a meno che sia munito di procura speciale del cliente). Corte di Appello di Potenza, Sentenza 4 – 15 luglio 2003

Patteggiamento allargato: la richiesta di sospensione del dibattimento non può essere presentata dal difensore (a meno che sia munito di procura speciale del cliente).

Corte di Appello di Potenza, Sentenza 4 – 15 luglio 2003

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Lanno 2003 il giorno 4 del mese di luglio la Corte di Appello di Potenza composta dai signori

1. Dott. Pio FERRONE

  Presidente estensore

2. Dott. Antonio MANNA

  Consigliere

3. Dott. Gianluigi BOCHICCHIO

  Consigliere

con lintervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Gaetano BONOMI e con lassistenza del cancelliere signor Pasqualino Cordisco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di

1)     S.A. nato a &&& il && ivi residente alla via &&..

2)     V.P. nato a &&& il && ivi residente alla via &&&

Appellanti Imputati

contro la sentenza del Tribunale di Lagonegro (in composizione monocratica) in data 19.11.2002 con la quale i predetti

IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 388, 3° comma, c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, il S. nella qualità di terzo pignorato di tutte le somme dovute e debende per lattività lavorativa svolta alle sue dipendenze dal V., fino alla concorrenza della somma di £ 7.952.342, in forza di atto di pignoramento presso terzi notificatogli in data 20.8.1996, il V. quale debitore della somma indicata nei confronti di L.P., sottraevano i beni fungibili sottoposti a pignoramento, il S. corrispondendo la retribuzione lavorativa inerente ai mesi di agosto, settembre e ottobre 1996 al V., il quale si appropriava delle somme di denaro senza versarle al suo creditore pignorante

VENIVANO DICHIARATI

colpevoli del reato ascrittogli e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, condannati ciascuno alla pena di mesi due di reclusione ed ¬ 80 di multa, nonché al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali. Pena sospesa in favore di entrambi gli imputati.

– Fatto e Diritto –

Con sentenza del 19.11.2002 il Tribunale di Lagonegro riconosceva S. A. e V. P. colpevoli del delitto di sottrazione di beni pignorati ex art. 388, co. 3°, c.p. loro ascritto in epigrafe (per avere il primo, come terzo pignorato in riferimento a crediti di lavoro vantati dal secondo nei suoi confronti, versato a questultimo, che se ne appropriava, le somme spettategli a titolo di retribuzione per i mesi di agosto, settembre e ottobre 1996) e, con la concessione delle attenuanti generiche, li condannava alla pena, condizionalmente sospesa,  di mesi due di reclusione ed ¬ 80 di multa ciascuno.

Hanno proposto appello entrambi gli imputati.

Nel dibattimento, svoltosi nella loro contumacia, P.G. e difesa hanno concluso come da verbale.

Innanzi tutto deve rilevarsi linammissibilità dellistanza di sospensione del dibattimento avanzata in limine ai sensi dellart. 5 legge n. 134/2003 dal difensore dei prevenuti per la provenienza da soggetto non legittimato a proporla, giacché il tenore di detta norma ne riserva univocamente la formulazione allimputato (v. comma 2: Su richiesta dellimputato il dibattimento è sospesa per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni &); il che (elemento letterale) è tanto più significativo se si raffronta la disposizione or ora riportata con quella del comma precedente (elemento logico-sistematico), ove è previsto che la richiesta di patteggiamento di cui allart. 444 c.p.p. può essere avanzata sia dallimputato, sia dal suo difensore munito di procura speciale.

Né vale obbiettare che nel caso, quivi ricorrente, di contumacia, limputato & è rappresentato dal suo difensore (art. 420 quater, co. 2, c.p.p.), poiché, secondo unautorevole elaborazione dottrinaria risalente al previgente codice di rito, e poi ribadita con quello attuale, siffatta rappresentanza va intesa e delimitata non con la mera trasposizione e utilizzazione di parametri civilistici connaturati allistituto, bensì con gli adeguamenti e aggiustamenti imposti dallesistenza, nellambito del processo penale, di situazioni soggettive estranee alla sfera di operatività dellautonomia privata e che hanno per destinatario diretto ed insostituibile limputato il quale, quindi, rispetto a determinati atti assume un ruolo infungibile conformemente, del resto, alla previsione dellart. 99, co. 1, c.p.p. (Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce allimputato, a meno che essi siano riservati personalmente a questultimo) in conseguenza della natura propria dellatto di cui trattasi (si pensi, per esempio, allinterrogatorio) o per una scelta di politica legislativa, scelta che appunto sembra ispirare la norma in questione, alla stregua della sua interpretazione letterale e logico-sistematica sopra esposta, e che ad avviso dei primi commentatori potrebbe ricollegarsi alla volontà di impedire un uso strumentale della richiesta di sospensione, ad esempio nei processi con imputati, anche di fatto, irreperibili.

Passando allesame dellinterposto gravame, va osservato che esso mira allassoluzione dei prevenuti, quanto meno ai sensi dellart. 530, co. 2, c.p.p., sulla base di ununica argomentazione: la sentenza emessa nella causa di lavoro tra il V. ed il S. ed acquisita in copia agli atti ha riconosciuto al primo lintero credito retributivo, per il periodo che interessa, da lui reclamato nei confronti del secondo, non risultando pagamenti medio tempore e dovendo quindi escludersi che si sia avuta una sottrazione al vincolo pignoratizio delle somme in questione.

Ma in contrario deve osservarsi che questa affermazione del giudice civile, circa la mancata effettuazione di pagamenti medio tempore, non trova riscontro in alcun elemento positivo, ricollegandosi soltanto al meccanismo probatorio delineato dallart. 232 c.p.c., per cui, in ipotesi di mancata risposta allinterrogatorio formale, il giudice può ritenere ammessi i fatti con esso dedotti. Sicché, contrariamente allavviso dellappellante, unaffermazione del genere non vale a smentire la circostanza pacificamente emersa dalle ammissioni del S., della violazione del vincolo pignoratizio così come a lui (ed al V.) contestata.

Ne discende che la pronunzia gravata deve essere confermata, con la conseguente statuizione a norma dellart. 592 c.p.p. per le spese processuali.

P.Q.M.

Letto lart. 605 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 19.11.2002 appellata dagli imputati S. A. e V. P. che condanna al pagamento delle maggiori spese processuali di questo grado di giudizio. Fissa il termine di giorni quaranta per il deposito della sentenza.

Il Presidente est.

Dott. Pio FERRONE

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003